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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/07/2025, n. 2330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2330 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo giudice ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A
resa nella causa civile iscritta al N.1827/2024 R.G. su ricorso proposto dai coniugi Parte_1 nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
[...] MERCONE SILVESTRO, presso il quale elettivamente domicilia, e Parte_2 nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. CECCOLI DEBORAH, presso la quale elettivamente domicilia, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” contratto dai ricorrenti in data 30/05/2003;
CONCLUSIONI: Le parti insistono chiedono l'accoglimento del ricorso non esistendo possibilità di riconciliazione MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70, da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato del Tribunale, avvenuta in data 17/09/24 nel procedimento di separazione definito con sentenza di omologa depositata in data 19/09/24. Inoltre, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
Le parti – che hanno due figli nata il [...]; , nato il [...]) – hanno Persona_1 Per_2 concordato le seguenti condizioni regolatrici del divorzio:
1. Fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto, i coniugi vivranno separati;
2. La casa familiare sita in Casagiove (CE) alla via Appia, n. 13, resterà assegnata alla sig.ra
che vi abiterà con i figli;
Parte_2 3. Il sig. , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà alla sig.ra Parte_1
entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, un assegno mensile di € 1.200,00 Parte_2 (milleduecento/00), € 600,00 a figlio, con aggiornamento Istat annuale;
4. Il sig. provvederà, inoltre, al pagamento di tutta la retta universitaria per la figlia Pt_1
. La sig.ra dovrà, invece, provvedere al pagamento degli oneri di Persona_1 Parte_2 locazione dell'immobile ove vive la figlia , corrispondendo anche tutte le relative Persona_1 utenze. Le altre spese straordinarie necessarie per i figli resteranno, invece, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, così come previsto dal protocollo recentemente approvato dal Tribunale adito e dei successivi aggiornamenti dello stesso;
5. I coniugi si impegnano reciprocamente a conservare il dovuto decoro e rispetto a preminente tutela e salvaguardia dei figli;
6. I coniugi dichiarano di essere reciprocamente autosufficienti ed indipendenti;
7. Per tutto quanto non previsto nel presente accordo verrà applicata la normativa vigente in materia;
8. Le spese del giudizio si intendono interamente compensate tra le parti. Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e all'ordine pubblico, le stesse sono pienamente recepite dal Collegio.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Le spese si compensano tra le parti.
Pertanto, letti gli artt. 3 n. 2, lett.b) e 4 n. 13 della Legge 1-12-1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-3-1987 n. 74;
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30/05/2003 in Capua (CE) da nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 Parte_2 Caserta il 28/09/1972, alle condizioni sopra richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPUA di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 19, Parte II, Serie A, Anno 2003).
Spese compensate.
Così deciso in S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 04/07/2025 Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo giudice ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A
resa nella causa civile iscritta al N.1827/2024 R.G. su ricorso proposto dai coniugi Parte_1 nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
[...] MERCONE SILVESTRO, presso il quale elettivamente domicilia, e Parte_2 nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. CECCOLI DEBORAH, presso la quale elettivamente domicilia, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” contratto dai ricorrenti in data 30/05/2003;
CONCLUSIONI: Le parti insistono chiedono l'accoglimento del ricorso non esistendo possibilità di riconciliazione MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70, da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato del Tribunale, avvenuta in data 17/09/24 nel procedimento di separazione definito con sentenza di omologa depositata in data 19/09/24. Inoltre, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
Le parti – che hanno due figli nata il [...]; , nato il [...]) – hanno Persona_1 Per_2 concordato le seguenti condizioni regolatrici del divorzio:
1. Fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto, i coniugi vivranno separati;
2. La casa familiare sita in Casagiove (CE) alla via Appia, n. 13, resterà assegnata alla sig.ra
che vi abiterà con i figli;
Parte_2 3. Il sig. , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà alla sig.ra Parte_1
entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, un assegno mensile di € 1.200,00 Parte_2 (milleduecento/00), € 600,00 a figlio, con aggiornamento Istat annuale;
4. Il sig. provvederà, inoltre, al pagamento di tutta la retta universitaria per la figlia Pt_1
. La sig.ra dovrà, invece, provvedere al pagamento degli oneri di Persona_1 Parte_2 locazione dell'immobile ove vive la figlia , corrispondendo anche tutte le relative Persona_1 utenze. Le altre spese straordinarie necessarie per i figli resteranno, invece, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, così come previsto dal protocollo recentemente approvato dal Tribunale adito e dei successivi aggiornamenti dello stesso;
5. I coniugi si impegnano reciprocamente a conservare il dovuto decoro e rispetto a preminente tutela e salvaguardia dei figli;
6. I coniugi dichiarano di essere reciprocamente autosufficienti ed indipendenti;
7. Per tutto quanto non previsto nel presente accordo verrà applicata la normativa vigente in materia;
8. Le spese del giudizio si intendono interamente compensate tra le parti. Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e all'ordine pubblico, le stesse sono pienamente recepite dal Collegio.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Le spese si compensano tra le parti.
Pertanto, letti gli artt. 3 n. 2, lett.b) e 4 n. 13 della Legge 1-12-1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-3-1987 n. 74;
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30/05/2003 in Capua (CE) da nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 Parte_2 Caserta il 28/09/1972, alle condizioni sopra richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPUA di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 19, Parte II, Serie A, Anno 2003).
Spese compensate.
Così deciso in S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 04/07/2025 Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso