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Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/10/2024, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 10.10.2024
Causa n. 711/2024
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Bissa, in sostituzione dell'avv. Tirelli
e per la parte convenuta l'avv. De Pompeis
La difesa di parte ricorrente, precisa che in caso di accoglimento anche parziale della domanda, l' nel gennaio 2024 ha trattenuto completamente il CP_1
trattamento pensionistico fino a maggio, senza alcun provvedimento;
il 24.4.2024
il ricorrente tramite patronato ha richiesto la ricostituzione del trattamento pensionistico;
l ha risposto che dalla riliquidazione è derivato un credito di CP_1
8739,35 per il periodo gennaio-maggio 2024, ritenuto integralmente compensato col debito pregresso. Chiede di poter depositare la comunicazione CP_1
26.4.2024 da cui risulta quanto riferito.
Il giudice, acquisisce il documento esibito, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti alla discussione.
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del giorno 10.10.2024 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 711 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il
02/04/2024 avente ad oggetto: indebito pensionistico/quota 100
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TIRELLI MASSIMO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_1
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE POMPEIS CARLO CP_1 P.IVA_1
COSTANTINO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
( t) Email_2
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 2.4.2024 ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Verona di accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che l'importo dovuto dal ricorrente all'ente previdenziale per la violazione dell'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019 e, quindi, quale somma indebitamente ricevuta per l'anno 2022, risulta essere pari alla somma di € 1.180,58; 2) per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di riliquidazione della prestazione pensionistica per l'anno 2022 e del provvedimento di
1 contestazione di indebito di cui è causa;
3) conseguentemente, condannare l' previdenziale tenuto alla restituzione, detratto l'importo di € 1.180,58, CP_2
delle somme finora recuperate e/o trattenute dall' per i titoli di cui è causa, CP_1
con rivalutazione e/o interessi come per legge;
4) con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre a rimborso forfetario, IVA e CPA su voci soggette, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore in quanto anticipatario ”.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso per la sua infondatezza in CP_1
diritto dichiarando legittimo l'impugnato provvedimento amministrativo dell' e dovuta, da parte del ricorrente, la restituzione dei ratei di pensione CP_1
CP_ anticipata complessivamente erogati dall' per l'anno 2022.
Il giudice, stante la natura documentale della causa che richiede la soluzione di questioni di diritto, sentite le difese delle parti e le conclusioni rassegnate, ha deciso all'esito della camera di consiglio mediante deposito telematico della presente sentenza.
2. Parte ricorrente è titolare di pensione anticipata “quota 100” n. 10135870 cat.
VO, decorrente dal 1° marzo 2020, erogata nella misura di € 1.496,94 lordi mensili (doc. 1); riconosce e documenta di aver prestato attività di lavoro subordinato dal 5/9/2022 al 21/10/2022 alle dipendenze di Controparte_3
(doc. 4) percependo una retribuzione lorda complessiva di € 1.180,58. Con
comunicazione del 20.10.2023 (doc. 7), la sede di Verona provvedeva al CP_1
ricalcolo dell'importo della pensione in godimento, per effetto dell'incumulabilità
ex art. 14, comma 3, del D.L. 4/2019 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, con conseguente debito a carico del ricorrente, fino al 30 novembre
2023, per l'importo di euro 19.942,78, pari al complessivo importo lordo della pensione erogata al ricorrente nell'anno 2022. Seguiva in data 23.10.2023 la comunicazione dell'indebito (doc. 8), a seguito del pagamento non dovuto sulla pensione cat. VO n. 10135870, per l'importo di Euro 16.051,94 netti per il
2 periodo gennaio 2022 – dicembre 2022, sulla base della contestata violazione della disposizione citata, con trattenuta mensile, dalla prima rata utile, di Euro
263,37.
Presentava quindi ricorso amministrativo che veniva respinto (doc. 9 e 10).
