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Decreto 3 giugno 2025
Decreto 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, decreto 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
Il magistrato designato dal Presidente
(l. n. 89/01, mod. dal d.l. n. 83/12, conv. in l. n. 134/12)
Proc n. 139/2025 V.G.
D E C R E T O letto il ricorso depositato in data 7.2.2025 nell'interesse di nata in [...] il [...], C.F. , residente Parte_1 C.F._1
in Piraino (ME), c.da Bonavia, n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Marilena Bonfiglio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Piraino (ME), Via S. M. Del Tindari, n. 168 per procura in atti;
premessa la competenza per territorio di questo ufficio e la regolare proposizione nei confronti del;
Controparte_1
considerato che il ricorso risulta tempestivamente proposto;
considerato che
il procedimento, avente ad oggetto detenzione illegale di armi, è stato proposto con atto del 18.5.2017 e si è concluso con sentenza del 29.2.2024, sicchè lo stesso è durato anni sei e mesi nove;
rilevato altresì che dall'esame degli atti allegati, prodotti in copia autentica, non si evince una particolare complessità del giudizio, sicchè la sua durata doveva essere quella ordinaria di tre anni;
considerato dunque che il ritardo nella definizione del procedimento, attese le necessarie sottrazioni non addebitabili a colpevoli ritardi, è di tre anni;
ritenuto che
, tenuto conto della natura del giudizio e degli interessi coinvolti, la liquidazione può essere operata secondo il valore medio di euro 400,00 ad anno;
ritenuto che
vanno liquidati euro 1.200,00; ritenuto di dovere liquidare anche le spese del presente procedimento, secondo i criteri dettati dal recente DM n. 147/2022; rilevato che va a tal fine, tenuto conto del valore del procedimento e della attività difensiva svolta, la stessa è da parificarsi a tutti gli effetti a quella propria dei procedimenti monitori ex art 3 del predetto DM;
ritenuto di dovere provvedere alla prescritte comunicazioni;
I N G I U N G E al , in persona del Ministro pro tempore , il pagamento, senza Controparte_2
dilazione, della somma di euro 1.200,00 in favore di quale equo Parte_1
ristoro in relazione al giudizio presupposto di cui in atti, oltre interessi legali decorrenti dalla data di deposito del ricorso e sino al soddisfo. Oltre le spese della presente procedura che liquida in euro 240,00 per onorari, euro 80,08 per spese non imponibili documentate, oltre rimborso forfettario 15%, c.p.a. e i.v.a che distrae in favore dell' avv.
Bonfiglio Marilena, dichiaratosi antistatario.
A U T O R I Z Z A in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
M A N D A alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui al comma quarto dell'art. 5 della l.
89/01, e succ. modifiche.
Messina, 3/6/2025 Il Consigliere designato dott.ssa Maria Grazia Lau
Il magistrato designato dal Presidente
(l. n. 89/01, mod. dal d.l. n. 83/12, conv. in l. n. 134/12)
Proc n. 139/2025 V.G.
D E C R E T O letto il ricorso depositato in data 7.2.2025 nell'interesse di nata in [...] il [...], C.F. , residente Parte_1 C.F._1
in Piraino (ME), c.da Bonavia, n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Marilena Bonfiglio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Piraino (ME), Via S. M. Del Tindari, n. 168 per procura in atti;
premessa la competenza per territorio di questo ufficio e la regolare proposizione nei confronti del;
Controparte_1
considerato che il ricorso risulta tempestivamente proposto;
considerato che
il procedimento, avente ad oggetto detenzione illegale di armi, è stato proposto con atto del 18.5.2017 e si è concluso con sentenza del 29.2.2024, sicchè lo stesso è durato anni sei e mesi nove;
rilevato altresì che dall'esame degli atti allegati, prodotti in copia autentica, non si evince una particolare complessità del giudizio, sicchè la sua durata doveva essere quella ordinaria di tre anni;
considerato dunque che il ritardo nella definizione del procedimento, attese le necessarie sottrazioni non addebitabili a colpevoli ritardi, è di tre anni;
ritenuto che
, tenuto conto della natura del giudizio e degli interessi coinvolti, la liquidazione può essere operata secondo il valore medio di euro 400,00 ad anno;
ritenuto che
vanno liquidati euro 1.200,00; ritenuto di dovere liquidare anche le spese del presente procedimento, secondo i criteri dettati dal recente DM n. 147/2022; rilevato che va a tal fine, tenuto conto del valore del procedimento e della attività difensiva svolta, la stessa è da parificarsi a tutti gli effetti a quella propria dei procedimenti monitori ex art 3 del predetto DM;
ritenuto di dovere provvedere alla prescritte comunicazioni;
I N G I U N G E al , in persona del Ministro pro tempore , il pagamento, senza Controparte_2
dilazione, della somma di euro 1.200,00 in favore di quale equo Parte_1
ristoro in relazione al giudizio presupposto di cui in atti, oltre interessi legali decorrenti dalla data di deposito del ricorso e sino al soddisfo. Oltre le spese della presente procedura che liquida in euro 240,00 per onorari, euro 80,08 per spese non imponibili documentate, oltre rimborso forfettario 15%, c.p.a. e i.v.a che distrae in favore dell' avv.
Bonfiglio Marilena, dichiaratosi antistatario.
A U T O R I Z Z A in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
M A N D A alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui al comma quarto dell'art. 5 della l.
89/01, e succ. modifiche.
Messina, 3/6/2025 Il Consigliere designato dott.ssa Maria Grazia Lau