Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 03/06/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 113/2018 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Avezzano
in persona del giudice, dott. Mario Cervellino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 113 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 20.12.2021 e promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) ,in proprio e nella loro qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale C.F._2 sul minore ), rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1 CodiceFiscale_3
Carlo Maccallini ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Avezzano, via Veneto 58, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
CONTRO
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Rencricca ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Crescenzo Presutti in Avezzano, via Carso 8, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta con istanza di differimento per la chiamata del terzo
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Controparte_2 C.F._4
Alfonsi ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Avezzano, via Veneto 58, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta con chiamata del terzo;
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._5 dall'avv. Elena Ranalli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Teramo, via A. Canova
10, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta con istanza di differimento per la chiamata del terzo;
1
Bove ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, via Trento 25, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta con contestuale chiamata del terzo;
CONVENUTI
NONCHE' CONTRO
(P. IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_5 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Prof. Nicola de Luca ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Roberta Colucci in Avezzano, via Amendola 26, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;
P. IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_6 P.IVA_3 dall'avv. Stefano Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Pinciana n.25, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;
TERZI CHIAMATI
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti introduttivi e successivi scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti, e , Parte_1 Parte_2 in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale su , hanno chiesto accertarsi Persona_1 la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in capo alla Controparte_7
al primario del reparto di ginecologia e ostetricia del nosocomio di Avezzano, dr.
[...] al dr. medico addetto al reparto de quo, e all'ostetrica Controparte_2 Controparte_3
e, conseguentemente, condannarsi i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni CP_4 patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori per complessivi euro 5.576.897,13 oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo e all'ulteriore importo a titolo di lucro cessante per ritardo nel mancato tempestivo risarcimento dei danni, in ragione della condotta colposa addebitata ai predetti;
in subordine, hanno insistito per il riconoscimento di una rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. dell'importo di euro 85.000,00, o diversa somma ritenuta di giustizia, in favore del minore Persona_1
A fondamento della propria domanda, gli attori deducevano che in seguito a regolare gestazione, in data 12.2.2010, il dr. in qualità di medico curante nonché di primario del reparto di CP_2
2 ginecologia e ostetricia dell'Ospedale di Avezzano, aveva deciso di indurre nella paziente, odierna attrice, il parto spontaneo;
che tale parto era avvenuto quasi cinque ore dopo, pur mostrando i tracciati cardiografici eseguiti sul feto, una condizione di sofferenza fetale e di decelerazioni variabili severe e severissime che avrebbero, invece, reso necessario un tempestivo taglio cesareo;
che in conseguenza di tale condizione di sofferenza fetale il bambino aveva presentato sin dalla nascita delle condizioni cliniche drammatiche derivanti dall'ipossia fetale subita durante il travaglio.
Come sopra già scritto, pertanto, domandavano all'adito tribunale di accertarsi la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e quella extracontrattuale dei sanitari intervenuti lamentando: quanto al primario dr. di aver tenuto una condotta negligente nella fase di sorveglianza CP_2 dell'andamento del travaglio e, comunque, di aver violato il suo dovere di direttiva tecnico – organizzativa in relazione alla mansione svolta;
quanto al dr. e all'ostetrica la CP_3 CP_4 colpa grave consistente nell'aver ignorato il quadro di sofferenza fetale mostrato già ore prima del parto e di non aver adottato le necessarie misure che avrebbero evitato il verificarsi dell'ipossia e, dunque, le conseguenze pregiudizievoli derivatene.
In ordine al quantum, chiedevano risarcirsi i danni non patrimoniali e patrimoniali subiti da
, quantificabili rispettivamente in euro 320.342,00 e in euro 60.000,00 quale Parte_1 danno patrimoniale conseguente alla perdita del posto di lavoro per la necessaria assistenza da prestare al minore, invalido al 100%, i danni non patrimoniali subiti da , padre del Parte_2 minore, per l'importo di euro 317.323,00 e i danni non patrimoniali subiti dal minore ER
, quantificati in euro 1.911.665,73 con personalizzazione in misura pari alla metà e, dunque,
[...] ad euro 955.832,85, oltre ai danni patrimoniali consistiti nelle somme spese dai genitori per la necessaria assistenza al figlio, quantificabili in euro 37.887,55.
Alle somme indicate sommavano, poi, le spese necessarie per garantire l'adeguamento dell'abitazione, per l'assistenza medica necessaria e per le future visite mediche e attività fisioterapiche in favore del minore, in ragione di un'aspettativa di vita pari a 80 anni di età, per il conseguente importo complessivo di euro 4.879.232,13. In subordine, chiedevano, comunque, riconoscersi al figlio una rendita vitalizia ex artt. 2057 e 1872 c.c. dell'importo di euro 85.000,00 annui per tutta la durata della vita del beneficiario.
Si costituiva in giudizio l' convenuta, la quale, preliminarmente, Controparte_8 domandava autorizzarsi la chiamata in causa di , quale garante per la Controparte_5 responsabilità civile verso terzi dell'ente convenuto e, nel merito, il rigetto della domanda attorea
3 in quanto inammissibile e infondata, insistendo, in ogni caso, per la condanna dell'assicurazione Con chiamata a manlevare e tenere indenne l' onvenuta.
Nello specifico, in punto di an, l'ente convenuto sosteneva che non vi fosse certezza in ordine all'esistenza del nesso causale tra l'evento dannoso, nello specifico l'ipossia fetale, e la condotta tenuta dai sanitari da ritenersi, al contrario, esente da censure e conforme alle linee guida esistenti in materia;
sotto il profilo del quantum, affermava l'eccessività e la non proporzionalità all'effettiva entità dei dedotti danni, della somma domandata da parte attrice a titolo di risarcimento.
Si costituiva in giudizio anche , il quale, previa richiesta di autorizzazione Controparte_3 alla chiamata del terzo , concludeva per il rigetto della domanda di parte Controparte_5 attrice negando profili di responsabilità a suo carico in ordine alla causazione dell'evento dannoso oggetto di odierno giudizio;
allegava, infatti, di non aver avuto alcun contatto diretto con la gestante, in quanto impegnato con altre pazienti e, in ogni caso, affermava la sussistenza di cause preesistenti al parto causative del danno ipossico-ischemico subito da , rilevando, Persona_1 peraltro, la responsabilità della struttura ospedaliera per carenza di personale medico e di strumentazione necessaria nell'organizzazione dell'U.O. di ostetricia, come previsto dal Ministero della Salute.
Si costituiva in giudizio la quale, per parte sua, concludeva per il rigetto della domanda CP_4 attorea deducendo, in punto di an, la correttezza del proprio operato e, comunque, con riferimento al quantum, il carattere eccessivo degli importi richiesti a titolo di risarcimento;
domandava, infine, di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, Controparte_5
.
[...]
Si costituiva ritualmente in giudizio anche il dott. il quale, preliminarmente, Controparte_2 chiedeva differirsi la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la chiamata in causa di e di obbligate a manlevare e tenere indenne il Controparte_5 Controparte_6 convenuto dalle pretese pecuniarie avanzate dalla parte attrice;
eccepiva, inoltre, l'esistenza del giudicato rappresentato delle sentenze penali n. 399/2016 del Tribunale di Avezzano e n.
1162/2017 della Corte d'Appello di L'Aquila mediante le quali era stata esclusa a suo carico l'esistenza di responsabilità penale per i medesimi fatti oggetto di causa e, nel merito, concludeva per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata, sostenendo a tale riguardo l'inesistenza di una condizione di rischio per la gestante e per il feto durante il proprio turno di lavoro.
4 CP_ Chiamata in causa da , e si costituiva Controparte_2 Controparte_3 CP_4 in giudizio la terza chiamata la quale, preliminarmente, affermava la tesi Controparte_5 della inoperatività della polizza al momento del sinistro e, in subordine e nel merito, chiedeva, in ogni caso, per l'ipotesi di accertamento dell'effettivo apporto causale dei convenuti nella causazione dell'evento dannoso lamentato dagli attori, che la condanna alla manleva da parte dell'assicurazione venisse disposta nei limiti contrattuali del massimale e della franchigia previsti dalla polizza invocata e dalla relativa appendice.
Infine, si costituiva in giudizio quale chiamata in causa da Controparte_9 Controparte_2 eccependo, preliminarmente, l'inoperatività della Polizza in relazione alla responsabilità contestata al dott. quale direttore del reparto ospedaliero, si associava, comunque, nel merito, alle CP_2 difese spiegate da quest'ultimo, e, in subordine chiedeva che, in caso di affermata responsabilità dell'assicurato, la condanna alla manleva avesse luogo nei limiti del massimale garantito;
.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante interpello dell'attrice l'escussione di Parte_1 testi nonché mediante espletamento di ctu e, all'esito, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
20.12.2021 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Prima di assumere la causa a decisione il G.I., con ordinanza da intendersi in questa sede integralmente richiamata nel suo contenuto, anche in risposta alle richieste formulate a riguardo in fase conclusionale, rigettava le richieste attoree di declaratoria di nullità della CTU e di rinnovazione della stessa.
In diritto Con
2. Parte attrice ha proposto domanda risarcitoria sia nei confronti della convenuta sia nei confronti dei singoli sanitari, lamentando la condotta negligente, imprudente e imperita degli stessi dal momento del ricovero della gestante in ospedale e sino al momento del parto, tale da determinare la causazione dello stato ipossico sofferto dal piccolo e i conseguenti gravissimi ER danni neurologici derivati dall'asfissia intra partum evitabili o, comunque, contenibili mediante la sottoposizione della ad un parto cesareo in luogo del parto spontaneo. Parte_1
Quanto alla natura della responsabilità ascrivibile alla struttura sanitaria, si rammenta che la stessa deve essere ricompresa nel più ampio genus della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.
Come noto, infatti, la S.C. ha definitivamente sposato l'orientamento secondo cui il rapporto che lega la struttura sanitaria pubblica o privata al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico,
c.d. di spedalità o di assistenza sanitaria, che si perfeziona anche per fatti concludenti, ovvero con
5 la sola accettazione del paziente presso la struttura, e che ha ad oggetto l'obbligo da parte di quest'ultima di adempiere ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nell'erogazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche, ma che si estende ad una serie di ulteriori prestazioni, quali: la messa a disposizione di personale medico e di personale paramedico;
la fornitura di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie;
nonché le prestazioni latu sensu alberghiere (cfr. Cass.
Civ. Sez. III, n. 10616 del 26.6.2012).
Tale responsabilità può derivare, quindi, a norma dell'art. 1218 c.c., sia dall'inadempimento delle obbligazioni direttamente a carico dell'ente ospedaliero sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore;
si rammenti, infatti, che ai sensi dell'art. 1228
c.c., il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro a titolo di responsabilità per fatto proprio e non per colpa altrui
(cfr. Cass. Civ. sez. III, n. 7074 del 15.3.2024).
Con riguardo alla posizione del nascituro nei confronti della struttura sanitaria cui la madre si sia rivolta per essere assistita durante la gestazione o il parto, il rapporto che si instaura tra la partoriente e detta struttura ha fonte in un contratto atipico a prestazione corrispettive e con effetti protettivi nei confronti del terzo (cfr. Cass. Civ. sez. III, sent. 1698/06) che comporta, dunque,
l'obbligo di diligente assolvimento delle prestazioni da parte dei sanitari sia nei confronti della degente che del nascituro, benché soggetto formalmente terzo rispetto al detto contratto;
per cui eventuale responsabilità è configurabile anche quando il diritto leso appartenga ai terzi qualificati, come nel caso in esame.
Sotto il profilo dell'onere probatorio, stante la natura contrattuale di detta responsabilità, il paziente danneggiato deve provare l'esistenza del rapporto di spedalità, dell'aggravamento della situazione patologica o dell'insorgenza di nuove patologie, nonché del nesso di causalità tra dette patologie e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre ricade sulla struttura sanitaria l'onere di provare di aver correttamente adempiuto alla propria prestazione professionale o che quegli esiti siano derivati da un evento imprevisto o imprevedibile, non imputabile o comunque non riconducibile alla condotta sanitaria (ex multis Cass Civ., sez. III, sent. n. 20547 del 30.9.2014; sent. n. 27855 del 12.12.2013; sent. n.
4792 del 26.2.2013).