L' iniziava a trattenere le somme a partire dal mese di gennaio 2024, come CP_1
documentato dai cedolini pensione (doc. 2); per come documentato in udienza, da gennaio 2024, l' non ha tuttavia provveduto al pagamento dell'intero CP_1
trattamento pensionistico fino a maggio dello stesso anno, per poi ricostituirlo formalmente, a seguito di istanza presentata il 24.4.2024 (su indicazione dello stesso ), liquidando per i primi cinque mesi dell'anno (gennaio-maggio CP_1
2024) la somma spettante in euro 8.739,35, importo tuttavia non pagato in quanto integralmente compensato col debito pregresso di cui ai provvedimenti contestati.
3. La questione dibattuta tra le parti è oggetto di numerose pronunce di merito,
con esiti diversi e non risulta ancora decisa dalla Corte di Cassazione.
Questo Tribunale (sentenza 602/2024 del 9.10.2024, RG 375/2024) intende seguire il più recente orientamento espresso dalla Corte d'Appello di Brescia con la sentenza 379/2023 del 13.3.2024 di cui si riporta per esteso il testo della motivazione, pienamente condivisa, che riassume le opposte tesi delle parti.
«Tanto premesso in fatto, va ricordato che la pensione anticipata c.d. quota 100 è
disciplinata dall'art. 14 del d.l. 4/2019, ai sensi del quale “1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall nonché alla CP_1
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38
anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31
dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data,
3 ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (…) 3. La pensione quota 100
non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.”
L'istituto è stato analizzato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 234 del
2022, secondo la quale “Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso. Il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale. (…) La scelta del legislatore, vòlta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi - come nella fattispecie oggetto del giudizio principale - fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta "quota 100" e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa. Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli
4 rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta "quota
100" dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. Nel
regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro,
qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego - NASpI
-, nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale.”
La Corte, seppure intervenuta rispetto ad una questione non oggetto dell'odierno giudizio (e cioè la conformità della norma all'art. 3 della Cost., nella parte in cui prevede discipline differenti in punto cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente e autonomo), ha svolto una serie di considerazioni generali sull'istituto della pensione c.d. quota 100, relative agli scopi presi di mira dal legislatore ed alle conseguenze dell'incumulabilità, che in quanto tali non risentono della questione di costituzionalità affrontata e, quindi, possono trovare applicazione anche al caso oggi in esame.
Per prima cosa, la Corte ha affermato che la prestazione in parola è
particolarmente favorevole in quanto consente l'anticipazione del trattamento pensionistico senza prevedere abbattimenti e che, in considerazione di ciò, il legislatore ha previsto l'uscita dal mercato del lavoro del pensionato, per motivi sia di sostenibilità del sistema previdenziale, sia di promozione del ricambio generazionale.
5 In secondo luogo, la Corte ha affermato che, per assicurare l'uscita del pensionato dal mercato del lavoro, la legge ha previsto la sospensione dell'erogazione dei ratei di pensione in caso di violazione del divieto di cumulo.
La Corte, quindi, ha affermato che, in considerazione dei fini presi di mira dal legislatore, l'incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente determina la sospensione dell'erogazione dei ratei di pensione in caso di rioccupazione del pensionato.
Come già anticipato, tale conclusione appare condivisibile sia perché
logicamente motivata ed argomentata, sia perché si ritiene che, ove il legislatore avesse invece voluto intendere l'espressione “non cumulabile” nel senso suggerito dalla difesa di[…],avrebbe senz'altro descritto le modalità applicative della disposizione, cosa che invece non ha fatto.
In altri termini, se il legislatore avesse inteso il termine “non cumulabile” come suggerito dalla difesa del […], avrebbe senz'altro disciplinato il meccanismo relativo alla detrazione della retribuzione dalla pensione di cui l'appellato chiede l'applicazione. Invece, tale meccanismo non è in alcun modo previsto.
Né, del resto, depongono in senso contrario le norme citate dall'appellato (art. 9
D. L. 791/71 “l'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n.
118 è incompatibile con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti dalle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonché dalle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dalla gestione speciale minatori e con le prestazioni pensionistiche dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate da altre casse o fondi di previdenza ivi compresi quelli dei liberi professionisti”, art. 3 L.
