Articolo 17 della Legge 27 aprile 1962, n. 231
Articolo 16Articolo 18
Versione
1 giugno 1962
Art. 17.
Resta ferma la validita' dei bandi emanati alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 , in deroga alle quote di riserva ivi previste, nonche' delle domande presentate a seguito della pubblicazione dei bandi stessi.
Gli Enti proprietari hanno diritto alla ricostituzione, ove necessario, della quota di riserva.
Entrata in vigore il 1 giugno 1962