Peraltro, quando l'obbligazione abbia ad oggetto un facere professionale, identificandosi il danno- evento con la lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato (ovvero la guarigione o un miglioramento delle proprie condizioni psico-fisiche), non avendo la violazione delle regole della diligenza professionale un'intrinseca attitudine alla produzione del danno evento, la causalità materiale non è assorbita dall'inadempimento ma occorre provare che l'aggravamento
6 della situazione patologica o l'insorgenza delle nuove patologie siano direttamente connesse alla violazione delle leges artis e non abbiano, dunque, una diversa eziologia. Grava, quindi, sul paziente danneggiato l'onere di dimostrare il nesso di causalità tra l'insorgenza della patologia (nel caso di specie i danni neurologici conseguenti allo stato di asfissia) e l'omissione dei sanitari (ovvero la mancata sottoposizione della ad un cesareo d'urgenza in luogo del parto spontaneo), Parte_1 mentre grava sulla struttura sanitaria l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto o imprevedibile (cfr. Cass. Civ. sez. III, sent. n. 975 del 16.1.2009).
Nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea, quindi, un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, che deve essere provato dal creditore/danneggiato a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle, che deve essere provato dal debitore/danneggiante
(v. Cass. Sez. 3, sent. 26.7.2017, n. 18392).
Fornita la prova, da parte del creditore, del detto nesso causale, spetta quindi all'obbligato provare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti lamentati dal soggetto richiedente siano derivati da un evento imprevisto o imprevedibile con l'uso dell'ordinaria diligenza da lui esigibile.
Infine, quanto alla regola probatoria da seguire ai fini dell'accertamento del nesso di causalità tra la condotta professionale negligente o imperita e l'evento dannoso, vale il criterio civilistico del
“più probabile che non”, essendo necessaria e sufficiente la dimostrazione che, in assenza della condotta commissiva, le probabilità dello sviluppo di condizioni migliori per il paziente sarebbero state maggiori di quelle pregiudizievoli (cfr. Cass. Civ. sez. III, sent. 16123 del 8.7.2010).
Quanto alla natura della responsabilità posta a fondamento della domanda risarcitoria nei confronti dei sanitari anteriforma occorre rammentare che, sebbene parte della giurisprudenza CP_10 avesse qualificato la stessa come responsabilità di tipo extracontrattuale (cfr. Cass. 13.3.1998, n.
2750), l'orientamento maggioritario ha, al contrario, concluso per la qualificazione della responsabilità sia dell'ente gestore del servizio ospedaliero che del medico dipendente come di tipo contrattuale, con conseguente e diverso riparto dell'onere probatorio posto a carico delle parti, tenendo a mente che il medico-chirurgo, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla propria attività professionale, è certamente tenuto ad una diligenza che non è solo quella del buon padre di famiglia, come richiesto dall'art. 1176 comma 1 c.c. ma è quella specifica del debitore qualificato indicato dall'art. 1176 comma 2 c.c. con la precisazione che qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera risponde ex art. 2236 c.c. dei danni solo in caso di dolo o colpa grave nei limiti della perizia, non sussistendo tale limitazione
7 di responsabilità nei casi di danni cagionati per negligenza o imprudenza (v. Cass. Civ. sent.
589/1999).
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, la giurisprudenza ritiene che incomba sul professionista che invochi la limitazione di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c., l'onere di provare che la prestazione a suo carico implicasse la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, e che, per converso, sia il paziente danneggiato a dover provare quali siano state le modalità di esecuzione ritenute inidonee (cfr. Cass. 4.2.1998, n. 1127) nonché che l'intervento fosse di facile o routinaria esecuzione.
Con
3. Tutto ciò chiarito, la domanda articolata da parte attrice nei confronti della convenuta è fondata e deve trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Anzitutto, in ordine all'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio resa nel presente giudizio a firma dei dott.ri e , e alla correlata richiesta di rinnovazione della stessa Parte_3 Per_2 si richiama quanto già espresso con ordinanza del 12.8.2021.
La CTU deve, pertanto reputarsi pienamente valida, sebbene le conclusioni a cui il collegio peritale
è giunto non siano condivisibili, in quanto incoerenti rispetto alle premesse articolate ed alle risultanze emerse dalla lettura della copiosa documentazione sanitaria allegata.
Preliminarmente, occorre osservare che le consulenze, d'ufficio e di parte, espletate sia nel presente giudizio che nel giudizio penale iscritto al n. 371/2013 del r.g.n.r. per i medesimi fatti, sono concordi nell'affermare che la condotta tenuta dai sanitari del nosocomio di Avezzano, quantomeno sino alle ore 15:00 della giornata del 12.2.2010, non fosse censurabile non essendo emersi, infatti, dagli accertamenti cardiotocografici svolti sino a quel momento, dei segnali di sofferenza fetale tali da rendere necessario il cesareo d'urgenza in luogo di parto spontaneo, poi in concreto avvenuto alle ore 16.40 della medesima giornata.
In particolare nella relazione resa dal ctu nominato nel presente giudizio civile, dr. , si Parte_3 evince che correttamente il dr. medico di fiducia della partoriente oltre che primario del CP_2 reparto di Ostetricia e di Ginecologia, riteneva nel frangente di dover procedere con l'induzione al parto naturale in luogo del cesareo, valutando la gravidanza dell'odierna attrice “a basso rischio”, secondo le Linee Guida dell'Istituto Superiore di Sanità e sulla base delle risultanze degli accertamenti clinici e strumentali effettuati durante il decorso della gravidanza “che [aveva n.d.r.] avuto un decorso nella norma (fisiologico) sino al momento del ricovero presso l'Ospedale di Avezzano il giorno
11.02.2010” (pg. 18 e ss. ctu).
8 Ciò, peraltro, non appare contestato dal consulente di parte attrice, dr. e trova conferma Per_3 anche dalla lettura della consulenza espletata dal dr. nominato come perito nel Persona_4 giudizio penale instaurato nei confronti dell'odierno convenuto 1 Controparte_2
Neppure vi è contestazione in ordine all'effettivo svolgimento di un'attività di monitoraggio delle condizioni del feto a partire dalla somministrazione dell'ossitocina e dall'amnioressi e sino alle ore
16:00/16:12 circa, dapprima mediante l'utilizzo di un cardiotocografo e, successivamente, mediante l'auscultazione intermittente.
Vi è, tuttavia, da precisare, in ordine a tale ultima modalità di monitoraggio del battito cardiaco del feto, come il CTU stesso affermi che “la registrazione in continua della FCF mediante cardiotocografo sia raccomandata anche durante la fase espulsiva, soprattutto nei casi in cui sia presente un tracciato di tipo 2”, aggiungendo, peraltro, che tale raccomandazione viene nella pratica spesso disattesa.
Egli poi sostiene, in forma palesemente contraddittoria, che “la gestione clinica ed organizzativa del travaglio e del parto della Sig.ra sono da considerarsi coerenti con la buona pratica clinica ostetrica e con le Parte_1 recenti Linee Guida al riguardo (monitoraggio CTG in continuo durante il travaglio, registrazione dei parametri vitali materni, partogramma) sebbene sia censurabile l'assenza della registrazione CTG in continua in Sala Pt_4 durante i 27 minuti del periodo espulsivo”.
Infatti non si spiega come la gestione del travaglio possa ritenersi coerente con la buona pratica clinica in assenza della registrazione mediante cardiotocografo durante i 27 minuti del periodo espulsivo, soprattutto ove si consideri che sia lo stesso dr. , che il ctp dr. e i Parte_3 Per_3 consulenti nominati in sede penale, abbiano tutti concordato nel senso della la presenza di un tracciato di tipo 2, precisamente quello contraddistinto dal numero 39815, e quindi da valutare con attenzione, già dalle ore 15:10 (o dalle ore 14.50 alle 15.00), e di un successivo, allarmante, tracciato di tipo 3 alle ore 15:50, che, come sostenuto dallo stesso dr. , evidenzia la “possibilità di Parte_3 ipossia/acidosi fetale”, con necessità di “intervento immediato volto a correggere le cause reversibili di ipossia/acidosi qualora indentificate” (pg. 55 perizia ), e che quindi, secondo logica, avrebbe Parte_3 reso necessaria proprio un'attività di monitoraggio più precisa mediante utilizzo del cardiotocografo durante la fase espulsiva.
Appare, altresì, indubbio, in base all'esame delle consulenze e dei documenti prodotti, che i danni neurologici riportati dal piccolo siano conseguenza una encefalopatia neonatale Persona_1 da insulto ipossico-ischemico mentre vi è discordanza in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la condotta tenuta dai sanitari del , e in particolare l'omessa tempestiva Parte_5
9 esecuzione di parto cesareo in luogo del parto spontaneo avvenuto alle ore 16:40 e la detta condizione di ipossia essendosi posto, nello specifico, ad opera del CTU, il dubbio che essa possa essere derivata dalla presenza di noxae patogene antecedenti al travaglio/parto.
Sul punto, invero, le conclusioni a cui è giunto il ctu non si ritengono condivisibili in quanto appaiono contraddittorie e discordanti rispetto alle premesse e agli accertamenti svolti.
Ed invero, il dr. dopo aver premesso che la gravidanza era a c.d. “basso rischio”; che Parte_3 durante la gestazione erano stati effettuati tutti gli accertamenti diagnostici necessari (dai quali non erano emersi fattori di rischio) e che prima del ricovero, avvenuto in data 12.2.2010, il battito del feto era stato monitorato giornalmente dal medico di fiducia, non ravvisandosi alcuna anomalia, è poi giunto, tuttavia, alla conclusione che “non è possibile accertare con criterio di sufficiente probabilità un timing esclusivamente intra-partum dell'insulto ipossico-ischemico e dei conseguenti esiti neurologici neonatali” ritenendo di non poter escludere l'esistenza di altre noxaa patogene, “essendo presenti con certezza solo
2 dei 5 criteri accessori in grado di identificare la natura intra-partum dell'insulto ipossico-ischemico” (pg. 70 perizia).
Ebbene, a parte il fatto che sul punto, dalle puntuali osservazioni rese dal consulente di parte, dr. nonché dalla perizia resa dal dr. nel giudizio penale, emerge come, al contrario, Per_3 Per_4 siano necessari e sufficienti come prerequisiti per stabilire se un insulto ipossico-ischemico intra partum abbia provocato una encefalopatia neonatale, i 4 criteri essenziali definiti dall'American
College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) e dalla Task Force on Neonatal encephalopathy and , dovendo gli altri 5 criteri definirsi accessori in quanto non CP_11 specifici di un insulto ipossico/ischemico2, in ogni caso, anche a voler considerare i citati cinque fattori, il ctp ha osservato, richiamando le linee guida esistenti al momento del parto, la Per_3
10 sicura presenza di un pattern CTG patologico (tracciato tipo 3) con la comparsa di una decelerazione prolungata (criterio 2), l'insorgenza di disfunzione multipla di organo entro 72 ore dalla nascita (criterio 4), nonché il criterio 5, risultando dalle due ecografie dell'encefalo e, in particolare dalla 13.02.2010 e 16.03.2010, una TC encefalo (13.02.2010) ed una RM encefalo
(22.02.2010), la quale ultima ha evidenziato “tenue iperintensità di segnale a carico dei nuclei della base e del mesencefalo, lieve ipointensità a livello del bordo libero del tentorio forse da pregresso sanguinamento, normali dimensioni del sistema ventricolare, degli spazi subaracnoidei, della volta e delle cisterne della base”, ovvero delle anomalie cerebrali acute non focali.
Quanto al criterio 3, ovvero l'Apgar score di 0-3 a 5 minuti, il consulente di parte ha riportato degli studi in cui si è evidenziato che “un punteggio di Apgar assegnato durante una rianimazione non è equivalente
a un punteggio assegnato a un bambino che respira spontaneamente (…) poiché molti degli elementi che contribuiscono al punteggio sono alterati dalla rianimazione”, spiegando plausibilmente l'assenza di tale ulteriore criterio, comunque, come già detto, non necessario.
