Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
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N.R.G. 1423-2024 Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte riunita in camera di conSIlio e composta dai magistrati:
Dott.ssa Paola Tanara Presidente
Dott.ssa Alessandra Arceri conSIliere
Dott.ssa Sandra Cassoni Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa rg. 1423.2024 in grado di appello, proposta con ricorso depositato il 13.05.2024
DA
, nato a [...] il [...], residente in Parte_1
Erba (CO), via Verga 5, C.F rappresentato e difeso, per delega in atti C.F._1
dall'Avv. Giulia Sapi (C.F. ), con studio in Milano, viale Monte Nero 51 C.F._2
presso la quale ha eletto domicilio
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
17.5.1976, residente in [...], rappresentata e difesa, giusta delega allegata in atti dal Prof. Avv. Filippo Danovi e dall'Avv. Serena Canestrelli con studio in
Milano, via San Barnaba n. 32 (fax: ) presso il quale ha eletto domicilio P.IVA_1
APPELLATA
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CON L'INTERVENTO DEL P.G.
OGGETTO: appello per la parziale riforma della sentenza 263/2024 emessa dal Tribunale di Lecco in data 07/03/2024 e pubblicata in data 12/03/2024, all'esito del ricorso rg. 62/2022 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio- non notificata
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Lecco n. 263/2024 emessa in data 07/03/2024 e pubblicata in data 12/03/2024, così provvedere: nel merito: In riforma del capo 7) revocare l'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile posto a carico di e in favore di e per l'effetto Parte_2 Controparte_1
condannare a rifondere ad quanto dallo stesso Controparte_1 Parte_2
versato a titolo di mantenimento del coniuge a far tempo dalla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio (28 giugno 2022). Confermare nel resto la sentenza impugnata.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA:
Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, - rigettare l'appello e ogni domanda proposti dal dott.
[...]
con ogni connessa e conseguente declaratoria e statuizione;
- in via di appello Parte_3
incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 263/2024 del Tribunale di Lecco, voglia codesta
Ecc.ma Corte d'appello porre a carico del dott. l'obbligo di versare alla Parte_3 SI.ra un assegno divorzile non inferiore a € 2.200,00 mensili o della Controparte_1
diversa misura che verrà ritenuta equa e di Giustizia da codesta Ecc.ma Corte, ma in misura comunque superiore ad € 500,0 mensili
CONCLUSIONI PER IL PG
Rilevato che la domanda di parte ricorrente verte unicamente su questioni economiche relative alla quantificazione dell'assegno divorzile, che non rilevano per il mantenimento dei minori, deduce che non vi è interesse a concludere da parte di questo Ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il SI. ha depositato in data 10/01/2022 innanzi al Parte_1
Tribunale di Lecco ricorso con il quale ha chiesto :
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1.A) la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario avvenuto a Nibionno il
10/10/2010 con la SInora;
Controparte_1
1.B) l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con residenza Per_1
prevalente presso la madre;
1.C) la conferma dell'assegnazione della casa coniugale sita in Costa Masnaga, via XXV Aprile n.
64 alla SInora , con quanto l'arreda; CP_1
1.D) la regolamentazione delle frequentazioni con il figlio;
1.E) la disposizione di un assegno perequativo a suo carico quale contributo al mantenimento del figlio non superiore a euro 800,00 mensili, rivalutabili di anno in anno secondo gli indici Per_1
ISTAT del costo della vita;
1.F) la corresponsione nella misura del 70% del pagamento delle spese straordinarie nell'interesse del figlio minore, secondo le Linee Guida in uso presso il Tribunale di Lecco.
2. Si è costituita la SI.ra che, aderendo alla domanda di Controparte_1
divorzio, ha contestato le ulteriori richieste del coniuge ed ha proposto domanda di assegno divorzile.
