Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/01/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 23 gennaio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Ester Spada
- Ricorrente - contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
- Convenuta, contumace –
OGGETTO: “differenze retributive”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 16 maggio 2023 la parte ricorrente in epigrafe ha adito questo
Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“A. Confermare e, comunque, accertare e dichiarare che il sig. ha lavorato Parte_1
alle dipendenze della (C.F. ), dal 01/06/2018 al 31/11/2021 in Controparte_1 P.IVA_1
qualità di addetto alla vigilanza ed inquadrato al livello A1 del CCNL Proprietari fabbricati /
Culto con le modalità tutte indicate in narrativa.
B. Condannare, per l'effetto, la società al pagamento, in favore del Controparte_1
ricorrente, della somma di € 22.680,63 di cui ed € 3.049,00 a titolo di TFR, in applicazione del livello
A/1 del CCNL Proprietari di Fabbricati / Culto Orario per tutti i titoli indicati in narrativa e di cui ai conteggi analitici e agli elaborati paga che qui si intendano integralmente trascritti o, in subordine, a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, in applicazione di tutta la parte normativa e retributiva del CCNL di categoria in ogni caso
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C. Vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore”.
La società convenuta, nonostante regolare notifica, è rimasta contumace.
All'odierna udienza la causa, istruita documentalmente, è stata infine discussa e viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno
2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda proposta è inammissibile.
È pacifico che la società convenuta risulta cancellata dal registro delle imprese sin dall'ottobre
2022, dunque in data anteriore all'instaurazione del presente giudizio.
Pertanto, deve rilevarsi che con la sentenza n. 6070 del 2013, le S.U. della Suprema Corte, proseguendo nell'indirizzo ermeneutico di cui alle precedenti sentenze n 4060 e n. 4061 del
2010, hanno affermato i seguenti principi: a) a seguito della cancellazione dal registro delle imprese di una società, si verifica l'estinzione della società medesima, fatto che impedisce che la stessa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio;
b) se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 e segg.
c.p.c. con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; c) qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci.
Applicando tali principi al caso di specie, consegue che il ricorso, dichiaratamente proposto nei confronti della società cancellata, è inammissibile, essendo stata evocata in giudizio una parte (la società estinta) diversa da quella (i relativi soci) che avrebbe dovuto esserlo (così
Cass. SU n. 6070 del 2013 cit.).
Non si dà luogo alla regolamentazione delle spese di giudizio, stante la mancata costituzione in giudizio della parte chiamata in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
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-dichiara l'inammissibilità del ricorso.
-Nulla per le spese.
Taranto, 23 gennaio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Giulia VIESTI
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