407/90 “Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali non
6 sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti,
dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendente avente carattere obbligatorio. È
comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole”; art. 19 D. L. 112/08 “a decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente”, art. 1 c. 43 L. 335/95 “Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di un infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”, art. 6 D. M. 16 dicembre 2019 “La pensione di inabilità di cui al presente decreto: a) è incompatibile con lo svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma;
b) è
incumulabile con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124; c) è incumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente”).
7 È vero, infatti, che in tali norme vengono utilizzate le espressioni “(non) cumulabile” e “(non) compatibile”.
Tuttavia, nulla in esse suffraga l'interpretazione dell'espressione “non cumulabile” suggerita dall'appellato, e ciò tantopiù che la stessa viene utilizzata solo con riferimento al concorrere di diverse prestazioni previdenziali o assistenziali tra loro e non al concorrere di prestazioni e redditi da lavoro, come invece accade nel caso di specie. Inoltre, nell'unica norma in cui i due termini vengono usati contemporaneamente (art. 6 D. M. 16 dicembre 2019),
l'espressione “incompatibile” si riferisce al rapporto tra la percezione della pensione e lo svolgimento di un'attività lavorativa e non invece alla relazione tra la percezione della pensione e la percezione di un reddito da lavoro, come nel caso di specie. Di conseguenza, trattandosi di fattispecie significativamente diverse da quella oggetto di giudizio, non è possibile trarre da esse argomenti utili rispetto al significato del termine utilizzato nella norma qui oggetto d'esame.
Peraltro, si osserva che nessuna di tali norme delinea il meccanismo di detrazione della retribuzione dalla pensione suggerito dalla difesa di […].
In conclusione, l'appello principale va accolto nel senso di far discendere dall'espressione “non cumulabile” la sospensione dell'erogazione della pensione in caso di violazione del divieto di cumulo.
Tuttavia, come richiesto da […] con l'appello incidentale condizionato, si ritiene che la sospensione riguardi i ratei mensili erogati in concomitanza con la percezione del reddito da lavoro dipendente e non tutti i ratei dell'anno di riferimento.
CP_ Ciò in quanto le norme invocate dall' non prevedono una decadenza ex tunc dal diritto a percepire la pensione, sanzione che avrebbe dovuto essere prevista espressamente, comportando essa la mancata erogazione della pensione anche in relazione a periodi nei quali non sussiste alcuna violazione del divieto di cumulo.
8 In altri termini, i ratei di pensione la cui erogazione dev'essere sospesa sono soltanto quelli oggetto del divieto di cumulo, e cioè quelli relativi alle mensilità in cui il pensionato cumuli la prestazione con i redditi da lavoro dipendente.
CP_ Contrariamente a quanto sostenuto dall' l'efficacia ex tunc del divieto di cumulo non è desumibile dall'espressione “a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia” utilizzata dall'art. 14 del d.l. n. 4 del 2019. Tale espressione, infatti, è tesa soltanto a delimitare l'arco temporale durante il quale vale il divieto di cumulo. Durante tale periodo, la pensione ed il reddito da lavoro dipendente non sono cumulabili, ma la sospensione dell'erogazione della pensione interviene solo nelle mensilità in cui sussiste la violazione, e ciò in quanto il pensionato, nei mesi in cui non aveva ancora ripreso il lavoro, aveva pieno diritto di beneficiare della pensione.
L'interpretazione qui accolta pare trovare conferma nella stessa circolare
CP_ dell' n. 117 del 9 agosto 2019 (“Pensione quota 100” ai sensi dell'articolo
14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Chiarimenti in materia di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro e di valutazione dei periodi di lavoro svolto all'estero ai fini del conseguimento della stessa”), la quale al punto 1.4 dispone:
“Il pagamento della pensione è sospeso nell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro di cui ai precedenti paragrafi 1.1 e 1.2, nonché nei mesi dell'anno, precedenti quello di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi. Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti ovvero devono essere recuperati ai sensi dell'articolo 2033 c.c. ove già posti in pagamento.” La stessa circolare, quindi, allude alla sospensione dell'erogazione dei ratei di
9 pensione relativi ai mesi dell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro dipendente».
Alle stesse conclusioni è giunta la Corte d'Appello di Trieste con sentenza
42/2024 del 17.5.2024 aggiungendo: «Non può essere considerato risolutivo neanche il richiamo alla ratio della disciplina di cui si discute.
Certamente è vero che il d.l. 4/2019 ha introdotto, in via temporanea, un regime eccezionale che ha consentito la possibilità di accedere alla pensione ad un'età
molto inferiore a quella ordinaria e ciò a fronte della effettiva uscita del pensionato dal mercato del lavoro, così da creare nuova occupazione e favori-re il ricambio generazionale.
L'argomento però prova troppo: in quest'ottica infatti si dovrebbe ritenere logica
(perchè coerente con lo scopo della norma) la perdita del trattamento pen-
sionistico per tutto il periodo di durata del divieto di cumulo (e cioè fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia); conseguenza questa che evidentemente il legislatore ha voluto escludere, prevedendo appunto una incumulabilità e non una decadenza (anche parziale) dal diritto.
1.2.4.Non si deve invece dimenticare, come fondamentale criterio interpretativo,
la disciplina contenuta nell'art. 38 comma 2 della Costituzione.
La pensione in regime di "Quota 100", pur essendo indubbiamente erogata sulla base di presupposti assai favorevoli rispetto all'ordinario, è e rimane comunque un trattamento previdenziale e deve quindi rispettare il vincolo costituzionale ovvero assicurare al lavoratore "mezzi adeguati alle [sue] esigenze di vita"; e ciò
evidentemente non accadrebbe se la percezione di un reddito di lavoro anche minimo (o addirittura irrisorio, come nel caso di specie) comportasse la perdita del trattamento pensionistico per l'intero anno solare corrispondente.
1.3.E quindi, tenuto conto delle considerazioni appena svolte, e del fatto che di regola sia la pensione che la retribuzione da lavoro dipendente vengono ero-gate
10 con cadenza mensile (e non a giorni), si deve concludere - in base ad una lettura dell'art.14 comma 3 del d.l. 4/2019 tale da contemperare la ratio della norma
(ovvero, come già detto, favorire l'uscita definitiva del pensionato dal mercato del lavoro) e il principio costituzionale sopra richiamato - che la percezione di un reddito da lavoro dipendente comporta la sospensione del trattamento pensionistico per tutti i mesi (interi) cui tale reddito si riferisce (anche se lavorati solo parzialmente).»
In senso conforme si sono espresse anche la Corte dei Conti della Toscana,
sentenza 263 del 3.8.2023 e la Corte dei Conti del Veneto, sentenza 33 del
22.4.2024.
4. Facendo applicazione dei richiamati principi al caso di specie ed in parziale accoglimento del ricorso, il provvedimento di riliquidazione della pensione del
20.10.2023 e la successiva comunicazione di indebito del 23.10.2023 sono illegittimi nella parte in cui si richiede la restituzione dei ratei di pensione riscossi per l'intero anno 2022, quindi anche per i periodi in cui il ricorrente non ha prestato alcuna attività lavorativa di tipo subordinato, quindi quelli ulteriori rispetto ai mesi di settembre e ottobre 2022.
Stante le trattenute operate e tuttora in corso, l deve altresì essere CP_1
condannato alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto.
5. L'oggettiva incertezza di significato della norma applicabile al caso concreto, e l'esistenza di diversi orientamenti interpretativi nella giurisprudenza di merito, in mancanza di specifici precedenti di legittimità, costituiscono validi motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
11
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto di di Parte_1
percepire la pensione ex art.14 DL 4/2019 soltanto nei mesi nei quali non ha percepito un reddito da attività lavorativa subordinata e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del provvedimento di riliquidazione del 20.10.2023
e del conseguente indebito (di cui alla comunicazione del 23.10.2023),
limitatamente ai periodi gennaio - agosto 2022 e novembre - dicembre
2022;
2) condanna l' a restituire al ricorrente le somme eventualmente CP_2
trattenute in eccedenza rispetto a quella dovuta in base a questa sentenza,
con gli interessi nella misura e dalla decorrenza di legge;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Verona, 10.10.2024
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
12
SEZIONE LAVORO
Udienza del 10.10.2024
Causa n. 711/2024
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Bissa, in sostituzione dell'avv. Tirelli
e per la parte convenuta l'avv. De Pompeis
La difesa di parte ricorrente, precisa che in caso di accoglimento anche parziale della domanda, l' nel gennaio 2024 ha trattenuto completamente il CP_1
trattamento pensionistico fino a maggio, senza alcun provvedimento;
il 24.4.2024
il ricorrente tramite patronato ha richiesto la ricostituzione del trattamento pensionistico;
l ha risposto che dalla riliquidazione è derivato un credito di CP_1
8739,35 per il periodo gennaio-maggio 2024, ritenuto integralmente compensato col debito pregresso. Chiede di poter depositare la comunicazione CP_1
26.4.2024 da cui risulta quanto riferito.
