Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 02/04/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 2815\2023 R.G. avente ad oggetto:
Responsabilita professionale , e vertente
T R A
), anche quale Parte_1 C.F._1
erede unico di ) Persona_1 CodiceFiscale_2
rapp.to e difeso dall'avv. ANTUOFERMO GIUSEPPE , giusta procura alle liti in atti ,
-Attore-
E
) rapp.to e difeso dall' Controparte_1 C.F._3
avv.to MARTORELLI MARIO, giusta procura in atti;
-Convenuto- conclusioni delle parti:
come da note scritte di p.c., depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 16.12.2024.
parte attrice
4
In via Preliminare: - respingere l'eccezione di prescrizione invocata ai sensi degli articoli 2043 e 2947 cc per fatto illecito, vertendo al contrario la causa espressamente su un rapporto di natura professionale con prescrizione decennale e per tutti i motivi in atti da intendersi qui per brevità integralmente iportati. IN TESI:
- Accertare la responsabilità professionale del Geom. Controparte_1 ex art.1176, comma 2, c.c, per i motivi e per i fatti tutti spiegati e provati, con particolare riferimento a quelli del sistema di scolo delle acque contestato a pag.4 in parte motiva dell'originario atto di citazione e a pag. 4 della prima memoria 183 cpc sesto comma ed anche della seconda memoria ex art. 183 cpc;
- Condannare conseguentemente lo stesso al risarcimento dei danni patrimoniali tutti subiti e subendi dal comparente nei nomi, consistenti nella differenza tra le somme incassate dai comparenti a seguito della vendita dell'immobile di PE AN AN (MC) ai Sigg.ri. e con atto del Parte_2 Parte_3
23.06.2014 pari a €.115.000 ed il valore di mercato (commerciale) dello stesso immobile prima degli eventi franosi indicati in narrativa, come da perizia innanzi al GI prime cure dal CTU Geom. in Per_2
€.500 mila, per un totale di € 385.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dovuto all'effettivo saldo;
- Condannare inoltre il Geom. alla restituzione delle somme di CP_1 euro 5.500 (cinquemila/500 euro), versate a seguito di transazione alla (P.Iva Parte_4
), per l'attività professionale da questa svolta a favore P.IVA_1 dei comparenti e dallo stesso trattenute, come da documentazione in atti, oltre interessi commerciali e rivalutazione monetaria dal dì dovuto all'effettivo saldo - Condannare inoltre per le ragioni specifiche dedotte e provate in corso di causa al risarcimento dei danni tutti non patrimoniali (morali ed esistenziali), che il Tribunale vorrà liquidare in via equitativa nella misura di 20 (venti) mila euro;
IN VIA SUBORDINATA:
- Accertata la responsabilità professionale del Geom. Controparte_1 ex art.1176, comma 2, c.c., per le ragioni di diritto e in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti a carico del convenuto, e conseguentemente condannare lo stesso al risarcimento a favore di parte attrice nei nomi dei danni tutti subiti e subendi al pagamento di
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quella somma ritenuta provata o di giustizia, tenuto conto della CTU Geom. Oltre interessi e rivalutazione dal dì dovuto Per_2 all'effettivo saldo. - nonché condannare il alla restituzione delle CP_1 somme di euro 5.500 (cinquemila/500 euro), versate a seguito di transazione alla di e Parte_4 Parte_4 Pt_4
(P.Iva ), per l'attività professionale da questa
[...] P.IVA_1 svolta a favore dei comparenti e dallo stesso trattenute, a favore dei coniugi , o alla restituzione di quella diversa minore o Pt_1 maggiore somma che risulterà provata in corso di causa. Oltre interessi e rivalutazione dal dì dovuto all'effettivo saldo. - Condannare inoltre per le ragioni specifiche dedotte e provate in corso di causa al risarcimento dei danni tutti non patrimoniali (morali ed esistenziali), che il Tribunale vorrà liquidare in via equitativa nella misura di €20 (venti) mila euro o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione dal dì dovuto all'effettivo saldo. In ogni caso, Vittoria di compensi per la presente fase, oltre fiscali, rimborso forfettario 15%, come da nota spese redatta con i massimi di legge tenuto conto della complessità della materia e dei gradi di giudizio a cui questa difesa ha dovuto far fronte, nonché delle spese vive sostenute per la fase innanzi al Tribunale di Lucca, delle spese della CTP (qui riallegata) e del CTU (nota spesa liquidata in atti), da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Parte convenuta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Macerata, respinta ogni contraria istanza, rigettare le domande tutte di parte attrice perchè infondate sia in fatto che in diritto, e, comunque ed in dannata ipotesi, per intervenuta prescrizione ai sensi degli artt. 2043 e 2947 c.c. Con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese del giudizio.”
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo che, se del caso, sarà richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi (art. 132 cpc come mod. dall'art. 45 co. 17° L. 69/09).
La controversia viene definita sulla base delle ragioni che di seguito si espongono dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli argomenti, difese, domande, eccezioni e conclusioni che, sebbene non
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espressamente menzionati, sono logicamente incompatibili con la presente decisione.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di prescrizione ex art. 2043
c.c. sollevata dal convenuto in quanto si verte in tema di responsabilità contrattuale per cui le pretese attoree non si sono estinte, individuato il dies a quo nella data della seconda frana, vale a dire l'aprile 2012, poiché solo in conseguenza di tale evento si è verificato il danno, e tenuto conto degli atti interruttivi (lettera raccomandata di messa in mora del 11.05.2016, ricevuta dal convenuto, il 16.05.2016; richiesta di Mediazione innanzi all'Organo di Mediazione Forense degli
Avvocati di Lucca del 14.01.2016 ricevuta dal Geom. il CP_1
22.01.2016; atto di citazione innanzi al tribunale di Lucca )
Passando al merito della vicenda, sono tre i profili di responsabilità ascritti dall'attore al convenuto geometra 1°-non aver CP_1 verificato, prima dell'acquisto, né la natura franosa dell'area sulla quale sorge il compendio né la natura privata o pubblica della strada di accesso allo stesso;
2° - avere fatto eseguire, come direttore dei lavori, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, inadeguati lavori di regimentazione delle acque piovane, concausa delle frane;
3° - non avere tempestivamente verificato, all'indomani della prima frana, la natura pubblica oppure privata della strada, in tal modo ritardando la decisione in merito all'effettuazione degli interventi che avrebbero messo in sicurezza la zona, impedendo la seconda frana.
Quanto alla questione della natura pubblica o privata della strada il geom. non aveva l'obbligo, anche quale procuratore speciale, di CP_1 accertare, in sede di trattative prima dell'acquisto, la natura giuridica di tale strada vicinale, non avendo ricevuto detto specifico incarico, né risulta che la nauta pubblica della strada costituisse una precondizione necessaria richiesta dagli acquirenti per definire l'affare, né gli era stato conferito detto mandato nell'immediatezza dei primi eventi franosi quindi sul punto non sussiste alcuna sua responsabilità.
In ogni caso, come condivisibilmente sostenuto dal Tribunale di Lucca la mancata verifica, prima dell'acquisto, circa la natura pubblica o
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privata della strada di per sé non può essere ritenuta causale dell'acquisto, nel senso che, quand'anche la verifica fosse stata fatta, l'appurata conoscenza della natura privata della strada non avrebbe ragionevolmente fatto desistere gli attori dall'acquisto, non trattandosi di circostanza né pregiudizievole né, presa da sola, indice di possibili problemi.
Il convenuto (vedi risposta in sede di interrogatorio) ha riconosciuto che nella qualità di professionista incaricato e direttore dei lavori
(circostanza peraltro pacifica alla luce delle mail, fatture e pagamenti ricevuti per le sue prestazioni professionali) ha coordinato l'esecuzione delle opere di drenaggio atte ad allontanare l'acqua proveniente a monte della proprietà come da schemi riportati Pt_1 dai doc 17 e da foto a doc18 e 43 di parte attrice.
Non è determinate capire se il progetto avente ad oggetto la regimentazione delle acque fosse stato predisposto dal ovvero CP_1 dagli attori in quanto, quale direttore dei lavori, il è comunque CP_1 responsabile dell'esecuzione dei lavori di regimentazione delle acque effettuati seguendo un errato progetto, e dei danni che da ciò sono derivati.
Il progetto di regimentazione delle acque era, nel caso specifico, errato ed inidoneo come riscontrato dai tecnici della Geosondaggi, e il CP_1 quale direttore dei lavori è responsabili per aver dato esecuzione ad un progetto inidoneo foriero di danni.
In tal senso depone la deposizione in data 05.09.2018 della geologa dei testi ing. , Testimone_1 Testimone_2 Parte_4 sentiti in data 25.05.2018, e delle relazioni tecniche Parte_4
[v. doc 6 ( indagine sismica , 7 (relazione tecnica messa Parte_4 in sicurezza edificio Ing. e Geologo dell'atto di Per_3 Per_4 citazione].
Può ritenersi pertanto accertata la presenza del sistema di scolo delle acque piovane in prossimità del distacco della prima frana, e il rapporto concausale dello stesso sistema con le frane.
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Così com'è addebitabile al il tempo fatto inutilmente trascorrere CP_1 tra la prima e la seconda frana per far accertare la natura pubblica della strada.
In tal senso depongono la email del 22.06.2011 inviata subito dopo la rpima frana, con cui oltre a confermare allo la natura CP_1 Pt_1 pubblica della strada vicinale, cercava di dare spiegazioni circa l'impossibilità di iniziare i lavori da parte degli enti pubblici preposti,
a causa della scarsità dei fondi (doc. 56 con traduzione), e, i occasione della seconda frana, lo stesso ebbe a ribadire le proprie errate convinzioni con l'email del 16.03.2012 (doc.57 con traduzione) e del
18.05.2012 dalle quali si evince chiaramente come il Geom. CP_1 escludesse la natura privata “dato che nel tempo era stata mantenuta dal Comune (di PE S.AN)” (doc.58 con traduzione).
Invece che tergiversare e perdere tempo sulla nauta pubblica piuttosto che privata, insistendo nell'addossava la responsabilità per il ripristino dei luoghi agli Enti Pubblici ed in particolare al Parte_5
il avrebbe dovuto segnalare alla proprietà l'urgenza di
[...] CP_1 un pronto intervento.
I geologici della incaricati dal per conto della Parte_4 CP_1 proprietà (v. doc. 9) avevano indicato i lavori di regimazione acque, come “urgenti e mirati ad impedire le infiltrazioni di acque superficiali nel terreno a monte dell'area di studio e per un'estensione ragionevole per impedire l'afflusso nell'area di studio che impediscano alle acque di approfondire ulteriormente il fossato e dei infiltrarsi nel terreno”; lavori urgenti ed indispensabili da dover essere eseguiti prima della stagione autunnale (2011).
Omesso intervento che ha fatto precipitare la situazione e lievitare i costi.
Parte attrice ha prodotto la email del 16.12.2011 attestante i costi da sostenere a carico dei comparenti in occasione della prima frana del 2011 pari a €.2.800 (doc. 60 con traduzione) e email del 27.06.2012
(doc. 61 con traduzione) per quelli da sostenere in occasione della seconda frana del 2012, ove si confermavano i costi di €.100 mila.
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Dalla CTU eseguita nel giudizio istruito innanzi al Tribunale di Lucca
è emerso che il consolidamento del terreno franato e la realizzazione della nuova strada, posti in essere dagli attuali proprietari, sono costati
€ 280.000,00/300.000,00; senza alcuna garanzia sugli effetti risolutivi.
Trattasi di una spesa decisamente impegnativa e sproporzionata rispetto all'esborso effettuato in sede di acquisto dell'immobile (euro 380.000 è il prezzo riportato nell'atto di compravendita del
21.6.2006).
E' dunque comprensibile che gli attori, all'indomani della seconda frana, anziché procedere essi stessi in tal senso, abbiano preferito disfarsi dell'immobile.
Rivendendolo gli attori hanno ricavato la somma di euro €
115.000,00, per cui hanno subito un danno certo, in termini di perdita economica e quindi di danno emergente, pari ad euro 265.000 euro.
Vertendosi in tema di risarcimento danni e quindi di debito di valore a tale ultima somma, liquidata al valore attuale, dovranno poi essere aggiunti gli interessi compensativi nella misura legale ex art. 1284, comma 1°, c.c. da calcolare su detta somma devalutata al momento della formale richiesta e messa in mora, ossia dal 11.5.2016 e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo
(Cass. S.U. 17 febbraio 1995 n. 1712) a decorrere da detta data sino alla pubblicazione della sentenza.
Dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo, sulla somma così determinata decorreranno poi gli interessi di mora in misura legale ex art. 1284, comma 1°, c.c.
Non risulta comprovato alcun altro ulteriore differente danno, né patrimoniale né morale.
Il convenuto va altresì condannato al rimborso in favore dell'attore della somma di euro 5.000 -oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1°, c.c dalla messa in mora dell'11.5.2016 al saldo- per il pagamento dell'impresa che aveva effettuato l'indagine sismica.
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Il ha contestato tardivamente il ricevimento della somma in CP_1 questione e, in ogni caso, poi, da un lato risulta l'avvenuto versamento in suo favore (cfr. doc. 22 bis di parte attrice), dall'altro – parimenti risultante dalla mail, doc. 23 della medesima parte, comprovato è il mancato pagamento dell'impresa dal parte del CP_1
Le spese di lite – e della espletata ctu- seguono la soccombenza e vengono liquidate, quanto alle prime in favore del procuratore antistatario, in complessive euro 22.457 applicati i valori medi per le fasi dello scaglione 260.001-520.000 euro .
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando cosi provvede:
Accoglie, per quanto di ragione, le domande attoree e, per l'effetto,
Condanna al pagamento, in favore di parte attrice, Controparte_1 della somma di euro 265.000,00 oltre interessi e rivalutazione nei termini indicati in motivazione.
Condanna il convenuto al rimborso in favore dell'attore della somma di euro 5.000,00, oltre interessi legali come in motivazione.
Condanna il convenuto al pagamento in favore del procuratore antistatario di parte attrice delle spese di lite che liquida in euro
22.457,00 per compensi, oltre rimborso forfettario iva e capo come per legge.
Pone a carico del convenuto il pagamento della ctu nella misura già liquidata in corso di causa.
Così deciso in Macerata, il 02/04/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
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