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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/05/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del popolo italiano
Tribunale Taranto
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Maria
LEONE, ha pronunciato la seguente sentenza ex art.429 cpc nella causa tra
e per il minore Parte_1 Parte_2 Persona_1
Con l'Avv. Rulli
Contro
CP_1
Con l'Avv. Putorti
Oggetto: metodo aba
Fatto e diritto
La parte ricorrente ha adito il Giudice ex art.414. cpc al fine di vedersi riconosciuto il diritto al trattamento secondo il metodo ABA per il proprio figlio.
Cont La esisteva.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Quanto alla giurisdizione va detto che è certamente del g.o. nel caso di specie.
Nell'assistenza alla persona disabile, deve operare un riparto di competenze tra giudice ordinario ed amministrativo: ove la controversia verta sulla redazione del progetto individuale o il suo aggiornamento o ne vengano contestati gli esiti, la giurisdizione è del giudice amministrativo;
ove, invece, si lamenti la mancata (o incompleta) attuazione o esecuzione del documento programmatorio, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario” (Cass. Civ. sez. Unite, 24/09/2020 n. 20164). Ebbene seguendo il ragionamento della Suprema Corte, nella vicenda per cui è causa i ricorrenti hanno chiesto accertarsi il diritto alla salute del proprio figlio a ricevere da parte del l'erogazione del trattamento riabilitativo Controparte_2 metodo ABA sulla base della normativa nazionale e regionale che ricomprende tale trattamento nei LEA o livelli essenziali di assistenza, per tutto il tempo necessario al Contr minore e, conseguentemente, ordinare all territorialmente competente di dare immediatamente attuazione a tale trattamento riabilitativo, già prescritto ed Contr individuato in linea generale nella sua conformazione dalla stessa mediante il
CAT, la quale ha riconosciuto il diritto e preso in carico il minore, con servizi però rimasti inattuati. In altri termini, la domanda spiegata da parte ricorrente non concerne la redazione di un progetto riabilitativo nei confronti del minore, né il suo aggiornamento o ampliamento, petitum questo che fonderebbe la giurisdizione del giudice amministrativo secondo la ripartizione effettuata dal Supremo Collegio nelle due pronunce sopra richiamate.
Ciò che è in contestazione è l'esecuzione di un programma individuale di intervento terapeutico, di cui parte ricorrente ha chiesto la puntuale e completa attuazione in favore del minore autistico, sulla base delle indicazioni di trattamento già redatte dal Contro che ha preso in carico il minore ed ha redatto per lo stesso (secondo le valutazioni di propri professionisti, osservazioni della minore, sulla base del proprio protocollo interno ed in conformità alle norme di legge in materia) un programma riabilitativo di interventi in materia socio-assistenziale ed in materia sanitaria, per poi attuare solamente in parte tali interventi.
In buona sostanza, appare evidente che la presente controversia verte sull'esecuzione del progetto riabilitativo predisposto dal CAT e sulla attuazione degli specifici protocolli terapeutici che discendono dalla presa in carico e dalla diagnosi effettuata dal CAT stesso. Da ciò discende dunque che trattasi, anche sulla base dei principi della pronuncia del Supremo Collegio e della nota giurisprudenza costituzionale in materia, del diritto soggettivo del minore – quale diritto fondamentale alla salute costituzionalmente garantito – a ricevere le dovute cure e, in quanto tale, la fattispecie esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare in quella del giudice ordinario, poiché appunto l'elaborazione del progetto individualizzato (priva di ogni potestà discrezionale la pubblica amministrazione, la cui residua autonomia organizzativa non costituisce manifestazione di potere autoritativo e pertanto non muta la situazione giuridica azionata, avente natura di diritto soggettivo.
Infatti, la formalizzazione del piano individuale di sostegno, sia assistenziale che didattico – come avvenuto nel caso in esame – obbliga la P.A. a garantire il programma sviluppato nel progetto di intervento e determina il sorgere, per il soggetto privato, del correlato diritto al servizio pianificato nella sua concreta articolazione in relazione alle specifiche necessità riconosciute (v. Cass. civ., S.U., già citata), con conseguente affermazione della giurisdizione del Giudice ordinario, in quanto, appunto, per come sopra compiutamente evidenziato, l'elaborazione del progetto individualizzato priva di ogni potestà discrezionale la pubblica amministrazione, la cui residua autonomia organizzativa non costituisce manifestazione di potere autoritativo e pertanto non muta la situazione giuridica azionata, avente natura di diritto soggettivo.
Quanto all'asserito difetto di legittimazione attiva dei genitori per le spese sostenute, va detto che l'eccezione è priva di pregio. Trattandosi di terapie erogate in favore del minore, con spese evidentemente a carico dei genitori, correttamente hanno agito i genitori nell'interesse del minore.
Quanto al merito, come già chiarito nella ordinanza cautelare, occorre preliminarmente rilevare che: «In tema di cure tempestive non erogabili dal servizio pubblico, il relativo diritto, ove siano prospettati motivi di urgenza suscettibili di esporre la salute a pregiudizi gravi ed irreversibili, va accertato sulla base dei presupposti richiesti dalla disciplina dettata in materia sanitaria dall'art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (nel testo modificato dall'art. 1 del d.lgs. 19 giugno 1999, n.
229, applicabile "ratione temporis"), sicché i benefici conseguibili con la prestazione richiesta devono essere posti a confronto con l'incidenza della pratica terapeutica sulle condizioni di vita del paziente, dovendosi considerare in particolare - in relazione ai limiti temporali del recupero delle capacità funzionali - la compromissione degli interessi di socializzazione della persona derivante dalla durata e gravosità dell'impegno terapeutico” (sic CASS. LAV. 10 APRILE 2015 N° 7279; in senso conforme, si vedano anche CASS. LAV. 22 AGOSTO 2016 N° 17244 e
CASS. LAV. 19 MARZO 2018 N° 6775). Ed ancora, 2019 Parte_3
N° 9272 ha condivisibilmente precisato che: “In tema di cure tempestive non erogabili dal servizio pubblico, il diritto alla fruizione di prestazioni sanitarie a carico del deve essere riconosciuto contemperando Controparte_4
l'elevato livello di protezione della salute umana, garantito dalla Costituzione e dall'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con i condizionamenti derivanti dalle risorse finanziarie di cui lo Stato dispone per organizzare il Servizio sanitario in favore di un numero quanto più ampio possibile di fruitori, dovendo dunque essere accertato sulla base dei seguenti criteri: a) le prestazioni richieste devono presentare, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, validate da parte della comunità scientifica;
b)
l'appropriatezza, che impone che vi sia corrispondenza tra la patologia e il trattamento secondo un criterio di stretta necessità, tale da conseguire il migliore risultato terapeutico con la minore incidenza sulla qualità della vita del paziente;
c) l'economicità nell'impiego delle risorse, che richiede di valutare la presenza di altre forme di assistenza, meno costose ma di efficacia comparabile, volte a soddisfare le medesime esigenze ed erogabili dalle strutture pubbliche o convenzionate”.
In sintesi, occorre dunque fare applicazione della disciplina dettata dal D.LGS. 30
DICEMBRE 1992, N. 502 che, all'art. 1, detta le disposizioni in materia di tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza ed enuncia (al comma 2) i principî ispiratori del
[...]
, individuati nella tutela della dignità umana, del bisogno Controparte_4 di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità dell'impiego delle risorse;
il successivo comma 7 specifica il contenuto dei cosiddetti
L.E.A. (livelli essenziali di assistenza, relativi a servizi e prestazioni che presentino, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate) ed inoltre individua le prestazioni che ne sono escluse in quanto: a) non rispondenti a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE di cui al comma 2; ovvero se b) tali da non soddisfare il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, o di efficacia non dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili, o utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
oppure se c) sussistendo altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse o non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.
Si tratta di requisiti concorrenti che coniugano, ragionevolmente, le diverse esigenze, concernenti la sfera della collettività e la tutela individuale, in più occasioni richiamate dal Giudice delle leggi in riferimento al diritto alla salute: i condizionamenti derivanti dalle risorse finanziarie di cui lo Stato dispone per organizzare il SERVIZIO SANITARIO, da una parte, e il nucleo irriducibile del diritto alla salute come ambito inviolabile della dignità umana, dall'altra (cfr. CASS.
19 MARZO 2018, N. 6775 e, fra le altre, CORTE COST. NN. 354 del 2008, 432 del
2005, 252 del 2001, 509 del 2000, 309 del 1999).
La SUPREMA CORTE, inoltre, evidenzia che anche nella visione eurounitaria l'elevato livello di protezione della salute umana garantito dall'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (la c.d. Carta di Nizza) e dall'art. 168
T.F.U.E. deve comunque tenere conto delle linee di politica sanitaria seguite dagli
Stati nazionali per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica (art. 168 comma 7) al fine di coniugare la limitatezza delle risorse pubbliche disponibili con la necessità di soddisfare con esse un numero quanto più ampio possibile di fruitori. Ne deriva che la pretesa di scelta della modalità tecnica della cura, eventualmente presso un centro non accreditato con il S.S.N., non può derivare solo dal maggiore gradimento soggettivo, occorrendo l'inettitudine delle metodiche pubbliche anche sotto il profilo psicologico-motivazionale.
Sussistendo tutti i suddetti presupposti, potrà poi farsi applicazione del principio secondo il quale è configurabile un nucleo irriducibile del diritto alla salute, protetto dalla COSTITUZIONE come ambito inviolabile della dignità umana, tenuto conto della portata innovativa dell'art. 32 Cost., sia sotto il profilo della universalità della tutela dell'interesse della collettività, sia sotto il profilo della libertà dell'individuo di consentire o meno trattamenti sanitari, sia, infine, per quanto riguarda il limite del
"rispetto della persona umana" imposto al legislatore in questa materia: di talché viene a configurarsi una posizione di diritto soggettivo – avente ad oggetto appunto il diritto alla salute - non suscettibile di affievolimento per effetto della discrezionalità meramente tecnica attribuita in materia alla P.A., senza che rilevi che, in concreto, sia eventualmente chiesto l'annullamento di un atto amministrativo (cfr. CASS. SS. UU.
6 SETTEMBRE 2013 N° 20577).
Ed a ciò consegue l'ulteriore corollario secondo il quale anche gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali sono a carico del dovendosi ritenere che “in tema di Controparte_4 prestazioni a carico del l'art. 30 della l. n. 730 del 1983 - che per la prima CP_5 volta ha menzionato le attività di rilievo sanitario connesse con quelle assistenziali - deve essere interpretato, alla stregua della l. n. 833 del 1978 che prevede l'erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale, nel senso che, nel caso in cui oltre alle prestazioni socio-assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, tale attività, in quanto diretta in via prevalente alla tutela della salute, va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto di competenza del (sic ex plurimis CASS. LAV. 9 NOVEMBRE CP_5
2016 N° 22776).
In tal senso, quindi, deve interpretarsi anche l'art. 26 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, relativo alle “PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE”, secondo cui: “Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, … ..”.
Con riferimento alla specifica metodologia di cui si chiede applicazione in questa sede, deve poi osservarsi che il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 12 GENNAIO 2017, nel definire i NUOVI L.E.A. – LIVELLI
ESSENZIALI DI ASSISTENZA, all'art. 60, comma 1, dedicato proprio alle
“PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO”, dispone che “Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche”.
Inoltre il medesimo DPCM, all'art. 25 (relativo alla “ASSISTENZA SOCIOSANITARIA AI MINORI CON DISTURBI IN AMBITO
NEUROPSICHIATRICO E DEL NEUROSVILUPPo”), prevede che: “Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il
[...] garantisce ai minori con disturbi in ambito Controparte_4 neuropsichiatrico e del neurosviluppo, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attività: … … omissis … … j) abilitazione e riabilitazione estensiva o intensiva (individuale e di gruppo) in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, finalizzate allo sviluppo, al recupero e al mantenimento dell'autonomia personale, sociale e lavorativa, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche e le LINEE
GUIDA, ivi incluse le LINEE GUIDA dell' ; … Controparte_6
…”.
E' di tutta evidenza, dunque, che, al fine di comprendere se, nel caso di specie, ricorrano o meno i presupposti richiesti affinché il Controparte_4 si faccia carico della prestazione sanitaria con le modalità richieste da
[...] parte ricorrente, non può che farsi riferimento (alla stregua del disposto di cui all'art. 2 della L. 18 agosto 2015, n. 134, secondo cui: “L' Controparte_6
aggiorna le LINEE GUIDA sul trattamento dei disturbi dello spettro
[...] autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali”), alle vigenti “LINEE GUIDA PER IL
TRATTAMENTO DEI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO NEI BAMBINI
E NEGLI ADOLESCENTI” adottate dall , Controparte_6 nelle quali, invero, con particolare riguardo al metodo terapeutico di cui si chiede l'attuazione, ovvero il c.d. metodo ABA (acronimo di Controparte_7
tradotto in italiano con “ANALISI COMPORTAMENTALE
[...]
APPLICATA”), si evidenzia che – pur essendo comunque necessaria la valutazione della singola e specifica situazione (cfr. pag. 46) - l'intervento ABA ha mostrato significativi benefici a confronto con gli interventi standard e con gli interventi solo scolastici (istruzione regolare) per funzionamento intellettuale, comprensione del linguaggio, abilità sociali (cfr. pagg. 49-51), pervenendo infine a formulare le seguenti “RACCOMANDAZIONI”:
“Tra i programmi intensivi comportamentali il modello più studiato è l'analisi comportamentale applicata (Applied behaviour intervention, ABA): gli studi sostengono una sua efficacia nel migliorare le abilità intellettive (QI), il linguaggio e i comportamenti adattativi nei bambini con disturbi dello spettro autistico. Le prove a disposizione, anche se non definitive, consentono di consigliare l'utilizzo del modello
ABA nel trattamento dei bambini con disturbi dello spettro autistico.
Dai pochi studi finora disponibili emerge comunque un trend di efficacia a favore anche di altri programmi intensivi altrettanto strutturati, che la ricerca dovrebbe approfondire con studi randomizzati controllati (RCT) finalizzati ad accertare, attraverso un confronto diretto con il modello ABA, quale tra i vari programmi sia il più efficace.
È presente un'ampia variabilità a livello individuale negli esiti ottenuti dai programmi intensivi comportamentali ABA;
è quindi necessario che venga effettuata una valutazione clinica caso-specifica per monitorare nel singolo bambino l'efficacia dell'intervento, ossia se e quanto questo produca i risultati attesi”.
Alla stregua di siffatti elementi, dunque, non pare revocabile in dubbio che l'utilizzo del modello ABA nel trattamento dei bambini con disturbi dello spettro autistico sia basato sulle “più avanzate evidenze scientifiche” (in termini di efficacia ed appropriatezza della cura), essendo quindi suscettibile di integrare il trattamento individualizzato secondo le prescrizioni di cui all'art. 60 DPCM 12 gennaio 2017, potendo apportare un significativo beneficio in termini di salute, secondo un criterio di stretta necessità, tale da conseguire il migliore risultato terapeutico con la minore incidenza sulla qualità della vita del paziente. Quanto al requisito della “economicità” nell'impiego delle risorse, tuttavia, occorre nondimeno valutare la possibilità di altre forme di assistenza, eventualmente meno costose ma di efficacia comparabile, volte a soddisfare le medesime esigenze ed erogabili dalle strutture pubbliche o convenzionate, essendo comunque necessaria la valutazione della singola e specifica situazione.
Con riferimento più specifico alla disciplina regionale, deve poi osservarsi che, con
REGOLAMENTO REGIONALE 8 LUGLIO 2016 N° 9, avente ad oggetto “RETE
ASSISTENZIALE TERRITORIALE SANITARIA E SOCIOSANITARIA PER I
DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO. DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
E DEI REQUISITI ORGANIZZATIVI, TECNOLOGICI E STRUTTURALI”, è stata prevista la costituzione dei e Controparte_8 la stessa – con DELIBERA n° 290 del 9 febbraio 2017 – risulta aver istituito CP_1 il , per garantire ogni necessario Controparte_9 trattamento.
Da segnalare è altresì la LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2016 N° 40 (c.d.
“legge di stabilità regionale 2017”) che, all'art. 3, co. 2, ha previsto che: “Il finanziamento di cui al capitolo n. 712047 (Contributi ai cittadini pugliesi che si avvalgono del metodo ABA, art. 9, L.R. 45/2008 – missione 13, programma 1, titolo
1; macroaggregato 4) è finalizzato a sostenere le famiglie aventi diritto fino all'attuazione del regolamento regionale 8 luglio 2016, n. 9 (Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i disturbi dello spettro autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali). Dopo tale data e la conseguente presa in carico totale dei pazienti e delle loro famiglie, attraverso la erogazione delle necessarie terapie, ivi compresa la metodica ABA, a carico totale del Contr SSR, l'erogazione del finanziamento cessa”. La è rimasta inerte ad attivare il servizio necessario per l'erogazione del trattamento sicchè se non lo eroga direttamente deve accollarsi i costi della erogazione indiretta dello stesso, non potendo gravare sulla famiglia del bambino autistico l'intero costo della terapia per Contr l'inerzia della
Dunque, per quanto emerge da tali atti, ove ne sussistano i presupposti nel singolo caso concreto, non risultano ragioni ostative alla erogazione dello specifico trattamento in questione (la cui rispondenza alle “più avanzate evidenze scientifiche”, in termini di efficacia ed appropriatezza della cura, appare riconosciuta anche per tal via), direttamente da parte del , per il tramite Controparte_10 del “CENTRO AUTISMO TERRITORIALE” istituito (anche) presso la stessa CP_1
(ovvero mediante convenzioni).
[...] Orbene, facendo applicazione al caso di specie della normativa sopra indicata e dei richiamati principî di diritto, deve osservarsi che parte ricorrente ha documentalmente fornito idonea dimostrazione che la valutazione clinica caso-specifica abbia asseverato l'efficacia dell'intervento nei confronti della minore in questione.
Tanto, in particolare, emerge in primo luogo in base alle indicazioni rese dalla struttura che ha finora erogato il trattamento, ossia il Centro Cabau di Grottaglie e in particolare dalla relazione della Dott.ssa . Persona_2
Di converso, l , pur avendo asserito che analoghi benefici sarebbero Parte_4 ottenibili anche mediante terapie alternative, non ha inteso precisare con esattezza i termini e le modalità di siffatti trattamenti asseritamente comparabili, né ha prodotto alcuna documentazione in riferimento ad eventuali prescrizioni diverse rispetto alla metodologia ABA, essendo evidente la diversità tra tali trattamenti (rilevanti sotto l'aspetto cognitivo-comportamentale) e quelli attinenti solo alla logoterapia ed alla psicomotricità.
Ed allora – rilevato che in atti vi è dimostrazione dell'invio di apposita istanza con missiva del 16.7.24, tramite PEC a protocollo.asl upar.puglia.it Email_1
(all'evidenza diversa rispetto alla domanda relativa al mero “contributo” previsto dalla DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 5 GIUGNO 2015 N° 1340) - ritiene dunque il TRIBUNALE che, nella specie, alla stregua della documentazione prodotta da entrambe le parti, possa affermarsi che gli stessi DIRIGENTI MEDICI in servizio presso il ” istituito nell'ambito della CP_9 Controparte_9 [...]
Controparte_11
abbiano individuato esclusivamente il
[...] trattamento riabilitativo secondo il piano terapeutico predisposto mediante la metodologia ABA come necessario ed utile per favorire la riabilitazione cognitivo- comportamentale della minore, e tanto sulla base di una valutazione clinica caso- specifica che non ha consentito di individuare alcuna concreta possibilità di una diversa forma di assistenza, di efficacia comparabile, che potesse essere idonea a soddisfare le medesime esigenze.
Dalle suddette considerazioni discende altresì che spettano ai ricorrenti anche le differenze tra quanto effettivamente versato al centro CABAU dagli stessi per la Contr terapia Aba del figlio e quanto erogato dalla a titolo di rimborso.
Contr In definitiva il ricorso merita accoglimento e la va condannata ad erogare il trattamento con metodo ABA nella misura di 10 ore settimanali, oltre un'ora settimanale di logopedia in via diretta o in mancanza in via indiretta attraverso il rimborso totale delle spese documentate sostenute. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
condanna la resistente a erogare in favore del minore il Persona_3 trattamento con metodo ABA nella misura di 10 ore settimanali, oltre un'ora settimanale di logopedia, da erogarsi in via diretta o in via indiretta mediante rimborso totale dei costi effettivamente sostenuti per tale terapia;
condanna altresì la al pagamento delle differenze tra quanto sinora versato dai ricorrenti per sostenere il costo della terapia ABA presso il centro Cabau e Contr il contributo erogato dalla condanna infine la al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2000,00, oltre iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Taranto, 22.5.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
Tribunale Taranto
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Maria
LEONE, ha pronunciato la seguente sentenza ex art.429 cpc nella causa tra
e per il minore Parte_1 Parte_2 Persona_1
Con l'Avv. Rulli
Contro
CP_1
Con l'Avv. Putorti
Oggetto: metodo aba
Fatto e diritto
La parte ricorrente ha adito il Giudice ex art.414. cpc al fine di vedersi riconosciuto il diritto al trattamento secondo il metodo ABA per il proprio figlio.
