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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/12/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
AN NA, dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza 17/12/2025 lette le note depositate dall'avv. BONUSO DARIO nell'interesse di ritenuta la causa matura Parte_1 per la decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 521/2025 R.G., promossa
DA
(CF. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BONUSO DARIO
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, e , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con ricorso depositato in data 20.2.2025, premettendo di essere stata Parte_1 sottoposta alla prima dose di vaccinazione anti SARS COV 2 COVIS 19 con siero rMNA
Pfizer e di avere sofferto di pericardite, ha convenuto in giudizio il e Controparte_2
l' al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare Controparte_1
e dichiarare che la sig.ra è affetta da danno permanente ed irreversibile alla salute scatenato Parte_1
a seguito della vaccinazione anti Covid-19 (Comirnaty/Pfizer) ed ascrivibile ad una delle categorie della tabella A allegata al D.P.R. 834/81, ovvero ad una delle categorie cui la legge riconnette l'attribuzione dell'indennizzo, e riconducibile causalmente alla vaccinazione anti Covid-19;
- per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente al conseguimento dell'indennizzo ex Legge 25.02.92 n.
210 nella misura indicata dalla legge, incluso ogni eventuale ed ulteriore indennizzo una tantum;
1 - condannare il in persona del Ministro p.t., alla corresponsione dell'assegno Controparte_2 legislativamente previsto in favore della ricorrente con gli interessi e rivalutazione sui singoli ratei dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa;
- condannare le parti resistenti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari.”.
2. L'AIFA, con memoria del 16.4.2025, ha chiesto di rigettare il ricorso e, in via subordinata, in caso di accoglimento delle domande avversarie, di essere tenuta indenne da ogni responsabilità di natura indennitaria o risarcitoria.
3. Il , con memoria depositata in data 17.4.2025, ha contestato la Controparte_2 sussistenza del nesso causale tra la somministrazione del vaccino e la riscontrata pericardite nonché l'ascrivibilità della patologia ad una delle categorie di cui alla tabella A, allegata al
DPR 30/12/1981 n. 834.
4. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di una consulenza tecnica, è stata decisa sulla base delle conclusioni formulate dalle parti con le note di trattazione scritta.
5. Va premesso in punto di diritto che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 210/1992, “1.
Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.
1-bis. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata dall'autorità sanitaria italiana.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV
a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psicofisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.
3. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali.
4. I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1; alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie;
ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie”.
2 Il successivo art. 4 stabilisce che “1. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte è espresso dalla commissione medico- ospedaliera di cui all'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. La commissione medico-ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate.
3. La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul nesso causale tra le infermità o le lesioni e la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio.
4. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n.
834”.
Dalla lettura combinata dell'art. 1, comma 1 bis e dell'art. 4, comma 4, della L. n.
210/1992 consegue che l'indennizzo spetta soltanto a coloro che presentino danni irreversibili che possano inquadrarsi in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B, annessa al testo unico approvato con d.P.R. n. 915 del 1978, come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. n. 834 del 1981.
Tanto premesso in punto di diritto, si osserva che dalla consulenza espletata nel corso del giudizio è emerso che “ (…) esente da patologie cardiache come certificato da un Parte_1 cardiologo che l'ha sottoposta a visita in data 14.9.21 e da altre patologie degne di rilievo (…) in data
16.10.21 è stata sottoposta a vaccinazione anti Sars-CoV-2 mRNA con vaccino Pfizer” e che la ricorrente, dopo la somministrazione del suddetto vaccino, “ha accusato bruciore al collo ed all'arto superiore sinistro sede della inoculazione e che nei giorni immediatamente successivi perdurando il bruciore che si era localizzato nella parte sinistra del torace e manifestando debolezza, difficoltà a respirare e Per fatica nel camminare ha consultato il dott. cardiologo che aveva in cura la madre, il quale in data
18.10.21 dopo averla sottoposta a visita e ad indagini strumentali (ECG ecocardiogramma colordoppler) ha posto diagnosi di prolasso del lembo anteriore della mitrale;
iperrifrangenza del pericardio inferoposteriore come da pericardite senza versamento;
insufficienza mitralica (4.5) lieve moderata;
insufficienza tricuspidale
(3.9) lieve con pressione arteriosa polmonare sistolica massima di 32 MmHg ed ha prescritto antiinfiammatori (brufen) per sette giorni”.
Il Consulente ha precisato, poi, che in data 20.10.21, ha fatto accesso al Parte_1
PS dell'Ospedale per dolore toracico e che, sottoposta a consulenza cardiologica e ad esami
3 clinici, “è stata dimessa con diagnosi di dolore toracico in soggetto con insufficienza mitralica e tricuspidale” senza che venisse confermata la diagnosi di pericardite.
I successivi controlli hanno evidenziato quanto segue: a) ecocardio del 11.11.2021
“l'ecocardio mostra quasi scomparsa dell'iperrifrangenza del pericardio infero-posteriore, l'ECG ..non più sopralivellamento in II,II e VF in quanto pericardite scomparsa al colordoppler insufficienza mitralica
(2.8) lieve, ridotta rispetto ad un mese, insufficienza tricuspidale (3.6) lieve con pressione arteriosa polmonare sistolica massima di 22MmHg, nessuna terapia, alla luce della pericardite post vaccinale -dopo due giorni dall'inoculazione del vaccino covid 19- è sconsigliabile effettuare la II dose di vaccino in quanto la pericardite potrebbe recidivare”; b) ecocardio del 27.4.2023 “Jet da insufficienza mitralica di I° da alterata coaptazione dei lembi, privo di significato emodinamico, jet da insufficienza polmonare e tricuspidale parafisiologici…Pressione polmonare 37 MmHg”; c) RM cardiaca del 04.5.23 “lieve insufficienza della valvola tricuspide” d) visita cardiologica del 30.01.24 “ECG nella norma…..lieve dispnea ed astenia…esiti di pericardite acuta nel 2021 …riscontro di PAPs 37MmHg e prolasso mitralico lieve –moderato”.
Tanto premesso, il CTU ha precisato che “Benchè nel caso di cui si discute non si abbia certezza assoluta della reale esistenza di una pericardite (aspecificità del bruciore retrosternale, della cefalea e del dolore toracico, assenza di versamento all'ecocardiogramma ma solo aspecifica lieve iperrifrangenza, ECG non sicuramente indicativo di pericardite acuta in atto, assenza degli indici di flogosi, assenza della obiettività auscultatoria che avrebbe dovuto mettere in evidenza lo sfregamanto cardiaco tipico della pericardite) e benché, relativamente all'ammissione del nesso causale tra la somministrazione del vaccino e la patologia lamentata, sia di fatto soddisfatto il solo il criterio cronologico, (abitualmente insufficiente ad ammettere un sicuro nesso causale), si è del parere, secondo la probabilità scientifica e tenuto conto delle argomentazioni precedenti e della ammissione di tale nesso da parte della CMO di Messina, che sia altamente probabile che la lamentata lieve pericardite sia stata diretta conseguenza del vaccino mRNA anti
Covid-19 somministrato in data 16.10.2021” e ha evidenziato che “Da tale lieve transitoria complicanza, stante quanto emerso dalle indagini clinico-strumentali fatte effettuare, non sono residuate menomazioni e/o malattie a carico delle strutture cardiache né a riposo né sotto sforzo consentendosi di affermare la insussistenza di patologie e/condizioni ascrivibili alle tabelle del DPR 834/81”.
Tale giudizio medico-legale, da ritenersi qui integralmente richiamato, in quanto supportato anche dagli accertamenti effettuati tra il mese di giugno e luglio 2025, è pienamente condiviso da questo Tribunale, in quanto fondato su una corretta metodologia ed esente da vizi logici manifesti.
I rilievi critici avanzati dalla difesa della parte ricorrente devono essere disattesi in quanto miranti ad accertare l'ascrivibilità della patologia alla diversa tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834. In ogni caso, si
4 condivide quanto affermato dal Consulente nella parte in cui afferma che: “si ribadisce tuttavia che da tale iniziale lieve pericardite per altro già guarita in data 11.11.2021 NON PUO'
AVERE TROVATO EZIOLOGIA L'INSUFFICIENZA MITRALICA E
TRICUSPIDALE che pertanto non solo sono condizioni indipendenti dalla vaccinazione antiCovid e dalla verosimile pericardite post vaccinale ma soprattutto, oggi, sono state definite dal cardiologo
PARAFISIOLOGICHE cioè condizioni che non determinano sintomatologia né insufficienza cardiaca tale da incidere sulla validità del soggetto e quindi non meritevoli di essere ascritte alle tabelle del DPR
834/81 né in tabella B, né in tabella A”.
Alla luce di quanto sopra, pur dovendosi verosimilmente ritenere sussistente un rapporto di causalità tra la pericardite e la somministrazione del vaccino, la domanda volta alla condanna del alla corresponsione dell'indennizzo deve essere Controparte_2 rigetta non essendo ravvisabili, come già affermato dalla Commissione medica, danni irreversibili inquadrabili in una delle categorie di cui alla tabella A allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834 e, precisamente, in ragione dell'intervenuta guarigione, dell'assenza
“di danni miocardici” (cfr. certifico del 1.7.2025) e di disturbi persistenti, nelle “malattie organiche di cuore senza segno di scompenso”, nelle “malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio” e nei “Disturbi funzionali cardiaci persistenti”.
6. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra la parte ricorrente ed il
; sussistono, invece, gravi motivi, in ragione della posizione neutrale Controparte_2 rivestita dal AIFA, per disporre, la compensazione integrale delle spese di lite con riferimento a tale parte processuale.
Vanno poste definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite:
- rigetta le domande volte a dichiarare il diritto della ricorrente al Parte_1 conseguimento dell'indennizzo ex Legge 25.02.1992 n.210 nella misura indicata dalla legge;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 4.630,00 oltre IVA
e CPA e rimb. Forfettario come per legge se dovuti.
- pone a carico della parte ricorrente le spese di consulenza tecnica d'ufficio
Così deciso in Marsala, il 18/12/2025
IL GIUDICE
AN NA
5
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. AN NA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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