Il giudice, acquisisce il documento esibito, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti alla discussione.
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del giorno 10.10.2024 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 711 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il
02/04/2024 avente ad oggetto: indebito pensionistico/quota 100
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TIRELLI MASSIMO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_1
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE POMPEIS CARLO CP_1 P.IVA_1
COSTANTINO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
( t) Email_2
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 2.4.2024 ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Verona di accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che l'importo dovuto dal ricorrente all'ente previdenziale per la violazione dell'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019 e, quindi, quale somma indebitamente ricevuta per l'anno 2022, risulta essere pari alla somma di € 1.180,58; 2) per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di riliquidazione della prestazione pensionistica per l'anno 2022 e del provvedimento di
1 contestazione di indebito di cui è causa;
3) conseguentemente, condannare l' previdenziale tenuto alla restituzione, detratto l'importo di € 1.180,58, CP_2
delle somme finora recuperate e/o trattenute dall' per i titoli di cui è causa, CP_1
con rivalutazione e/o interessi come per legge;
4) con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre a rimborso forfetario, IVA e CPA su voci soggette, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore in quanto anticipatario ”.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso per la sua infondatezza in CP_1
diritto dichiarando legittimo l'impugnato provvedimento amministrativo dell' e dovuta, da parte del ricorrente, la restituzione dei ratei di pensione CP_1
CP_ anticipata complessivamente erogati dall' per l'anno 2022.
Il giudice, stante la natura documentale della causa che richiede la soluzione di questioni di diritto, sentite le difese delle parti e le conclusioni rassegnate, ha deciso all'esito della camera di consiglio mediante deposito telematico della presente sentenza.
2. Parte ricorrente è titolare di pensione anticipata “quota 100” n. 10135870 cat.
VO, decorrente dal 1° marzo 2020, erogata nella misura di € 1.496,94 lordi mensili (doc. 1); riconosce e documenta di aver prestato attività di lavoro subordinato dal 5/9/2022 al 21/10/2022 alle dipendenze di Controparte_3
(doc. 4) percependo una retribuzione lorda complessiva di € 1.180,58. Con
comunicazione del 20.10.2023 (doc. 7), la sede di Verona provvedeva al CP_1
ricalcolo dell'importo della pensione in godimento, per effetto dell'incumulabilità
ex art. 14, comma 3, del D.L. 4/2019 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, con conseguente debito a carico del ricorrente, fino al 30 novembre
2023, per l'importo di euro 19.942,78, pari al complessivo importo lordo della pensione erogata al ricorrente nell'anno 2022. Seguiva in data 23.10.2023 la comunicazione dell'indebito (doc. 8), a seguito del pagamento non dovuto sulla pensione cat. VO n. 10135870, per l'importo di Euro 16.051,94 netti per il
2 periodo gennaio 2022 – dicembre 2022, sulla base della contestata violazione della disposizione citata, con trattenuta mensile, dalla prima rata utile, di Euro
263,37.
Presentava quindi ricorso amministrativo che veniva respinto (doc. 9 e 10).
L' iniziava a trattenere le somme a partire dal mese di gennaio 2024, come CP_1
documentato dai cedolini pensione (doc. 2); per come documentato in udienza, da gennaio 2024, l' non ha tuttavia provveduto al pagamento dell'intero CP_1
trattamento pensionistico fino a maggio dello stesso anno, per poi ricostituirlo formalmente, a seguito di istanza presentata il 24.4.2024 (su indicazione dello stesso ), liquidando per i primi cinque mesi dell'anno (gennaio-maggio CP_1
2024) la somma spettante in euro 8.739,35, importo tuttavia non pagato in quanto integralmente compensato col debito pregresso di cui ai provvedimenti contestati.
3. La questione dibattuta tra le parti è oggetto di numerose pronunce di merito,
con esiti diversi e non risulta ancora decisa dalla Corte di Cassazione.
Questo Tribunale (sentenza 602/2024 del 9.10.2024, RG 375/2024) intende seguire il più recente orientamento espresso dalla Corte d'Appello di Brescia con la sentenza 379/2023 del 13.3.2024 di cui si riporta per esteso il testo della motivazione, pienamente condivisa, che riassume le opposte tesi delle parti.
«Tanto premesso in fatto, va ricordato che la pensione anticipata c.d. quota 100 è
disciplinata dall'art. 14 del d.l. 4/2019, ai sensi del quale “1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall nonché alla CP_1
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38
anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31
dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data,
3 ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (…) 3. La pensione quota 100
non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.”
L'istituto è stato analizzato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 234 del
2022, secondo la quale “Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso. Il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale. (…) La scelta del legislatore, vòlta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi - come nella fattispecie oggetto del giudizio principale - fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta "quota 100" e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa. Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli
4 rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta "quota
100" dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. Nel
regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro,
qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego - NASpI
-, nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale.”
La Corte, seppure intervenuta rispetto ad una questione non oggetto dell'odierno giudizio (e cioè la conformità della norma all'art. 3 della Cost., nella parte in cui prevede discipline differenti in punto cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente e autonomo), ha svolto una serie di considerazioni generali sull'istituto della pensione c.d. quota 100, relative agli scopi presi di mira dal legislatore ed alle conseguenze dell'incumulabilità, che in quanto tali non risentono della questione di costituzionalità affrontata e, quindi, possono trovare applicazione anche al caso oggi in esame.
Per prima cosa, la Corte ha affermato che la prestazione in parola è
particolarmente favorevole in quanto consente l'anticipazione del trattamento pensionistico senza prevedere abbattimenti e che, in considerazione di ciò, il legislatore ha previsto l'uscita dal mercato del lavoro del pensionato, per motivi sia di sostenibilità del sistema previdenziale, sia di promozione del ricambio generazionale.
5 In secondo luogo, la Corte ha affermato che, per assicurare l'uscita del pensionato dal mercato del lavoro, la legge ha previsto la sospensione dell'erogazione dei ratei di pensione in caso di violazione del divieto di cumulo.
La Corte, quindi, ha affermato che, in considerazione dei fini presi di mira dal legislatore, l'incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente determina la sospensione dell'erogazione dei ratei di pensione in caso di rioccupazione del pensionato.
Come già anticipato, tale conclusione appare condivisibile sia perché
logicamente motivata ed argomentata, sia perché si ritiene che, ove il legislatore avesse invece voluto intendere l'espressione “non cumulabile” nel senso suggerito dalla difesa di[…],avrebbe senz'altro descritto le modalità applicative della disposizione, cosa che invece non ha fatto.
In altri termini, se il legislatore avesse inteso il termine “non cumulabile” come suggerito dalla difesa del […], avrebbe senz'altro disciplinato il meccanismo relativo alla detrazione della retribuzione dalla pensione di cui l'appellato chiede l'applicazione. Invece, tale meccanismo non è in alcun modo previsto.
Né, del resto, depongono in senso contrario le norme citate dall'appellato (art. 9
D. L. 791/71 “l'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n.
118 è incompatibile con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti dalle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonché dalle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dalla gestione speciale minatori e con le prestazioni pensionistiche dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate da altre casse o fondi di previdenza ivi compresi quelli dei liberi professionisti”, art. 3 L.