Cont La esisteva.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Quanto alla giurisdizione va detto che è certamente del g.o. nel caso di specie.
Nell'assistenza alla persona disabile, deve operare un riparto di competenze tra giudice ordinario ed amministrativo: ove la controversia verta sulla redazione del progetto individuale o il suo aggiornamento o ne vengano contestati gli esiti, la giurisdizione è del giudice amministrativo;
ove, invece, si lamenti la mancata (o incompleta) attuazione o esecuzione del documento programmatorio, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario” (Cass. Civ. sez. Unite, 24/09/2020 n. 20164). Ebbene seguendo il ragionamento della Suprema Corte, nella vicenda per cui è causa i ricorrenti hanno chiesto accertarsi il diritto alla salute del proprio figlio a ricevere da parte del l'erogazione del trattamento riabilitativo Controparte_2 metodo ABA sulla base della normativa nazionale e regionale che ricomprende tale trattamento nei LEA o livelli essenziali di assistenza, per tutto il tempo necessario al Contr minore e, conseguentemente, ordinare all territorialmente competente di dare immediatamente attuazione a tale trattamento riabilitativo, già prescritto ed Contr individuato in linea generale nella sua conformazione dalla stessa mediante il
CAT, la quale ha riconosciuto il diritto e preso in carico il minore, con servizi però rimasti inattuati. In altri termini, la domanda spiegata da parte ricorrente non concerne la redazione di un progetto riabilitativo nei confronti del minore, né il suo aggiornamento o ampliamento, petitum questo che fonderebbe la giurisdizione del giudice amministrativo secondo la ripartizione effettuata dal Supremo Collegio nelle due pronunce sopra richiamate.
Ciò che è in contestazione è l'esecuzione di un programma individuale di intervento terapeutico, di cui parte ricorrente ha chiesto la puntuale e completa attuazione in favore del minore autistico, sulla base delle indicazioni di trattamento già redatte dal Contro che ha preso in carico il minore ed ha redatto per lo stesso (secondo le valutazioni di propri professionisti, osservazioni della minore, sulla base del proprio protocollo interno ed in conformità alle norme di legge in materia) un programma riabilitativo di interventi in materia socio-assistenziale ed in materia sanitaria, per poi attuare solamente in parte tali interventi.
In buona sostanza, appare evidente che la presente controversia verte sull'esecuzione del progetto riabilitativo predisposto dal CAT e sulla attuazione degli specifici protocolli terapeutici che discendono dalla presa in carico e dalla diagnosi effettuata dal CAT stesso. Da ciò discende dunque che trattasi, anche sulla base dei principi della pronuncia del Supremo Collegio e della nota giurisprudenza costituzionale in materia, del diritto soggettivo del minore – quale diritto fondamentale alla salute costituzionalmente garantito – a ricevere le dovute cure e, in quanto tale, la fattispecie esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare in quella del giudice ordinario, poiché appunto l'elaborazione del progetto individualizzato (priva di ogni potestà discrezionale la pubblica amministrazione, la cui residua autonomia organizzativa non costituisce manifestazione di potere autoritativo e pertanto non muta la situazione giuridica azionata, avente natura di diritto soggettivo.
Infatti, la formalizzazione del piano individuale di sostegno, sia assistenziale che didattico – come avvenuto nel caso in esame – obbliga la P.A. a garantire il programma sviluppato nel progetto di intervento e determina il sorgere, per il soggetto privato, del correlato diritto al servizio pianificato nella sua concreta articolazione in relazione alle specifiche necessità riconosciute (v. Cass. civ., S.U., già citata), con conseguente affermazione della giurisdizione del Giudice ordinario, in quanto, appunto, per come sopra compiutamente evidenziato, l'elaborazione del progetto individualizzato priva di ogni potestà discrezionale la pubblica amministrazione, la cui residua autonomia organizzativa non costituisce manifestazione di potere autoritativo e pertanto non muta la situazione giuridica azionata, avente natura di diritto soggettivo.
Quanto all'asserito difetto di legittimazione attiva dei genitori per le spese sostenute, va detto che l'eccezione è priva di pregio. Trattandosi di terapie erogate in favore del minore, con spese evidentemente a carico dei genitori, correttamente hanno agito i genitori nell'interesse del minore.
Quanto al merito, come già chiarito nella ordinanza cautelare, occorre preliminarmente rilevare che: «In tema di cure tempestive non erogabili dal servizio pubblico, il relativo diritto, ove siano prospettati motivi di urgenza suscettibili di esporre la salute a pregiudizi gravi ed irreversibili, va accertato sulla base dei presupposti richiesti dalla disciplina dettata in materia sanitaria dall'art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (nel testo modificato dall'art. 1 del d.lgs. 19 giugno 1999, n.
229, applicabile "ratione temporis"), sicché i benefici conseguibili con la prestazione richiesta devono essere posti a confronto con l'incidenza della pratica terapeutica sulle condizioni di vita del paziente, dovendosi considerare in particolare - in relazione ai limiti temporali del recupero delle capacità funzionali - la compromissione degli interessi di socializzazione della persona derivante dalla durata e gravosità dell'impegno terapeutico” (sic CASS. LAV. 10 APRILE 2015 N° 7279; in senso conforme, si vedano anche CASS. LAV. 22 AGOSTO 2016 N° 17244 e
CASS. LAV. 19 MARZO 2018 N° 6775). Ed ancora, 2019 Parte_3
N° 9272 ha condivisibilmente precisato che: “In tema di cure tempestive non erogabili dal servizio pubblico, il diritto alla fruizione di prestazioni sanitarie a carico del deve essere riconosciuto contemperando Controparte_4
l'elevato livello di protezione della salute umana, garantito dalla Costituzione e dall'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con i condizionamenti derivanti dalle risorse finanziarie di cui lo Stato dispone per organizzare il Servizio sanitario in favore di un numero quanto più ampio possibile di fruitori, dovendo dunque essere accertato sulla base dei seguenti criteri: a) le prestazioni richieste devono presentare, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, validate da parte della comunità scientifica;
b)
l'appropriatezza, che impone che vi sia corrispondenza tra la patologia e il trattamento secondo un criterio di stretta necessità, tale da conseguire il migliore risultato terapeutico con la minore incidenza sulla qualità della vita del paziente;
c) l'economicità nell'impiego delle risorse, che richiede di valutare la presenza di altre forme di assistenza, meno costose ma di efficacia comparabile, volte a soddisfare le medesime esigenze ed erogabili dalle strutture pubbliche o convenzionate”.
In sintesi, occorre dunque fare applicazione della disciplina dettata dal D.LGS. 30
DICEMBRE 1992, N. 502 che, all'art. 1, detta le disposizioni in materia di tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza ed enuncia (al comma 2) i principî ispiratori del
[...]
, individuati nella tutela della dignità umana, del bisogno Controparte_4 di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità dell'impiego delle risorse;
il successivo comma 7 specifica il contenuto dei cosiddetti
L.E.A. (livelli essenziali di assistenza, relativi a servizi e prestazioni che presentino, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate) ed inoltre individua le prestazioni che ne sono escluse in quanto: a) non rispondenti a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE di cui al comma 2; ovvero se b) tali da non soddisfare il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, o di efficacia non dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili, o utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
oppure se c) sussistendo altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse o non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.
Si tratta di requisiti concorrenti che coniugano, ragionevolmente, le diverse esigenze, concernenti la sfera della collettività e la tutela individuale, in più occasioni richiamate dal Giudice delle leggi in riferimento al diritto alla salute: i condizionamenti derivanti dalle risorse finanziarie di cui lo Stato dispone per organizzare il SERVIZIO SANITARIO, da una parte, e il nucleo irriducibile del diritto alla salute come ambito inviolabile della dignità umana, dall'altra (cfr. CASS.
19 MARZO 2018, N. 6775 e, fra le altre, CORTE COST. NN. 354 del 2008, 432 del
2005, 252 del 2001, 509 del 2000, 309 del 1999).
La SUPREMA CORTE, inoltre, evidenzia che anche nella visione eurounitaria l'elevato livello di protezione della salute umana garantito dall'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (la c.d. Carta di Nizza) e dall'art. 168
T.F.U.E. deve comunque tenere conto delle linee di politica sanitaria seguite dagli
Stati nazionali per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica (art. 168 comma 7) al fine di coniugare la limitatezza delle risorse pubbliche disponibili con la necessità di soddisfare con esse un numero quanto più ampio possibile di fruitori. Ne deriva che la pretesa di scelta della modalità tecnica della cura, eventualmente presso un centro non accreditato con il S.S.N., non può derivare solo dal maggiore gradimento soggettivo, occorrendo l'inettitudine delle metodiche pubbliche anche sotto il profilo psicologico-motivazionale.
Sussistendo tutti i suddetti presupposti, potrà poi farsi applicazione del principio secondo il quale è configurabile un nucleo irriducibile del diritto alla salute, protetto dalla COSTITUZIONE come ambito inviolabile della dignità umana, tenuto conto della portata innovativa dell'art. 32 Cost., sia sotto il profilo della universalità della tutela dell'interesse della collettività, sia sotto il profilo della libertà dell'individuo di consentire o meno trattamenti sanitari, sia, infine, per quanto riguarda il limite del
"rispetto della persona umana" imposto al legislatore in questa materia: di talché viene a configurarsi una posizione di diritto soggettivo – avente ad oggetto appunto il diritto alla salute - non suscettibile di affievolimento per effetto della discrezionalità meramente tecnica attribuita in materia alla P.A., senza che rilevi che, in concreto, sia eventualmente chiesto l'annullamento di un atto amministrativo (cfr. CASS. SS. UU.
6 SETTEMBRE 2013 N° 20577).
Ed a ciò consegue l'ulteriore corollario secondo il quale anche gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali sono a carico del dovendosi ritenere che “in tema di Controparte_4 prestazioni a carico del l'art. 30 della l. n. 730 del 1983 - che per la prima CP_5 volta ha menzionato le attività di rilievo sanitario connesse con quelle assistenziali - deve essere interpretato, alla stregua della l. n. 833 del 1978 che prevede l'erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale, nel senso che, nel caso in cui oltre alle prestazioni socio-assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, tale attività, in quanto diretta in via prevalente alla tutela della salute, va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto di competenza del (sic ex plurimis CASS. LAV. 9 NOVEMBRE CP_5
2016 N° 22776).
In tal senso, quindi, deve interpretarsi anche l'art. 26 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, relativo alle “PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE”, secondo cui: “Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, … ..”.
Con riferimento alla specifica metodologia di cui si chiede applicazione in questa sede, deve poi osservarsi che il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 12 GENNAIO 2017, nel definire i NUOVI L.E.A. – LIVELLI
ESSENZIALI DI ASSISTENZA, all'art. 60, comma 1, dedicato proprio alle
“PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO”, dispone che “Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche”.
Inoltre il medesimo DPCM, all'art. 25 (relativo alla “ASSISTENZA SOCIOSANITARIA AI MINORI CON DISTURBI IN AMBITO
NEUROPSICHIATRICO E DEL NEUROSVILUPPo”), prevede che: “Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il
[...] garantisce ai minori con disturbi in ambito Controparte_4 neuropsichiatrico e del neurosviluppo, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attività: … … omissis … … j) abilitazione e riabilitazione estensiva o intensiva (individuale e di gruppo) in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, finalizzate allo sviluppo, al recupero e al mantenimento dell'autonomia personale, sociale e lavorativa, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche e le LINEE
GUIDA, ivi incluse le LINEE GUIDA dell' ; … Controparte_6
…”.
E' di tutta evidenza, dunque, che, al fine di comprendere se, nel caso di specie, ricorrano o meno i presupposti richiesti affinché il Controparte_4 si faccia carico della prestazione sanitaria con le modalità richieste da
[...] parte ricorrente, non può che farsi riferimento (alla stregua del disposto di cui all'art. 2 della L. 18 agosto 2015, n. 134, secondo cui: “L' Controparte_6
aggiorna le LINEE GUIDA sul trattamento dei disturbi dello spettro
[...] autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali”), alle vigenti “LINEE GUIDA PER IL
TRATTAMENTO DEI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO NEI BAMBINI
E NEGLI ADOLESCENTI” adottate dall , Controparte_6 nelle quali, invero, con particolare riguardo al metodo terapeutico di cui si chiede l'attuazione, ovvero il c.d. metodo ABA (acronimo di Controparte_7
tradotto in italiano con “ANALISI COMPORTAMENTALE
[...]
APPLICATA”), si evidenzia che – pur essendo comunque necessaria la valutazione della singola e specifica situazione (cfr. pag. 46) - l'intervento ABA ha mostrato significativi benefici a confronto con gli interventi standard e con gli interventi solo scolastici (istruzione regolare) per funzionamento intellettuale, comprensione del linguaggio, abilità sociali (cfr. pagg. 49-51), pervenendo infine a formulare le seguenti “RACCOMANDAZIONI”:
“Tra i programmi intensivi comportamentali il modello più studiato è l'analisi comportamentale applicata (Applied behaviour intervention, ABA): gli studi sostengono una sua efficacia nel migliorare le abilità intellettive (QI), il linguaggio e i comportamenti adattativi nei bambini con disturbi dello spettro autistico. Le prove a disposizione, anche se non definitive, consentono di consigliare l'utilizzo del modello
ABA nel trattamento dei bambini con disturbi dello spettro autistico.
Dai pochi studi finora disponibili emerge comunque un trend di efficacia a favore anche di altri programmi intensivi altrettanto strutturati, che la ricerca dovrebbe approfondire con studi randomizzati controllati (RCT) finalizzati ad accertare, attraverso un confronto diretto con il modello ABA, quale tra i vari programmi sia il più efficace.
È presente un'ampia variabilità a livello individuale negli esiti ottenuti dai programmi intensivi comportamentali ABA;
è quindi necessario che venga effettuata una valutazione clinica caso-specifica per monitorare nel singolo bambino l'efficacia dell'intervento, ossia se e quanto questo produca i risultati attesi”.
Alla stregua di siffatti elementi, dunque, non pare revocabile in dubbio che l'utilizzo del modello ABA nel trattamento dei bambini con disturbi dello spettro autistico sia basato sulle “più avanzate evidenze scientifiche” (in termini di efficacia ed appropriatezza della cura), essendo quindi suscettibile di integrare il trattamento individualizzato secondo le prescrizioni di cui all'art. 60 DPCM 12 gennaio 2017, potendo apportare un significativo beneficio in termini di salute, secondo un criterio di stretta necessità, tale da conseguire il migliore risultato terapeutico con la minore incidenza sulla qualità della vita del paziente. Quanto al requisito della “economicità” nell'impiego delle risorse, tuttavia, occorre nondimeno valutare la possibilità di altre forme di assistenza, eventualmente meno costose ma di efficacia comparabile, volte a soddisfare le medesime esigenze ed erogabili dalle strutture pubbliche o convenzionate, essendo comunque necessaria la valutazione della singola e specifica situazione.
