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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/05/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1092/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 09/05/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 1092/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NASO Parte_1 C.F._1
DOMENICO ricorrente contro
, rappresentato e difeso, ex art. Controparte_1
417bis cpc dai funzionari, dott. SELLERI ELISABETTA resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE Cont Con ricorso del 10.11.2023 la ricorrente ha convenuto in giudizio il Parte_1
deducendo:
- di essere docente inserita nelle GPS della provincia di Cuneo nella II fascia per la classe di concorso ADSS con punti 118 e posizione n. 38;
- di aver presentato domanda di partecipazione alla procedura informatizzata per il conferimento delle supplenze per l'a.s. 24/25;
- di non aver ottenuto alcuna supplenza benchè nei turni di nomina successivi al primo siano state assegnate supplenze ad aspiranti aventi un punteggio inferiore rispetto al proprio.
pagina 1 di 12 Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha censurato l'operato dell'algoritmo assumendo che lo stesso abbia operato in spregio alle diposizioni di cui all'O. M. 88/2024 e ha chiesto accertarsi il diritto ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per l'anno scolastico 2024/25 in una delle sedi di preferenze espresse nella domanda con riferimento alle GPS di seconda Fascia – Provincia di Cuneo per la Cont classe di concorso ADSS, con condanna del a riconoscere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 88/2024 nonché al risarcimento del danno.
Ha resistito il , deducendo la legittimità delle operazioni di conferimento degli CP_1
incarichi e concludendo per il rigetto della domanda.
All'udienza odierna parte ricorrente ha precisato che parte ricorrente sta lavorando e di conseguenza ha rinunciato alla domanda di attribuzione del ponteggio e quanto alle differenze retributive ha precisato che esse attengono al periodo di settembre in cui non ha lavorato;
i procuratori hanno richiamato nel resto difese e conclusioni.
* * * * *
1. – Le operazioni di conferimento degli incarichi oggetto del giudizio sono regolamentate dalle disposizioni di cui all'O.M. 88/2024, e più specificamente dall'art. 12, che così prevede (doc. 1 fascicolo ricorrente):
Articolo 12
(Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche)
1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma
5, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle
GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo pagina 2 di 12 con modalità telematica attraverso il sistema informativo del
. CP_1
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del
31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.
5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o pagina 3 di 12 tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.
6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi.
7. Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni:
a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;
b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.
8. In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma
7, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.
9. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.
pagina 4 di 12 10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.
11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento.
12. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza dall'aspirante. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario pagina 5 di 12 obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso.
13. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d'orario.
14. In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo
1999 n. 68, di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di cui all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge
22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
2. – Le diposizioni richiamate ricalcano quelle contenute nell'art. 12 della O.M 112/2022, sulla cui interpretazione vanno richiamate le argomentazioni espresse dal Tribunale di
Lucca nell'ordinanza resa su reclamo cautelare in data 13.11.2023, pienamente condivise da questo giudice e di seguito riportate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“Si ricorda che l'interpretazione normativa non può prescindere, ai sensi dell'art. 12 codice civile (preleggi), dal “significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e della intenzione del legislatore”, interpretazione letterale, sistematica e logica.
L'interpretazione dei singoli commi rilevanti nella fattispecie di cui è causa non può prescindere, pertanto, da una lettura combinata di tutti i commi della disposizione, al fine di fornire una interpretazione coerente con il significato proprio delle parole utilizzate e volta a ricondurre a sistema ed a logica coerenza l'intero procedimento di pagina 6 di 12 “conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche” prescritto dall'art. 12 O.M. 112/2022, secondo le intenzioni del legislatore.
Occorre in primo luogo rilevare che il comma 3 della disposizione in commento prescrive che gli aspiranti possono indicare (salvo non incorrere nelle conseguenze ex lege previste di cui si dirà oltre), con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto.
Il comma quarto dell'art 12 dell'O.M. 112/2022 specifica poi che
“costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto”, premurandosi di aggiungere un ulteriore inciso chiarificatore:
“Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo
e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.”
È, dunque, ora chiaro – in raffronto alla precedente formulazione normativa - che la mancata indicazione di una sede o di una tipologia di posto resasi disponibile per un determinato turno di nomina equivale, per il candidato rimasto per quel turno insoddisfatto, ad una rinuncia, a quella sede e a quella tipologia di posto.
Altrettanto nitide appaiono poi le conseguenze di tale rinuncia (ad assumere servizio in alcune sedi della provincia), dettate non solo dall'ultimo capoverso del comma 4 (“mancata assegnazione dell'incarico per l'anno scolastico di riferimento”), ma anche dai commi 10 e 11 del pagina 7 di 12 citato art. 12 ove espressamente è previsto che “le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”. In altri termini, il rinunciatario che è stato
'trattato dalla procedura' e che, al momento del suo turno sia rimasto insoddisfatto per indisponibilità tra le limitate sedi indicate, non potrà più partecipare ai successivi turni di nomina.
Risulta al Collegio evidente che la “rinuncia all'incarico” cui fa riferimento il comma 10 si riferisca ai rinunciatari di cui al comma 4, i quali, non avendo manifestato disponibilità ad assumere servizio in tutte le sedi della provincia se, al primo turno di nomina, arrivato il loro turno rispetto alla posizione in graduatoria, non risultano soddisfatti in quanto non vi sono sedi disponibili tra quelle richieste, rimangono non assegnatari dell'incarico per l'anno scolastico di riferimento, salva la possibilità, in ogni caso, di assumere incarico attraverso le graduatorie di istituto;
con possibile soddisfazione, pertanto, del loro interesse a lavorare “in quel determinato posto”.
Al contrario, il comma 11 sanziona invece il comportamento degli aspiranti che, pur risultando assegnatari della supplenza, vi abbiano espressamente rinunciato ovvero non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato, escludendone la partecipazione non solo dalle ulteriori fasi ma anche da “tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento” e, quindi, con esclusione anche dalle graduatorie di istituto.
Sarebbe d'altronde tautologico ritenere che il legislatore quando al comma 4 ha fatto riferimento al rinunciatario intendesse ritenere che la rinuncia opera solo sulla sede non indicata atteso che, così interpretata, la disposizione sarebbe ultronea in quanto è ovvio che,
pagina 8 di 12 se non viene indicata in domanda una determinata sede, l'incarico su quella sede si intende rinunciato.
Così interpretata la disposizione normativa occorre chiedersi se le disposizioni dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 2022 che consentono questa sostanziale 'ostracizzazione del rinunciatario' si pongano in contrasto con una norma di rango primario ovvero con un precetto costituzione direttamente applicabile alla fattispecie e vadano, pertanto, disapplicate.
Ed infatti, è proprio rispetto al sistema di reclutamento così congegnato, ed in particolare rispetto alla nozione di rinunciatario ed ai suoi effetti, che il reclamato e la stessa ordinanza impugnata muove i suoi rilievi, sostenendo che, così interpretata la normativa, le scelte del si pongono in contrasto con il principio CP_1 meritocratico in forza del quale, nell'ambito di una pubblica graduatoria quale è la GPS, ad un maggior punteggio dovrebbe sempre corrispondere una posizione di maggior favore. Sarebbe pertanto inaccettabile ed illogico che il rinunciatario venga pretermesso anche dai successivi turni di nomina, per tutte le sedi e per tutte le tipologie di posto espresse come preferenze e divenute successivamente disponibili e che finiranno così per essere ingiustamente assegnate a docenti collocati in posizione deteriore in graduatoria, con mortificazione del principio di buon andamento e par condicio tra i concorrenti.
Il Collegio non condivide tali rilievi confluiti e condivisi dal Giudice della cautela per le ragioni che seguono.
Si chiarisce, in primis, che la procedura non dovrebbe essere considerata come unitaria ma articolata in autonome e distinte fasi, distinte per turni di nomina.
pagina 9 di 12 Da una lettura complessiva dell'art. 12 O.M. 122/2022 emerge che i vari turni di nomina sono comunque fasi di un'unica procedura (per quanto articolata in fasi di carattere successivo) che trova il suo incipit nella domanda informatizzata presentata ai sensi del terzo comma.
