Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 832
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Carenza di motivazione

    La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni sollevate dalla ricorrente, inclusa la carenza di motivazione, alla luce della documentazione prodotta dal Comune.

  • Rigettato
    Omessa notifica atto presupposto

    La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni sollevate dalla ricorrente, inclusa l'omessa notifica dell'atto presupposto, alla luce della documentazione prodotta dal Comune.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni sollevate dalla ricorrente, inclusa la prescrizione del credito, alla luce della documentazione prodotta dal Comune.

  • Rigettato
    Disconoscimento firma avviso di ricevimento

    La Corte osserva che il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sulla relata, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 del c.p.c.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 832
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 832
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo