Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/03/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
dr. Cristina Midulla Consigliere rel.
dr. Virginia Marletta Consigliere
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 745 del 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
C.F. ) con il patro- Parte_1 C.F._1
cinio dell'Avv. Vincenzo Esposito
appellante
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_1
avv. Nolasco Salvatore, , e Controparte_2 CP_3 [...]
CP_4
(C.F. e P. Iva Controparte_5
), in persona del Direttore Generale e Legale rappresentante P.IVA_2
pro tempore con il patrocinio dell'avv. Giovanna Di Maria
appellati
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Corte di Appello di Palermo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'1.10.2018, il Tribunale di Trapani rigettava le domande avanzate da nella qualità di tutore di Parte_1 Persona_1
nei confronti dell' e della ri-
[...] CP_6 Controparte_1
gettava la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da Controparte_1
condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite sopportate da
[...]
e dalla CP_1 CP_6
Avverso detta sentenza proponeva appello quale erede Parte_1
di deceduta nelle more (8.2.2019). Persona_2
La e la si costituivano, resistendo al Controparte_1 CP_6
gravame.
All'udienza del 5.12.2024 le parti precisavano le conclusioni come nelle note depositate in via telematica e la causa veniva posta in decisione asse-
gnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , nella qualità Parte_1
di tutrice di conveniva in giudizio l' Persona_2 CP_6
e la per il risarcimento dei danni subiti da Controparte_1 [...]
in conseguenza della rottura di un chiodo endomidollare Parte_2
utilizzato quale mezzo di sintesi di una frattura subita dalla stessa a causa di una caduta accidentale.
Segnatamente, parte attrice deduceva che in data 19/01/2011 la Per_2
riportava la frattura del femore sinistro per una caduta avvenuta tra le mura
- 2 - Corte di Appello di Palermo domestiche;
in data 01/02/2011, veniva sottoposta ad un primo intervento chirurgico di ricomposizione della predetta frattura mediante applicazione di protesi dell'anca sinistra (chiodo gamma di osteosintesi) prodotto dalla convenuta nondimeno, già in data 08/07/2011 si Controparte_1
rendeva necessario procedere ad un nuovo intervento, a causa della rottura utilizzato a distanza di meno di sei mesi dal primo intervento, lasso di tem-
po del tutto incompatibile con le aspettative di durata del chiodo utilizzato;
peraltro, a seguito del secondo intervento, la subiva un grave Per_2
seguito del secondo intervento, la subiva un grave decadimen- Per_2
to delle proprie condizioni di psichico-fisiche, addebitabili fisiche, addebi-
tabili –– secondo la prospettazione di parte attrice secondo la prospettazio-
ne di parte attrice –– allo stress conseguente al secondo intervento chirur-
gico.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva accertarsi: a) la responsabilità della so-
cietà produttrice del mezzo di sintesi, richiamata la disciplina consumeri-
stica della responsabilità da prodotto difettoso;
b) la responsabilità sanitaria dell' sia a titolo di responsabilità contrattuale sia a titolo di CP_6
responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., per inadempimento degli ob-
blighi di protezione su di essa gravanti, sia a titolo di responsabilità extra-
contrattuale ex art. 2051 cc., in quanto sulla struttura sanitaria grava certa-
mente un obbligo di custodia degli sulla struttura sanitaria grava certamen-
te un obbligo di custodia degli apparecchi medicali da impiantare.
Il Tribunale riteneva che non vi fossero elementi che consentissero di rite-
nere sussistente né il denunziato difetto né il nesso di causa tra il prodotto asseritamente difettoso ed il danno determinato dalla rottura;
in particolare,
- 3 - Corte di Appello di Palermo i consulenti nominato in sede di atp avevano chiarito che appariva ragione-
vole ritenere che la rottura del chiodo endomidollare fosse da ricondurre con elevata probabilità logico scientifica ad un carico reiterato ed eccessi-
vo, applicato dal soggetto ad una frattura non ancora guarita;
che allorchè
le sollecitazioni meccaniche risultino maggiori rispetto al callo osseo ripa-
rativo si determinava un cedimento strutturale e collasso dell'intero sistema osseo impianto ”; che, pur se non poteva escludersi la possibilità che il ce-
dimento potesse essere stato cagionato da un difetto del mezzo di sintesi,
tuttavia tale possibilità veniva relegata nel ristretto ambito della rarità; che l'ing. nella sua relazione volta ad accertare la sussistenza di un di- CP_7
fetto sul mezzo di sintesi aveva concluso escludendo la presenza di eviden-
ti difetti occulti sulla superficie di risulta della frattura del chiodo di osteo-
sintesi midollare”.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale ha ritenuto che fosse onere dell'attore provare il difetto del prodotto ed il nesso di causalità
con il danno.
Assume che la disponibilità del prodotto era tornata al produttore a seguito
Cont del reclamo dell' di al Ministero della Salute e che non vi era CP_6
modo di accertare se il “chiodo” oggetto dell'accertamento tecnico preven-
tivo disposto dal Tribunale fosse effettivamente quello impiantato alla pa-
ziente, non esistendo sullo stesso un numero seriale;
che, proprio in consi-
derazione dell'impossibilità della prova gravante sull'attore, la Corte di
Cassazione ha ritenuto in altre occasioni che deve ritenersi raggiunta la prova del difetto quando il prodotto non ha assolto alla funzione tipica per la quale era stato progettato.
- 4 - Corte di Appello di Palermo La doglianza è infondata.
Va premesso che il Tribunale ha posto a fondamento della decisione la re-
lazione dei dott. e nominati nel corso dell'ATP, i qua- Per_3 Per_4
li avevano concluso che appariva ragionevole ritenere che la rottura del chiodo endomidollare fosse da ricondurre con elevata probabilità logico scientifica ad un carico reiterato ed eccessivo, applicato dal soggetto ad una frattura non ancora guarita;
che pur se la possibilità che il cedimento potesse essere cagionato da un difetto del mezzo di sintesi non poteva astrattamente escludersi tuttavia tale possibilità costituiva una rarità; che la rifrattura femorale con rottura del mezzo di sintesi è annoverata tra le com-
plicanze insiste all'intervento stesso con una probabilità certamente mag-
giore rispetto ad un non ben specificato difetto di produzione del mezzo di sintesi;
che l'ing. nominato c.t.u., premesso che non poteva rite- CP_7
nersi certo che il presidio medico esaminato fosse esattamente quello uti-
lizzato nel corso dell'intervento subito dall'attrice, stante l'impossibilità di individuare univocamente ogni dispositivo all'interno dello stesso lotto di produzione (pur se l'avv. al momento in cui aveva messo a disposi- CP_4
zione il mezzo di sintesi aveva dichiarato che l'identità dello stesso risulta-
va non solo dai numeri seriali impressi sullo stesso ma anche dalla catalo-
gazione relativa alla procedura interna della casa produttrice”), aveva escluso evidenti difetti occulti sulla superficie di risulta della frattura del chiodo di osteosintesi endomidollare esaminata.
Ha quindi ritenuto che se il mezzo di sintesi esaminato dal c.t.u. era vera-
mente quello utilizzato nell'intervento, risultava confermato l'esito della relazione dei cc.tt.uu. e secondo cui la possibilità di Per_3 Per_4
- 5 - Corte di Appello di Palermo rottura quale conseguenza di un difetto del chiodo era una conseguenza ra-
ra, mentre se il mezzo esaminato non fosse stato quello utilizzato nel corso dell'intervento l'impossibilità di procedere alla verifica non poteva riper-
cuotersi negativamente a carico della società, considerato il criterio di ri-
parto dell'onere della prova.
Orbene, dall'esame della documentazione prodotta dall'attrice e della rela-
zione svolta in sede di atp devono confermarsi le conclusioni cui è perve-
nuto il Tribunale.
In particolare, come riportato dai consulenti, nella cartella clinica n.
2011/9941 relativa al (secondo) ricovero dell'1.7.2011, in atti, è riportata la seguente diagnosi: “ritardo di consolidazione femore sin. con rottura del mezzo di sintesi” che è risultata confermata dagli esami specialistici;
gli stessi hanno evidenziato, poi, che la valutazione dei risultati funzionali nei pazienti con frattura del femore è molto complessa, essendo intimamente correlati anche alle condizioni funzionali e generali del paziente anteceden-
ti all'evento traumatico (età, malattie metaboliche etc).; che come riportato nel diario clinico “ritardo di consolidazione femore sn in rottura mezzi di sintesi, appare ragionevole ritenere che la rottura del chiodo endomidollare sia da ricondurre con elevata probabilità logico -scientifica ad un carico reiterato ed eccessivo applicato dal soggetto ad una frattura non ancora guarita (documentata); che allorchè, infatti, le sollecitazioni meccaniche risultino maggiori rispetto al callo osseo riparativo si determina un cedi-
mento strutturale e collasso dell'intero sistema osseo – impianto.
Ciò prescinde da qualsiasi valutazione in ordine al corretto comportamento della paziente post operazione, dovendo la causa rinvenirsi nel ritardo di
- 6 - Corte di Appello di Palermo consolidazione e nel conseguente eccesso di sollecitazione rispetto al grado di evoluzione del callo osseo riparativo.
Il concetto viene vieppiù ribadito nelle risposte alle osservazioni dei ctp che avevano riportato che “tra il mese di marzo 2011 ed il mese di luglio
2011 la signora ha deambulato con carico parziale e Persona_2
sempre con ausilio di girello deambulatore, pertanto in presenza di solleci-
tazioni meccaniche minimali, ed in assenza di carico reiterato ed eccessivo,
elementi pertanto non di tale entità da determinare l'ipotizzato cedimento strutturale e collasso dell'intero sistema osseo – impianto” ove si sottolinea che la deambulazione con ausilio di girello non rappresenta una deambula-
zione priva di carico bensì a carico ridotto (di intensità variabile) con solle-
citazioni meccaniche gravanti sugli arti inferiori e la cui intensità di carico dipende dal soggetto stesso;
tale carico meccanico è stato certamente con-
tinuo e reiterato nei mesi in cui la parte attrice ha deambulato (febbraio -
luglio); che, inoltre, che la rottura del mezzo di sintesi con ri-frattura del collo femore è avvenuta, non come riferiscono i consulenti, in una fase avanzata di consolidazione bensì in un lasso di tempo, dalla frattura, avan-
zato (per la media standard) ed in cui, accertato dai sanitari all'epoca della rimozione del mds, la paziente presentava un evidente frattura non guarita
(in altre parole la consolidazione non era affatto in fase avanzata) da ricon-
durre pacificamente all'età avanzata del soggetto, al sesso ed a tutti i fattori di rischio di cui era portatrice (diabete complicato, cardiopatia, severa po-
liartrosi in già portatore di protesi al ginocchio dx, etc…); che per quanto riguarda le cause da imputare alla ri-frattura femorale con rottura di mezzo di sintesi si sottolinea che questa è certamente una evenienza contemplata
- 7 - Corte di Appello di Palermo in letteratura ed annoverata tra le complicanze insite all'intervento stesso con una probabilità certamente maggiore rispetto ad un non ben specificato difetto di produzione del mezzo di sintesi;
che la mancanza di callo osseo riparativo ed il ritardo di consolidazione non ha determinato altro che la
“deformazione dello stelo del chiodo piegato in senso dorsale” come si legge chiaramente nella indagine radiografica dell'1.7.2011, epoca del 2°
ricovero e non apprezzabile nel febbraio 2011, al controllo inerente il 1°
intervento chirurgico.
In conclusione, dalla documentazione clinica di cui sopra emerge che la rottura del mezzo di sintesi endomidollare deve ricondursi ragionevolmen-
te al ritardo di consolidazione della frattura (e non viceversa), ed in assenza di alcuna prova in ordine a quanto sostenuto dagli appellanti in merito al difetto del presidio installato la domanda va rigettata.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, infatti, la responsabilità
da prodotto difettoso ha natura non oggettiva bensì presunta, in quanto pre-
scinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto, e ai sensi dell'art. 120 d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo) incombe al sog-
getto danneggiato dare la prova del collegamento causale, non già tra pro-
dotto e danno, bensì tra difetto e danno (Cass. sez. 3, ordinanza n. 11317
del 7.4.2022)
Quanto sopra assorbe l'esame delle richieste istruttorie (prove testimoniali)
riproposte in questo grado.
Con ulteriore motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia disposto la condanna a suo carico delle spese di lite, in virtù del principio della soc-
- 8 - Corte di Appello di Palermo combenza.
Assume che la difficoltà dell'accertamento delle cause della rottura del mds e la condotta non collaborativa dei convenuti costituiscono i “gravi ed eccezionali motivi” che giustificano la compensazione delle spese del pri-
mo grado.
Il motivo è infondato.
Ed invero, la univocità della diagnosi relativa alle cause della rifrattura contenuta nei documenti sopra indicati impedisce di ravvisare i presupposti invocati dall'appellante a sostegno della modifica della regolamentazione delle spese.
Quelle di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano come in di-
spositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello pro-
posto da n.q. di erede di nei con- Parte_1 Persona_2
fronti di e di Controparte_5 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Trapani dell'1.10.2018.
[...]
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado liquidate in € 3.473,00, oltre spese generali, cpa e iva come per legge, in favore di ciascuno degli appellati.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13
del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti esecutivi.
- 9 - Corte di Appello di Palermo Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di
Appello di Palermo il 26.2.2025
La consigliere est. Il Presidente
(Cristina Midulla) (Antonino Liberto Porracciolo)
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonino Li- berto Porracciolo e dal consigliere relatore dr.ssa. Cristina Midulla , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 10 - Corte di Appello di Palermo