407/90 “Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali non
6 sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti,
dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendente avente carattere obbligatorio. È
comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole”; art. 19 D. L. 112/08 “a decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente”, art. 1 c. 43 L. 335/95 “Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di un infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”, art. 6 D. M. 16 dicembre 2019 “La pensione di inabilità di cui al presente decreto: a) è incompatibile con lo svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma;
b) è
incumulabile con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124; c) è incumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente”).
7 È vero, infatti, che in tali norme vengono utilizzate le espressioni “(non) cumulabile” e “(non) compatibile”.
Tuttavia, nulla in esse suffraga l'interpretazione dell'espressione “non cumulabile” suggerita dall'appellato, e ciò tantopiù che la stessa viene utilizzata solo con riferimento al concorrere di diverse prestazioni previdenziali o assistenziali tra loro e non al concorrere di prestazioni e redditi da lavoro, come invece accade nel caso di specie. Inoltre, nell'unica norma in cui i due termini vengono usati contemporaneamente (art. 6 D. M. 16 dicembre 2019),
l'espressione “incompatibile” si riferisce al rapporto tra la percezione della pensione e lo svolgimento di un'attività lavorativa e non invece alla relazione tra la percezione della pensione e la percezione di un reddito da lavoro, come nel caso di specie. Di conseguenza, trattandosi di fattispecie significativamente diverse da quella oggetto di giudizio, non è possibile trarre da esse argomenti utili rispetto al significato del termine utilizzato nella norma qui oggetto d'esame.
Peraltro, si osserva che nessuna di tali norme delinea il meccanismo di detrazione della retribuzione dalla pensione suggerito dalla difesa di […].
In conclusione, l'appello principale va accolto nel senso di far discendere dall'espressione “non cumulabile” la sospensione dell'erogazione della pensione in caso di violazione del divieto di cumulo.
Tuttavia, come richiesto da […] con l'appello incidentale condizionato, si ritiene che la sospensione riguardi i ratei mensili erogati in concomitanza con la percezione del reddito da lavoro dipendente e non tutti i ratei dell'anno di riferimento.
CP_ Ciò in quanto le norme invocate dall' non prevedono una decadenza ex tunc dal diritto a percepire la pensione, sanzione che avrebbe dovuto essere prevista espressamente, comportando essa la mancata erogazione della pensione anche in relazione a periodi nei quali non sussiste alcuna violazione del divieto di cumulo.
8 In altri termini, i ratei di pensione la cui erogazione dev'essere sospesa sono soltanto quelli oggetto del divieto di cumulo, e cioè quelli relativi alle mensilità in cui il pensionato cumuli la prestazione con i redditi da lavoro dipendente.
CP_ Contrariamente a quanto sostenuto dall' l'efficacia ex tunc del divieto di cumulo non è desumibile dall'espressione “a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia” utilizzata dall'art. 14 del d.l. n. 4 del 2019. Tale espressione, infatti, è tesa soltanto a delimitare l'arco temporale durante il quale vale il divieto di cumulo. Durante tale periodo, la pensione ed il reddito da lavoro dipendente non sono cumulabili, ma la sospensione dell'erogazione della pensione interviene solo nelle mensilità in cui sussiste la violazione, e ciò in quanto il pensionato, nei mesi in cui non aveva ancora ripreso il lavoro, aveva pieno diritto di beneficiare della pensione.
L'interpretazione qui accolta pare trovare conferma nella stessa circolare
CP_ dell' n. 117 del 9 agosto 2019 (“Pensione quota 100” ai sensi dell'articolo
14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Chiarimenti in materia di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro e di valutazione dei periodi di lavoro svolto all'estero ai fini del conseguimento della stessa”), la quale al punto 1.4 dispone:
“Il pagamento della pensione è sospeso nell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro di cui ai precedenti paragrafi 1.1 e 1.2, nonché nei mesi dell'anno, precedenti quello di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi. Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti ovvero devono essere recuperati ai sensi dell'articolo 2033 c.c. ove già posti in pagamento.” La stessa circolare, quindi, allude alla sospensione dell'erogazione dei ratei di
9 pensione relativi ai mesi dell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro dipendente».
Alle stesse conclusioni è giunta la Corte d'Appello di Trieste con sentenza
42/2024 del 17.5.2024 aggiungendo: «Non può essere considerato risolutivo neanche il richiamo alla ratio della disciplina di cui si discute.
Certamente è vero che il d.l. 4/2019 ha introdotto, in via temporanea, un regime eccezionale che ha consentito la possibilità di accedere alla pensione ad un'età
molto inferiore a quella ordinaria e ciò a fronte della effettiva uscita del pensionato dal mercato del lavoro, così da creare nuova occupazione e favori-re il ricambio generazionale.
L'argomento però prova troppo: in quest'ottica infatti si dovrebbe ritenere logica
(perchè coerente con lo scopo della norma) la perdita del trattamento pen-
sionistico per tutto il periodo di durata del divieto di cumulo (e cioè fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia); conseguenza questa che evidentemente il legislatore ha voluto escludere, prevedendo appunto una incumulabilità e non una decadenza (anche parziale) dal diritto.
1.2.4.Non si deve invece dimenticare, come fondamentale criterio interpretativo,
la disciplina contenuta nell'art. 38 comma 2 della Costituzione.
La pensione in regime di "Quota 100", pur essendo indubbiamente erogata sulla base di presupposti assai favorevoli rispetto all'ordinario, è e rimane comunque un trattamento previdenziale e deve quindi rispettare il vincolo costituzionale ovvero assicurare al lavoratore "mezzi adeguati alle [sue] esigenze di vita"; e ciò
evidentemente non accadrebbe se la percezione di un reddito di lavoro anche minimo (o addirittura irrisorio, come nel caso di specie) comportasse la perdita del trattamento pensionistico per l'intero anno solare corrispondente.
1.3.E quindi, tenuto conto delle considerazioni appena svolte, e del fatto che di regola sia la pensione che la retribuzione da lavoro dipendente vengono ero-gate
10 con cadenza mensile (e non a giorni), si deve concludere - in base ad una lettura dell'art.14 comma 3 del d.l. 4/2019 tale da contemperare la ratio della norma
(ovvero, come già detto, favorire l'uscita definitiva del pensionato dal mercato del lavoro) e il principio costituzionale sopra richiamato - che la percezione di un reddito da lavoro dipendente comporta la sospensione del trattamento pensionistico per tutti i mesi (interi) cui tale reddito si riferisce (anche se lavorati solo parzialmente).»
In senso conforme si sono espresse anche la Corte dei Conti della Toscana,
sentenza 263 del 3.8.2023 e la Corte dei Conti del Veneto, sentenza 33 del
22.4.2024.
4. Facendo applicazione dei richiamati principi al caso di specie ed in parziale accoglimento del ricorso, il provvedimento di riliquidazione della pensione del
20.10.2023 e la successiva comunicazione di indebito del 23.10.2023 sono illegittimi nella parte in cui si richiede la restituzione dei ratei di pensione riscossi per l'intero anno 2022, quindi anche per i periodi in cui il ricorrente non ha prestato alcuna attività lavorativa di tipo subordinato, quindi quelli ulteriori rispetto ai mesi di settembre e ottobre 2022.
Stante le trattenute operate e tuttora in corso, l deve altresì essere CP_1
condannato alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto.
5. L'oggettiva incertezza di significato della norma applicabile al caso concreto, e l'esistenza di diversi orientamenti interpretativi nella giurisprudenza di merito, in mancanza di specifici precedenti di legittimità, costituiscono validi motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto di di Parte_1
percepire la pensione ex art.14 DL 4/2019 soltanto nei mesi nei quali non ha percepito un reddito da attività lavorativa subordinata e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del provvedimento di riliquidazione del 20.10.2023
e del conseguente indebito (di cui alla comunicazione del 23.10.2023),
limitatamente ai periodi gennaio - agosto 2022 e novembre - dicembre
2022;
2) condanna l' a restituire al ricorrente le somme eventualmente CP_2
trattenute in eccedenza rispetto a quella dovuta in base a questa sentenza,
con gli interessi nella misura e dalla decorrenza di legge;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Verona, 10.10.2024
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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