Coerentemente con quanto sostenuto dal dott. , quindi, pare più corretto concludere Per_5 che “le condizioni cliniche, gli esami di laboratorio e le indagini radiodiagnostiche eseguite alla nascita e successivamente, l'evoluzione clinica e gli esiti rispondono pienamente a tutti i criteri specifici e necessari per la diagnosi di Paralisi cerebrale da encefalopatia ipossico – ischemica neonatale” non potendo, invece, ritenersi condivisibili, in quanto contraddittorie e prive di adeguati elementi a supporto, le affermazioni del
CTU secondo cui “l'incompletezza delle notizie cliniche disponibili durante la gravidanza e, soprattutto, dopo la nascita del piccolo non permettono l'assoluta aderenza al quarto criterio primario (esclusione di qualsiasi ER altra patologia, quali traumi, infezioni, disordini genetici, emorragie cerebrali da alterazioni congenite della coagulazione, malformazioni cerebrali, etc.) sebbene non siano mai stati segnalati eventi che potessero essere correlati ad una patogenesi diversa da quella ipossico/ischemica: quindi, l'eventuale esclusione di altre patologie non è relativa alla presenza di accertamenti clinici eseguiti dopo la nascita che hanno escluso la presenza di altre noxe patogene, bensì alla mancanza di indizi clinici sospetti tali da richiedere ulteriori indagini che avrebbero escluso o accertato altre patologie correlabili agli esiti neurologici neonatali. Ad esempio, sarebbe stato utile e, forse, dirimente un esame istologico della placenta e del funicolo che è altamente raccomandato in casi con esito neonatale avverso come nel caso di specie e che avrebbe potuto accertare (o escludere) la presenza di anomalie placentari o di inserzione del funicolo o la presenza di una corionamnionite istologica;
caratteristicamente, la descrizione macroscopica effettuata, come di norma, al momento del parto segnala una placenta che “…presenta zone calcificate” - con l'aggiunta che “le calcificazioni placentari, (mostrate al momento del parto) solitamente, non si formano in seguito ad un episodio ipossico/ischemico acuto intra-partum” ma “nella gravidanza a termine, rappresentano solitamente un aspetto
“maturativo” normale” che “solo raramente, soprattutto se compaiono pretermine, possono associarsi ad esiti
11 ostetrici e/o feto-neonatali avversi (ipertensione, ritardo di crescita, infezioni) ed indicare, quindi, un insulto cronico, di lunga durata” (pg. 68-69 perizia).
Tali affermazioni, si evidenzia, appaiono prive di adeguata motivazione, facendo riferimento a cause alternative dell'evento del tutto ipotetiche e neppure probabili. Come sopra riportato, del resto, è lo stesso CTU ad escludere la presenza di indici che possano ragionevolmente condurre ad una etiologia diversa rispetto a quella ipossico ischemica nonché la mancanza di indizi clinici sospetti che avrebbero, invero, dovuto condurre all'esecuzione di ulteriori accertamenti volti a verificare la presenza di altre patologie pregresse. Ciò, peraltro, come si è già potuto osservare, nella contestuale presenza di elementi idonei a ricontrare in termini di elevata probabilità l'evento ipossico contestuale al parto.
Non può pertanto condividersi la conclusione del ctu secondo cui “non è possibile accertare con criterio di sufficiente probabilità un timing esclusivamente intra-partum dell'insulto ipossico-ischemico e dei conseguenti esiti neurologici neonatali”, non sussistendo, infatti, elementi che consentano di ritenere preesistente all'imminenza del parto, o quantomeno dalle ore 15:50 circa (ora del tracciato che richiedeva un intervento urgente) tale condizione di ipossia.
Va dato atto, dunque, della altamente probabile natura intra-partum dell'episodio ipossico/ischemico acuto che ha colpito e deve, in termini di ragionevolezza, Persona_1 escludersi l'esistenza di elementi da cui desumere una condizione patologica preesistente del feto
(come detto solo astrattamente ipotizzata dal CTU) tale da cagionare l'ipossia del minore durante la gravidanza.
Tutto ciò osservato, occorre pertanto a tal punto accertare la sussistenza del nesso causale tra la condotta professionale dei sanitari dell'ospedale di Avezzano e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento.
A tal proposito deve rammentarsi che nel giudizio civile, dando applicazione al criterio del “più probabile che non”, sebbene occorra ispirarsi ai criteri di cui agli artt. 40-41 c.p. ed al criterio della causalità adeguata (per cui all'interno della serie causale occorre dare rilevanza a quegli eventi che non appaiano, ex ante, del tutto inverosimili), non è necessario provare la condotta abbia cagionato il danno “oltre ogni ragionevole dubbio”, ben potendo il giudice ritenere, una volta accertata l'omissione dell'attività diligente e doverosa e ritenuta la stessa idonea a cagionare il danno subito dal paziente - in assenza di fattori alternativi -, che tale omissione sia stata la causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (cfr. Cass. Civ. sent. 16123 del 8.7.2010).
12 Ebbene, tanto premesso, anche a tale riguardo le conclusioni a cui è giunto il ctu appaiono discutibili e censurabili in quanto evidentemente contradditorie, nella parte in cui ha dapprima argomentato che “noti i drammatici esiti neurologici neonatali e anche considerando che la noxa patogena sia effettivamente avvenuta durante il travaglio di parto (sebbene come riportato non possano essere escluse con certezza anche cause o concause precedenti il travaglio/parto) l'espletamento anticipato del parto (solo mediante taglio cesareo alla luce delle condizioni ostetriche locali), genericamente, alle prime fasi del travaglio avrebbe determinato con buona probabilità un esito differente da quanto tristemente verificatosi” (pg. 73) per poi sostenere che “gli eventuali
44 minuti di “intention to delivery interval” non possono essere stati la causa, o meglio l'unica causa, della gravissima acidosi neonatale. Per questo, anche l'ipotetico espletamento del parto mediante un taglio cesareo di urgenza, che, peraltro, non avrebbe certo permesso una significativa riduzione dell'intervallo di tempo, con buona probabilità non avrebbe evitato, o ridotto, i gravi esiti neurologici neonatali”.
Trattasi, peraltro, di tesi smentita, con argomentazioni convincenti e adeguatamente motivate, sia dal ctp che dal dr. (consulente nel procedimento penale avviato nei confronti di Per_3 R_
. Controparte_2
E' stato, infatti, anzitutto osservato che già a partire dalla manifestazione delle prime decelerazioni di cui al tracciato di tipo due (dunque, già dalle 15:20/15:40 circa) la sala parto avrebbe dovuto essere allertata in previsione del cesareo d'urgenza e che, in ogni caso, pur avendo a mente il tracciato di tipo tre delle ore 15:56, sarebbe stato opportuno procedere con un parto d'urgenza, eseguibile anche in meno di dieci minuti, avendo l “l'obbligo di prevedere l'attivazione di un CP_8 servizio che sia in grado di intervenire tempestivamente e ciò indipendentemente dal numero di personale disponibile”
(cfr. consulenza resa dal dr. e, comunque tenendo conto che, pur non potendo garantire un R_ parto cesareo in 10 minuti, la tempistica di 20/30 minuti avrebbe consentito al minore di subire una diminuzione del ph fetale in misura inferiore rispetto al valore raggiunto al momento della nascita, considerando che “si ha una riduzione del ph fetale di 0.01-0.04 punti di pH al minuto” e che tale rapido declino “giustifica ampiamente la grave acidosi fetale (pH di 6.717 rilevato 38 minuti dopo la nascita)”
(cfr. osservazioni perito dr. . Per_3
In presenza di un quadro probatorio che depone per lo sviluppo di un quadro ipossico/ischemico al momento del travaglio e in assenza di elementi obiettivi idonei ad avvalorare l'esistenza di fattori congeniti o post natali responsabili della paralisi cerebrale diagnosticata al minore o a dimostrare che il detto evento si sia manifestato in maniera fortuita e, dunque, inevitabile, deve quindi affermarsi la responsabilità della struttura sanitaria adita la quale non ha assicurato un'adeguata
13 assistenza al parto alla determinando l'insorgenza della patologia sofferta dal minore Parte_1
il quale, dunque, ragionevolmente, in caso contrario, non avrebbe subito i Persona_1 gravissimi danni cerebrali riportati in seguito all'evento ipossico/ischemico.