3. Il Tribunale di Lecco, con sentenza non definitiva n. 375/2022 pubblicata il 28/06/2022, passata in giudicato, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, all'esito dell'istruttoria, ha emesso sentenza definitiva n. 263/2024 pubblicata il 12/03/2024 ove ha così statuito:
3.A) Affida il figlio minore in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento Persona_2
prevalente presso la madre;
3.B) assegna la casa familiare sita in Costa Masnaga, via XXV Aprile n. 64, con tutto quanto l'arreda, ad , perché vi abiti con il figlio minore;
Controparte_1
3.C) dispone che possa vedere e tenere con sé il figlio minore: Controparte_2
- a fine settimana alternati dall'uscita dalla scuola il venerdì alle ore 12:30 (o alla stessa ora presso la casa materna in periodi non scolastici) al lunedì mattina con accompagnamento a scuola (o presso la casa materna in periodi non scolastici); - un giorno infrasettimanale, individuato nel mercoledì nella settimana che termina con il weekend materno e nel giovedì nella settimana che termina con il weekend paterno, dall'uscita da scuola sino al giorno successivo, con accompagnamento diretto a
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scuola; - durante le vacanze natalizie: alternandosi con la madre di anno in anno, per il periodo dal
24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
sempre alternativamente la sera del 24 dicembre o il pranzo del 25 dicembre;
- durante le vacanze pasquali: alternandosi di anno in anno con la madre dall'inizio delle vacanze scolastiche al giorno di Pasqua compreso e dal Lunedì dell'Angelo alla fine delle vacanze scolastiche;
- durante le vacanze estive: verranno trascorse dal figlio per 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, in periodi da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
3.D) pone a carico di l'obbligo di versare ad Controparte_2 [...]
entro il giorno 1 di ogni mese un assegno pari ad € 1.200,00 a titolo di Controparte_1
concorso nel mantenimento del figlio minore da rivalutarsi annualmente secondo indici Per_1
Istat;
3.E) dispone che le spese extra assegno sostenute nell'interesse del figlio minore siano ripartite tra i genitori nella misura del 80% a carico del padre e del 20% a carico della madre con indicazione delle spese;
3.F) dispone che l'assegno familiare unico venga ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
3.G) pone a carico di l'obbligo di versare ad Controparte_2 [...]
entro il giorno 1 di ogni mese un assegno divorzile pari a €. 500,00, da Controparte_1
rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT.
4. Avverso la sentenza 263/2024 emessa dal Tribunale di Lecco in data 07/03/2024 e pubblicata in data 12/03/2024 il SI. ha proposto appello deducendo, quale Controparte_2 unico motivo, l'erroneo riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della SInora . CP_1
Sul motivo l'appellante ha dedotto che le motivazioni del Tribunale contrastano, palesemente, con le risultanze di causa che, al contrario, escludono sia che l'appellata si sia fatta prevalentemente carico dell'accudimento del figlio con sacrificio delle proprie aspettative professionali, sia che lo squilibrio delle condizioni reddituali delle parti sia riconducibile a tale scelta.
Espone l'appellante che, al momento del matrimonio nell'anno 2010, la SInora era già CP_1
laureata in giurisprudenza da ben 7 anni e stava per conseguire il dottorato di ricerca intrapreso nel
2006, con conseguente acquisito di competenze professionali tali da consentirle il reperimento di un'attività lavorativa.
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Sostiene il SI che, il comune progetto della coppia, prevedeva per entrambi lo sviluppo CP_2
delle rispettive carriere e la circostanza è dimostrata dal fatto che lui stesso ha deciso di abbandonare il suo paese di origine (Olanda) per trasferirsi in Italia rinunciando ad intraprendere un dottorato di ricerca al fine di garantire tale opportunità alla moglie che desiderava coltivare la carriera accademica. Tale progetto – per stessa ammissione della – non è stato CP_1
abbandonato neppure a seguito della nascita di avendo ella presentato diverse domande per Per_1
concorsi pubblici e bandi per assegni di ricerca (v. pag. 12 e 13 della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado); è stato provato, in corso di causa, che il figlio è stato iscritto Per_1 all'asilo nido e, successivamente, ha sempre beneficiato del tempo scolastico prolungato, per consentire alla di coltivare sia le proprie competenze professionali che la ricerca di CP_1 un'occupazione.
Dichiara l'appellante – come documentato (v. doc. 020 e 027) – di aver sollecitato la moglie affinché si attivasse alla ricerca di una occupazione, in virtù della sua giovane età, dei titoli professionali e comunque del progressivo venir meno dei bisogni accuditivi del figlio impegnato a scuola anche nelle ore pomeridiane.
