Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/03/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7754/2023 R.G.
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica in persona del dott. Luca Fuzio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale n. 1882/2024, avente per oggetto “Opposizione all'esecuzione (art. 615 2° comma c.p.c.) immobiliare”, promossa da
(C.F. Parte_1
– P.I. ), in persona del liquidatore e P.IVA_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore sig. , con sede in Parte_2
AN SASA (BG), Via Papa Giovanni XXIII n. 48 assistita, difesa e rappresentata dall' Avv. Antonio Tripodi del Foro di Palmi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Milano, Galleria San Babila n. 4/a
ATTRICE contro
(C.F./P.Iva Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro- P.IVA_3
tempore, con sede in Conegliano (TV), via Alfieri n. 1, e per essa la sua mandataria Controparte_2
(C.F./P.IVA ), con sede in Milano, Via Valtellina n. P.IVA_4
Pagina 1
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Milano, Via P.IVA_5
Valtellina, 15/17
rappresentata, difesa e domiciliata dall'Avv. Ferruccio Saletti del
Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio sito in Milano, Via Fratelli Gabba n. 7
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte opponente – “Voglia l'Ill.mo Giudice Parte_1 adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
In via principale:
1) giusta revoca del provvedimento reso in data 16.07.2024 con il quale la causa veniva trattenuta in decisione senza dare corso alla richiesta di assunzione dei mezzi istruttori richiesti dalla parte opponente, Voglia rimettere la causa sul ruolo istruttorio ai fini dell'espletamento della istata CTU la quale, in ragione delle allegazioni difensive e produzioni documentali operate in alcun modo può considerarsi esplorativa;
In ogni caso, e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore istanza:
2) accogliere le conclusioni per come formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio ed in particolare: “Voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o improcedibilità ed l'infondatezza della procedura esecutiva iniziata con atto di precetto notificato in data 14.04.2023 ed eseguita con atto di pignoramento notificato in data 11.07.2023, accertando, in via di mero subordine, l'esatto rapporto dare/avere tra le parti alla luce delle gravi illegittimità e vizi connessi al contratto di mutuo sub judice e, complessivamente, alla stregua delle motivazioni addotte nel presente atto, con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA..”
Parte opposta – “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_1 disattesa ogni contraria domanda, eccezione od istanza, respingere l'opposizione avversaria, con vittoria di spese, incluso il rimborso forfetario delle spese generali, e compenso professionale, oltre CPA ed IVA..”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pagina 2 Con atto di citazione ex art. 6161 c.p.c. depositato in data
12.12.2023 la società ha Parte_1
impugnato l'atto di precetto notificatogli da
[...]
e ha convenuto in giudizio la medesima Controparte_1
società chiedendo al Tribunale di “… dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o improcedibilità e l'infondatezza della procedura esecutiva n. 398/2023 RGE iniziata con atto di precetto notificato in data 14.04.2023 ed eseguita con atto di pignoramento notificato in data 11.07.2023, accertando, in via di mero subordine, l'esatto rapporto dare/avere tra le parti alla luce delle gravi illegittimità e vizi connessi al contratto di mutuo sub judice e, complessivamente, alla stregua delle motivazioni addotte nel presente atto, con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge.”.
Con l'atto in questione, Parte_1
introduceva la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione già proposto in sede esecutiva e conclusosi con l'ordinanza del G.E. di rigetto dell'istanza di sospensione in data
12.10.2023.
La società opponente eccepiva in particolare il difetto di legittimazione attiva in capo a e Controparte_4
l'inidoneità del mutuo fondiario azionato a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. dovendo lo stesso essere qualificato come mutuo condizionato e chiedeva nel merito di dichiararsi l'illiceità del contratto di mutuo per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, stante la mancata pattuizione del regime finanziario degli interessi applicati, deducendo in particolare la illecita e occulta previsione di un sistema di capitalizzazione composta degli interessi (in violazione dell'art. 1283 cod. civ.), con conseguente violazione degli artt. 1346, 1418, 1283 c.c., 117 T.U.B.
Pagina 3 e 644 c.p, nonchè la nullità e l'inefficacia delle clausole che prevedono interessi ultralegali, e la violazione dei doveri di informazione, correttezza e buona fede. si è costituita in giudizio con comparsa Controparte_1
di costituzione e di risposta depositata in data 19.02.2024, contestando l'avversa opposizione di cui ha chiesto l'integrale rigetto.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. ad opera delle parti, all'udienza del 07.05.2024 la società opponente ha insistito, per il tramite del proprio difensore, per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulare in atti, instando solo in subordine per la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. La Banca opposta si
è invece opposta all'ammissione delle prove avversarie, chiedendo la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Il Giudice, con ordinanza emessa in data 17.07.2024 a scioglimento della riserva assunta in udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di dare corso all'assunzione dei mezzi istruttori richiesti da parte opponente e ritenuta in particolare a
C.T.U. contabile richiesta, del tutto esplorativa, ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c., fissando per la discussione della causa l'udienza del 26.11.2024.
All'udienza così fissata le parti hanno discusso la causa riportandosi ai rispettivi atti e il Giudice ha trattenuto la stessa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La presente causa giunge ora a decisione sulla base del medesimo materiale probatorio già presente in atti al momento della pronuncia dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione emessa in data
12.10.2023, cosicchè le considerazioni giuridiche già svolte in
Pagina 4 quella sede devono essere riproposte nella presente decisione, con le opportune precisazioni.
La società opponente ha eccepito in primo luogo il difetto di legittimazione attiva in capo a Controparte_1
eccependo il difetto di prova circa l'effettiva titolarità del credito in capo all'odierna convenuta per mancata produzione in atti del contratto di cessione del credito, e per idoneità della documentazione altrimenti prodotta (avviso in Gazzetta Ufficiale della cessione e dichiarazione del cedente di inclusione del credito nei confronti di tra quelli oggetto Parte_1
di cessione) ad integrare la prova medesima.
Sotto tale profilo, come peraltro già evidenziato nella ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione del 12.10.2023, la banca convenuta ha fornito per contro piena prova della cessione, costituita dal deposito della pubblicazione della medesima in
Gazzetta Ufficiale (doc. 10) e, soprattutto, dalla dichiarazione resa dalla cedente Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo in data 01.09.2023 con la quale la stessa ha espressamente ammesso l'intervenuta cessione (doc. 18). La dichiarazione del cedente assume rilievo assorbente per provare l'intervenuta cessione atteso che il creditore cedente è certamente l'unico interessato ad eccepire che essa sia mai avvenuta, essendo l'unico effettivo beneficiario dell'eventuale sua declaratoria di inesistenza.
La giurisprudenza ha affermato in più occasioni, anche recentemente, il principio per cui deve ritenersi del tutto “sufficiente
a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi,
Pagina 5 allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione” (si veda Cass. n. 21821/2023, più di recente richiamata da Cass. n. 3405/2024).
Solo in caso di inidoneità o insufficienza dell'avviso di cessione a consentire la certa identificazione dei crediti ceduti si rende necessario, in capo al cessionario, fornire la prova tramite la produzione dell'atto di cessione del credito.
Nel caso di specie, nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 127 dell'11.12.2021 si legge espressamente che ha acquistato da Banca del Territorio Controparte_1
Lombardo Credito Cooperativo “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di ciascuna Banca Cedente derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e crediti di firma sorti nel periodo compreso tra gennaio 1979 e ottobre 2021, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e
Pagina 6 che sono stati specificatamente individuati nel relativo contratto di cessione (i "Crediti")”.
Il credito nei confronti di rientra Parte_1
certamente tra quelli indicati nell'avviso di cessione: il contratto di mutuo fondiario a stato di avanzamento lavori è stato stipulato tra e Banca di Credito Cooperativo Parte_1
di Pompiano e della Franciacorta in data 11.01.2011 (doc. 4 della convenuta), e rientra quindi nel periodo indicato nell'avviso di cessione;
il passaggio dello stesso a sofferenza ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 è provato dalla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine inoltrata da
Banca del Territorio Lombardo alla debitrice in data 27.07.2020
(doc. 9 della convenuta), nella quale di dà espressamente atto che in difetto di pagamento del residuo debito ipotecario, pari ad euro
622,970,59 nel termine di 15 giorni assegnato dalla Banca, “la complessiva esposizione a Vostro carico sarà contabilizzata tra le partite a sofferenza della Banca, con conseguente segnalazione alla
Centrale Rischi della Banca d'Italia…”.
