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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 138/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 657/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - AP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 299 2023 00188 39879 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.06.2025, RGR n. 657/25, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava la cartella di 299 2023 00188 39879 000, portata dall'intimazione di pagamento n. 299 2025 9005849 052 000 notificata il 22 maggio 2025 relativa al Bollo auto 2020.
Assume parte ricorrente che la cartella è stata, già, oggetto di declaratoria di nullità, giusta sentenza n.
491/2025 de qua emessa il 16 maggio 2025 da Codesta Ill.ma Corte all'esito del procedimento distinto col n. 1291/2025 rg.
Produce Sentenza di questa Corte a se favorevole.
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'udienza dell'13.2.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dalla documentazione in atti si rileva che l'autovettura oggetto di causa è stata rottamata a far data dall'anno 2018 e, pertanto, il ricorrente non è più proprietario del mezzo nell'anno riportato nell'atto impugnato. Tale circostanza è stata oggetto di due giudizi definiti da questa Corte che hanno accolto i ricorsi proprio sul fatto della intervenuta demolizione della autovettura a far data dal 29.1.2018.
Pertanto, da tale data non è dovuto alcun bollo per tale autovettura.
Tale motivo è assorbente gli altri.
Il ricorso, pertanto, può essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente nella misura complessiva di euro 200,00 oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione alla refusione delle spese legali in favore di parte resistente liquidate nella misura complessiva di euro 200,00 oltre oneri di legge.
Così deciso in AP addì 13 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 657/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - AP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 299 2023 00188 39879 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.06.2025, RGR n. 657/25, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava la cartella di 299 2023 00188 39879 000, portata dall'intimazione di pagamento n. 299 2025 9005849 052 000 notificata il 22 maggio 2025 relativa al Bollo auto 2020.
Assume parte ricorrente che la cartella è stata, già, oggetto di declaratoria di nullità, giusta sentenza n.
491/2025 de qua emessa il 16 maggio 2025 da Codesta Ill.ma Corte all'esito del procedimento distinto col n. 1291/2025 rg.
Produce Sentenza di questa Corte a se favorevole.
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'udienza dell'13.2.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dalla documentazione in atti si rileva che l'autovettura oggetto di causa è stata rottamata a far data dall'anno 2018 e, pertanto, il ricorrente non è più proprietario del mezzo nell'anno riportato nell'atto impugnato. Tale circostanza è stata oggetto di due giudizi definiti da questa Corte che hanno accolto i ricorsi proprio sul fatto della intervenuta demolizione della autovettura a far data dal 29.1.2018.
Pertanto, da tale data non è dovuto alcun bollo per tale autovettura.
Tale motivo è assorbente gli altri.
Il ricorso, pertanto, può essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente nella misura complessiva di euro 200,00 oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione alla refusione delle spese legali in favore di parte resistente liquidate nella misura complessiva di euro 200,00 oltre oneri di legge.
Così deciso in AP addì 13 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico