Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/05/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 629 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. IANNUZZI Parte_1
FABIOLA presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PIROZZI Controparte_1
VITTORIA presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.05.2025, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/02/2025 parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte resistente in data 14.09.2007 in Capua, dal quale sono nate due figlie: (13/07/2011) e (26/10/2012). Per_1 Per_2
Si costituiva parte resistente, la quale non si opponeva alla domanda di divorzio.
All'udienza del 16.05.2025, le parti raggiungevano un accordo e, recepito provvisoriamente lo stesso, il Giudice delegato rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione consensuale pronunciata da questo Tribunale, con decreto di omologa del 15.11.2022, previa comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come successivamente modificato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
- I coniugi vivranno separatamente, come già vivono da qualche tempo, fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza, dandosi reciproca comunicazione di eventuali cambi di domicilio e/o residenza;
- la casa coniugale, sita in Capua (CE), alla via B. De Capua n. 18, di proprietà esclusiva del sig. , pervenutagli a mezzo donazione dei propri genitori, sarà assegnata al sig. Parte_1
; Parte_1
- le figlie minori saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con domicilio preferenziale presso la madre, residente in [...];
- i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, disgiuntamente per i rimanenti atti;
- il sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di concorso nel mantenimento delle Parte_1 minori, la somma mensile di € 500,00 (in ragione di € 250,00 cadauna figlia), rinunciando espressamente in favore della sig.ra al 50% dell'assegno unico ad esso spettante CP_1
come per legge. In altri termini, l'importo integrale dell'assegno unico sarà percepito totalmente dalla sig.ra La somma, erogata a titolo di mantenimento, dovrà essere CP_1
annualmente rivalutata secondo gli indici Istat annuali e versata entro il giorno 10 di ogni mese;
- entrambe i genitori concorreranno al 50% delle spese straordinarie in favore dei figli, secondo il Protocollo di questo Tribunale;
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- il sig. si impegna a compartecipare all'acquisto di abbigliamento per le minori Parte_1
secondo le seguenti modalità: a stagioni alterne (inverno/estate) nello stesso anno;
per l'inverno 2025 se ne occuperà il sig. e per l'estate 2026 provvederà la sig.ra Parte_1
CP_1
- il sig. provvederà al pagamento della rata mutuo, gravante sulla casa coniugale, Parte_1
sino all'estinzione dello stesso.
- la sig.ra e il sig. , essendo comproprietari di una unità immobiliare CP_1 Parte_1
adiacente alla casa coniugale (in particolare ½ del sottotetto sito nel comune di Capua alla via B de Capua n. 10. Il sottotetto è ubicato al 2° piano con terrazza a livello identificato nel catasto con foglio 52 particella 202 mq 107- sub 23-24 con affaccio su altra proprietà limitrofa nonché sub 27 piano 2° cat C/2 classe 3 mq 107 rendita 233,03- ½ del deposito ubicato al 2° piano, adiacente sottotetto di mq 21 conf sub 23 e 24 con affaccio su proprietà limitrofa, distinto in catasto al foglio 52 ptc 202 sub 24 cat. C/2 classe 5 rendita 55,54-), si impegnano a cedere dette quote, in favore delle figlie con rogito notarile che avverrà con atto pubblico massimo entro il 31/12/2026 con spese notarili a carico di entrambi per la metà ciascuno;
le parti dichiarano che il predetto trasferimento è funzionale alla risoluzione della crisi coniugale;
- il sig. permetterà alla sig.ra di asportare dalla casa coniugale gli oggetti Parte_1 CP_1
facenti parte del corredo matrimoniale, ad eccezione dei doni nunziali che potranno essere equamente divisi;
- nessun mantenimento sarà dovuto a ciascun coniuge, giacchè entrambe le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e muniti di proprio reddito da lavoro dipendente;
- il padre terrà le figlie dal venerdì alle ore 18:00 fino al lunedì alle ore 17:00 a settimane alterne. Allorquando il week end è destinato alla madre il padre terrà con se le figlie dal giovedì dalle ore 17:00 al venerdì alle ore 21:00. Prelievi che dovranno collimare con gli impegni lavorativi del sig. ed esigenze scolastiche e/o ludiche delle minori;
Parte_1
- quanto alle festività riconosciute dal calendario nazionale, si prevede che le minori le trascorrano – secondo il metodo dell'alternanza (a cominciare dalla madre) – con ciascuno dei genitori, i quali saranno altresì chiamati a concordare, entro il 30 di maggio di ogni anno, quale dei due trascorrerà con i figli 15 giorni di vacanze estive nel mese di luglio e quale, conseguentemente, terrà con se i figli per ulteriori 15 giorni, anche non consecutivi, di vacanze estive nel mese di agosto. Ciascun genitore si premurerà di comunicare all'altro 4
i luoghi ove tradurranno le minori per le vacanze estive. Sono fatti salvi diversi accordi tra le parti purché non pregiudizievoli per gli interessi delle minori;
- le parti si danno reciproco assenso al rilascio dei passaporti, o carte valevoli per l'espatrio, per sè e per le minori e si impegnano a rimuovere gli ostacoli di ordine burocratico a tal fine;
- ciascun genitore, avrà cura di comunicare all'altro gli eventuali spostamenti con il minore fuori confine Nazionale entro e non oltre 7 gg dalla data di partenza;
- le parti si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali, quali la salute e l'istruzione le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni dei figli;
- i genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi;
- i coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra i loro figli e i nonni;
la sig.ra rinuncia ad ogni pretesa sulla comunione de residuo;
a fronte di tale CP_1
rinuncia, il sig. si impegna, al raggiungimento della maggiore età di ciascuna figlia, a Parte_1 versare l'importo di € 5.000,00 cadauna direttamente alle figlie.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 14/09/2007 a CAPUA da nato il Parte_1
14/10/1975 in CAPUA (CE) e nata il [...] in [...]_1
GRECO (NA);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPUA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 53, parte II, serie A, anno 2007);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 16/05/2025
Il Presidente 5
Il Giudice est.
Dott.ssa Luigia Franzese
dott.ssa Giovanna Caso