Nessun dubbio può pertanto sorgere in merito all'inclusione del credito azionato da nei confronti di Controparte_1
tra quelli oggetto della cessione Parte_1
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 dell'11.12.2021.
In ogni caso, la prova fornita dalla Banca convenuta, già evidente in virtù della documentazione ora esaminata, risulta ulteriormente rafforzata dalla produzione da parte di Controparte_1
dell'elenco dei crediti oggetto di cessione (doc. 22 della convenuta) pubblicato sul sito web indicato nell'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 147 del giorno 11 dicembre
2021 (doc. 10 della convenuta:
Pagina 7 https://www.securitisationservices.com/it/), nel quale risultano, a pag. 19, tra i 3 crediti ceduti, quelli vantati da Banca del Territorio
Lombardo nei confronti di Parte_1
identificati con il codice 138598, che trova puntuale riscontro sia nell'oggetto della già menzionata lettera di decadenza dal beneficio di inventario e passaggio a sofferenza inoltrata dalla convenuta all'odierna attrice (doc. 9 della Banca), sia nella dichiarazione del cedente (doc. 18 della convenuta).
Alla luce delle prove univoche e convergenti fornite dalla convenuta, pertanto, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da deve essere respinta Parte_1
in quanto infondata. ha poi eccepito l'invalidità ed Parte_1
inefficacia del contratto di mutuo fondiario azionato in executivis da a costituire valido titolo esecutivo Controparte_1
risolvendosi lo stesso in un contratto di mutuo condizionato, come risulterebbe in modo inequivoco dalla mera lettura dell'art. 1 del contratto nella parte in cui afferma che “… L'ulteriore somma di
Euro 1.390.000,00 sarà erogata su esplicita richiesta scritta della parte mutuataria in una o più soluzioni mediante accredito sul conto corrente intestato alla parte mutuataria che ritirando di volta in volta la relativa contabile, rilascerà quietanza liberatoria. La
Banca prima di procedere alle ulteriori erogazioni si riserva il diritto di verificare, a mezzo di un tecnico di propria fiducia, gli stati di avanzamento della iniziativa finanziata, per cui l'importo delle erogazioni stesse dovrà essere strettamente correlato al procedere delle realizzazioni. Le ulteriori richieste di erogazione dovranno essere avanzate entro e non oltre il termine massimo di
36 (trentasei) mesi dalla data odierna restando inteso che, in caso
Pagina 8 contrario, la Banca avrà diritto di ritenere il mutuo consolidato nella somma complessiva erogata fino a tale data, dandone comunicazione alla Parte mutuataria a mezzo di lettera raccomandata. Entro tale data l'iniziativa finanziata dovrà essere ultimata. La Banca potrà non dare corso ad ulteriori erogazioni qualora non ritenga idonee le garanzie offerte, o siano mutate le condizioni economiche e/o patrimoniali della parte mutuataria o la stessa non abbia provveduto, per qualsiasi motivo, al regolare avanzamento delle iniziative finanziate o all'ultimazione delle medesime nei tempi previsti, ovvero stia realizzando le opere in modo non conforme alla legge, agli strumenti urbanistici, al progetto approvato con la relativa concessione edilizia. (…)”.
Secondo l'opponente, la clausola contrattuale sopra indicata renderebbe evidente che il mutuo in esame difetta della immediata disponibilità della somma, il cui versamento è condizionato allo stato di avanzamento dei lavori, con la conseguenza che lo stesso non può costituire titolo esecutivo idoneo ex art. 474 c.p.c. neppure in presenza di successivo atto di erogazione e quietanza. ha replicato all'eccezione rilevando Controparte_1
come la stessa risulti paralizzata dalla successiva stipulazione tra le parti di un atto pubblico di quietanza a consolidamento del mutuo della somma di euro 1.850.000,00 (in data 02.07.2014) e di un successivo atto notarile di ristrutturazione del mutuo fondiario, stipulato in data 30.09.2016, entrambi notificati alla debitrice unitamente al precetto.
La replica della società convenuta merita accoglimento.
Con il primo atto (doc. 6 della Banca), le parti hanno espressamente affermato, dando espressa quietanza in tal senso, che “in data 2 luglio 2014, il Mutuo è definitivamente consolidato nella somma
Pagina 9 complessivamente erogata in linea capitale di Euro 1.850.000,00
(unmilioneottocentocinquantamila virgola zero zero centesimi), della quale parte mutuataria rilascia quietanza”: tale dichiarazione comprova in modo inequivocabile l'effettiva erogazione della somma (non più soggetta, quindi, ad alcuna condizione), cosicchè ogni successiva rivendicazione del predetto importo deve ritenersi adeguatamente sorretta dal mutuo fondiario originario con allegazione del predetto atto di quietanza.
Con l'atto notarile di ristrutturazione del 30.09.2016 (doc. 8), invece, le parti hanno determinato una rimodulazione del piano di ammortamento originario attraverso il quale le stesse, preso atto dello stato di avanzamento dei lavori, hanno inteso ridefinire le modalità di erogazione del mutuo, in tal modo implicitamente riconoscendo che la condizione alla quale l'erogazione iniziale era sottoposta si era verificata. Ed è esattamente quanto la giurisprudenza richiede perché un mutuo condizionato possa in ogni caso valere come titolo esecutivo: l'unico requisito imprescindibile perché il mutuo possa valere come titolo esecutivo è che dal testo dello stesso (e degli atti di eventuale quietanza e ristrutturazione successivi, purchè redatti – come avvenuto nella fattispecie – nella medesima forma) risulti in modo inequivocabile l'intervenuta erogazione della somma e il suo effettivo passaggio nella disponibilità del mutuatario. Circostanza, questa, che per quanto già evidenziato risulta in modo evidente dall'esame della documentazione contrattuale relativa al mutuo per cui è causa.
Deve, pertanto, essere respinta anche l'eccezione di invalidità del mutuo fondiario azionato da a valere Controparte_1
come titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Pagina 10 Nel merito, la società opponente ha contestato la validità del contratto di mutuo fondiario per mancata pattuizione del regime finanziario degli interessi applicati, con conseguente violazione degli artt. 1346, 1418, 1283 c.c., 117 T.U.B. e 644 c.p, eccependo pertanto la nullità e l'inefficacia delle clausole che prevedono interessi ultralegali, e deducendo in particolare la illecita e occulta previsione di un sistema di capitalizzazione composta degli interessi
(in violazione dell'art. 1283 cod. civ.), la violazione dei doveri di informazione, correttezza e buona fede, e la indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto e la illiceità della causa;
ha pertanto chiesto, di accertare “… in via di mero subordine, l'esatto rapporto dare/avere tra le parti alla luce delle gravi illegittimità e vizi connessi al contratto di mutuo sub judice e, complessivamente, alla stregua delle motivazioni addotte nel presente atto, con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge.”.
Tutte le censure svolte dalla società opponente appaiono, prima ancora che infondate, del tutto generiche e apodittiche oltre che prive di ogni supporto probatorio, seppur minimo, idoneo a sostenerle.
Quanto alle contestazioni mosse circa l'illegittimità degli interessi applicati nel contratto di mutuo fondiario, con specifico riferimento alla previsione di un piano di ammortamento alla francese senza l'indicazione del regime di capitalizzazione e alla presunta usurarietà degli interessi medesimi, occorre in primo luogo rilevare che il regime degli interessi appare tutt'altro che indeterminato nel contratto di mutuo: l'art. 1 del contratto (pagg. 3 e 4), infatti, disciplina analiticamente il tasso applicabile, prevedendo che “Sulla somma di denaro mutuata la parte mutuataria si obbliga a
Pagina 11 corrispondere alla Banca mutuante l'interesse in ragione di un tasso annuo iniziale del:
- 3,170% (tre virgola centosettanta per cento) per il periodo del preammortamento;
- 3,170% (tre virgola centosettanta per cento) per il periodo dell'ammortamento, pari alla media dell'Euribor 6 (sei) mesi lettera (365 trecentosessantacinque) relativa al mese di dicembre
2010 (duemiladieci) maggiorata di:
- per il periodo del preammortamento 1,90 (uno virgola novanta) punti;
- per tutta la durata dell'ammortamento 1,90 (uno virgola novanta punti.
Attualmente il valore di indicizzazione è pari all'1,27% (uno virgola ventisette per cento) corrispondente alla media aritmetica dei dati giornalieri EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 6 (sei) mesi lettera (365 - trecentosessantacinque) - relativi al mese di dicembre
2010. Il predetto tasso formerà oggetto di revisione il 12 (dodici) luglio 2011 (duemilaundici) e successivamente il 12 (dodici) gennaio e il 12 (dodici) luglio di ogni anno, e verrá fissato, per ciascun semestre, nella misura della media aritmetica dei dati giornalieri EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 6 (sei) mesi lettera (365 - trecentosessantacinque) - relativi al mese precedente la data di revisione, rilevati dal Comitato di Gestione dell'Euribor
(Euribor Panel Steering Comnitee), o, in mancanza, da altra qualificata fonte di equipollente ufficialità maggiorata di:
- per il periodo del preammortamento 1,90 (uno virgola novanta) punti;
- per tutta la durata dell'ammortamento 1,90 (uno virgola novanta) punti.
Pagina 12 La parte Mutuataria dichiara espressamente di ritenere fin d'ora valida ed efficace anche nei suoi confronti, la determinazione della media "EURIBOR 6 MESI" quale sarà via via rilevata dal Comitato di Gestione dell'EURIBOR e pubblicata su 'Il Sole 24 Ore" (o, in mancanza su altra qualificata fonte di equipollente ufficialità) il 30
(trenta) giugno e il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno di durata del mutuo o alla prima data utile per la pubblicazione nel caso in cui tali date coincidano con festività o non sia possibile rilevare tale parametro alle date sopra citate. Il tasso, come sopra determinato, non potrà comunque essere inferiore al tasso minimo contrattuale pari al tasso legale vigente pro tempore maggiorato di
1,00 (uno virgola zero zero) punti. Qualora i predetti parametri non fossero più rilevabili, la Banca si riserva di comunicare i nuovi parametri di indicizzazione, quali verranno forniti dalle autorità monetarie italiane od europee e gli spreads applicabili.”.
L'analitica previsione sopra riportata trova completamento nella precisa determinazione, contenuta nella medesima norma, del
TAEG, indicato nella misura del 3,33%, nonché nella determinazione del tasso di mora, in relazione al quale viene espressamente disciplinato che “la parte mutuataria si obbliga inoltre a corrispondere alla Banca, su tutte le somme non pagate alle rispettive scadenze, dal giorno della scadenza a quello dell'effettivo pagamento, l'interesse di mora nella ragione di 3,00
(tre virgola zero zero) punti in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora”
Quanto al regime prescelto e applicato, esso è previsto, in modo altrettanto analitico e chiaro dall'art. 2 del contratto di mutuo, nel quale si stabilisce che “La parte mutuataria obbliga restituire alla
Banca mutuante la somma ricevuta nel termine di 17 (diciassette)
Pagina 13 anni, mediante il pagamento di n. 204 Iduecentoquattro) rate mensili posticipate, attualmente dell'importo di euro 2.919,70 ( euro duemilanovecentodiciannove e centesimi settanta), ciascuna, tutte comprensive di quota capitale e quota interessi, calcolati questi ultimi al tasso annuo fissato a norma dell'art. 1, allo stato del 3,170% (tre virgola centosettanta per cento), il tutto come precisato nel piano di ammortamento iniziale che si allega sotto la lettera C. Tale periodo di ammortamento decorrerà una volta concluso il preammortamento che non potrà comunque, superare il termine I massimo dell'11 (undici) gennaio 2014
(duemilaquattordici). Durante il preammortamento il tasso, in base al quale la parte mutuataria corrisponde gli Interessi alla Banca, sarà determinato in forza del parametro fissato a norma dell'art. 1 del presente contratto ed attualmente pari al 3,170% (tre virgola centosettanta per cento). Il rimborso durante il preammortamento avverrà mediante n. 36 (trentasei) rate posticipate aventi cadenza mensile. Il predetto piano di ammortamento ha valore puramente indicativo, essendo stato elaborato in base alla misura del tasso
d'interesse applicato al momento della stipula del contratto ed
Ipotizzandone la costanza nel tempo...”.
La previsione contenuta nell'art. 2 va coordinata con l'ulteriore norma, contenuta nell'art. 1 precedente, per cui sugli interessi di mora “non è consentita la capitalizzazione periodica”.
La mera lettura delle due norme sopra riportate esclude categoricamente che il contratto di mutuo fondiario in esame possa essere viziato per indeterminatezza dell'oggetto, con specifico riferimento alle modalità di ammortamento e agli interessi applicati.
