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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/12/2025, n. 5066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5066 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 14496/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14496/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 21/03/1975 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MARONE GUIDO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 19/11/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato quale docente di religione cattolica in forza di successivi contratti a tempo determinato a partire dall'a.s. 2003/2004 all'a.s.
1 2023/2024; l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato secondo quanto statuito dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale anche in base alla clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo di condannare l'amministrazione resistente al risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine e, quindi, al pagamento di un'indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità, calcolata in base all'art. 32 l. 183/2010 con vittoria di spese di lite.
Parte resistente si è costituita in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio riguarda il risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine.
ABUSIVA REITERAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE –
PARAMETRI DI QUANTIFICAZIONE - STABILIZZAZIONE
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affrontato le seguenti questioni:
- fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario in caso di reiterazione dei contratti a termine;
- parametri applicabili ai fini del quantum debeatur, salvo il diritto al maggior danno se provato;
- incidenza della stabilizzazione su tale pretesa risarcitoria;
- natura della prescrizione ed individuazione dell'exordium praescriptionis;
- decorrenza della decadenza.
2 Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. 9988/2024; cfr. anche Cass. 9049/2025 sull'incidenza della procedura di stabilizzazione), infatti, “La sentenza impugnata è conforme ai principi di diritto espressi questa Corte (Cass. n. 8691/2023; Cass. n. 18698/2022 e Cass., n.
24146 del 2022): "Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli"; "Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L.
n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato"; "I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva,
3 al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini risarcitoci per abuso CP_1 nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso".
5. In ordine alla reiterazione di contratti a tempo determinato per i docenti di religione, questa Corte ha affermato che chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario;
l'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive, mentre chi abbia lavorato con incarichi annuali di docenza a termine discontinui a causa di un'eccedenza rispetto al fabbisogno che non abbia consentito il rinnovo automatico previsto dalla contrattazione collettiva matura parimenti il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario, se in concreto abbia lavorato per un periodo superiore a tre annualità, sulla base di incarichi non infrannuali (Cass. n. 19319/2022). Si
è inoltre chiarito che tali diritti risarcitori, stante l'unitarietà del danno, non si duplicano, ma l'eventuale contestuale ricorrere dei presupposti di più d'uno di essi può essere valutata sotto il profilo della gravità, così come le disomogenee conseguenze pregiudizievoli che possono ricorrere nei diversi casi di abuso sopra delineati possono trovare riscontro, nella liquidazione del danno presunto ai sensi dell'art. 32, co. 5, cit. (ora art. 28, co. 2, D.Lgs. 81/2015), attraverso l'opportuno dosaggio tra i minimi ed i massimi previsti dalla norma, afferendo essi comunque al
"comportamento delle parti e alle condizioni delle parti" di cui all'art. 8 ivi
4 richiamato e fermo il ristoro del maggiore danno, se provato. Si è in proposito evidenziato che i predetti diritti restano indifferenti all'eventuale successiva immissione nel ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso e non a seguito di procedure connotate da automaticità
(Cass. 22 maggio 2021, n. 14815). L'onere di allegare e provare l'intervenuta stabilizzazione, ossia l'operare di una misura che soddisfi i requisiti richiesti dalla clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, grava sul datore di lavoro che abbia commesso l'abuso perché si è in presenza di un'eccezione in senso lato, non di una mera difesa (Cass. n. 24286/2022; Cass. n. 21355/2022; Cass. n. 179/2023).
Questa Corte ha inoltre chiarito che nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, l'avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dall'Amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente (Cass. n. 15240/2021). La suddetta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso; tale ultima condizione non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine (tali principi sono stati recentemente ribaditi da Cass. n. 35145/2023).
5. La sentenza impugnata, che ha rilevato la mancata dimostrazione, da parte del appellante, della circostanza che l'immissione in ruolo della CP_1 ha costituito effetto diretto ed immediato dell'abuso, è dunque Pt_2 conforme a tali principi, mentre il si è limitato a sostenere che CP_1
l'immissione in ruolo della costituisce idonea misura riparatoria che Pt_2 esclude il suo diritto al risarcimento del danno, ma non ha argomentato in ordine alle modalità, ai tempi e ai caratteri dell'immissione in ruolo, né in ordine alle disposizioni in forza delle quali è stata posta in essere”.
5 NATURA GIURIDICA DELLA PRETESA RISARCITORIA –
PRESCRIZIONE - DECADENZA
Tale pretesa risarcitoria, quindi, sorge al momento della stipula dell'ultimo contratto in quanto l'illecito è correlato all'illegittima reiterazione di tutti i contratti a termine, trattandosi di fattispecie unitaria. Secondo la Suprema
Corte (Cass. 34741/2023), infatti, “Infatti, il diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario di cui a Cass., SU, n. 5072 del 15 marzo 2016 è unitario, come unitario è il diritto a percepire l'indennità L. n. 183 del
2010, ex art. 32, che non spetta per ogni singolo contratto, il numero dei contratti rilevando solo ai fini della quantificazione. Ne consegue che il termine di prescrizione - da considerare decennale, concernendo il preteso risarcimento una pretesa nascente dallo svolgimento del rapporto contrattuale (Cass., Sez. L, n. 27331 del 16 settembre 2022 nel lavoro privato;
Cass., Sez. L, n. 31104 dell'8 novembre 2023 nel lavoro pubblico contrattualizzato) - per chiedere il risarcimento del detto danno non può che decorrere dall'ultimo contratto a termine e che, quindi, in casi come quello in esame, nei quali non sono ancora decorsi dieci anni dall'ultimo contratto a termine (nella specie, il contratto più recente è del 2018, mentre il giudizio di primo grado è iniziato nel 2019) non può parlarsi di una prescrizione, neppure in ordine ai singoli contratti più risalenti, la cui esistenza può assumere rilievo anche per quel che interessa il momento della quantificazione del pregiudizio. D'altronde, con riferimento ad una questione collegata, la S.C. ha chiarito che, in tema di contratto di lavoro a termine, in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. a), deve essere osservato e decorre dall'ultimo (ex latere actoris) dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto (Cass., Sez. L, n. 4960 del 16 febbraio 2023)”.
6 ANALISI DELLA FATTISPECIE CONCRETA
Sulla base di tale quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento è possibile ritenere che:
- l'eccezione di decadenza è infondata in quanto l'ultimo contratto è stato stipulato a settembre 2024 con cessazione al 31.8.2025, il ricorso giurisdizionale è stato depositato a novembre 2024 e notificato a dicembre 2024 e, quindi, entro il termine di 180 gg previsto in base all'art. 28 co. 1 d.lgs. 81/2015;
- non può ritenersi sussistente alcuna cessazione della materia del contendere in ragione della mancata stabilizzazione di parte ricorrente;
- devono ritenersi sussistenti i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria in ragione della stipula di contratti a termine fino al 31 agosto dall'a.s. 2004/2005 all'a.s. 2009/2010 e dall'a.s. 2011/2012 all'a.s.
2024/2025.
Controparte_2
Per quanto riguarda, il quantum debeatur, si deve tenere conto dell'arco temporale in cui la ricorrente ha lavorato nell'amministrazione scolastica in qualità di docente oltre i primi 36 mesi nonché della durata complessiva del rapporto e si ritiene congruo ed equo riconoscere alla parte ricorrente una somma pari a 8,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
7 1. in accoglimento del ricorso, condanna il Controparte_1
al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità
[...] risarcitoria per abusiva reiterazione dei contratti a termine per l'importo 8,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
1. condanna il al pagamento, in Controparte_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite, con attribuzione al procuratore anticipatario, che si liquidano in € 2.109,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 15/12/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14496/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 21/03/1975 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MARONE GUIDO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 19/11/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato quale docente di religione cattolica in forza di successivi contratti a tempo determinato a partire dall'a.s. 2003/2004 all'a.s.
1 2023/2024; l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato secondo quanto statuito dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale anche in base alla clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo di condannare l'amministrazione resistente al risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine e, quindi, al pagamento di un'indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità, calcolata in base all'art. 32 l. 183/2010 con vittoria di spese di lite.
Parte resistente si è costituita in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio riguarda il risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine.
ABUSIVA REITERAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE –
PARAMETRI DI QUANTIFICAZIONE - STABILIZZAZIONE
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affrontato le seguenti questioni:
- fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario in caso di reiterazione dei contratti a termine;
- parametri applicabili ai fini del quantum debeatur, salvo il diritto al maggior danno se provato;
- incidenza della stabilizzazione su tale pretesa risarcitoria;
- natura della prescrizione ed individuazione dell'exordium praescriptionis;
- decorrenza della decadenza.
2 Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. 9988/2024; cfr. anche Cass. 9049/2025 sull'incidenza della procedura di stabilizzazione), infatti, “La sentenza impugnata è conforme ai principi di diritto espressi questa Corte (Cass. n. 8691/2023; Cass. n. 18698/2022 e Cass., n.
24146 del 2022): "Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli"; "Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L.
n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato"; "I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva,
3 al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini risarcitoci per abuso CP_1 nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso".
5. In ordine alla reiterazione di contratti a tempo determinato per i docenti di religione, questa Corte ha affermato che chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario;
l'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive, mentre chi abbia lavorato con incarichi annuali di docenza a termine discontinui a causa di un'eccedenza rispetto al fabbisogno che non abbia consentito il rinnovo automatico previsto dalla contrattazione collettiva matura parimenti il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario, se in concreto abbia lavorato per un periodo superiore a tre annualità, sulla base di incarichi non infrannuali (Cass. n. 19319/2022). Si
è inoltre chiarito che tali diritti risarcitori, stante l'unitarietà del danno, non si duplicano, ma l'eventuale contestuale ricorrere dei presupposti di più d'uno di essi può essere valutata sotto il profilo della gravità, così come le disomogenee conseguenze pregiudizievoli che possono ricorrere nei diversi casi di abuso sopra delineati possono trovare riscontro, nella liquidazione del danno presunto ai sensi dell'art. 32, co. 5, cit. (ora art. 28, co. 2, D.Lgs. 81/2015), attraverso l'opportuno dosaggio tra i minimi ed i massimi previsti dalla norma, afferendo essi comunque al
"comportamento delle parti e alle condizioni delle parti" di cui all'art. 8 ivi
4 richiamato e fermo il ristoro del maggiore danno, se provato. Si è in proposito evidenziato che i predetti diritti restano indifferenti all'eventuale successiva immissione nel ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso e non a seguito di procedure connotate da automaticità
(Cass. 22 maggio 2021, n. 14815). L'onere di allegare e provare l'intervenuta stabilizzazione, ossia l'operare di una misura che soddisfi i requisiti richiesti dalla clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, grava sul datore di lavoro che abbia commesso l'abuso perché si è in presenza di un'eccezione in senso lato, non di una mera difesa (Cass. n. 24286/2022; Cass. n. 21355/2022; Cass. n. 179/2023).
Questa Corte ha inoltre chiarito che nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, l'avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dall'Amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente (Cass. n. 15240/2021). La suddetta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso; tale ultima condizione non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine (tali principi sono stati recentemente ribaditi da Cass. n. 35145/2023).
5. La sentenza impugnata, che ha rilevato la mancata dimostrazione, da parte del appellante, della circostanza che l'immissione in ruolo della CP_1 ha costituito effetto diretto ed immediato dell'abuso, è dunque Pt_2 conforme a tali principi, mentre il si è limitato a sostenere che CP_1
l'immissione in ruolo della costituisce idonea misura riparatoria che Pt_2 esclude il suo diritto al risarcimento del danno, ma non ha argomentato in ordine alle modalità, ai tempi e ai caratteri dell'immissione in ruolo, né in ordine alle disposizioni in forza delle quali è stata posta in essere”.
5 NATURA GIURIDICA DELLA PRETESA RISARCITORIA –
PRESCRIZIONE - DECADENZA
Tale pretesa risarcitoria, quindi, sorge al momento della stipula dell'ultimo contratto in quanto l'illecito è correlato all'illegittima reiterazione di tutti i contratti a termine, trattandosi di fattispecie unitaria. Secondo la Suprema
Corte (Cass. 34741/2023), infatti, “Infatti, il diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario di cui a Cass., SU, n. 5072 del 15 marzo 2016 è unitario, come unitario è il diritto a percepire l'indennità L. n. 183 del
2010, ex art. 32, che non spetta per ogni singolo contratto, il numero dei contratti rilevando solo ai fini della quantificazione. Ne consegue che il termine di prescrizione - da considerare decennale, concernendo il preteso risarcimento una pretesa nascente dallo svolgimento del rapporto contrattuale (Cass., Sez. L, n. 27331 del 16 settembre 2022 nel lavoro privato;
Cass., Sez. L, n. 31104 dell'8 novembre 2023 nel lavoro pubblico contrattualizzato) - per chiedere il risarcimento del detto danno non può che decorrere dall'ultimo contratto a termine e che, quindi, in casi come quello in esame, nei quali non sono ancora decorsi dieci anni dall'ultimo contratto a termine (nella specie, il contratto più recente è del 2018, mentre il giudizio di primo grado è iniziato nel 2019) non può parlarsi di una prescrizione, neppure in ordine ai singoli contratti più risalenti, la cui esistenza può assumere rilievo anche per quel che interessa il momento della quantificazione del pregiudizio. D'altronde, con riferimento ad una questione collegata, la S.C. ha chiarito che, in tema di contratto di lavoro a termine, in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. a), deve essere osservato e decorre dall'ultimo (ex latere actoris) dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto (Cass., Sez. L, n. 4960 del 16 febbraio 2023)”.
6 ANALISI DELLA FATTISPECIE CONCRETA
Sulla base di tale quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento è possibile ritenere che:
- l'eccezione di decadenza è infondata in quanto l'ultimo contratto è stato stipulato a settembre 2024 con cessazione al 31.8.2025, il ricorso giurisdizionale è stato depositato a novembre 2024 e notificato a dicembre 2024 e, quindi, entro il termine di 180 gg previsto in base all'art. 28 co. 1 d.lgs. 81/2015;
- non può ritenersi sussistente alcuna cessazione della materia del contendere in ragione della mancata stabilizzazione di parte ricorrente;
- devono ritenersi sussistenti i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria in ragione della stipula di contratti a termine fino al 31 agosto dall'a.s. 2004/2005 all'a.s. 2009/2010 e dall'a.s. 2011/2012 all'a.s.
2024/2025.
Controparte_2
Per quanto riguarda, il quantum debeatur, si deve tenere conto dell'arco temporale in cui la ricorrente ha lavorato nell'amministrazione scolastica in qualità di docente oltre i primi 36 mesi nonché della durata complessiva del rapporto e si ritiene congruo ed equo riconoscere alla parte ricorrente una somma pari a 8,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
7 1. in accoglimento del ricorso, condanna il Controparte_1
al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità
[...] risarcitoria per abusiva reiterazione dei contratti a termine per l'importo 8,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
1. condanna il al pagamento, in Controparte_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite, con attribuzione al procuratore anticipatario, che si liquidano in € 2.109,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 15/12/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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