Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 6
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per mancato rispetto dei termini procedurali

    La Corte ha rilevato che dalla documentazione allegata non è stato possibile stabilire la data di presentazione dell'istanza di rimborso. Nonostante un documento inviato via PEC in una certa data, questo non era qualificabile come ricorso. Inoltre, il ricorso datato una certa data non aveva prova di spedizione all'Agenzia delle Entrate. La costituzione in giudizio è avvenuta oltre i termini previsti qualora il ricorso fosse stato presentato a luglio. Pertanto, non essendo stato dimostrato il rispetto della procedura e dei tempi di cui agli artt. 21 e 22 del D.lgs. 546/92, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 6
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara
    Numero : 6
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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