Nelle predette norme sono infatti indicati in modo assolutamente preciso: il numero delle rate e le rispettive modalità di calcolo degli
Pagina 14 interessi;
le modalità di ammortamento, analiticamente esplicitate nell'allegato piano di ammortamento;
l'entità delle singole rate calcolata al momento della stipula del contratto (euro 2.919,70); la data di scadenza delle rate medesime;
le modalità di calcolo degli interessi con indicazione dei tassi applicati e delle modifiche ai medesimi da apportarsi in corso di ammortamento con indicazione delle scadenze in cui tali modifiche saranno praticate.
A fronte delle disposizioni esaminate, gli opponenti non hanno allegato nulla, limitandosi a contestare l'applicazione di tassi ultralegali, senza indicare sulla base di quale conteggio (non vi è nessun documento allegato all'atto di citazione né alle memorie successive) sarebbero pervenuti a tale determinazione, ma semplicemente deducendo che l'ultralegalità discenderebbe dalla previsione di un piano di ammortamento alla francese, e addirittura l'applicazione di interessi usurari.
Questo Giudice rileva l'assoluta indeterminatezza – ma anche la palese infondatezza – delle censure degli opponenti.
Il tasso di interesse applicato al contratto, come disciplinato nell'art. 2, pari al 3,170%, non è né ultralegale né usurario. Era onere specifico degli opponenti dedurre l'eventuale applicazione in concreto, da parte della banca, di interessi diversi e superiori al tasso indicato in contratto e al tasso legale in corso di ammortamento. Sul punto, però, gli opponenti non hanno svolto alcuna deduzione.
Quanto alla eccepita usurarietà dei tassi applicati, va rilevato che al fine della valutazione di usurarietà nella pattuizione dei tassi di interessi idonea a giustificare la declaratoria di nullità della relativa clausola, il giudizio deve essere formulato con riguardo al momento genetico della pattuizione, e cioè al momento della stipulazione del
Pagina 15 contratto, non essendo ipotizzabile, per giurisprudenza ormai consolidata, la c.d. usura sopravvenuta. In tal senso, è sufficiente il richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione del 19.10.2017 n. 24675, secondo la quale “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso di svolgimento del rapporto, la soglia d'usura come determinata sulla base delle disposizioni della legge n. 108 del
1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. Nel caso di specie, come detto, è incontestabile che il tasso contrattuale originariamente pattuito non fosse usurario.
Nel caso di specie, poi, risulta allegato al contratto il piano di ammortamento, che per definizione rende certamente determinabile, unitamente alla analitica indicazione in contratto delle condizioni applicate, il tasso di interesse in concreto praticato.
Quanto al regime di ammortamento applicato, di cui gli opponenti contestano la legittimità, va rilevato che si tratta di piano di ammortamento alla francese a rata costante (già indicata in modo preciso all'art. 2 del contratto di mutuo)
Questo Giudice aderisce convintamente alla tesi, sostenuta dalla prevalente giurisprudenza, secondo cui il sistema di ammortamento alla francese è strutturato in modo tale non solo da non determinare
Pagina 16 anatocismo, ma addirittura da escluderlo in radice. Il predetto orientamento, sostenuto dalle Corti di merito con assoluta costanza,
è nel senso di ritenere che il c.d. ammortamento alla francese (che prevede il rimborso del capitale a rate costanti di capitale crescente) non comporta la violazione dell'art. 1283 c.c. poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso. In questa prospettiva, avvenendo alla scadenza della rata l'immediato pagamento degli interessi, non può nemmeno configurarsi un interesse scaduto sul quale verrebbe calcolato l'interesse composto vietato dall'art. 1283 c.c., cosicchè il piano di ammortamento alla francese risulta non solo rispettoso della predetta norma, ma addirittura incompatibile con ogni possibile effetto anatocistico
(solo per citare le pronunce più recenti, si veda Trib. Roma
08.02.2021 n. 2188; App. Perugia 15.01.2021 n. 33; Trib. Roma
04.12.2020 n. 17383; Trib. Roma 06.11.2020 n. 15551; Trib. Ivrea,
26.09.2020 n. 723; Trib. Civitavecchia 25.09.2020 n. 818; App.
Torino 17.09.2020 n. 901; Trib. Bergamo 26.06.2020 n. 837).
