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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 11/06/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. Piero Viola -Presidente
2. Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. Mariano Carella -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1483 dell'anno 2024 R.G.A.C., rimesso in decisione all'udienza camerale del 27 maggio 2025, promosso
da
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Massimo Cannatà, presso il cui studio, sito in Rosarno alla Via Gioia Tauro trav. Papa Giovanni XXIII snc, è elettivamente domiciliata;
- ricorrente –
contro
, nato a [...] l'[...] (c.f. ), rappresentato e difeso, CP_1 CodiceFiscale_2
per procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Rosanna Monteleone, presso il cui studio, sito in Rizziconi alla Via San Nicola, è elettivamente domiciliato;
- resistente -
* * * * *
- letto il ricorso, depositato telematicamente il 27.12.2024, con il quale ha Parte_1
chiesto: i) la separazione giudiziale tra i coniugi, con addebito al marito per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
ii) l'affidamento del figlio minore alla madre, con diritto di visita paterno;
iii) dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti;
iv) stabilire, a carico del resistente, un assegno di mantenimento in favore del figlio minore e della figlia maggiorenne, parzialmente non economicamente autosufficiente, pari ad euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
- letta la comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente il 07.03.2025, con la quale ha aderito alla domanda di separazione dei coniugi, nonché alla richiesta di CP_1
affidamento congiunto del figlio minore con collocamento presso la madre;
altresì, ha chiesto regolamentarsi i giorni e gli orari di visita per come meglio indicati nella comparsa di costituzione, anche con riguardo alle festività e alle ricorrenze annuali. Si è opposto alla richiesta di un assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne e ha chiesto che l'assegno di mantenimento in favore del figlio minore sia stabilito in euro 100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, concludendo, infine, per il rigetto di ogni altra richiesta inammissibile e/o infondata.
- rilevato che, all'udienza del 27 maggio 2025, i procuratori delle parti hanno chiesto la trasformazione del rito in consensuale alle condizioni come descritte nell'accordo depositato telematicamente il 16.05.2025, con la precisazione che il contributo del padre al mantenimento del figlio è confermato in euro 100,00 mensili, oltre alla rinuncia, in favore della madre Per_1
CP_ convivente, del sig. alla propria quota dell'assegno unico familiare. Le parti, infine, hanno chiesto che, a seguito della decisione sulla separazione, la causa venga rimessa sul ruolo per la decisione sul divorzio;
- considerato che le parti, personalmente comparse dinanzi al GI all'udienza del 27 maggio 2025, hanno confermato la volontà di concludere il presente giudizio alle condizioni indicate nell'accordo depositato il 16.05.2025, per come integrate all'udienza del 27.05.2025;
- rilevato, pertanto, che le condizioni di cui sopra sono le seguenti:
<<1. Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2. Affidare il figlio minore , in modo condiviso ad entrambi i coniugi, con collocamento presso Per_1
la residenza della madre;
3. Disporre che entrambi i genitori dovranno esercitare, in forma congiunta, la responsabilità genitoriale sul figlio minore , con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggiore Per_1 interesse riguardanti la sua educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere);
4. Disporre che il padre potrà incontrare il proprio figlio ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con le esigenze del minore e della madre e con l'obbligo di avvertire preventivamente quest'ultima. Il padre, oltre a poter vedere il figlio ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici, religiosi e ludici, trascorrerà con il figlio due giorni infra settimanali e un fine settimana alternato dalle ore 15.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica;
5. Durante le vacanze natalizie, il minore trascorrerà, ad anni alterni, la vigilia di Natale con il padre
e il giorno di Natale con la madre, così come ad anni alterni trascorrerà il 31 dicembre ed il 1° gennaio;
allo stesso modo alterneranno il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo e, in modo alternato, ogni altra ricorrenza festiva;
6. Nel caso di ricorrenze come onomastici, compleanni, comunioni, i figli trascorreranno il pranzo con l'uno e la cena con l'altro genitore, previo accordo tra gli stessi;
7. Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
8. Dichiarare che la figlia è economicamente autosufficiente;
Persona_2
9. Disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra a titolo CP_2 Parte_1
di contributo al mantenimento del figlio minore , la somma mensile di Euro 100,00, Per_1
annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre alla rinuncia, in favore della madre, alla quota spettante al sig. dell'assegno unico familiare; oltre al 50% delle spese CP_1
mediche, scolastiche, ludiche e ogni altra spesa di natura straordinaria, previamente concordate, che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli;
10. dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di diritto per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, della legge
898/1970;
11. pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 della legge 898/ 1970 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza>>;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) in data 17.04.2003 le parti hanno contratto matrimonio civile nel
Comune di Gioia Tauro, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune, atto n. 3, parte I, serie A, anno 2003; b) che dal matrimonio sono nati due figli: (n. 10.02.2004), Persona_2 maggiorenne, e (n. 06.03.2008); c) che, in ragione di incomprensioni tra i coniugi, è venuta Per_1 meno l'affectio maritalis; d) le parti, sentite personalmente dal GI, hanno espresso la volontà di non volersi riconciliare e di voler trasformare il presente procedimento in separazione consensuale alle condizioni sopra meglio indicate;
- ritenuta la non contrarietà delle condizioni agli interessi del figlio minore;
- ritenuta, infine, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 151 c.c.;
- per la pronuncia sullo scioglimento del matrimonio civile alle medesime condizioni sopra indicate, la causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, udite le parti, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 07.11.2024 da contro , trasformato in ricorso Parte_1 CP_2 congiunto all'udienza dinanzi al GI del 27.05.2025, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio civile nel Comune di Gioia Tauro il 17.04.2003 (atto n.3, parte I, serie A, anno 2003 del registro degli atti di matrimonio) alle condizioni meglio indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune territorialmente competente per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
- rimette la causa sul ruolo dell'istruttore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda sullo scioglimento del matrimonio come da separata ordinanza.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio dell'11.06.2025
Il giudice rel. Il Presidente
Maria Teresa Gentile Piero Viola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. Piero Viola -Presidente
2. Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. Mariano Carella -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1483 dell'anno 2024 R.G.A.C., rimesso in decisione all'udienza camerale del 27 maggio 2025, promosso
da
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Massimo Cannatà, presso il cui studio, sito in Rosarno alla Via Gioia Tauro trav. Papa Giovanni XXIII snc, è elettivamente domiciliata;
- ricorrente –
contro
, nato a [...] l'[...] (c.f. ), rappresentato e difeso, CP_1 CodiceFiscale_2
per procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Rosanna Monteleone, presso il cui studio, sito in Rizziconi alla Via San Nicola, è elettivamente domiciliato;
- resistente -
* * * * *
- letto il ricorso, depositato telematicamente il 27.12.2024, con il quale ha Parte_1
chiesto: i) la separazione giudiziale tra i coniugi, con addebito al marito per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
ii) l'affidamento del figlio minore alla madre, con diritto di visita paterno;
iii) dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti;
iv) stabilire, a carico del resistente, un assegno di mantenimento in favore del figlio minore e della figlia maggiorenne, parzialmente non economicamente autosufficiente, pari ad euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
- letta la comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente il 07.03.2025, con la quale ha aderito alla domanda di separazione dei coniugi, nonché alla richiesta di CP_1
affidamento congiunto del figlio minore con collocamento presso la madre;
altresì, ha chiesto regolamentarsi i giorni e gli orari di visita per come meglio indicati nella comparsa di costituzione, anche con riguardo alle festività e alle ricorrenze annuali. Si è opposto alla richiesta di un assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne e ha chiesto che l'assegno di mantenimento in favore del figlio minore sia stabilito in euro 100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, concludendo, infine, per il rigetto di ogni altra richiesta inammissibile e/o infondata.
- rilevato che, all'udienza del 27 maggio 2025, i procuratori delle parti hanno chiesto la trasformazione del rito in consensuale alle condizioni come descritte nell'accordo depositato telematicamente il 16.05.2025, con la precisazione che il contributo del padre al mantenimento del figlio è confermato in euro 100,00 mensili, oltre alla rinuncia, in favore della madre Per_1
CP_ convivente, del sig. alla propria quota dell'assegno unico familiare. Le parti, infine, hanno chiesto che, a seguito della decisione sulla separazione, la causa venga rimessa sul ruolo per la decisione sul divorzio;
- considerato che le parti, personalmente comparse dinanzi al GI all'udienza del 27 maggio 2025, hanno confermato la volontà di concludere il presente giudizio alle condizioni indicate nell'accordo depositato il 16.05.2025, per come integrate all'udienza del 27.05.2025;
- rilevato, pertanto, che le condizioni di cui sopra sono le seguenti:
<<1. Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2. Affidare il figlio minore , in modo condiviso ad entrambi i coniugi, con collocamento presso Per_1
la residenza della madre;
3. Disporre che entrambi i genitori dovranno esercitare, in forma congiunta, la responsabilità genitoriale sul figlio minore , con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggiore Per_1 interesse riguardanti la sua educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere);
4. Disporre che il padre potrà incontrare il proprio figlio ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con le esigenze del minore e della madre e con l'obbligo di avvertire preventivamente quest'ultima. Il padre, oltre a poter vedere il figlio ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici, religiosi e ludici, trascorrerà con il figlio due giorni infra settimanali e un fine settimana alternato dalle ore 15.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica;
5. Durante le vacanze natalizie, il minore trascorrerà, ad anni alterni, la vigilia di Natale con il padre
e il giorno di Natale con la madre, così come ad anni alterni trascorrerà il 31 dicembre ed il 1° gennaio;
allo stesso modo alterneranno il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo e, in modo alternato, ogni altra ricorrenza festiva;
6. Nel caso di ricorrenze come onomastici, compleanni, comunioni, i figli trascorreranno il pranzo con l'uno e la cena con l'altro genitore, previo accordo tra gli stessi;
7. Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
8. Dichiarare che la figlia è economicamente autosufficiente;
Persona_2
9. Disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra a titolo CP_2 Parte_1
di contributo al mantenimento del figlio minore , la somma mensile di Euro 100,00, Per_1
annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre alla rinuncia, in favore della madre, alla quota spettante al sig. dell'assegno unico familiare; oltre al 50% delle spese CP_1
mediche, scolastiche, ludiche e ogni altra spesa di natura straordinaria, previamente concordate, che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli;
10. dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di diritto per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, della legge
898/1970;
11. pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 della legge 898/ 1970 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza>>;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) in data 17.04.2003 le parti hanno contratto matrimonio civile nel
Comune di Gioia Tauro, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune, atto n. 3, parte I, serie A, anno 2003; b) che dal matrimonio sono nati due figli: (n. 10.02.2004), Persona_2 maggiorenne, e (n. 06.03.2008); c) che, in ragione di incomprensioni tra i coniugi, è venuta Per_1 meno l'affectio maritalis; d) le parti, sentite personalmente dal GI, hanno espresso la volontà di non volersi riconciliare e di voler trasformare il presente procedimento in separazione consensuale alle condizioni sopra meglio indicate;
- ritenuta la non contrarietà delle condizioni agli interessi del figlio minore;
- ritenuta, infine, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 151 c.c.;
- per la pronuncia sullo scioglimento del matrimonio civile alle medesime condizioni sopra indicate, la causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, udite le parti, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 07.11.2024 da contro , trasformato in ricorso Parte_1 CP_2 congiunto all'udienza dinanzi al GI del 27.05.2025, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio civile nel Comune di Gioia Tauro il 17.04.2003 (atto n.3, parte I, serie A, anno 2003 del registro degli atti di matrimonio) alle condizioni meglio indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune territorialmente competente per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
- rimette la causa sul ruolo dell'istruttore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda sullo scioglimento del matrimonio come da separata ordinanza.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio dell'11.06.2025
Il giudice rel. Il Presidente
Maria Teresa Gentile Piero Viola