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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Chiara Gagliano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 14.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 97/2023 R.G., promosso
da
, rappresentato e difeso dall'avv.to Luigi Parte_1
Romano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, via Edmondo De Amicis, 1.
Opponente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Laura Furcas e Marina Olla ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in Cagliari, Via P. Delitala, 1.
, in persona del legale Parte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanni Trigona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Via Pignatelli Aragona, 7.
Opposti
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 11.01.2023, il ricorrente indicato in epigrafe propose opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 296 2022 9017740963/000, notificata a mezzo pec il 13.12.2022, limitatamente agli avvisi di addebito n. 596 2015 000291416000 (asseritamente notificato in data 27 febbraio 2020), n. 596 2018 0003483025000 (asseritamente notificato in data 24 agosto 2018), n. 596 2019 0007805985000 (asseritamente notificato in data 4 febbraio 2020), con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 8.705,26, per l'omesso pagamento dei contributi previdenziali I.V.S. e somme aggiuntive relativamente agli anni 2014, 2017 e 2018. A sostegno dell'opposizione eccepì la nullità dell'intimazione di pagamento per la mancata e/o irrituale notifica degli atti presupposti, la nullità e/o inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento in quanto proveniente da un indirizzo pec ( t) non registrato in alcuno dei Email_1
Pubblici Registri, l'avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione nonché l'insussistenza del debito contestato. Concluse, pertanto, chiedendo di: “In via preliminare;
- sospendere gli effetti della opposta preventiva intimazione di pagamento attesa la sussistenza dei presupposti di legge;
Nel merito: - Ritenere e dichiarare, per tutti i motivi di cui in parte motiva, che i resistenti non possono agire in via esecutiva per mancanza di notifica degli avvisi di addebito per i contributi IVS degli anni 2014, 2017 e 2019, conseguentemente dichiarare nullo e privo di effetti l'intimazione di pagamento n. 296 2022 9017740963/000, notificata a mezzo pec in data 13 dicembre 2022; - Ritenere e dichiarare, per tutti i motivi di cui in parte motiva, inesistente la notifica della cartella di pagamento impugnata, con ogni conseguenza di legge;
Ritenere e dichiarare, per tutti i motivi di cui in parte motiva, prescritto il diritto al pagamento ai contributi IVS anno 2014 per decorso del termine prescrizionale quinquennale rispetto alla data di notifica della intimazione di pagamento del 13 dicembre 2022; Conseguentemente annullare il relativo avviso di addebito e la relativa intimazione;
- Ritenere e dichiarare, per tutti i motivi di cui in parte motiva, la mancanza di legittimazione passiva contributiva dell'istante in quanto privo di posizione previdenziale per la quale sia dovuti i contributi IVS anno 2014, 2017 e 2019 ed in ogni caso con reddito inferiore alla stessa maturazione del c.d. minimale;
Conseguentemente annullare i relativi avvisi di addebito e la relativa intimazione;
- Ritenere e dichiarare, per tutti i motivi di cui in parte motiva, la decadenza ex art 25 Dlgs n.46/1999, Conseguentemente annullare i relativi avvisi di addebito e la relativa intimazione;
- Con vittoria di spese e competenze legali del giudizio” (cfr. conclusioni del ricorso). Si costituì in giudizio l' , eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in CP_1 relazione all'eccezione di inesistenza della notifica a mezzo pec e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso. Resistette in giudizio l' deducendo il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, la sua infondatezza. La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 14.01.2025 per il deposito di note.
*** Preliminarmente, quanto all'inesistenza della notificazione dell'intimazione di pagamento, effettuata a mezzo di una casella pec non presente nei pubblici elenchi, va affermata l'inammissibilità dell'odierna opposizione perché proposta oltre il termine perentorio di 20 giorni (trattandosi all'evidenza di opposizione agli atti esecutivi) dalla notifica in data 13.12.2022 dell'intimazione di pagamento impugnata. In ordine, invece, all'eccepita prescrizione del credito, va osservato che l'ammissibilità dell'odierna opposizione è indubbia, perché inquadrabile nello schema dell'art. 615 c.p.c. (art. 29 co. 2 d.lgs. 46/1999), laddove diretta a negare la perduranza del diritto del concessionario di agire in executivis in relazione ad un evento (la prescrizione) che si assume maturato dopo la notificazione degli avvisi di addebito per cui è causa. Su tali premesse, si deve allora constatare l'avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 legge 335/1995, a far tempo dalla data di notificazione degli avvisi di pagamento. Ed invero, era onere dei convenuti dimostrare di avere compiuto atti interruttivi della prescrizione in epoca successiva alla notificazione degli avvisi di addebito in esame ma, poiché tale onere non è stato assolto, i crediti contestati ed iscritti negli avvisi in questione devono ritenersi prescritti e non dovuti. Sul punto, va, infatti, precisato che, dalla documentazione versata in atti dall' , CP_1 non emerge la regolarità delle notifiche effettuate al ricorrente all'indirizzo di Casteldaccia Strada Cozzo Brogna Contrada Ciandro n. 38 degli avvisi di addebito n. 596 2015 000291416000 (asseritamente notificato in data 27 febbraio 2020), n. 596 2018 0003483025000 (asseritamente notificato in data 24 agosto 2018), n. 596 2019 0007805985000 (asseritamente notificato in data 4 febbraio 2020). Ed infatti, come si evince dal certificato storico di residenza del Comune di Casteldaccia depositato in atti, il dall'11.06.2009 non risiede più in a Parte_1
Casteldaccia, essendo emigrato a Palermo dalla predetta data. Sicché, alla luce di quanto fin ora esposto, i crediti iscritti nell'intimazione di pagamento 296 2022 9017740963/000, notificata a mezzo pec il 13.12.2022, devono essere dichiarati prescritti e, per l'effetto, l'intimazione di pagamento oggi impugnata va annullata. Ne consegue che l non ha il diritto di agire in Parte_2 executivis nei confronti del ricorrente per il soddisfacimento dei crediti di cui alla predetta intimazione di pagamento. Le considerazioni innanzi svolte assorbono tutte le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione. Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo in CP_1 favore del ricorrente con distrazione al procuratore antistatario;
ed infatti la prescrizione maturata dopo la irregolare notificazione degli avvisi di addebito non può essere imputata all' . Parte_2
Sussistono, invece, giusti motivi per compensare interamente le spese di lite tra opponente e l' CP_3
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- dichiara prescritti i crediti iscritti nell'intimazione di pagamento 296 2022 9017740963/000, notificata a mezzo pec il 13.12.2022, e, per l'effetto, la annulla;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € CP_1
1.865,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Luigi Romano;
- compensa interamente le spese di lite tra l'opponente e l' Parte_2
[...]
Termini Imerese, 15.01.2025
IL GIUDICE Chiara Gagliano