All'interno della domanda i docenti hanno la facoltà di indicare delle preferenze (nozione diversa dalla scelta tra più sedi predeterminate) tra tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto, manifestando così la disponibilità ad assumere incarichi all'interno di tutta la provincia.
Nel momento in cui l'aspirante scelga di non esprimere preferenze su tutte le sedi, incorre nella possibilità, espressamente indicata (a differenza della formulazione di cui al Decreto Ministeriale n. 242 del
30 luglio 2021) nel comma 4 dell'art. 12 O.M. 122/2022, ove non siano disponibili nessuna delle sedi indicate, di essere considerato rinunciatario, con conseguente mancata assegnazione di incarico da
GPS.
La mancata partecipazione ai turni di nomina successivi al primo è conseguenza, pertanto, di una libera determinazione assunta dalla parte e, stante la chiarezza del dettato normativo sopra descritto, non può ritenersi violativa di un legittimo affidamento.
D'altronde la ratio sottesa a tale scelta organizzativa nel conferimento delle supplenze risiede proprio, come indicato nel dodicesimo considerando dell'O.M. 122/2022, nella finalità di garantire l'economicità e l'efficacia della procedura, limitando il più possibile il rifacimento delle operazioni.
Trattandosi di graduatorie provinciali l'aspirante deve ragionevolmente ritenersi disponibile a prestare servizio sulla intera provincia (ambito territoriale ristretto e pertanto ragionevolmente esigibile per tutti gli aspiranti docenti in graduatoria); se tutti gli pagina 10 di 12 aspiranti compilassero la domanda inserendo tutte le sedi, tutti i soggetti collocati nelle posizioni più alte in graduatoria troverebbero soddisfacimento del loro diritto soggettivo ad assumere un incarico a termine sin dal primo turno di nomina, risultando pienamente rispettato il diritto soggettivo ad essere reclutati secondo l'ordine di graduatoria.
La mancata partecipazione dell'aspirante ai turni di nomina successivi al primo è conseguenza di una scelta del singolo docente;
alcuna violazione del principio meritocratico – per come strutturato il sistema di reclutamento - può ritenersi in astratto prospettabile, in quanto gli incarichi vengono dal sistema automatizzato assegnati sulla scorta dell'ordine di graduatoria.
Inoltre è opportuno precisare che il diritto soggettivo vantato dagli partecipanti alla procedura di reclutamento è quello al conferimento dell'incarico sulla provincia e non, come sembra sottendere l'impostazione difensiva, al conferimento dell'incarico in una specifica e determinata sede.
D'altronde se il docente, secondo sua libera scelta ed in conformità al principio di auto-responsabilità, sceglie di correre il rischio di risultare rinunciatario inserendo in domanda solo alcune sedi, non vede comunque irrimediabilmente preclusa la sua aspirazione a lavorare presso una sede da lui preferita, attesa la partecipazione (e quindi la possibilità di conferimento incarico) dalle graduatorie di istituto”
3. – Nel caso di specie è pacifico e risulta documentalmente che la ricorrente ha espresso nella domanda l'indicazione di sole 31 sedi (doc. 3 fascicolo ricorrente) e che nel corso del primo turno di nomine sono state conferite supplenze solo in sedi non espresse dalla ricorrente ovvero per tipologie di contratto non indicate dalla ricorrente (fino al termine delle attività didattiche e non annuali, ad es. a Saluzzo e Mondovì).
pagina 11 di 12 In ragione del mancato conferimento di incarichi nel primo turno di nomine, e secondo il meccanismo sopra delineato, la ricorrente è stata considerata rinunciataria ed è quindi rimasta priva della possibilità di assumere ulteriori incarichi mediante detta graduatoria e ferma restando la possibilità di assumere incarichi attraverso le graduatorie di istituto, circostanza peraltro avvenuta, avendo la ricorrente stipulato un contratto dal 23.9.2024 al 3.10.2024 e un successivo dal 4.10.2024 al 30.6.2025 (doc. 3 fascicolo resistente).
4. – Non ravvisandosi, dunque, alcun vizio nella procedura adottata né, ancor prima, nelle disposizioni dell'ordinanza ministeriale, il ricorso va rigettato.
5. – La novità della questione e la presenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 12 di 12
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 09/05/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 1092/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NASO Parte_1 C.F._1
DOMENICO ricorrente contro
, rappresentato e difeso, ex art. Controparte_1
417bis cpc dai funzionari, dott. SELLERI ELISABETTA resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE Cont Con ricorso del 10.11.2023 la ricorrente ha convenuto in giudizio il Parte_1
deducendo:
- di essere docente inserita nelle GPS della provincia di Cuneo nella II fascia per la classe di concorso ADSS con punti 118 e posizione n. 38;
- di aver presentato domanda di partecipazione alla procedura informatizzata per il conferimento delle supplenze per l'a.s. 24/25;
- di non aver ottenuto alcuna supplenza benchè nei turni di nomina successivi al primo siano state assegnate supplenze ad aspiranti aventi un punteggio inferiore rispetto al proprio.
pagina 1 di 12 Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha censurato l'operato dell'algoritmo assumendo che lo stesso abbia operato in spregio alle diposizioni di cui all'O. M. 88/2024 e ha chiesto accertarsi il diritto ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per l'anno scolastico 2024/25 in una delle sedi di preferenze espresse nella domanda con riferimento alle GPS di seconda Fascia – Provincia di Cuneo per la Cont classe di concorso ADSS, con condanna del a riconoscere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 88/2024 nonché al risarcimento del danno.
Ha resistito il , deducendo la legittimità delle operazioni di conferimento degli CP_1
incarichi e concludendo per il rigetto della domanda.
All'udienza odierna parte ricorrente ha precisato che parte ricorrente sta lavorando e di conseguenza ha rinunciato alla domanda di attribuzione del ponteggio e quanto alle differenze retributive ha precisato che esse attengono al periodo di settembre in cui non ha lavorato;
i procuratori hanno richiamato nel resto difese e conclusioni.
* * * * *
1. – Le operazioni di conferimento degli incarichi oggetto del giudizio sono regolamentate dalle disposizioni di cui all'O.M. 88/2024, e più specificamente dall'art. 12, che così prevede (doc. 1 fascicolo ricorrente):
Articolo 12
(Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche)
1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma
5, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle
GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo pagina 2 di 12 con modalità telematica attraverso il sistema informativo del
. CP_1
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del
31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.
5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o pagina 3 di 12 tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.
6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi.
7. Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni:
a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;
b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.
8. In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma
7, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.
9. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.
pagina 4 di 12 10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.
11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento.
12. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza dall'aspirante. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario pagina 5 di 12 obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso.
13. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d'orario.
14. In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo
1999 n. 68, di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di cui all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge
22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
2. – Le diposizioni richiamate ricalcano quelle contenute nell'art. 12 della O.M 112/2022, sulla cui interpretazione vanno richiamate le argomentazioni espresse dal Tribunale di
Lucca nell'ordinanza resa su reclamo cautelare in data 13.11.2023, pienamente condivise da questo giudice e di seguito riportate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“Si ricorda che l'interpretazione normativa non può prescindere, ai sensi dell'art. 12 codice civile (preleggi), dal “significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e della intenzione del legislatore”, interpretazione letterale, sistematica e logica.
L'interpretazione dei singoli commi rilevanti nella fattispecie di cui è causa non può prescindere, pertanto, da una lettura combinata di tutti i commi della disposizione, al fine di fornire una interpretazione coerente con il significato proprio delle parole utilizzate e volta a ricondurre a sistema ed a logica coerenza l'intero procedimento di pagina 6 di 12 “conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche” prescritto dall'art. 12 O.M. 112/2022, secondo le intenzioni del legislatore.
Occorre in primo luogo rilevare che il comma 3 della disposizione in commento prescrive che gli aspiranti possono indicare (salvo non incorrere nelle conseguenze ex lege previste di cui si dirà oltre), con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto.
Il comma quarto dell'art 12 dell'O.M. 112/2022 specifica poi che
“costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto”, premurandosi di aggiungere un ulteriore inciso chiarificatore:
“Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo
e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.”
È, dunque, ora chiaro – in raffronto alla precedente formulazione normativa - che la mancata indicazione di una sede o di una tipologia di posto resasi disponibile per un determinato turno di nomina equivale, per il candidato rimasto per quel turno insoddisfatto, ad una rinuncia, a quella sede e a quella tipologia di posto.
Altrettanto nitide appaiono poi le conseguenze di tale rinuncia (ad assumere servizio in alcune sedi della provincia), dettate non solo dall'ultimo capoverso del comma 4 (“mancata assegnazione dell'incarico per l'anno scolastico di riferimento”), ma anche dai commi 10 e 11 del pagina 7 di 12 citato art. 12 ove espressamente è previsto che “le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”. In altri termini, il rinunciatario che è stato
'trattato dalla procedura' e che, al momento del suo turno sia rimasto insoddisfatto per indisponibilità tra le limitate sedi indicate, non potrà più partecipare ai successivi turni di nomina.
Risulta al Collegio evidente che la “rinuncia all'incarico” cui fa riferimento il comma 10 si riferisca ai rinunciatari di cui al comma 4, i quali, non avendo manifestato disponibilità ad assumere servizio in tutte le sedi della provincia se, al primo turno di nomina, arrivato il loro turno rispetto alla posizione in graduatoria, non risultano soddisfatti in quanto non vi sono sedi disponibili tra quelle richieste, rimangono non assegnatari dell'incarico per l'anno scolastico di riferimento, salva la possibilità, in ogni caso, di assumere incarico attraverso le graduatorie di istituto;
con possibile soddisfazione, pertanto, del loro interesse a lavorare “in quel determinato posto”.
Al contrario, il comma 11 sanziona invece il comportamento degli aspiranti che, pur risultando assegnatari della supplenza, vi abbiano espressamente rinunciato ovvero non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato, escludendone la partecipazione non solo dalle ulteriori fasi ma anche da “tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento” e, quindi, con esclusione anche dalle graduatorie di istituto.
Sarebbe d'altronde tautologico ritenere che il legislatore quando al comma 4 ha fatto riferimento al rinunciatario intendesse ritenere che la rinuncia opera solo sulla sede non indicata atteso che, così interpretata, la disposizione sarebbe ultronea in quanto è ovvio che,
pagina 8 di 12 se non viene indicata in domanda una determinata sede, l'incarico su quella sede si intende rinunciato.
Così interpretata la disposizione normativa occorre chiedersi se le disposizioni dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 2022 che consentono questa sostanziale 'ostracizzazione del rinunciatario' si pongano in contrasto con una norma di rango primario ovvero con un precetto costituzione direttamente applicabile alla fattispecie e vadano, pertanto, disapplicate.
Ed infatti, è proprio rispetto al sistema di reclutamento così congegnato, ed in particolare rispetto alla nozione di rinunciatario ed ai suoi effetti, che il reclamato e la stessa ordinanza impugnata muove i suoi rilievi, sostenendo che, così interpretata la normativa, le scelte del si pongono in contrasto con il principio CP_1 meritocratico in forza del quale, nell'ambito di una pubblica graduatoria quale è la GPS, ad un maggior punteggio dovrebbe sempre corrispondere una posizione di maggior favore. Sarebbe pertanto inaccettabile ed illogico che il rinunciatario venga pretermesso anche dai successivi turni di nomina, per tutte le sedi e per tutte le tipologie di posto espresse come preferenze e divenute successivamente disponibili e che finiranno così per essere ingiustamente assegnate a docenti collocati in posizione deteriore in graduatoria, con mortificazione del principio di buon andamento e par condicio tra i concorrenti.
Il Collegio non condivide tali rilievi confluiti e condivisi dal Giudice della cautela per le ragioni che seguono.
Si chiarisce, in primis, che la procedura non dovrebbe essere considerata come unitaria ma articolata in autonome e distinte fasi, distinte per turni di nomina.
pagina 9 di 12 Da una lettura complessiva dell'art. 12 O.M. 122/2022 emerge che i vari turni di nomina sono comunque fasi di un'unica procedura (per quanto articolata in fasi di carattere successivo) che trova il suo incipit nella domanda informatizzata presentata ai sensi del terzo comma.
All'interno della domanda i docenti hanno la facoltà di indicare delle preferenze (nozione diversa dalla scelta tra più sedi predeterminate) tra tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto, manifestando così la disponibilità ad assumere incarichi all'interno di tutta la provincia.
Nel momento in cui l'aspirante scelga di non esprimere preferenze su tutte le sedi, incorre nella possibilità, espressamente indicata (a differenza della formulazione di cui al Decreto Ministeriale n. 242 del
30 luglio 2021) nel comma 4 dell'art. 12 O.M. 122/2022, ove non siano disponibili nessuna delle sedi indicate, di essere considerato rinunciatario, con conseguente mancata assegnazione di incarico da
GPS.
La mancata partecipazione ai turni di nomina successivi al primo è conseguenza, pertanto, di una libera determinazione assunta dalla parte e, stante la chiarezza del dettato normativo sopra descritto, non può ritenersi violativa di un legittimo affidamento.
D'altronde la ratio sottesa a tale scelta organizzativa nel conferimento delle supplenze risiede proprio, come indicato nel dodicesimo considerando dell'O.M. 122/2022, nella finalità di garantire l'economicità e l'efficacia della procedura, limitando il più possibile il rifacimento delle operazioni.
Trattandosi di graduatorie provinciali l'aspirante deve ragionevolmente ritenersi disponibile a prestare servizio sulla intera provincia (ambito territoriale ristretto e pertanto ragionevolmente esigibile per tutti gli aspiranti docenti in graduatoria); se tutti gli pagina 10 di 12 aspiranti compilassero la domanda inserendo tutte le sedi, tutti i soggetti collocati nelle posizioni più alte in graduatoria troverebbero soddisfacimento del loro diritto soggettivo ad assumere un incarico a termine sin dal primo turno di nomina, risultando pienamente rispettato il diritto soggettivo ad essere reclutati secondo l'ordine di graduatoria.
La mancata partecipazione dell'aspirante ai turni di nomina successivi al primo è conseguenza di una scelta del singolo docente;
alcuna violazione del principio meritocratico – per come strutturato il sistema di reclutamento - può ritenersi in astratto prospettabile, in quanto gli incarichi vengono dal sistema automatizzato assegnati sulla scorta dell'ordine di graduatoria.
Inoltre è opportuno precisare che il diritto soggettivo vantato dagli partecipanti alla procedura di reclutamento è quello al conferimento dell'incarico sulla provincia e non, come sembra sottendere l'impostazione difensiva, al conferimento dell'incarico in una specifica e determinata sede.
D'altronde se il docente, secondo sua libera scelta ed in conformità al principio di auto-responsabilità, sceglie di correre il rischio di risultare rinunciatario inserendo in domanda solo alcune sedi, non vede comunque irrimediabilmente preclusa la sua aspirazione a lavorare presso una sede da lui preferita, attesa la partecipazione (e quindi la possibilità di conferimento incarico) dalle graduatorie di istituto”
3. – Nel caso di specie è pacifico e risulta documentalmente che la ricorrente ha espresso nella domanda l'indicazione di sole 31 sedi (doc. 3 fascicolo ricorrente) e che nel corso del primo turno di nomine sono state conferite supplenze solo in sedi non espresse dalla ricorrente ovvero per tipologie di contratto non indicate dalla ricorrente (fino al termine delle attività didattiche e non annuali, ad es. a Saluzzo e Mondovì).
pagina 11 di 12 In ragione del mancato conferimento di incarichi nel primo turno di nomine, e secondo il meccanismo sopra delineato, la ricorrente è stata considerata rinunciataria ed è quindi rimasta priva della possibilità di assumere ulteriori incarichi mediante detta graduatoria e ferma restando la possibilità di assumere incarichi attraverso le graduatorie di istituto, circostanza peraltro avvenuta, avendo la ricorrente stipulato un contratto dal 23.9.2024 al 3.10.2024 e un successivo dal 4.10.2024 al 30.6.2025 (doc. 3 fascicolo resistente).
4. – Non ravvisandosi, dunque, alcun vizio nella procedura adottata né, ancor prima, nelle disposizioni dell'ordinanza ministeriale, il ricorso va rigettato.
5. – La novità della questione e la presenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
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