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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 08/07/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3241/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3241/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. PANZARASA Parte_1 C.F._1
RC
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) CP_1 C.F._2
(C.F. ), Parte_2 C.F._3
(C.F. ), Parte_3 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. ADAMO ROSSELLA e dell'avv.to FRANCESCA TREVISANI
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa domanda, eccezione, istanza o deduzione, compresa l'eventuale futura richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto, in accoglimento dell'opposizione qui proposta:
IN RITO:
In via principale:
- Dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pavia, declinandola in favore del Tribunale di
Milano, quale foro esclusivo convenzionalmente pattuito e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto pagina 1 di 5 ingiuntivo in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente, assegnando alle parti il termine di legge per la riassunzione della causa avanti al Tribunale di Milano;
In via gradatamente subordinata:
- Dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39, c. 1, c.p.c., la litispendenza tra l'odierno giudizio e il giudizio R.g. 36983/2022 pendente avanti il Tribunale di Milano – Sezione Imprese
(Giudice: Dott.ssa Zana Alima) e, per l'effetto: 1) dichiarare inammissibile la domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo qui opposto;
2) revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3) disporre la cancellazione della causa dal ruolo;
- Dichiarare inammissibile la domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo qui opposto, siccome oggetto di rinuncia tacita da parte degli odierni opposti;
- Sospendere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 295 c.p.c., il presente giudizio, in ragione della pendenza del giudizio R.g. 36983/2022 avanti al Tribunale di Milano – Sezione Imprese
(Giudice: dott.ssa Zana Alima), preventivamente radicato;
NEL MERITO:
In via principale:
- Accertare e dichiarare, per tutte le causali meglio esposte in narrativa, anche, se del caso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c., che nulla l'opponente deve alle parti opposte e, Parte_1 per l'effetto, respingere tutte le domande svolte dall'opposta, siccome infondate in fatto e in diritto, dichiarando nullo e/o annullando e/o revocando e/o comunque dichiarando inefficace il decreto ingiuntivo qui opposto;
In via subordinata:
- Accertare e dichiarare, ferma in ogni caso la dichiarazione di nullità e/o revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto, l'opponente tenuto al versamento delle sole somme di cui l'opposta proverà la debenza e per i soli importi di cui l'opposta proverà l'esatto ammontare;
IN OGNI CASO:
- Condannare l'opposta alla rifusione dei compensi e delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Dichiara di aderire alla eccezione con compensazione delle spese
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in via monitoria e CP_1 Parte_2 [...]
, premesso di essere eredi di;
Parte_3 Persona_1 che quest'ultimo, nell'anno 2000, aveva ceduto le azioni possedute della OR alla società Malaka;
che la detta società doveva versare un residuo importo, considerato che il era anche Pt_2 pagina 2 di 5 titolare di un credito quale finanziamento soci nei confronti della OR;
che la OR si riconosceva debitrice del;
Pt_2 che quale beneficiario ultimo della Malaka riconosceva, in plurime Parte_1 occasioni, a mezzo mail, il debito predetto;
instano per la emanazione di decreto ingiuntivo nei confronti del per l'importo di € 235.011,06. Pt_1
Avverso il decreto, emanato in data 3.6.2024, propone opposizione il deducendo: Pt_1
che le ricorrenti avevano richiesto il pagamento del medesimo credito nei confronti della OR dinanzi al Tribunale di Milano, sezione imprese;
che in detto giudizio queste affermano che debitrice è la società OR;
che in quella sede il giudice della opposizione a decreto ingiuntivo ha ritenuto che il credito da finanziamento soci fosse da ritenere prescritto, mentre il credito connesso all'acquisto delle quote era riconducibile alla società acquirente Malaka;
che da contratto vi è competenza del foro di Milano;
che sussiste ne bis in idem, ovvero rinuncia ad agire nei confronti dell'opponente.
Insta inoltre, per la sospensione del giudizio in attesa del giudizio pendente a Milano, RG 36983/2022.
Si costituiscono le eredi rilevando che il credito è da ricondurre al contratto di cessione di Pt_2 azioni del 2000 e in particolare al finanziamento soci erogato da a OR;
Pt_2 che la OR aveva disconosciuto l'operato del Pt_1 che per tal motivo avevano proposto azione nei confronti del medesimo. Pt_1
Quanto alla litispendenza, rilevano che non vi è identità soggettiva, né oggettiva essendo diverso il titolo sotteso ed essendovi mera identità di petitum;
che la eccezione di competenza territoriale si fonda su contratto non firmato dal Pt_1 che non vi era alcuna tacita rinuncia del credito attesa la scindibilità del rapporto processuale;
che non è invocabile l'art. 295 c.p.c. per non essere i giudizi pendenti fra le stesse parti.
Il giudice, anticipata la prima udienza a seguito di istanza ex art. 648 c.p.c., con provvedimento del 4 marzo 2025, rilevata la insussistenza di litispendenza, che presuppone identità di cause sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo;
rilevata altresì la insussistenza di incompetenza territoriale, in quanto fondata su di un contratto che il non ha firmato e la non configurabilità dei Pt_1 presupposti per la sospensione ex art. 295 c.p.c., evidenzia che è la stessa parte opposta che afferma, che il debito del si origina da due crediti, inseriti nella cessione del 2020, vale a dire il credito Pt_1 rimborso finanziamento soci e il credito per l'integrazione del prezzo delle azioni;
che andava, pertanto, discussa fra la parti la questione, che veniva con detta ordinanza sollevata d'ufficio, in ordine alla competenza dell'adito Tribunale, ravvisandosi la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, competenti per le questioni connesse al trasferimento delle pagina 3 di 5 partecipazioni sociali o ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti.
Pertanto si invitava, disattendendo la istanza di provvisoria esecutorietà, alla discussione sulla questione, concedendo alle parti i termini ex art. 171 ter c.p.c.
Parte opponente dava atto che già presso il Tribunale di Milano era stata sollevata analoga Pt_1 quesitone, tanto che il giudizio, con ordinanza, veniva rimesso alla sezione specializzata.
Parte opposta eredi , dopo aver contestato la eccezione negli scritti difensivi, alla udienza del Pt_2
2.7.2025 aderiva alla stessa.
Il giudice pertanto, alla detta udienza, invitava le parti alla discussione, riservandosi il deposito della decisione nei 30 giorni.
***
La adesione delle parti al rilievo officiosamente dedotto esime il sottoscritto giudice da una analisi approfondita e puntuale della questione sollevata.
All'uopo, come già evidenziato nel provvedimento del 4 marzo 2025, è sufficiente rilevare che sono le stesse parti ricorrenti che ritengono di azionare un credito riconducibile alla cessione di partecipazioni sociali.
Nel caso di specie si individua quindi, atteso l'oggetto di causa, la competenza della sezione specializzata imprese, con sede a Milano, circostanza che impone la revoca del decreto ingiuntivo sotteso in quanto emanato da giudice incompetente.
Quanto alle spese, si rileva che la questione è stata sollevata d'ufficio e non dalle parti;
parte opponente ha evidenziato che le controparti potevano fin da subito aderire alla eccezione, così evitando di dover procedere al deposito delle tre memorie e per tal motivo chiede la rifusione delle spese.
Osserva il giudicante che è il rito introdotto dalla riforma c.d. Cartabia che sembra imporre, in ogni caso, il deposito delle tre memorie in data antecedente la prima udienza al fine di evitare di incorrere in decadenze, per cui appare irrilevante ai fini del riparto delle spese, che parte opposta abbia aderito alla questione solo in udienza.
Per tal motivo si ritiene di dover compensare fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara la incompetenza del Tribunale di Pavia in favore del Tribunale di Milano, sezione specializzata imprese;
per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 942/2024 emesso dal Tribunale di Pavia in data 3.6.2024; assegna alle parti termine di novanta giorni per la riassunzione della causa innanzi al giudice pagina 4 di 5 dichiarato competente;
compensa fra le parti le spese di giudizio.
Pavia, 8 luglio 2025
Il Giudice
dott. Simona Caterbi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3241/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. PANZARASA Parte_1 C.F._1
RC
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) CP_1 C.F._2
(C.F. ), Parte_2 C.F._3
(C.F. ), Parte_3 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. ADAMO ROSSELLA e dell'avv.to FRANCESCA TREVISANI
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa domanda, eccezione, istanza o deduzione, compresa l'eventuale futura richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto, in accoglimento dell'opposizione qui proposta:
IN RITO:
In via principale:
- Dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pavia, declinandola in favore del Tribunale di
Milano, quale foro esclusivo convenzionalmente pattuito e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto pagina 1 di 5 ingiuntivo in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente, assegnando alle parti il termine di legge per la riassunzione della causa avanti al Tribunale di Milano;
In via gradatamente subordinata:
- Dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39, c. 1, c.p.c., la litispendenza tra l'odierno giudizio e il giudizio R.g. 36983/2022 pendente avanti il Tribunale di Milano – Sezione Imprese
(Giudice: Dott.ssa Zana Alima) e, per l'effetto: 1) dichiarare inammissibile la domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo qui opposto;
2) revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3) disporre la cancellazione della causa dal ruolo;
- Dichiarare inammissibile la domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo qui opposto, siccome oggetto di rinuncia tacita da parte degli odierni opposti;
- Sospendere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 295 c.p.c., il presente giudizio, in ragione della pendenza del giudizio R.g. 36983/2022 avanti al Tribunale di Milano – Sezione Imprese
(Giudice: dott.ssa Zana Alima), preventivamente radicato;
NEL MERITO:
In via principale:
- Accertare e dichiarare, per tutte le causali meglio esposte in narrativa, anche, se del caso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c., che nulla l'opponente deve alle parti opposte e, Parte_1 per l'effetto, respingere tutte le domande svolte dall'opposta, siccome infondate in fatto e in diritto, dichiarando nullo e/o annullando e/o revocando e/o comunque dichiarando inefficace il decreto ingiuntivo qui opposto;
In via subordinata:
- Accertare e dichiarare, ferma in ogni caso la dichiarazione di nullità e/o revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto, l'opponente tenuto al versamento delle sole somme di cui l'opposta proverà la debenza e per i soli importi di cui l'opposta proverà l'esatto ammontare;
IN OGNI CASO:
- Condannare l'opposta alla rifusione dei compensi e delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Dichiara di aderire alla eccezione con compensazione delle spese
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in via monitoria e CP_1 Parte_2 [...]
, premesso di essere eredi di;
Parte_3 Persona_1 che quest'ultimo, nell'anno 2000, aveva ceduto le azioni possedute della OR alla società Malaka;
che la detta società doveva versare un residuo importo, considerato che il era anche Pt_2 pagina 2 di 5 titolare di un credito quale finanziamento soci nei confronti della OR;
che la OR si riconosceva debitrice del;
Pt_2 che quale beneficiario ultimo della Malaka riconosceva, in plurime Parte_1 occasioni, a mezzo mail, il debito predetto;
instano per la emanazione di decreto ingiuntivo nei confronti del per l'importo di € 235.011,06. Pt_1
Avverso il decreto, emanato in data 3.6.2024, propone opposizione il deducendo: Pt_1
che le ricorrenti avevano richiesto il pagamento del medesimo credito nei confronti della OR dinanzi al Tribunale di Milano, sezione imprese;
che in detto giudizio queste affermano che debitrice è la società OR;
che in quella sede il giudice della opposizione a decreto ingiuntivo ha ritenuto che il credito da finanziamento soci fosse da ritenere prescritto, mentre il credito connesso all'acquisto delle quote era riconducibile alla società acquirente Malaka;
che da contratto vi è competenza del foro di Milano;
che sussiste ne bis in idem, ovvero rinuncia ad agire nei confronti dell'opponente.
Insta inoltre, per la sospensione del giudizio in attesa del giudizio pendente a Milano, RG 36983/2022.
Si costituiscono le eredi rilevando che il credito è da ricondurre al contratto di cessione di Pt_2 azioni del 2000 e in particolare al finanziamento soci erogato da a OR;
Pt_2 che la OR aveva disconosciuto l'operato del Pt_1 che per tal motivo avevano proposto azione nei confronti del medesimo. Pt_1
Quanto alla litispendenza, rilevano che non vi è identità soggettiva, né oggettiva essendo diverso il titolo sotteso ed essendovi mera identità di petitum;
che la eccezione di competenza territoriale si fonda su contratto non firmato dal Pt_1 che non vi era alcuna tacita rinuncia del credito attesa la scindibilità del rapporto processuale;
che non è invocabile l'art. 295 c.p.c. per non essere i giudizi pendenti fra le stesse parti.
Il giudice, anticipata la prima udienza a seguito di istanza ex art. 648 c.p.c., con provvedimento del 4 marzo 2025, rilevata la insussistenza di litispendenza, che presuppone identità di cause sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo;
rilevata altresì la insussistenza di incompetenza territoriale, in quanto fondata su di un contratto che il non ha firmato e la non configurabilità dei Pt_1 presupposti per la sospensione ex art. 295 c.p.c., evidenzia che è la stessa parte opposta che afferma, che il debito del si origina da due crediti, inseriti nella cessione del 2020, vale a dire il credito Pt_1 rimborso finanziamento soci e il credito per l'integrazione del prezzo delle azioni;
che andava, pertanto, discussa fra la parti la questione, che veniva con detta ordinanza sollevata d'ufficio, in ordine alla competenza dell'adito Tribunale, ravvisandosi la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, competenti per le questioni connesse al trasferimento delle pagina 3 di 5 partecipazioni sociali o ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti.
Pertanto si invitava, disattendendo la istanza di provvisoria esecutorietà, alla discussione sulla questione, concedendo alle parti i termini ex art. 171 ter c.p.c.
Parte opponente dava atto che già presso il Tribunale di Milano era stata sollevata analoga Pt_1 quesitone, tanto che il giudizio, con ordinanza, veniva rimesso alla sezione specializzata.
Parte opposta eredi , dopo aver contestato la eccezione negli scritti difensivi, alla udienza del Pt_2
2.7.2025 aderiva alla stessa.
Il giudice pertanto, alla detta udienza, invitava le parti alla discussione, riservandosi il deposito della decisione nei 30 giorni.
***
La adesione delle parti al rilievo officiosamente dedotto esime il sottoscritto giudice da una analisi approfondita e puntuale della questione sollevata.
All'uopo, come già evidenziato nel provvedimento del 4 marzo 2025, è sufficiente rilevare che sono le stesse parti ricorrenti che ritengono di azionare un credito riconducibile alla cessione di partecipazioni sociali.
Nel caso di specie si individua quindi, atteso l'oggetto di causa, la competenza della sezione specializzata imprese, con sede a Milano, circostanza che impone la revoca del decreto ingiuntivo sotteso in quanto emanato da giudice incompetente.
Quanto alle spese, si rileva che la questione è stata sollevata d'ufficio e non dalle parti;
parte opponente ha evidenziato che le controparti potevano fin da subito aderire alla eccezione, così evitando di dover procedere al deposito delle tre memorie e per tal motivo chiede la rifusione delle spese.
Osserva il giudicante che è il rito introdotto dalla riforma c.d. Cartabia che sembra imporre, in ogni caso, il deposito delle tre memorie in data antecedente la prima udienza al fine di evitare di incorrere in decadenze, per cui appare irrilevante ai fini del riparto delle spese, che parte opposta abbia aderito alla questione solo in udienza.
Per tal motivo si ritiene di dover compensare fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara la incompetenza del Tribunale di Pavia in favore del Tribunale di Milano, sezione specializzata imprese;
per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 942/2024 emesso dal Tribunale di Pavia in data 3.6.2024; assegna alle parti termine di novanta giorni per la riassunzione della causa innanzi al giudice pagina 4 di 5 dichiarato competente;
compensa fra le parti le spese di giudizio.
Pavia, 8 luglio 2025
Il Giudice
dott. Simona Caterbi
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