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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/06/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2677/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci all'esito della trattazione scritta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 dell'a omiciliato in Via Ordona Lavello, 77 71121 Foggia ITALIApresso il difensore avv. MENICHELLA CLARA
ricorrente e
, in persona del Legale Controparte_1
CP_1
resistente
Premesso
Con atto depositato il 04/04/2022 conveniva l' Parte_1 CP_1 innanzi questa A.G. chiedendo acc corrente ha d all'indennità di malattia per il periodo dal 6.6.2021 al 30.6.2021, poiché si è dovuto astenere dal lavoro per tale ulteriore periodo a causa delle patologie sofferte;
per l'effetto, condannare l in persona del suo legale rap-presentante pro CP_1 tempore, a pagare all'is la suddetta prestazione nei modi e termini di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge….
Allegava che in data 19.4.2021, si sottoponeva a tampone molecolare, risultando positivo al COVID-19 e, pertanto, da tale data si è astenuto dal lavoro, come si evince dai certificati di malattia che si depositano agli atti.
1 Durante la prima fase della malattia, il sig. veniva segui-to a domicilio Parte_1 dal personale fino al 30.4.2021, da vero ospedaliero presso il Pt_2 nosocomio fo , per l'aggravarsi delle condizioni cliniche (dispnea e desauturazione).
A seguito delle dimissioni avvenute l'11.5.2021, il ricorrente continuava l'isolamento fiduciario fino al 15.5.2021, (data dell'accertata nega-tività).
Sebbene fosse “clinicamente guarito”, il ricorrente continuava ad accusare sintomatologia quali algie muscolari, persistenza della tosse stizzosa, grave astenia, come risulta dalla documentazione medica agli atti.
Con provvedimento consegnato il 22.6.2021, come risulta dall'attestazione delle Poste Italiane, che si allega, l' nella persona del responsabile del CP_1 procedimento, comunicava al ric e che “…. il dipendente
[...]
NATO/A il 24/12/1963 A TROIA (FG) a cui la presen Parte_1 za, è stato giudicato idoneo al lavoro dal 6.6.2021 a seguito di Visita Medica di Controllo. Pertanto, da tale data cessa il diritto all'indennità economica di malattia a carico di questo . Si precisa che non CP_1 verranno presi in considerazione ev certificati medici, successivamente inviati, che attestino la continuazione dello stesso evento morboso”.
Nonostante tale comunicazione, il ricorrente, a causa del persistente malessere dovuto agli esiti del COVID-19, continuava ad astenersi dal lavoro per malattia sino al giorno 30.6.2021.
Avverso il provvedimento dell' in data 9.7.2022, il ricorrente proponeva CP_1 formalmente ricorso amministr che veniva rigettato con Delibera n. 2120137 del 25.8.2021.
Pertanto, il datore di lavoro, a seguito della nota inviata dall' , sospendeva CP_1 la corresponsione dell'indennità di malattia e provvedeva erarla dalle buste paga.
Si costituiva l resistente chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Il Magistrato già titolare del procedimento disponeva procedersi nelle forme di cui all'art. 127 c.p.c., senza tuttavia decidere la controversia;
a seguito del trasferimento ad altra sede dello stesso Magistrato la causa è stata riassegnata allo scrivente e viene decisa avendo parte ricorrente (ripetutamente) provveduto al deposito di note di trattazione (da ultimo in data 5-6-2025).
Osserva
La domanda è fondata.
La parte ricorrente contesta che la malattia sia venuta a cessare già in data 6-6- 2021.
2 Agli atti del ricorrente risulta prodotta documentazione sanitaria della quale, tuttavia, l' afferma non avere mai avuto contezza. CP_1
Nelle note di trattazione parte ricorrente afferma avere effettuato l'invio degli atti in questione all' CP_1
In effetti, agli atti della parte ricorrente (all. 8) è copia dei certificati di malattia telematici che recano una data successiva al 5-6-2021; sulla documentazione in questione e su quella ulteriore invocata in ricorso (….certificato medico a firma del dr. ; copia nr 2 referti tamponi;
copia giudizio visita medica di controllo Per_1 domici copia certificato dimissioni (ricovero dal 01.05.2021 CP_1 all'11.5.2021 estati di malattia telematici;
copia certificato medico del 9.6.2021; cartella clinica del 18.6.2021; copia giudizio di idoneità alla mansione specifica del 30.6.2021; certificato medico del 28.10.2021; copia day service post covid……) l' non ha preso alcuna posizione, limitandosi ad affermare di CP_1 avere a gius ione (a proprio dire) considerata cessata la malattia già in data 5-6-2021.
A fronte degli attestati si malattia telematici pare alquanto inattendibile la difesa dell' di non avere avuto formale comunicazione del riscontro cartolare CP_1 dell' ore protrarsi della malattia.
In realtà tale documentazione- si ribadisce non fatta oggetto di alcuna contestazione e proveniente da struttura pubblica (tale la cartella clinica dell'Ospedale Masselli Mascia di San Severo, data di ricovero 18-6-2021)- dimostra che la malattia ha avuto, effettivamente, la più lunga durata indicata in ricorso).
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' così Parte_1 CP_1 dispone:
- accoglie la domanda;
- dichiara il diritto del ricorrente alla erogazione dell'indennità di malattia, nella misura di legge, per il periodo dal 6-6-2021 al 30-6-2021; condanna l' alla erogazione della prestazione in questione con accessori di legge CP_1
s saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in 1.400,00 CP_1 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
con attribuzione Avv. C: Menichella.
3 Foggia, 24 giugno 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci all'esito della trattazione scritta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 dell'a omiciliato in Via Ordona Lavello, 77 71121 Foggia ITALIApresso il difensore avv. MENICHELLA CLARA
ricorrente e
, in persona del Legale Controparte_1
CP_1
resistente
Premesso
Con atto depositato il 04/04/2022 conveniva l' Parte_1 CP_1 innanzi questa A.G. chiedendo acc corrente ha d all'indennità di malattia per il periodo dal 6.6.2021 al 30.6.2021, poiché si è dovuto astenere dal lavoro per tale ulteriore periodo a causa delle patologie sofferte;
per l'effetto, condannare l in persona del suo legale rap-presentante pro CP_1 tempore, a pagare all'is la suddetta prestazione nei modi e termini di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge….
Allegava che in data 19.4.2021, si sottoponeva a tampone molecolare, risultando positivo al COVID-19 e, pertanto, da tale data si è astenuto dal lavoro, come si evince dai certificati di malattia che si depositano agli atti.
1 Durante la prima fase della malattia, il sig. veniva segui-to a domicilio Parte_1 dal personale fino al 30.4.2021, da vero ospedaliero presso il Pt_2 nosocomio fo , per l'aggravarsi delle condizioni cliniche (dispnea e desauturazione).
A seguito delle dimissioni avvenute l'11.5.2021, il ricorrente continuava l'isolamento fiduciario fino al 15.5.2021, (data dell'accertata nega-tività).
Sebbene fosse “clinicamente guarito”, il ricorrente continuava ad accusare sintomatologia quali algie muscolari, persistenza della tosse stizzosa, grave astenia, come risulta dalla documentazione medica agli atti.
Con provvedimento consegnato il 22.6.2021, come risulta dall'attestazione delle Poste Italiane, che si allega, l' nella persona del responsabile del CP_1 procedimento, comunicava al ric e che “…. il dipendente
[...]
NATO/A il 24/12/1963 A TROIA (FG) a cui la presen Parte_1 za, è stato giudicato idoneo al lavoro dal 6.6.2021 a seguito di Visita Medica di Controllo. Pertanto, da tale data cessa il diritto all'indennità economica di malattia a carico di questo . Si precisa che non CP_1 verranno presi in considerazione ev certificati medici, successivamente inviati, che attestino la continuazione dello stesso evento morboso”.
Nonostante tale comunicazione, il ricorrente, a causa del persistente malessere dovuto agli esiti del COVID-19, continuava ad astenersi dal lavoro per malattia sino al giorno 30.6.2021.
Avverso il provvedimento dell' in data 9.7.2022, il ricorrente proponeva CP_1 formalmente ricorso amministr che veniva rigettato con Delibera n. 2120137 del 25.8.2021.
Pertanto, il datore di lavoro, a seguito della nota inviata dall' , sospendeva CP_1 la corresponsione dell'indennità di malattia e provvedeva erarla dalle buste paga.
Si costituiva l resistente chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Il Magistrato già titolare del procedimento disponeva procedersi nelle forme di cui all'art. 127 c.p.c., senza tuttavia decidere la controversia;
a seguito del trasferimento ad altra sede dello stesso Magistrato la causa è stata riassegnata allo scrivente e viene decisa avendo parte ricorrente (ripetutamente) provveduto al deposito di note di trattazione (da ultimo in data 5-6-2025).
Osserva
La domanda è fondata.
La parte ricorrente contesta che la malattia sia venuta a cessare già in data 6-6- 2021.
2 Agli atti del ricorrente risulta prodotta documentazione sanitaria della quale, tuttavia, l' afferma non avere mai avuto contezza. CP_1
Nelle note di trattazione parte ricorrente afferma avere effettuato l'invio degli atti in questione all' CP_1
In effetti, agli atti della parte ricorrente (all. 8) è copia dei certificati di malattia telematici che recano una data successiva al 5-6-2021; sulla documentazione in questione e su quella ulteriore invocata in ricorso (….certificato medico a firma del dr. ; copia nr 2 referti tamponi;
copia giudizio visita medica di controllo Per_1 domici copia certificato dimissioni (ricovero dal 01.05.2021 CP_1 all'11.5.2021 estati di malattia telematici;
copia certificato medico del 9.6.2021; cartella clinica del 18.6.2021; copia giudizio di idoneità alla mansione specifica del 30.6.2021; certificato medico del 28.10.2021; copia day service post covid……) l' non ha preso alcuna posizione, limitandosi ad affermare di CP_1 avere a gius ione (a proprio dire) considerata cessata la malattia già in data 5-6-2021.
A fronte degli attestati si malattia telematici pare alquanto inattendibile la difesa dell' di non avere avuto formale comunicazione del riscontro cartolare CP_1 dell' ore protrarsi della malattia.
In realtà tale documentazione- si ribadisce non fatta oggetto di alcuna contestazione e proveniente da struttura pubblica (tale la cartella clinica dell'Ospedale Masselli Mascia di San Severo, data di ricovero 18-6-2021)- dimostra che la malattia ha avuto, effettivamente, la più lunga durata indicata in ricorso).
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' così Parte_1 CP_1 dispone:
- accoglie la domanda;
- dichiara il diritto del ricorrente alla erogazione dell'indennità di malattia, nella misura di legge, per il periodo dal 6-6-2021 al 30-6-2021; condanna l' alla erogazione della prestazione in questione con accessori di legge CP_1
s saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in 1.400,00 CP_1 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
con attribuzione Avv. C: Menichella.
3 Foggia, 24 giugno 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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