Evidenzia l'appellante che nel caso di specie:
A) è da escludersi la funzione perequativa dell'assegno richiesto dalla , ossia quella che CP_1
richiede di apprezzare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo del coniuge richiedente l'assegno di divorzio, in quanto da un esame attento delle sue dichiarazioni dei redditi evince come l'incremento degli stessi è iniziato prevalentemente dopo l'interruzione della convivenza coniugale;
quindi, non sussiste alcun nesso causale tra la sua situazione reddituale attuale ed il matrimonio con la SInora . CP_1
B) Per il criterio compensativo, ossia quello che richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia, il divario economico sussistente tra gli ex coniugi non è nemmeno collegabile a delle scelte effettuate congiuntamente dagli stessi durante il matrimonio e/o delle rinunce fatte dalla SInora . Infatti, da un lato il marito CP_1
ha sempre sollecitato la moglie a trovare un impiego professionale (come dimostrato nel giudizio di primo grado doc. 020 e 027) e dall'altro lato, la SInora ha sempre cercato di coltivare CP_1
la propria carriera accademica (come riconosciuto anche dalla stessa). È evidente, quindi, come la SInora non abbia mai dovuto sacrificare la propria carriera professionale per occuparsi CP_1 dell'accudimento e della crescita del figlio e né tantomeno della famiglia, pertanto, conclude l'appellante, anche la funzione compensativa deve essere esclusa.
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C) Infine, nemmeno il criterio assistenziale può giustificare l'obbligo del SInor di CP_2
corrispondere alla SInora un assegno divorzile, ciò in quanto il criterio assistenziale CP_1
viene in rilievo solo laddove la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di un reddito minimo, tale da consentirle una vita dignitosa;
l'appellata non presenta problemi di salute e pertanto
è in grado di consolidare le proprie capacità reddituali in osservanza del “principio di autoresponsabilità”.
Conclude l'appellante chiedendo di revocare l'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile posto a suo carico ed in favore di e per l'effetto condannare Controparte_1 quest'ultima a rifondergli quanto da lui versato a titolo di mantenimento a far tempo dalla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio (28 giugno 2022).
5. In data 30.08.2024 si è costituita la SI.ra che ha chiesto il rigetto dell'appello ed ha CP_1 formulato appello incidentale ritenendo errata la quantificazione dell'assegno di divorzio.
Evidenzia la che le sue difficoltà economiche sono la conseguenza delle scelte CP_1
effettuate nel corso del matrimonio e, a tal riguardo, lamenta che il Tribunale non avrebbe saputo correttamente rilevare e valutare il nesso causale sussistente tra la (enorme) disparità delle condizioni economiche dei coniugi al momento della cessazione del vincolo coniugale e le scelte condivise operate in costanza di matrimonio.
Rimarca l'appellata che il SI. è un dirigente presso la NRC COMMERCE ITALIA CP_2
S.R.L. (società leader del settore a livello mondiale) con redditi elevatissimi e con tutti i benefits aziendali (auto, telefono, computer, polizza sanitaria) ed inoltre è - comproprietario della casa coniugale;
vive stabilmente in una villa nella città di Erba, per la quale sostiene un canone mensile di €. 3.900,00; inoltre è intestatario di SInificativi risparmi e, solo a titolo di TFR, può contare su accantonamenti per ben €. 176.974,03.
Di contro, la , evidenzia di avere un reddito mensile netto nell'ordine di €. 600,00 CP_1 mensili (all. 7 sub all. D fascicolo di I grado, all. F, G) e che l'Università degli Studi di Milano
Bicocca non le ha rinnovato il Master Unicef ove era da anni impegnata;
deve anche sostenere il pagamento del mutuo per la casa coniugale, non può contare sull'aiuto di nessuno e non può fare affidamento su altri beni e/o risparmi (all. H) .
Sostiene la che, come correttamente valutato dal Tribunale di Lecco, sussistono, senza CP_1
ombra di dubbio, i presupposti per la previsione di un assegno di divorzio in suo favore nella duplice funzione assistenziale e compensativa-perequativa per essersi fatta carico da sola della
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conduzione della famiglia, dapprima durante la lunga convivenza (iniziata nel lontano 1999) e la fase iniziale del matrimonio e, successivamente , anche dopo la nascita del figlio Per_1 allorquando la totalità delle incombenze relative all'accudimento e alla crescita del minore sono state interamente a lei demandate;
inoltre il SI. dopo la separazione, è riuscito a CP_2
concentrarsi ancora maggiormente solo sul suo lavoro investendo più tempo su sé stesso e sulla propria carriera, delegando a lei qualsiasi aspetto relativo all'educazione e all'istruzione del figlio.
Evidenzia la che l'attuale enorme sperequazione sussistente tra i redditi delle parti sia CP_1
riconducibile alle rinunce alle aspirazioni professionali sopportate da lei in costanza di matrimonio, che hanno permesso al SI. di concentrarsi sullo sviluppo della propria carriera e di CP_2
creare così il proprio ingente patrimonio.
Contesta la la ricostruzione fatta dall'appellante anche nella parte in riconduce le CP_1
difficoltà economica della ex moglie alla sua colpevole inerzia poiché ella non avrebbe fatto nulla, nel corso degli anni successivi alla separazione, per cercare un lavoro in linea con le proprie capacità. Argomenta al riguardo l'appellata che pur essendo una donna qualificata, non ha mai avuto la possibilità di sfruttare proficuamente la sua laurea in giurisprudenza, non ha un curriculum spendibile al di fuori dell'ambito universitario e tuttora riesce ad accedere solo a lavori a tempo determinato legati al mondo accademico;
afferma inoltre che, in vista della fine delle lezioni nell'ambito del Master Interdisciplinare Unicef sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, si è immediatamente attivata (ad oggi purtroppo senza esito positivo) per il reperimento di un'altra e diversa occupazione, presentando la sua candidatura anche presso attività di bar o ristorazione.
Tutto ciò esposto, l'appellata formula appello incidentale ritenendo errata in difetto la quantificazione effettuata dal Tribunale poiché la somma lorda di €. 500,00 mensili comporta per il SI. un esborso effettivo di €.300,00 mensili circa, considerata la deduzione fiscale, a CP_2 fronte di un suo guadagno mensile netto di € 13.100,00; ribadisce che la forte sperequazione tra i redditi è riconducibile alle scelte effettuate nel corso della convivenza prima e durante il matrimonio e che le sue rinunce per la famiglia e per il figlio hanno consentito al SI. CP_2
di concentrarsi pienamente nella sua professione;
ella -nel corso di 22 anni -ha apportato un grosso contributo sia alla conduzione familiare che alla formazione e alla crescita del patrimonio personale del marito e comunque l'attuale situazione di sua difficoltà economica non è imputabile alla sua colpevole inerzia . Conclude evidenziando la necessità di una somma maggiore di €.
500,00 mensili per sostenere le spese di vita che indirettamente incidono sul figlio minore.
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Conclude, quindi, chiedendo il rigetto dell'appello e, in accoglimento dell'appello incidentale, il riconoscimento di un assegno divorzile dell'importo non inferiore a € 2.200,00 mensili o della diversa misura che verrà ritenuta equa e di Giustizia.
6. Con decreto presidenziale è stata fissata la trattazione scritta della causa per l'odierna udienza assegnando termine per note ex art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere di questa Corte l'appello principale e l'appello incidentale non possono essere accolti per i motivi di seguito enunciati.
E' consolidato orientamento della Cassazione che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento ed assegno di divorzio, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
Sez. VI 10.9.2021 n. 24460; Cass. Sez. I 20.1.2021 n. 975; Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass.
Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263) e che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 – I 11.1.2016 n. 225).
Come correttamente osservato dal Tribunale, in tema di divorzio, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno previsto dall'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, deve essere valutato anche il periodo di convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l'esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all'interno del matrimonio e a cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa o professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato successivamente al divorzio”. (Cass., sez. un. n.
35385/2023).
La quantificazione dell'assegno di divorzio deve essere rapportata non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma deve essere determinato – nel
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quantum- in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi e, nelle ipotesi in cui la finalità assistenziale assuma rilievo preponderante rispetto a quella perequativo - compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando (Cass. Sez. I 24.2.2021 n. 5055) e precisando in modo chiaro il concetto di autosufficienza economica (Cass. Sez. I 09/08/2021 n. 22537, Cass. Sez. I 09/08/2021 n. 22499).
Ebbene, nel caso de quo, in base a quanto dichiarato dalle parti e dell'esame dei documenti prodotti anche nel presente grado di appello è emerso che:
I SIg.ri ed hanno convissuto Controparte_2 Controparte_1
a partire dal 1999 per poi contrarre matrimonio concordatario in data 10 ottobre 2010 in Nibionno
(LC); dalla loro unione è nato in data [...] il figlio Per_1
Si sono separati di fatto dal febbraio 2015 ufficializzando la separazione con una sentenza non definitiva n. 56/2021 pubblicata dal Tribunale di Lecco in data 9 febbraio 2021 a cui è seguita la sentenza 808/2022 pubblicata in data 21 luglio 2022 ove è stato disposto un assegno di mantenimento in favore della SI.ra di €. 500,00 mensili importo confermato anche in CP_1
sede di gravame con la sentenza 1119-2023 pubblicata il 03.04.2023 dalla Corte di Appello di
Milano.
La SI.ra , che al momento del matrimonio nel 2010 era già laureata in giurisprudenza CP_1
da ben 7 anni e stava per conseguire il dottorato di ricerca intrapreso nel 2006, sin dalla nascita del figlio si è sempre occupata da sola del bambino sebbene iscritto dapprima all'asilo - anche con orario prolungato - e , successivamente, alla scuola dell'obbligo, consentendo così al dott.
di continuare a realizzare i suoi progetti lavorativi, anche con assenze costanti per CP_2
trasferte (anche estere) assai lunghe e ravvicinate nel tempo, oltre che con tutte le assenze quotidiane prolungate fino in tarda serata per cene o eventi aziendali (FATTI
DOCUMENTALMENTE PROVATI, all. 14, 15, 18, 19, 20 sub all. D fascicolo di I grado della appellata). Tali circostanze non sono state contestate;
la SI.ra percepisce un reddito CP_1 mensile netto di €. 600,00 mensili (all. 7 sub all. D fascicolo di I grado, all. F, G) per il Master
Unicef nel quale è da anni impegnata e deve sostenere le rate del mutuo di € 460,00 mensili per la casa coniugale e non può fare affidamento su altri beni e/o risparmi.
Di contro il SI. CP_2
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- è un dirigente presso la NRC COMMERCE ITALIA S.R.L. (società leader del settore a livello mondiale) e percepisce un reddito lordo di € 271.287,00 con un mensile di € 13.169,00 come documentato dalla certificazione dei redditi (anno 2023 e 2024) a cui si aggiungono i benefits aziendali – circostanza non contestata;
- è inoltre proprietario per la quota del 50% dell'immobile sito in Costa Masnaga via XXV
Settembre 64, assegnato in godimento alla SInora gravato da un mutuo ipotecario per il CP_1 quale sostiene la rata di €. 460,00 mensili;
- sostiene un canone di locazione per l'immobile ove risiede per €. 800,00 mensili (doc. 010) come dichiarato;
- versa l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 1.200,00 oltre alle spese Per_1 straordinarie nella misura dell'80 %.
Osserva la Corte, in linea con quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, che l'evidente squilibrio delle condizioni reddituali delle parti, è da ritenersi anche in parte riconducibile alla scelta della
, assunta in costanza di matrimonio, di dedicarsi sì al lavoro, ma anche prioritariamente CP_1
alle eSIenze della famiglia fornendo un considerevole contributo alla educazione del minore ed alla formazione del patrimonio familiare.
E' infatti dato pacifico sia pur contestato dal dott. ma non smentito da documenti o CP_2
prove testimoniali, che la , dopo il matrimonio abbia svolto attività lavorativa come CP_1 docente presso l'Università Bicocca e che si è dedicata alla crescita e cura del figlio Per_1
sacrificando in parte le sue aspettative professionali consentendo al dott. spesso fuori CP_2
per lavoro, di incrementare la sua attività lavorativa e quindi la sua carriera come documentato anche dall'incremento dei redditi dell'appellante sia durante la vita coniugale che successivamente alla separazione.
Alla luce della documentata situazione economica delle parti, reputa questa Corte di confermare la statuizione del Tribunale che ha riconosciuto e quantificato, nell'importo mensile di € 500,00,
l'assegno divorzile in favore della in funzione compensativa -perequativa per essersi CP_1
sacrificata per la famiglia.
Di contro non può essere accolta la richiesta della , formulata con l'appello incidentale, CP_1 di un aumento dell'importo dell'assegno di divorzio considerato che, per la sua età ed in assenza di patologie, per il possesso di un titolo di studio universitario (laurea in giurisprudenza e MASTER) oltre che per le esperienze lavorative pregresse, che ella possa sicuramente, con l'impegno che ha
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dimostrato e documentato successivamente alla separazione, reperire un' altra attività lavorativa maggiormente remunerativa in sostituzione o anche in aggiunta alla docenza già espletata presso l'Università Bicocca.
Le spese di lite del presente giudizio di appello devono essere compensate, considerata la reciproca soccombenza delle parti.
Sussistono i presupposti perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sia l'appellante che l'appellato siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro , avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
263/2024 emessa dal Tribunale di Lecco in data 07/03/2024 e pubblicata in data 12/03/2024, all'esito del ricorso rg 62/2022 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio- non notificata così provvede:
1. rigetta sia l'appello sia l'appello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Compensa interamente fra le parti le spese del presente gravame.
3. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante e dell'appellato dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit..
Milano, 16.10.2024
Il ConSIliere ausiliario est. Il Presidente
Sandra Cassoni Paola Tanara
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