Con riferimento più specifico alla disciplina regionale, deve poi osservarsi che, con
REGOLAMENTO REGIONALE 8 LUGLIO 2016 N° 9, avente ad oggetto “RETE
ASSISTENZIALE TERRITORIALE SANITARIA E SOCIOSANITARIA PER I
DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO. DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
E DEI REQUISITI ORGANIZZATIVI, TECNOLOGICI E STRUTTURALI”, è stata prevista la costituzione dei e Controparte_8 la stessa – con DELIBERA n° 290 del 9 febbraio 2017 – risulta aver istituito CP_1 il , per garantire ogni necessario Controparte_9 trattamento.
Da segnalare è altresì la LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2016 N° 40 (c.d.
“legge di stabilità regionale 2017”) che, all'art. 3, co. 2, ha previsto che: “Il finanziamento di cui al capitolo n. 712047 (Contributi ai cittadini pugliesi che si avvalgono del metodo ABA, art. 9, L.R. 45/2008 – missione 13, programma 1, titolo
1; macroaggregato 4) è finalizzato a sostenere le famiglie aventi diritto fino all'attuazione del regolamento regionale 8 luglio 2016, n. 9 (Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i disturbi dello spettro autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali). Dopo tale data e la conseguente presa in carico totale dei pazienti e delle loro famiglie, attraverso la erogazione delle necessarie terapie, ivi compresa la metodica ABA, a carico totale del Contr SSR, l'erogazione del finanziamento cessa”. La è rimasta inerte ad attivare il servizio necessario per l'erogazione del trattamento sicchè se non lo eroga direttamente deve accollarsi i costi della erogazione indiretta dello stesso, non potendo gravare sulla famiglia del bambino autistico l'intero costo della terapia per Contr l'inerzia della
Dunque, per quanto emerge da tali atti, ove ne sussistano i presupposti nel singolo caso concreto, non risultano ragioni ostative alla erogazione dello specifico trattamento in questione (la cui rispondenza alle “più avanzate evidenze scientifiche”, in termini di efficacia ed appropriatezza della cura, appare riconosciuta anche per tal via), direttamente da parte del , per il tramite Controparte_10 del “CENTRO AUTISMO TERRITORIALE” istituito (anche) presso la stessa CP_1
(ovvero mediante convenzioni).
[...] Orbene, facendo applicazione al caso di specie della normativa sopra indicata e dei richiamati principî di diritto, deve osservarsi che parte ricorrente ha documentalmente fornito idonea dimostrazione che la valutazione clinica caso-specifica abbia asseverato l'efficacia dell'intervento nei confronti della minore in questione.
Tanto, in particolare, emerge in primo luogo in base alle indicazioni rese dalla struttura che ha finora erogato il trattamento, ossia il Centro Cabau di Grottaglie e in particolare dalla relazione della Dott.ssa . Persona_2
Di converso, l , pur avendo asserito che analoghi benefici sarebbero Parte_4 ottenibili anche mediante terapie alternative, non ha inteso precisare con esattezza i termini e le modalità di siffatti trattamenti asseritamente comparabili, né ha prodotto alcuna documentazione in riferimento ad eventuali prescrizioni diverse rispetto alla metodologia ABA, essendo evidente la diversità tra tali trattamenti (rilevanti sotto l'aspetto cognitivo-comportamentale) e quelli attinenti solo alla logoterapia ed alla psicomotricità.
Ed allora – rilevato che in atti vi è dimostrazione dell'invio di apposita istanza con missiva del 16.7.24, tramite PEC a protocollo.asl upar.puglia.it Email_1
(all'evidenza diversa rispetto alla domanda relativa al mero “contributo” previsto dalla DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 5 GIUGNO 2015 N° 1340) - ritiene dunque il TRIBUNALE che, nella specie, alla stregua della documentazione prodotta da entrambe le parti, possa affermarsi che gli stessi DIRIGENTI MEDICI in servizio presso il ” istituito nell'ambito della CP_9 Controparte_9 [...]
Controparte_11
abbiano individuato esclusivamente il
[...] trattamento riabilitativo secondo il piano terapeutico predisposto mediante la metodologia ABA come necessario ed utile per favorire la riabilitazione cognitivo- comportamentale della minore, e tanto sulla base di una valutazione clinica caso- specifica che non ha consentito di individuare alcuna concreta possibilità di una diversa forma di assistenza, di efficacia comparabile, che potesse essere idonea a soddisfare le medesime esigenze.
Dalle suddette considerazioni discende altresì che spettano ai ricorrenti anche le differenze tra quanto effettivamente versato al centro CABAU dagli stessi per la Contr terapia Aba del figlio e quanto erogato dalla a titolo di rimborso.
Contr In definitiva il ricorso merita accoglimento e la va condannata ad erogare il trattamento con metodo ABA nella misura di 10 ore settimanali, oltre un'ora settimanale di logopedia in via diretta o in mancanza in via indiretta attraverso il rimborso totale delle spese documentate sostenute. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
condanna la resistente a erogare in favore del minore il Persona_3 trattamento con metodo ABA nella misura di 10 ore settimanali, oltre un'ora settimanale di logopedia, da erogarsi in via diretta o in via indiretta mediante rimborso totale dei costi effettivamente sostenuti per tale terapia;
condanna altresì la al pagamento delle differenze tra quanto sinora versato dai ricorrenti per sostenere il costo della terapia ABA presso il centro Cabau e Contr il contributo erogato dalla condanna infine la al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2000,00, oltre iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Taranto, 22.5.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE