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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 27/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente TOLLOSO ANTONIO, Relatore DEL ROSARIO ETTORE, Giudice
in data 27/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 504/2023 depositato il 13/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_1 CF_Difensore_1Rappresentato da - Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pescara - Via Rio Sparto 21 65100 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La signora ha impugnato il silenzio rifiuto del Centro Operativo di Pescara alla domanda di rimborso della somma di euro 20.917,98 sulle ritenute subite sulla pensione Inps in quanto residente in [...]. Ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 18 delle Convenzione tra Italia e Portogallo, le pensioni dovevano essere tassate in questo ultimo Stato. Ha chiesto che fosse disposto l'integrale rimborso di quanto richiesto. Il Centro Operativo di Pescara non risulta costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio, considerata la mancata costituzione in giudizio della parte resistente, ha controllato l'avvenuto rispetto da parte della ricorrente della procedura prevista dal D.lgs. 546/92 per la proposizione del ricorso e la costituzione in giudizio. Il ricorso contro il silenzio rifiuto, ai sensi dell'art. 21, può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione o di autotutela e fino quando il diritto alla restituzione non è prescritto. Il successivo art. 22 disciplina la costituzione in giudizio del ricorrente e stabilisce, al comma 1, che deve avvenire entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità. Il successivo comma 2 stabilisce che l'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Dalla documentazione allegata dalla parte ricorrente non è possibile stabilire quando sia stata presentata l'istanza di rimborso. Esiste un documento inviato a mezzo Pec il 4 aprile 2023 Difensore_1dall'avv. (doc. 6) che non è qualificabile come ricorso. Tra gli allegati è presente un ricorso datato il 19 luglio 2023 ma non vi è prova dell'avvenuta spedizione dello stesso all'Agenzia delle Entrate. La costituzione in giudizio è avvenuta 13/12/2023 e quindi, qualora il ricorso fosse stato presentato a luglio, abbondantemente oltre i termini previsti dall'art. 22 comma 1. Non essendo stato dimostrato il rispetto della procedura e dei tempi di cui agli artt. 21 e 22 del D.lgs. 546/92 sia in relazione alla proposizione del ricorso che alla successiva fase di costituzione in giudizio il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M
.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Pescara 27 giugno 2025. Il relatore Il presidente
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 27/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente TOLLOSO ANTONIO, Relatore DEL ROSARIO ETTORE, Giudice
in data 27/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 504/2023 depositato il 13/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_1 CF_Difensore_1Rappresentato da - Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pescara - Via Rio Sparto 21 65100 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La signora ha impugnato il silenzio rifiuto del Centro Operativo di Pescara alla domanda di rimborso della somma di euro 20.917,98 sulle ritenute subite sulla pensione Inps in quanto residente in [...]. Ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 18 delle Convenzione tra Italia e Portogallo, le pensioni dovevano essere tassate in questo ultimo Stato. Ha chiesto che fosse disposto l'integrale rimborso di quanto richiesto. Il Centro Operativo di Pescara non risulta costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio, considerata la mancata costituzione in giudizio della parte resistente, ha controllato l'avvenuto rispetto da parte della ricorrente della procedura prevista dal D.lgs. 546/92 per la proposizione del ricorso e la costituzione in giudizio. Il ricorso contro il silenzio rifiuto, ai sensi dell'art. 21, può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione o di autotutela e fino quando il diritto alla restituzione non è prescritto. Il successivo art. 22 disciplina la costituzione in giudizio del ricorrente e stabilisce, al comma 1, che deve avvenire entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità. Il successivo comma 2 stabilisce che l'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Dalla documentazione allegata dalla parte ricorrente non è possibile stabilire quando sia stata presentata l'istanza di rimborso. Esiste un documento inviato a mezzo Pec il 4 aprile 2023 Difensore_1dall'avv. (doc. 6) che non è qualificabile come ricorso. Tra gli allegati è presente un ricorso datato il 19 luglio 2023 ma non vi è prova dell'avvenuta spedizione dello stesso all'Agenzia delle Entrate. La costituzione in giudizio è avvenuta 13/12/2023 e quindi, qualora il ricorso fosse stato presentato a luglio, abbondantemente oltre i termini previsti dall'art. 22 comma 1. Non essendo stato dimostrato il rispetto della procedura e dei tempi di cui agli artt. 21 e 22 del D.lgs. 546/92 sia in relazione alla proposizione del ricorso che alla successiva fase di costituzione in giudizio il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M
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La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Pescara 27 giugno 2025. Il relatore Il presidente