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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 07/11/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di divorzio a istanza congiunta, iscritto al n. 1849\2025 V.G., promosso da: , nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Parte_1
via Mulazzo n. 5, c.f. , assistito dall'avv. Alessandro Stefanini, C.F._1
in qualità di suo amministratore di sostegno, giusto decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e relativo verbale di giuramento in atti, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Federica
AR, e , nata a [...] il [...], residente in Parte_2
Modena (MO) alla via E. Maranesi n. 5, c.f. , rappresentata e C.F._2
difesa, giusta procura rilasciata in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Ferdinando
Previdi; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, i sig.ri e hanno dedotto: i) di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio civile in Carrara, il giorno 1/6/2000, iscritto nel registro di stato pagina 1 di 3 civile del Comune di Carrara al n. 15 parte I, in regime di separazione dei beni;
ii) che dalla suddetta unione non sono nati figli;
iii) che con decreto del 28.10.2009 pronunciato dal Tribunale di Massa è stata omologata la separazione personale dei coniugi;
iv) che da allora le parti non hanno ripreso la convivenza e che non intendono riconciliarsi;
tutto ciò premesso i ricorrenti hanno domandato che il Tribunale ai sensi dell'art. 473 bis. 51 voglia provvedere alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui al ricorso.
In accordo alla facoltà loro concessa dall'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., le parti si sono avvalse della facoltà di non comparire in udienza, depositando all'uopo note scritte nei termini di legge. Preso atto dell'intervenuto deposito, con ordinanza del 6.11.2025 il
Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Alla luce delle risultanze di causa e vista la comunicazione degli atti al PM, devono ritenersi sussistere i presupposti di cui agli artt. 1 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), della legge
1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii. Le condizioni concordate, inoltre, non sono contrarie né a norme imperative né all'ordine pubblico.
A fronte dell'accordo tra le parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente statuendo:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Carrara (MS) in data
1.6.2000 tra i sig.ri e , iscritto nel registro degli atti di Parte_2 Parte_1
matrimonio di detto Comune al numero 15, parte I, Uff. 2, dell'anno 2000, in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Carrara (MS) di procedere all'annotazione della presente sentenza, a fronte del suo passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.1939, n. 1238;
pagina 2 di 3 3) compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 7.11.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Dott. Ilario Ottobrino
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