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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/12/2025, n. 5072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5072 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 8499 /2024
T R A rappresentato e difeso come in atti dall'avv. MAISTO Parte_1
GAETANO, avv. MAISTO PIERLUIGI e avv. CATUOGNO STEFANIA, presso il cui studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: opposizione ad atpo
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02.07.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., dott. , presentava rituale Per_1 opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (assegno ordinario di invalidità ex art 1 L. 222/84).
L si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e dell'esame degli atti di causa, e nominata all'uopo ctu la dott.ssa , letta la perizia Per_2
e le note scritte depositate dalle parti per l'udienza, trattata con modalità cartolare ex art 127 ter c.p.c., la causa è decisa all'esito con la presente sentenza.
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, si osserva che la ctu dott.ssa , nominata nella presente fase, ha Per_2
confermato il giudizio del ctu della fase atp per quanto concerne l'assegno ex l.
222/1984, negando la sussistenza dei requisiti sanitari in capo al per Pt_1
beneficiarne.
Osserva la ctu, in dettaglio, che il ricorrente è affetto da “Artrite psoriasica in terapia biologica;
Ipoacusia bilaterale corretta con utilizzo di apparecchi acustici in esiti di miringoplastica a sinistra (02/2019); Esiti di discectomia L5-S1 (06/2001) in spondilodiscoartrosi diffusa;
Esiti di infezione da HCV-RNA eradicata nel 2019 con
DAA, OSAS di grado moderato”.
Prosegue la ctu osservando che, per quanto concerne l'esame neurologico, “la deambulazione e i passaggi posturali sono autonomi. Stazione eretta: negativa la prova di (v.pag.7 perizia). Per_3 Per quanto concerne l'esame psichico, la dott.ssa ha affermato che “il paziente Per_2
accede al colloquio con atteggiamento collaborante. Sufficientemente curato nella persona e nell'abbigliamento. Non presenta segni da riferire a deterioramento cognitivo. Orientato nel tempo e nello spazio. Non si evidenzia alterazione del tono dell'umore da riferire ad eventi depressivi” (così a pag. 7 ctu). Inoltre la ctu afferma che “sia per quanto riguarda la patologia reumatologica che epatica allo stato non determinano una limitazione funzionale tale da essere considerata in questo contesto.
Pertanto, in conclusione il complesso patologico di cui è affetto il ricorrente in relazione al lavoro espletato non determina una infermità superiore ad un terzo”.(v. pag 10 CTU).
Ed invero la ctu afferma che “Mentre la valutazione in ambito di invalidità civile considera essenzialmente l'entità della menomazione, intesa come riduzione delle capacità lavorative generiche, sia pur tenendo conto delle occupazioni confacenti alle attitudini, o nel caso di ultrasessantacinquenne ove i parametri sono le difficoltà persistenti a svolgere la funzioni ed i compiti della sua età, diversa è la valutazione medico-legale dell'Handicap in funzione, del riscontro di infermità di entità tali da comportare difficoltà rilevanti alle tre categorie di attività tutelate dalla legge (cioè,
l'apprendimento, la vita di relazione e l' integrazione lavorativa limitatamente ai soggetti < 65 anni). In altre parole, lo stato di handicap per la sua valutazione tiene conto della difficoltà d'inserimento sociale della persona disabile, difficoltà che è dovuta alla patologia o menomazione di cui una questa persona è affetta. La decorrenza per l'handicap la cui espressività non è ad insorgenza d'embleé può retrodatarsi di un breve periodo antecedente la visita di ctu”.
Le conclusioni rese dalla ctu sono esaurientemente motivate, logiche e coerenti con gli atti di causa, e vengono pertanto integralmente condivise e fatte proprie. Non si ritiene pertanto necessario disporre un ulteriore rinnovo delle operazioni peritali, come richiesto da parte opponente nelle note scritte depositate per l'udienza.
La ctu ha infatti esaustivamente e dettagliatamente dato riscontro alle osservazioni critiche pervenute dal ctp di parte, avendo valutato l'attività posta in essere dal ricorrente, come operaio addetto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sottolineando il "costante impegno funzionale”.
In particolare, osserva il Tribunale che la ctu ha risposto alle osservazioni del CTP, chiarendo, riguardo al rachide vertebrale, che ha riscontrato la presenza di una "severa spondiloartrosi diffusa" e gli esiti di un pregresso intervento di discectomia ma che, in sede di esame obiettivo, ha clinicamente accertato una "lieve sintomatologia radicolare a sinistra" che non limita né la stazione eretta né la deambulazione. Secondo la ctu infatti non sono presenti, per quanto riscontrato all'esito dell'esame obiettivo del quelle limitazioni osteoarticolari tali da determinare una riduzione della Pt_1
capacità articolare significativa per le sue mansioni.
Del pari, con riferimento alla insufficienza respiratoria, osserva la Ctu che tale aspetto
è stato compiutamente esaminato, ma che è ha riscontrato in capo al periziato una
"OSAS di grado moderato", che non evidenzia una limitazione allo sforzo fisico che risulta incongrua o invalidante, in linea con l'età anagrafica del periziato (v. pag. 14 perizia).
Per tutto quanto esposto, dunque, si ritiene di condividere e fare proprie le conclusioni cui è pervenuta la Consulente nominata dal Tribunale, all'esito dell'esame degli atti e dell'esame clinico personalmente espletato in capo al ricorrente.
L'opposizione va rigettata, non sussistendo il requisito sanitario in capo al ricorrente per beneficiare dell'assegno ex l. 222/1984.
Val la pena, infine, ribadire all'uopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Le spese di lite di entrambe le fasi sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 448/2024 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- rigetta l'opposizione;
- compensa le spese di lite di entrambe le fasi tra le parti;
- spese di ctu come da separato decreto.
Aversa, 26/11/2025 .
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo