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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 9278/2024 R.G. Vol. Giur.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.08.24 da nata a [...] il [...] CF , cittadina Parte_1 C.F._1 italiana, operaia;
Licenza di Scuola Media Inferiore
e nato a [...] il [...] CF , cittadino italiano, Parte_2 C.F._2 operaio, Licenza di Scuola Media Inferiore entrambi residenti in [...], entrambi difesi e rappresentati, per delega in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Maura Girola (CF ; PEC C.F._3
del Foro di Monza ed elettivamente domiciliati presso lo studio di Email_1 quest'ultima, in 21047 Saronno (VA) via G. Ferrari 27, alla casella PEC sopra riportata i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Campagna (SA) il 07.08.05 trascritto nei Registri dello Stato Cvile del Comune di Senago anno 2005, n. 26, Parte II, Serie B
In separazione dei beni.
Con i seguenti figli: a AT LA (MI) il 22.11.08 (CF ) Persona_1 C.F._4
e a AT LA (MI) il 21.01.15 (CF ), entrambe cittadine Per_2 C.F._5 italiane, entrambe residenti in [...].
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.08.24, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) Le figlie minori e vengono affidate congiuntamente alla responsabilità di Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza della madre. I genitori si pagina 1 di 6 danno reciprocamente atto che la loro attività lavorativa dal lunedì al venerdì è da sempre regolarmente ripartita su turni lavorativi opposti, che consentono la presenza costante presso le figlie nell'arco delle 24 ore di almeno un genitore disponibile per condurle/prelevarle a scuola o agli impegni pomeridiani, per preparare loro i pasti e rispondere alle loro esigenze. I genitori si impegnano quindi ad alternare la loro presenza e dedizione all'accudimento delle due minori nelle fasce orarie libere dai rispettivi turni lavorativi, secondo l'andamento degli stessi, come avvenuto ininterrottamente dalla nascita di e fino ad oggi, garantendo che le due Per_1 Per_2 figlie siano costantemente accudite e trascorrano un equivalente arco di tempo (corrispondente ad un equivalente numero di pasti, pernottamenti, attività scolastiche e ricreative) presso ciascun genitore. In caso di comprovata, occasionale impossibilità contemporanea di entrambi di genitori (per malattia o emergenze imprevedibili), i nonni sia paterni che materni sono delegati a condurre/prelevare e a scuola ed agli impegni extrascolastici. Le Per_1 Per_2 minori trascorreranno comunque week-end alternati con la mamma e con il papà dal venerdì sera al lunedì mattina e, qualora lo desiderassero, potranno occasionalmente prolungare il soggiorno presso uno dei due genitori, purché nel rispetto delle loro priorità scolastiche, degli impegni lavorativi dei genitori, e previo accordo tra gli stessi. Nel caso che attività sportive od impegni di e determinino l'esigenza di variare la turnazione dei fine settimana, i Per_1 Per_2 genitori si impegnano a non frapporre reciprocamente ostacoli. Le ragazze trascorreranno ad anni alterni le settimane dal 24 al 31 dicembre e dal 01 al 06 gennaio con ciascun genitore;
trascorreranno inoltre il periodo delle vacanze scolastiche pasquali, così come ogni altra festività da calendario scolastico, sempre ad anni alterni, con un genitore e l'anno successivo con l'altro; in concomitanza con ponti, altre festività, compleanni od onomastici, rimarranno con il genitore con cui è calendarizzato il fine settimana successivo alla festività. Durante le vacanze scolastiche estive e in aggiunta alla frequenza del Centro Estivo già Per_1 Per_2 noto, trascorreranno due settimane in esclusiva con ciascun genitore, anche presso la residenza dello stesso, previo accordo tra i genitori medesimi, e tenuto conto delle loro esigenze. A tal fine i genitori concorderanno in anticipo le due settimane scelte da ciascuno entro il 31 maggio di ogni anno;
nel caso in cui le due settimane comportassero l'allontanamento dalle rispettive residenze, ciascun genitore si impegna a comunicare l'indirizzo di destinazione ed a facilitare il mantenimento del contatto a distanza (telefono, messaggistica) tra le minori ed il genitore assente. L'organizzazione del periodo estivo non coperto dalla frequenza scolastica ed eccedente le due settimane destinate alle vacanze con i genitori sarà concordato da questi ultimi di anno in anno, tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi e delle indicazioni di e Per_1 di partecipare a campus, corsi, attività associative giovanili. Tutte le spese, escluse quelle Per_2 straordinarie di cui alla successiva clausola 3), concernenti i periodi, anche di vacanza, trascorsi dalle ragazze con ciascun genitore, come sopra regolamentati, saranno a carico del genitore di riferimento. Durante la permanenza di e presso ciascun genitore, il genitore Per_1 Per_2 presente si impegna ad osservare un contegno positivo verso l'assente. Inoltre ciascun genitore consente che le figlie, nei periodi che trascorre con l'altro genitore, conservi rapporti significativi con parenti, amici, conoscenti, ritenuti adeguati dall'altro genitore, purché alla presenza di quest'ultimo.
3) La casa familiare sita a Senago via Mantica, 26, identificata nel Catasto Fabbricati di detto
Comune al foglio 13, particella 212, subalterno 506, graffato con la particella 213, nonché al pagina 2 di 6 foglio 13 mapp. 223, nonché al foglio 12 particella 212 subalterno 701 con tutto quanto l'arreda,
è assegnata alla moglie sig a . Il sig. lascerà l'immobile entro il Parte_1 Parte_2
31.12.24, portando con sé, oltre ai propri effetti personali i seguenti beni: friggitrice, due aspirapolvere, dieci bottiglie di vino bianco e rosso. I ricorrenti fin da ora concordano di intestare l'intera proprietà dell'immobile alla sig. a mediante trasferimento alla Parte_1 stessa della quota di metà attualmente intestata al marito sig. . La sig. a Parte_2 Parte_1
, a titolo di corrispettivo del predetto trasferimento, si accollerà la quota di mutuo intestata
[...] al marito, pagando per intero i ratei in scadenza dal maggio 2024 fino all'estinzione del debito, ed impegnandosi a tenere indenne il sig. da qualunque onere eventualmente Parte_2 reclamato dalla banca mutuante o da terzi in dipendenza del contratto di mutuo. Il passaggio di proprietà verrà formalizzato con un mero negozio attuativo della pattuizione raggiunta dai coniugi nel presente ricorso per la loro separazione consensuale, da stipularsi entro sei mesi dal deposito della sentenza di separazione a ministero di un notaio scelto di comune accordo dalle parti, i cui costi verranno pagati dalla parte acquirente sig. a . A seguito della Parte_1 sentenza di separazione e della stipula dell'atto pubblico di attuazione del trasferimento immobiliare, la sig. a attiverà le procedure bancarie per l'accollo a sé del Parte_1 contratto di mutuo.
4) Ciascuno dei coniugi provvederà al mantenimento delle figlie per tutto quanto ordinariamente necessario nel periodo che le minori trascorreranno presso di sé: vitto e alloggio, consumi, abbigliamento, mance abituali. In considerazione della paritetica assunzione degli oneri e dei tempi del mantenimento ordinario, i coniugi ritengono di non fissare alcun assegno per il mantenimento ordinario delle due figlie. In ogni caso, ciascun genitore sosterrà la quota di metà delle spese relative alle figlie non connesse al mantenimento ordinario secondo le “Linee Guida” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
pagina 3 di 6 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni assegno alimentare e/o di mantenimento.
6) La polizza RC immobili e terzi n°. 2023/29/6555819 emessa da “Italiana Assicurazioni” in data 13.04.23 e rinnovata fino al 13.04.25 a copertura dei rischi connessi alla proprietà della casa coniugale ed alla responsabilità verso terzi del capofamiglia intestata a verrà Parte_2 disdettata dall'intestatario in termini utili ad evitarne il rinnovo alla scadenza del 13.04.25 e sostituita da analoga copertura assicurativa intestata al coniuge cui i rischi coperti verranno trasferiti dopo l'adempimento degli accordi di separazione. Tutte le utenze domestiche connesse alla casa coniugale verranno volturate a nome della sig. a entro tre mesi dalla Parte_1 data del rogito di trasferimento della quota di casa attualmente intestata al marito e verranno pagate interamente dalla moglie a partire dalla data in cui il marito lascerà la casa coniugale.
L'utenza risulta già intestata alla sig. a . CP_1 Pt_1
7) Il cane BI (detto Rio), il cui microchip è intestato al sig. , viene Parte_2 affidato alla sig. a , che si impegna a custodirlo presso la propria abitazione ed a Parte_1 prendersene cura grantendone il benessere in via continuativa ed adeguata per tutte le necessità ordinarie, ferma la disponibilità del sig. ad accogliere e custodire l'animale durante i fine- Pt_2 settimana che le figlie trascorreranno con il padre. Qualora sopravvenissero necessità straordinarie, in particolare per cure veterinarie, i coniugi decideranno di volta in volta le soluzioni migliori da adottare e ne ripartiranno i costi;
il microchip dell'animale rimarrà intestato al sig. e ciascuno dei coniugi si assume la responsabilità verso i terzi per eventuali Pt_2 danni provocati dall'animale nel periodo di custodia presso di sé, fornendo ampia manleva all'altro coniuge, anche in forza della copertura assicurativa garantita dalla polizza RC verso terzi che verrà stipulata in sostituzione di quella indicata al capo 6).
8) I rimborsi fiscali che l'Agenzia delle Entrate liquiderà a seguito dell'ultima dichiarazione dei redditi congiunta emessa dai coniugi con riferimento all'anno 2023 verranno ripartiti a metà.
A partire dai redditi riferiti all'anno 2024 i coniugi emetteranno dichiarazioni dei redditi separate.
9) Il conto corrente 109 23580-1 cointestato ad entrambi i coniugi presso Banca di Asti
Filiale di Novate LA verrà estinto alla data del trasferimento della quota della casa pagina 4 di 6 coniugale ora intestata al marito e verrà sostituito da un nuovo conto corrente intestato solo alla moglie. I coniugi si danno reciprocamente atto che la carta bancomat connessa a tale conto ed in uso al marito è già stato consegnata alla moglie in data 09.05.24.
10) L'Assegno Unico di pertinenza del nucleo familiare, attualmente ammontante ad €
350,00 mensili verrà accreditato dopo la sentenza di separazione a nome della sola moglie;
11) I libretti di risparmio postale n°. intestato a e P.IVA_1 Persona_1
000046151515 intestato a , aperti dai genitori a favore delle figlie presso la Filiale di Per_2
a Senago rimangono in custodia alla moglie, con impegno di entrambi i genitori CP_2 di utilizzare i depositi su tali libretti solo per eventuali necessità di rilevante importanza e valore economico delle figlie, individuati di comune accordo.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1 il 19.03.82 CF e nato a [...] il [...] CF C.F._1 Parte_2
, entrambi residenti in [...], che hanno contratto C.F._2 matrimonio con rito concordatario in Campagna (SA) il 07.08.05 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Senago anno 2005, n. 26, Parte II, Serie B
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura pagina 5 di 6 6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senago (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, l'8 gennaio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
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