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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 832/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice monocratico in data 17/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7006/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellabate - Piazza Lucia 84048 Castellabate SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 955 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 878/2025 depositato il
21/02/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 07/11/2024 al Comune di Castellabate, depositato il 13/11/2024 ed iscritto nel RGR al n. 7006/2024, la sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, impugnava il sollecito di accertamento esecutivo n.955 di complessivi euro 217,00, notificato dall'ente locale sulla scorta della pregressa notifica dell'accertamento n.10832 per Tari anno 2014, asseritamente avvenuta il 14/12/2020.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
- carenza di motivazione;
- omessa notifica atto presupposto;
- conseguente prescrizione del credito alla data di notifica del sollecito,
con condanna alle spese di lite del resistente, da distrarre in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio il Comune, che controdeduceva alle eccezioni della ricorrente, allegando documentazione comprovante la notifica del 04/01/2017 del sollecito per il pagamento della Tari anno 2014
n.637, nonché la notifica dell'accertamento esecutivo n.10832 del 14/12/2020 avvenuta direttamente a mezzo racc. a.r. consegnata al destrinatario.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza il difensore della ricorrente dichiarava che la sua assistita intendeva disconoscere la firma apposta sull' avviso di ricevimento della raccomandata a.r. di notifica dell'accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato, e, pertanto, va rigettato.
Infatti, alla luce della documentazione prodotta dal Comune resistente, comprovante la notifica degli atti prodromici al sollecito impugnato, risultano infondate tutte le eccezioni sollevate dalla ricorrente. La ricorrente ha dichiarato di voler disconoscere la firma apposta sull'avviso di ricevimento ma, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. ord. n.5094/2023), il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sulla relata, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 del c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 250,00 euro oltre accessori come per legge, se dovuti.
P.Q.M.
LA CORTE, IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA LA
RICORRENTE AL PAGAMENTO DI EURO 250,00 OLTRE ACCESSORI DI LEGGE SE DOVUTI IN
FAVORE DEL COMUNE DI CASTELLABATE PER SPESE DI LITE.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice monocratico in data 17/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7006/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellabate - Piazza Lucia 84048 Castellabate SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 955 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 878/2025 depositato il
21/02/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 07/11/2024 al Comune di Castellabate, depositato il 13/11/2024 ed iscritto nel RGR al n. 7006/2024, la sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, impugnava il sollecito di accertamento esecutivo n.955 di complessivi euro 217,00, notificato dall'ente locale sulla scorta della pregressa notifica dell'accertamento n.10832 per Tari anno 2014, asseritamente avvenuta il 14/12/2020.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
- carenza di motivazione;
- omessa notifica atto presupposto;
- conseguente prescrizione del credito alla data di notifica del sollecito,
con condanna alle spese di lite del resistente, da distrarre in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio il Comune, che controdeduceva alle eccezioni della ricorrente, allegando documentazione comprovante la notifica del 04/01/2017 del sollecito per il pagamento della Tari anno 2014
n.637, nonché la notifica dell'accertamento esecutivo n.10832 del 14/12/2020 avvenuta direttamente a mezzo racc. a.r. consegnata al destrinatario.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza il difensore della ricorrente dichiarava che la sua assistita intendeva disconoscere la firma apposta sull' avviso di ricevimento della raccomandata a.r. di notifica dell'accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato, e, pertanto, va rigettato.
Infatti, alla luce della documentazione prodotta dal Comune resistente, comprovante la notifica degli atti prodromici al sollecito impugnato, risultano infondate tutte le eccezioni sollevate dalla ricorrente. La ricorrente ha dichiarato di voler disconoscere la firma apposta sull'avviso di ricevimento ma, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. ord. n.5094/2023), il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sulla relata, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 del c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 250,00 euro oltre accessori come per legge, se dovuti.
P.Q.M.
LA CORTE, IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA LA
RICORRENTE AL PAGAMENTO DI EURO 250,00 OLTRE ACCESSORI DI LEGGE SE DOVUTI IN
FAVORE DEL COMUNE DI CASTELLABATE PER SPESE DI LITE.