4. Venendo ora ad esaminare le responsabilità dei singoli professionisti convenuti, in via preliminare deve escludersi che sia ascrivibile a carico di medico di fiducia e Controparte_2 primario del reparto Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Avezzano, alcun profilo di responsabilità sia per la condotta da lui materialmente tenuta sino alle ore 14:30 del 12.2.2010, ovvero fino alla fine del proprio turno, sia, in via generale, sotto il profilo organizzativo del reparto da lui gestito.
Come affermato dal ctu dr. e confermato anche dalla documentazione in atti (cfr. perizia Parte_3 resa nel giudizio penale dal dr. , la gestione clinica della gravidanza della sino al Per_4 Parte_1 ricovero (come testimoniano i molteplici esami diagnostici eseguiti) così come la successiva decisione di un ricovero programmato alla quarantunesima settimana di gestazione appaiono coerenti con le norme di buona pratica clinica e con le attuali raccomandazioni degli enti di Sanità
Pubblica (pg. 80 perizia).
Al pari, anche la scelta da parte del Dr. di indurre il travaglio di parto (41 settimane e 1 CP_2 giorno di epoca gestazionale) mediante amnioressi e somministrazione di ossitocina, tenuto conto della gravidanza della classificabile come “a basso rischio”, devono ritenersi ex ante Parte_1 appropriate e corrette secondo quanto raccomandato dalle più importanti Linee Guida nazionali ed internazionali;
vi è, inoltre da rilevare che i tracciati, almeno sino alle 14:30 (ovvero dall'orario in cui il primario si allontanava dal reparto), non presentavano segnali di allarme né erano emerse delle decelerazioni particolarmente significative tali da comportare la necessità, da parte del sanitario, di restare in servizio oltre l'orario previsto.
Tale circostanza è confermata, in particolare, anche dal dr. perito nominato del giudizio Per_4 penale, il quale esclude la censurabilità della condotta del non essendo egli nel frangente CP_2
l'unico medico presente, risultando fatto pacifico che nella giornata del parto fosse in servizio presso il reparto, dalle ore 14:00 alle ore 20:00, il dr. CP_3
La condotta del dr. quindi, deve essere considerata, sotto il profilo giuridico, adeguata sia CP_2 nella veste di medico curante della paziente che di medico specialista che sino alle ore 14:30 era in servizio e presente nella sala travaglio.
Da ultimo, non appare censurabile la condotta del neppure in qualità di responsabile CP_2 dell'Unità Operativa;
come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, pur dovendo riconoscere al primario un vero e proprio dovere di controllo dell'attività diagnostica e terapeutica svolta dai
14 medici che operano in sottordine, la responsabilità derivante dall'inosservanza di tale dovere non può prescindere dal requisito della sua presenza al momento della verificazione dell'evento dannoso (cfr. Cass. pen, 22.9.1989, n. 16741) fermo restando, inoltre, il rispetto dell'autonomia professionale delle altre posizioni funzionali (cfr. Cass. pen., 13.5.1989, n. 7162).
Deve, quindi, ritenersi che l'affidamento della paziente ad un altro sanitario dotato delle competenze tecniche richieste determina la responsabilità del medico affidatario per gli eventi, a lui imputabili, che colpiscano l'ammalato affidatogli non potendo attribuirsi una responsabilità oggettiva al primario assente per il solo fatto che egli rivesta una posizione apicale (cfr. Cass. pen.,
24.11.1994, n. 11696).
Venendo poi ad esaminare la responsabilità del detto ginecologo in servizio dalle ore 14:00 alle ore
20:00 della giornata del 12.2.2010, il citato dr. ha sostenuto di non aver avuto, CP_3 dall'inizio del turno di lavoro, alcun tipo di contatto con la assistita in reparto anche da Parte_1 una dottoressa specializzanda nonché dall'ostetrica, anche alla luce della situazione altamente caotica ed “emergenziale” in cui verteva l'unità operativa di ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero e dell'eccezionalità del numero dei parti avvenuti nella giornata del 12.2.2010.
Egli sostiene, infatti, di essere stato impegnato con altre gestanti (in un reparto peraltro dislocato tra il piano terra ed il quinto piano, ove avveniva generalmente la fase del travaglio) e, al pari, sostiene che l'ostetrica in servizio e chiamata al monitoraggio del travaglio non avrebbe mai sottoposto alla sua attenzione i tracciati cardiotocografici eseguiti sulla partoriente.
Tanto premesso, l'istruttoria espletata non ha consentito, in effetti, di ritenere provata la presenza del in reparto: anzitutto, come rappresentato dal ctu , dalla cartella clinica CP_3 Parte_3 parrebbe emergere la presenza del Dr. solo al momento del trasferimento in sala parto, CP_3
a dilatazione completa, in un orario indicato dai consulenti di parte alle 16:05 ma che, in realtà, dovrebbe essere più correttamente individuato nelle ore 16:13, ovvero nel momento in cui la paziente trasportata dal quinto piano al piano terra dall'ostetrica giungeva in sala parto e CP_4 che, di fatto, coincideva col momento dell'interruzione dei tracciati mediante lo strumento cardiotocografico.
Al pari, anche dalle dichiarazioni dei testi escussi nel presente giudizio non si evince l'esistenza di un preesistente contatto tra il e la prima di tale momento e la presenza del CP_3 Parte_1 medico prima del passaggio della paziente in sala parto non è neppure desumibile dalle dichiarazioni rese in sede penale dallo stesso medico e dagli odierni attori, dalle quali anzi emerge come la sig.ra sia stata di fatto assistita dalla sola ostetrica di turno. Parte_1
15 Dunque, anche con riferimento alla posizione del convenuto , non sono Controparte_3 emersi apprezzabili profili di responsabilità nella causazione dell'evento occorso durante la fase del proprio intervento, non essendovi contestazione circa le modalità di esecuzione del parto spontaneo (unica attività che è provato egli abbia espletato nei riguardi della partoriente), avvenuto peraltro in tempi rapidi e senza particolari difficoltà.
Quanto alla posizione di , tenendo a mente la qualificazione della natura di tale CP_4 responsabilità come di tipo contrattuale (sulla irretroattività delle norme sostanziali contenute nella
L. n. 189 del 2012 e nella L. n. 24 del 2017 si v. Cassazione civile sez. III - 11/11/2019, n. 28994)
e considerato che, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla propria attività professionale, il sanitario è tenuto ad improntare la propria condotta secondo diligenza che non è solo quella ordinariamente esigibile al debitore e individuabile come la diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1176 comma 1 c.c. ma è quella specifica del debitore qualificato indicata dal successivo comma
2 del medesimo articolo con la precisazione che qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera risponde ex art. 2236 c.c. dei danni solo in caso di dolo o colpa grave nei limiti della perizia, non sussistendo tale limitazione di responsabilità nei casi di danni cagionati per negligenza o imprudenza (v. Cass. Civ. sent.
589/1999), deve ritenersi sussistente la responsabilità della predetta in ordine alla vicenda in esame.
Invero, l'istruttoria documentale e orale espletata parrebbe confermare anzitutto la sola presenza della affianco la gestante sino al momento del trasferimento della in sala parto e, al CP_4 Parte_1 pari, l'omessa informazione al ginecologo di turno, della presenza di tracciati preoccupanti che avrebbero reso necessario, da parte sua, la sottoposizione degli stessi alla supervisione del dr. quantomeno dalle ore 15.15 (orario in cui, presumibilmente, vi era un tracciato di tipo CP_3
2) e certamente dalle ore 15.50 (con riferimento al tracciato di tipo 3 che avrebbe richiesto l'esecuzione un cesareo d'urgenza da parte del medico).
Inoltre, benché l'ostetrica abbia sostenuto di aver informato il dr. le dichiarazioni rese CP_3 anche in sede di giudizio penale sembrano, al contrario, escludere che ella abbia, di fatto, sottoposto i detti tracciati all'attenzione del ginecologo, avendo presumibilmente sottovalutato le decelerazioni emerse durante l'attività di monitoraggio del battito cardiaco del feto e considerato esclusivamente il grado di dilatazione dell'utero (“mi ricordo che ha avuto una decelerazione, però nelle decelerazioni poi riprende il battito. Nella mia esperienza di 36 anni non è che si fa un cesareo (…) in genere facciamo così, c'è una decelerazione, vediamo un attimo come va, se riprende il battito, il battito riprende, anche perché con 36 anni di esperienza non è che alla prima decelerazione si fa il cesareo, sennò sarebbero il 90% dei cesarei (…) (ADR la signora viene portata in sala parto alle 16. Chi l'ha deciso? Io. Con la dilatazione
16 perché era completa e tutto, l'ostetrica si rende conto… (ADR Il tracciato delle 14.50, cosa ha detto quando l'ha visto?) se la cosa non è andata sicuramente avrà detto aspettiamo e vediamo il battito (…) ci sono tante decelerazioni di questo tipo e i bambini sono nati bene”).
Come peraltro sostenuto dal CTU, dr. , “rientra nella ordinaria competenza dell'ostetrica la Parte_3 capacità di riconoscere con tempestività la comparsa di eventuali alterazioni dei pattern CTG e, conseguentemente,
l'obbligo di sollecitare l'intervento tempestivo del medico” (pg. 85 perizia) con la conseguenza che già intorno alle ore 15:00, dopo un periodo di circa 20 minuti di variabilità ridotta (che poi ritorna normale) a fronte di una prima decelerazione variabile seguita da altre tre lievi decelerazioni variabili, la comparsa di pattern dubbi avrebbe reso già necessario l'intervento del medico al fine di condividere l'analisi del tracciato e le eventuali strategie da adottare, così come l'intervento del medico
“sicuramente doveva essere richiesto quando alle 15:24 circa compare una decelerazione tardiva seguita da altre 3 decelerazioni tardive ripetitive che connotavano chiaramente un tracciato di tipo 2 e, quindi, senza alcun dubbio meritevole della valutazione del medico” e al pari alle ore 15:56 quando la decelerazione prolungata determinava un tracciato di tipo 3 (patologico).
L'omessa informazione al medico in servizio (non appare provata infatti alcuna effettiva comunicazione al ginecologo, risultando dubbie e contraddittorie le dichiarazioni sopra riportate rese dalla sia alle ore 15:30 circa che alle ore 16:00 circa rende, quindi, censurabile l'operato CP_4 dell'ostetrica sia in termini di negligenza che di imprudenza con conseguente riconoscimento CP_4 della responsabilità per inadempimento in capo alla stessa.
5. Tutto quanto sopra premesso deve quindi procedersi a quantificare i danni patiti dagli attori a causa della condotta negligente del presidio ospedaliero.
Occorre anzitutto esaminare la domanda risarcitoria articolata nell'interesse del piccolo
[...]
con certezza affetto da “grave cerebropatia con sofferenza multi organo, epilessia in trattamento ER farmacologico, grave deficit cognitivo-intellettivo, ipoacusia bilaterale, grave deficit visivo in soggetto portatore di
PEG” di gravità tale da richiedere assistenza continua” (pg. 87 perizia).
Quanto al danno biologico patito, il ctu, con valutazione sotto tale profilo condivisibile ed immune da contraddizioni e vizi logici, ha accertato che il grado di invalidità permanente, di ITT e ITP è il seguente: IP nella misura del 100% ITT di gg. 360 ITP al 50% di gg. 360; dando applicazione alle
Tabelle del tribunale di Milano 2024, ossia l'ultima versione disponibile al momento della decisione in quanto esercizio della aestimatio (cfr. Cass. Sez. 3, 11.10.2016, n. 20381) il danno non patrimoniale risarcibile può essere quantificato in euro 952.928,00 (pari ad euro 890.828,00 per il danno permanente più 62.100,00 per il danno biologico non patrimoniale).
17 Non si dà applicazione alla personalizzazione del danno non avendo, gli attori, rappresentato l'esistenza di specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 16186 del 11.6.2024).
Quanto al danno biologico patito dai genitori e , dando Parte_1 Persona_1 applicazione alle tabelle di Milano, applicando 74 punti in base all'età di vittima e congiunto, alla parentela, alla convivenza e alla presenza di altri familiari, il quantum del risarcimento ammonta ad euro 348.079,00 per la madre e, applicando 72 punti in base all'età della vittima e del congiunto, alla convivenza e alla presenza di altri familiari, il quantum del risarcimento ammonta ad euro
340.257,00 per il padre.
Al danno non patrimoniale va aggiunto il danno patrimoniale consistente nelle spese documentate sopportate dagli attori sin dalla nascita del piccolo che ammontano ad euro 37.887,55. ER
Nulla sul danno patrimoniale subito dalla per la perdita del lavoro, risultando Parte_1 dall'istruttoria che ella lavora percependo una retribuzione di circa euro 600,00 mensili (v. verbale udienza interpello dell'attrice del 21.10.2019). Diversamente deve invece dirsi in ordine al danno patrimoniale futuro in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, sono risarcibili i danni futuri consistenti nelle spese che la vittima dovrà sostenere per cure ed assistenza ove sia consentito al giudice accertare che tali spese, la cui liquidazione andrà necessariamente operata in via equitativa, saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità (cfr. Cassazione
Civile, Sez. III – Sent. 12690/2013). In tale ipotesi, al netto delle somme ragionevolmente percepite e percepibili nell'interesse del minore a titolo di indennità di accompagnamento e di altre misure assistenziali, non possono escludersi, date le gravissime condizioni del minore, ulteriori necessarie spese per visite mediche specialistiche o per interventi, che, anche in considerazione di quelle pregresse e sulla base di un prudente criterio equitativo possono quantificarsi in euro 80.000.
6. Quanto alle domande di manleva. CP_ La domanda di e di nei confronti di deve essere CP_4 Controparte_5 accolta.
Invero, la copertura assicurativa trova fondamento nella Polizza ITOMM1100572, sottoscritta con ma operante anche per i propri sanitari, in qualità di assicurati, con decorrenza dal 02-03- CP_1
2011 al 02-03-2014, purché denunciate alla società nel periodo di validità del contratto o entro trenta gg dalla sua scadenza e sempre che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere in data non anteriore per ex Asl Avezzano/Sulmona al 30.9.2001.
18 Nel caso di specie la copertura assicurativa trova applicazione posto che la richiesta risarcitoria è Cont pervenuta ad in data 12.12.2011 e quindi durante la vigenza di tale contratto. CP_
va quindi condannata a manlevare l' convenuta e la convenuta Controparte_5 CP_4 da quanto dovuto a titolo di risarcimento dei danni verso terzi oltre che dalle somme dovute
[...]
a titolo di spese.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicati i valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014 tenuto conto dell'ordinario pregio delle questioni trattate e secondo il valore effettivamente liquidato.
e sono tenuti, in solido, a rifondere le spese Controparte_1 CP_4 di lite in favore di , e in ragione Parte_2 Persona_1 Parte_1 dell'accoglimento della domanda avanzata, applicato l'aumento previsto per il numero di parti aventi medesima posizione processuale.
In virtù del principio della soccombenza, parte attrice è condannata alla rifusione delle spese di lite in favore di e di , nonché nei confronti della terza Controparte_2 Controparte_3 chiamata in manleva Controparte_6
In via definitiva vanno, altresì, poste a carico dei soccombenti convenuti, salva manleva, le spese di CTU.
P. Q. M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE La domanda di parte attrice nei confronti di e Controparte_1 di e condanna in solido i detti convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_4 patrimoniali subiti in conseguenza dell'omissione accertata quantificati in complessivi euro
1.759.151,55, oltre rivalutazione e interessi;
CONDANNA e in solido alla refusione delle Controparte_1 CP_4 spese di lite nei confronti della parte attrice che liquida in complessivi euro 60.721,60 oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
19 - CONDANNA a tenere indenne, nei limiti del massimale, Controparte_5 [...]
e da quanto gli stessi dovranno pagare in ragione Controparte_1 CP_4 della presente sentenza, ivi comprese le spese di lite e di CTU;
-RIGETTA la domanda articolata da parte attrice nei confronti di e Controparte_2 CP_3
;
[...]
CONDANNA parte attrice alla refusione delle spese di lite nei confronti di e Controparte_2
che liquida in euro 37.951,00 ciascuno, oltre rimborso forfettario per spese Controparte_3 generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
PONE definitivamente a carico dei convenuti soccombenti, in solido, salva manleva da parte del garante, il pagamento delle spese di CTU.
Avezzano, 28.5.2025
Il giudice dott. Mario Cervellino
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sulla utilizzabilità delle prove raccolte in un giudizio penale da parte del giudice civile si veda, tra le varie,
Cass. civ. sent. n. 12164/2021. 2 A tale conclusione, in particolare, è pervenuto anche il consulente dott. , nell'ambito del giudizio Per_5 penale, rilevando la necessità di valutare globalmente lo stato neonatale e tutti i fattori potenziali che possono contribuire all'esito, tra cui la storia medica materna, gli antecedenti ostetrici, i fattori intra partum e la patologia placentare e individuando quali criteri, appunto, necessari ai fini della diagnosi di paralisi cerebrale la presenza di acidosi metabolica alla nascita da emogas eseguito su sangue arterioso (ph meno di 7 e deficit di base uguale o inferiore a 12 mmol/L), la precoce insorgenza di encefalopatia neonatale moderata o severa in nati con età gestazionale uguale o maggiore di 35 settimane, la paralisi cerebrale di tipo spastico discinetico e l'esclusione di altre cause di encefalopatia (quali traumi, disordini coagulativi, malattie infettive o genetiche), a cui si aggiungono dei criteri non specifici e non necessari ma comunque suggestivi quali:
1. un evento ipossico sentinella presente immediatamente prima o durante il parto;
2. l'improvvisa e persistente bradicardia fetale o assenza di variabilità della frequenza cardiaca fetale in presenza di decelerazioni tardive o decelerazioni variabili atipiche;
3. l'apgar score di 0-3 a 5 minuti;
4. la presenza di patologia multisistemica entro 72 ore dalla nascita;
5. studi di imaging che evidenziano anormalità cerebrali acute non focali.