Sentenza 10 maggio 2013
Ordinanza collegiale 23 maggio 2013
Decreto cautelare 28 settembre 2013
Sentenza 7 febbraio 2014
Rigetto
Sentenza 28 gennaio 2016
Decreto presidenziale 22 gennaio 2018
Accoglimento
Sentenza 12 settembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, ordinanza collegiale 23/05/2013, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2013 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00630/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 630 del 2002, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
IO ER, in proprio e quale erede di FI NO e FI SA, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Pizzetti e Giancarlo Bava, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Pizzetti in Torino, via Mercantini, 6;;
contro
ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
nei confronti di
INC GENERAL CONTRACTOR S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Sergio Aragona e Giuseppe Rusconi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sergio Aragona in Torino, via San Quintino, 10;
per il risarcimento del danno
derivante da intervenuta occupazione acquisitiva delle unità immobiliari costituite da terreni siti in BRA e censiti al n.c.t. foglio 35 mappali 211 e 212/parte;
- ovvero, in subordine, per la condanna alla restituzione dei terreni e al risarcimento del danno;
- ovvero, in via ancora più gradata, per la condanna a provvedere ai sensi dell’art. 42 bis T.U. Espropriazioni.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas e Inc General Contractor Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2013 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il collegio, facendo seguito alla propria sentenza parziale n. 607/2013 del 10 maggio 2013, dispone verificazione tecnica ai sensi dell’art. 66 c.p.a. per la quantificazione del risarcimento del danno sofferto dalla parte ricorrente per l’occupazione illegittima del terreno di sua proprietà.
Tale verificazione tecnica potrà esplicarsi mediante sopralluogo in contraddittorio con le parti ed esame di tutta la documentazione e del materiale istruttorio in atti;
La verificazione è affidata al Direttore dell’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Torino, con facoltà di delega.
Il verificatore dovrà accertare il valore venale dei terreni di proprietà del signor FI LB siti in Comune di Bra (Cuneo) censiti al N.C.T. foglio 35, mappali 211 e 212/parte, oggetto di occupazione illegittima da parte di INC General Contractor s.p.a., concessionario di ANAS, per la realizzazione del tratto di tangenziale ovest di Bra di collegamento tra le S.S. 661 e 662 con la S.S. 251.
In particolare, il verificatore dovrà:
1. accertare il predetto valore venale alla data del 20 dicembre 2001, tenendo conto delle caratteristiche e della destinazione dei terreni secondo la disciplina urbanistica comunale vigente a quella data;
2. accertare il predetto valore venale con riferimento agli attuali valori di mercato, senza considerare l’avvenuta realizzazione sui predetti terreni dell’opera pubblica;
La verificazione dovrà svolgersi nel rispetto dei seguenti termini:
a) entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, il direttore della predetta Agenzia comunicherà a questo Tribunale il nominativo del verificatore designato;
b) entro i 30 giorni successivi alla predetta comunicazione, il verificatore comunicherà ai difensori di tutte le parti costituite, anche mediante fax o e-mail, la data, l’orario e il luogo di inizio delle operazioni peritali;
c) le parti potranno designare propri consulenti tecnici fino a quella data;
d) entro i 30 giorni successivi alla data di inizio delle operazioni peritali, il verificatore trasmetterà uno schema della propria relazione ai difensori delle parti, ovvero, se nominati, ai consulenti tecnici di parte;
e) entro i 15 giorni successivi alla ricezione dello schema di relazione, le parti o i rispettivi consulenti trasmetteranno al verificatore le proprie eventuali osservazioni e conclusioni;
f) entro i 15 giorni successivi al ricevimento dell’ultima delle comunicazioni di cui sub e), il verificatore depositerà presso la Segreteria della 1^ Sezione di questo TAR la propria relazione finale, nella quale darà conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prenderà specificamente posizione su di esse, formulando conclusioni chiare e sintetiche sui quesiti formulati.
I predetti termini sono soggetti a sospensione feriale dal 1 agosto al 15 settembre.
Per eventuali richieste di proroga dei termini e di chiarimenti, il verificatore formulerà istanza scritta al giudice delegato dott. Ariberto Sabino Limongelli, il quale provvederà con atto monocratico.
Il collegio si riserva di disporre eventuali supplementi istruttori in esito al deposito della relazione peritale.
La segreteria metterà a disposizione del verificatore, a sua richiesta ed ai fini di consultazione, il fascicolo di causa con facoltà di estrarre copia degli atti.
Il verificatore potrà altresì accedere presso uffici pubblici per prendere visione ed estrarre copia di atti e documenti rilevanti ai fini dell’espletamento dell’incarico.
Su richiesta scritta dell’ente verificatore, le spese della verificazione saranno determinate e liquidate con la sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), dispone verificazione tecnica nei termini precisati in motivazione.
Rinvia per l’ulteriore trattazione all’udienza pubblica del 9 gennaio 2014.
Delega per eventuali richieste di proroga dei termini e di chiarimenti provenienti dal verificatore il magistrato relatore dott. Ariberto Sabino Limongelli, il quale provvederà con atto monocratico.
Manda alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza alle parti e al direttore dell’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Torino
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Roberta Ravasio, Primo Referendario
Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2013
IL SEGRETARIO