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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/06/2025, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1949/2023 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLlCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n° 1949
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 495/2023 (R.G. 1737/2022).
TRA
, (C.F. e Parte_1
p. iva ), con sede legale in Scafati (SA) in Via P. Melchiade n. 37, P.IVA_1
iscritta al registro delle imprese di Salerno al n. 1410, all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 2042, all'albo delle società cooperative al n. A160753 ed aderente al Gruppo Bancario Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capo-
gruppo che ne esercita la direzione e il coordinamento, in per- Controparte_1
1 sona del suo legale rappresentante pro tempore dott. , rappre- Controparte_2
sentata e difesa dall'avv. Carlo Annunziata (C.F. ) – PEC C.F._1
E
.salerno. ed elett.te dom.ta presso il suo Email_1 CP_3
studio in Salerno in Via Francesco Manzo n. 38,
-opponente-
E
(p. iva ), con sede in Controparte_4 P.IVA_2
Santa MA la RI (NA) in Via Visitazione n. 284, in persona del legale rappre-
sentante pro-tempore Sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Ferdi- Controparte_4
nando NO (C.F. ) – PEC C.F._2 E_3 [...]
ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Gragnano (NA) in via Email_4
San Sebastiano n. 2,
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 29.03.2023 con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n.
495/2023 la esponeva che: Parte_2
con ricorso per decreto ingiuntivo, notificatole a mezzo p.e.c. in data 17.03.2023,
la affermava che il sig. , in nome Controparte_4 Pt_3
e per conto della detta società, stipulava con la banca un contratto di mutuo chirografario, numero 372002201032-48, per la somma di € 30.810,00, da destinarsi ad acquisto di locale commerciale;
la chiedeva l'emissione di decreto ingiuntivo per la consegna della Controparte_4
seguente documentazione: a) Rendiconto completo dalla data di accensione del
2 rapporto ad oggi, con estratti conto e scalari del rapporto di conto corrente, con apertura di credito, contraddistinto con numero 372002201032-48, rapporto in essere presso la filiale di S.M. la RI;
b) Copia del contratto di conto corrente con specifica delle condizioni economiche applicate;
c) Copia del contratto di apertura di credito, anticipo fatture, SBF con specifica delle condizioni economiche applicate;
d) Ogni altro atto e/o documento afferente al contratto di conto corrente n 372002201032-48.
Con decreto ingiuntivo n. 495/2023 - R.G. n. 1737/2022, emesso in data 15.03.2023
Questo Tribunale ingiungeva:” alla Parte_4
(p. iva ), con sede in Scafati (SA) in Via P.
[...] P.IVA_1
Melchiade n. 37, in persona del l.r.p.t., di consegnare a Controparte_4
( p. iva , con sede in Santa MA La RI (NA) in
[...] P.IVA_2
Via Visitazione n. 284, in persona del l.r.p.t., tutta la documentazione di cui al
ricorso per d.i., entro 40 giorni dalla notificazione del presente atto, nonché di
pagare le spese legali del presente procedimento che si liquidano in complessivi
euro 327,00 di cui euro 27,00 per esborsi, euro 300,00 per compensi professionali,
oltre il rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., ai sensi
di legge;
con espresso avvertimento che, nel termine di giorni 40 dalla notifica del
presente decreto, potrà essere proposta opposizione ex art. 645 c.p.c. e che, in
difetto di pagamento, la parte creditrice potrà procedere ad esecuzione forzata ai
sensi di legge”.
L'opponente deduceva ed eccepiva: I - In via pregiudiziale, l'incompetenza sia per valore, sia per territorio di Questo Tribunale;
II. - l'inesigibilità della prestazione per essere la stessa subordinata, ai sensi dell'art. 119 TUB, alla condizione che l'istante sostenesse i “costi di produzione” della documentazione richiesta;
III - in
3 via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo R.D.I. n. 495/2023 - R.G. n. 1737/2022, emesso da Questo Tribunale in data 15.03.2023, per avere ordinato alla opponente la consegna di documenti Pt_1
contrattuali e contabili in violazione degli artt. 117 e 119 TUB;
IV – con vittoria di spese di lite.
La si costituiva chiedendo il rigetto della domanda e la conferma Controparte_4
del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nello sciogliere la riserva dell'udienza del
22.07.2024, preso atto che era stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013 e che quest'ultimo si era concluso con esito negativo, rinviava il giudizio all'udienza del 26.05.2025 per la rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 189 c.p.c., nonché
termine ex art. 127 – ter c.p.c. fino all'udienza per il deposito di note sostitutive.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla parte opponente in quanto la controversia è di valore indeterminabile, non essendo possibile quantificare a priori il costo della documentazione richiesta ed avendo la dichiarazione di valore valenza solo fiscale, non trattandosi di richiesta diretta di somme ma di documentazione.
Riguardo l'incompetenza per territorio, pur non essendosi le parti direttamente confrontate sul punto, avendo valorizzato solo l'ignoranza, da parte del cliente richiedente, della relativa clausola indicante un foro esclusivo, va in ogni caso affermata la competenza per territorio dell'adìto Tribunale, in ogni caso competente quale foro del consumatore.
4 Infatti, la Corte di Cassazione ha ribadito a più riprese che nell'ambito di un rapporto bancario stipulato tra consumatore e professionista, in materia di competenza territoriale, si applica la lex specialis di cui all'art. 33, comma 2, lett.
U del Codice del Consumo dando, pertanto, prevalenza al domicilio eletto dal consumatore (così da ultimo Cass., Ord. del 19.07.2021).
Di tale competenza, quale foro inderogabile, il cliente ha mostrato nei fatti di volersi avvalere sostenendo per tutto il corso del giudizio la competenza dell'adìto
Tribunale e la stessa invalidità della clausola sarebbe in ogni caso rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
Passando al merito della res controversa, la società opposta, titolare presso la Pt_1
del rapporto di conto corrente n. 372002201032-48, ha chiesto in via monitoria la consegna all'opponente di copia degli estratti conto antecedenti il decennio così
come ogni altro atto e/o documento afferente al contratto di conto corrente n372002201032-48.
Riguardo gli estratti conto, la domanda non può essere accolta non essendovi obbligo per le banche di conservazione della documentazione in questione per un periodo superiore al decennio.
Ai sensi dell'art 119 d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) “il cliente, colui che gli succede a
qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno
diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre
novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in
essere negli ultimi dici anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di
produzione di tale documentazione”.
5 La norma in questione, che prevede un implicito limite temporale pari a dieci anni,
per la conservazione della documentazione bancaria, da parte degli istituti di credito, considerato il riferimento alla documentazione inerente a singole operazioni, è applicabile agli estratti conto, che contengono un'indicazione analitica di tutte le movimentazioni relative ad un determinato rapporto.
Parimenti va rigettata la richiesta di consegna di “ogni altro atto e/o documento
afferente al contratto di conto corrente n. 372002201032-48” per la sua genericità
ed indeterminatezza. La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che è
necessario che l'interessato fornisca alla banca elementi minimi indispensabili per consentirle di identificare i documenti richiesti (Cass. sez I, 15 marzo 2016,
n.5091).
L'opposizione va, quindi, solo parzialmente accolta ed il decreto ingiuntivo emesso in data 15.03.2023, revocato.
Stante l'accoglimento solo parziale dell'opposizione e vista la soccombenza reciproca rispetto ai diversi motivi ed eccezioni, le spese devono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione di-
sattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposizione, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 495/2023 (R.G. 1737/2022) emesso da Questo Tri-
bunale in data 15.3.2023;
2) compensa integralmente, fra le parti, le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata il 24.06.2025.
6 Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
7
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLlCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n° 1949
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 495/2023 (R.G. 1737/2022).
TRA
, (C.F. e Parte_1
p. iva ), con sede legale in Scafati (SA) in Via P. Melchiade n. 37, P.IVA_1
iscritta al registro delle imprese di Salerno al n. 1410, all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 2042, all'albo delle società cooperative al n. A160753 ed aderente al Gruppo Bancario Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capo-
gruppo che ne esercita la direzione e il coordinamento, in per- Controparte_1
1 sona del suo legale rappresentante pro tempore dott. , rappre- Controparte_2
sentata e difesa dall'avv. Carlo Annunziata (C.F. ) – PEC C.F._1
E
.salerno. ed elett.te dom.ta presso il suo Email_1 CP_3
studio in Salerno in Via Francesco Manzo n. 38,
-opponente-
E
(p. iva ), con sede in Controparte_4 P.IVA_2
Santa MA la RI (NA) in Via Visitazione n. 284, in persona del legale rappre-
sentante pro-tempore Sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Ferdi- Controparte_4
nando NO (C.F. ) – PEC C.F._2 E_3 [...]
ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Gragnano (NA) in via Email_4
San Sebastiano n. 2,
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 29.03.2023 con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n.
495/2023 la esponeva che: Parte_2
con ricorso per decreto ingiuntivo, notificatole a mezzo p.e.c. in data 17.03.2023,
la affermava che il sig. , in nome Controparte_4 Pt_3
e per conto della detta società, stipulava con la banca un contratto di mutuo chirografario, numero 372002201032-48, per la somma di € 30.810,00, da destinarsi ad acquisto di locale commerciale;
la chiedeva l'emissione di decreto ingiuntivo per la consegna della Controparte_4
seguente documentazione: a) Rendiconto completo dalla data di accensione del
2 rapporto ad oggi, con estratti conto e scalari del rapporto di conto corrente, con apertura di credito, contraddistinto con numero 372002201032-48, rapporto in essere presso la filiale di S.M. la RI;
b) Copia del contratto di conto corrente con specifica delle condizioni economiche applicate;
c) Copia del contratto di apertura di credito, anticipo fatture, SBF con specifica delle condizioni economiche applicate;
d) Ogni altro atto e/o documento afferente al contratto di conto corrente n 372002201032-48.
Con decreto ingiuntivo n. 495/2023 - R.G. n. 1737/2022, emesso in data 15.03.2023
Questo Tribunale ingiungeva:” alla Parte_4
(p. iva ), con sede in Scafati (SA) in Via P.
[...] P.IVA_1
Melchiade n. 37, in persona del l.r.p.t., di consegnare a Controparte_4
( p. iva , con sede in Santa MA La RI (NA) in
[...] P.IVA_2
Via Visitazione n. 284, in persona del l.r.p.t., tutta la documentazione di cui al
ricorso per d.i., entro 40 giorni dalla notificazione del presente atto, nonché di
pagare le spese legali del presente procedimento che si liquidano in complessivi
euro 327,00 di cui euro 27,00 per esborsi, euro 300,00 per compensi professionali,
oltre il rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., ai sensi
di legge;
con espresso avvertimento che, nel termine di giorni 40 dalla notifica del
presente decreto, potrà essere proposta opposizione ex art. 645 c.p.c. e che, in
difetto di pagamento, la parte creditrice potrà procedere ad esecuzione forzata ai
sensi di legge”.
L'opponente deduceva ed eccepiva: I - In via pregiudiziale, l'incompetenza sia per valore, sia per territorio di Questo Tribunale;
II. - l'inesigibilità della prestazione per essere la stessa subordinata, ai sensi dell'art. 119 TUB, alla condizione che l'istante sostenesse i “costi di produzione” della documentazione richiesta;
III - in
3 via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo R.D.I. n. 495/2023 - R.G. n. 1737/2022, emesso da Questo Tribunale in data 15.03.2023, per avere ordinato alla opponente la consegna di documenti Pt_1
contrattuali e contabili in violazione degli artt. 117 e 119 TUB;
IV – con vittoria di spese di lite.
La si costituiva chiedendo il rigetto della domanda e la conferma Controparte_4
del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nello sciogliere la riserva dell'udienza del
22.07.2024, preso atto che era stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013 e che quest'ultimo si era concluso con esito negativo, rinviava il giudizio all'udienza del 26.05.2025 per la rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 189 c.p.c., nonché
termine ex art. 127 – ter c.p.c. fino all'udienza per il deposito di note sostitutive.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla parte opponente in quanto la controversia è di valore indeterminabile, non essendo possibile quantificare a priori il costo della documentazione richiesta ed avendo la dichiarazione di valore valenza solo fiscale, non trattandosi di richiesta diretta di somme ma di documentazione.
Riguardo l'incompetenza per territorio, pur non essendosi le parti direttamente confrontate sul punto, avendo valorizzato solo l'ignoranza, da parte del cliente richiedente, della relativa clausola indicante un foro esclusivo, va in ogni caso affermata la competenza per territorio dell'adìto Tribunale, in ogni caso competente quale foro del consumatore.
4 Infatti, la Corte di Cassazione ha ribadito a più riprese che nell'ambito di un rapporto bancario stipulato tra consumatore e professionista, in materia di competenza territoriale, si applica la lex specialis di cui all'art. 33, comma 2, lett.
U del Codice del Consumo dando, pertanto, prevalenza al domicilio eletto dal consumatore (così da ultimo Cass., Ord. del 19.07.2021).
Di tale competenza, quale foro inderogabile, il cliente ha mostrato nei fatti di volersi avvalere sostenendo per tutto il corso del giudizio la competenza dell'adìto
Tribunale e la stessa invalidità della clausola sarebbe in ogni caso rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
Passando al merito della res controversa, la società opposta, titolare presso la Pt_1
del rapporto di conto corrente n. 372002201032-48, ha chiesto in via monitoria la consegna all'opponente di copia degli estratti conto antecedenti il decennio così
come ogni altro atto e/o documento afferente al contratto di conto corrente n372002201032-48.
Riguardo gli estratti conto, la domanda non può essere accolta non essendovi obbligo per le banche di conservazione della documentazione in questione per un periodo superiore al decennio.
Ai sensi dell'art 119 d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) “il cliente, colui che gli succede a
qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno
diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre
novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in
essere negli ultimi dici anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di
produzione di tale documentazione”.
5 La norma in questione, che prevede un implicito limite temporale pari a dieci anni,
per la conservazione della documentazione bancaria, da parte degli istituti di credito, considerato il riferimento alla documentazione inerente a singole operazioni, è applicabile agli estratti conto, che contengono un'indicazione analitica di tutte le movimentazioni relative ad un determinato rapporto.
Parimenti va rigettata la richiesta di consegna di “ogni altro atto e/o documento
afferente al contratto di conto corrente n. 372002201032-48” per la sua genericità
ed indeterminatezza. La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che è
necessario che l'interessato fornisca alla banca elementi minimi indispensabili per consentirle di identificare i documenti richiesti (Cass. sez I, 15 marzo 2016,
n.5091).
L'opposizione va, quindi, solo parzialmente accolta ed il decreto ingiuntivo emesso in data 15.03.2023, revocato.
Stante l'accoglimento solo parziale dell'opposizione e vista la soccombenza reciproca rispetto ai diversi motivi ed eccezioni, le spese devono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione di-
sattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposizione, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 495/2023 (R.G. 1737/2022) emesso da Questo Tri-
bunale in data 15.3.2023;
2) compensa integralmente, fra le parti, le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata il 24.06.2025.
6 Il G.O.P.
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