In ogni caso, di recente è intervenuta la pronuncia della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 15130 del 29.05.2024 che ha espressamente affermato come la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non costituisca causa di nullità parziale del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Pagina 17 La rilevata infondatezza dell'opposizione proposta con riferimento alle eccezioni svolte in merito alla validità del contratto di mutuo comporta di riflesso il rigetto delle ulteriori domande svolte dalla società opponente e miranti, da un lato, ad ottenere la pronuncia di accertamento della violazione da parte della Banca degli obblighi informativi e di buona fede, dall'altra alla condanna della banca ai danni conseguentemente cagionati agli attori. ha dedicato gran parte dei propri Parte_1
scritti conclusionali a ribadire l'istanza di ammissione di consulenza tecnica di ufficio contabile volta ad accertare il reale rapporto dare/avere tra le parti, censurando la precedente ordinanza del
Giudice che ne aveva escluso l'ammissibilità, stante il suo carattere interamente esplorativo. Secondo la società opponente, la C.T.U. contabile richiesta non sarebbe per nulla esplorativa in quanto fondata sulla documentazione contrattuale prodotta in atti dalla società medesima e sulle deduzioni dalla stessa svolte anche in punto di diritto: richiamando nota giurisprudenza della Suprema
Corte, ha paventato un vero e Parte_1
proprio obbligo per il Giudice di ammettere la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalle parti, a meno che lo stesso Giudice non ne giustifichi l'esclusione specificamente motivando in merito all'irrilevanza dei documenti prodotti da controparte.
Questo Giudice conosce perfettamente l'orientamento della
Suprema Corte in punto ammissibilità della consulenza tecnica contabile citato dalla società attrice e, nell'ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie, ne ha fatto puntuale applicazione.
Il citato orientamento, infatti, deve essere inteso nel senso che laddove una delle parti chieda disporsi consulenza contabile dopo avere prodotto in giudizio documentazione a sostegno della propria
Pagina 18 posizione critica nei confronti del contratto e delle condizioni applicate, il giudice non possa negare la consulenza se prima non ha esaminato la predetta documentazione a supporto delle tesi della parte istante motivando le ragioni per la quale la si ritiene irrilevante.
Nel caso di specie, però, nessuna documentazione è stata prodotta da sul punto: parte attrice Parte_1
opponente si è limitata ad elencare una serie di pretese criticità del contratto di mutuo azionato in executivis da Controparte_1
che si sono risolte in mere affermazioni di principio di
[...]
carattere giuridico non supportate da nessun documento di natura tecnica che le suffragasse evidenziando come in concreto i tassi praticati in corso di esecuzione del contratto fossero differenti da quelli pattuiti contrattualmente, di come i medesimi avessero in effetti carattere usurario e di quali conseguenze negative, in termini di costi aggiuntivi a carico del mutuatario, la regolamentazione in concreto del contratto praticata dalla Banca avesse caricato
Parte_1
E' pertanto evidente che a fronte delle affermazioni di mero principio, si ribadisce di carattere prevalentemente giuridico, non risulta necessaria alcuna consulenza tecnica, essendo le stesse agevolmente risolvibili dallo stesso giudicante in punto di mero diritto. Ed è altrettanto evidente che la consulenza contabile richiesta avrebbe la funzione di ottenere in sede giudiziale l'accertamento della fondatezza della propria ipotesi ricostruttiva, in palese violazione delle norme sull'onere della prova gravante proprio sulla parte che della consulenza intende avvalersi.
Pagina 19 Si ribadisce, pertanto, anche in questa sede, l'inammissibilità della consulenza tecnica richiesta da parte opponente stante il suo carattere totalmente esplorativo.
L'opposizione va pertanto respinta integralmente in quanto infondata in fatto e in diritto e non sorretta da adeguata prova.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vanno pertanto poste interamente a carico della società opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ogni altra istanza ed eccezione respinta:
1) rigetta tutte le domande svolte da Parte_1
[...]
2) condanna a rifondere a Parte_1
le spese del presente giudizio, che si Controparte_1
liquidano in complessivi euro 20.000,00, di cui euro 3.000,00 per la fase di studio, euro 2.000,00 per la fase introduttiva, euro 7.000,00 per la fase istruttoria ed euro 6.000,00 per la fase decisoria, oltre il
15% per spese generali, I.V.A. ed accessori come per legge.
Bergamo, 25 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Luca Fuzio
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