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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3274 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza di discussione del 22.01.2025 e vertente
TRA
, C.F.: , in proprio e nella Parte_1 CodiceFiscale_1 qualità di amministratrice di sostegno -giusto decreto di nomina e giusta autorizzazione alla presente azione da parte del Giudice Tutelare del Tribunale di Cassino- di
CP_1 CodiceFiscale_2
, C.F.: ,
, C.F.: , Parte_2 C.F._3 rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. PAOLO MASELLA e presso il loro studio elett.te dom.ti, parte attice
CONTRO
C.F.: , Controparte_2 CodiceFiscale_4 convenuto contumace
OGGETTO: usucapione.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di discussione del 22.01.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di usucapione promossa da parte attrice, al vaglio della documentazione acquisita e dell'attività istruttoria espletata, è fondata in fatto e in diritto ed è, pertanto, meritevole di essere integralmente accolta.
1 Ed invero, nel caso di specie, ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge per l'intervenuto acquisto di proprietà ad usucapionem dei beni immobili de quibus in favore di parte attrice, ovvero l'animus rem sibi habendi, inteso come l'esercizio del possesso - continuo, non interrotto e non viziato da violenza o clandestinità- dell'usucapiente con l'animo che la cosa sia propria e il decorso del tempo di almeno anni venti.
In particolare, sia la produzione documentale, così come richiamata specificamente già nell'atto introduttivo del giudizio (cfr. rogiti notarili e denuncia di successione;
ricevute ICI, poi IMU e utenze), sia i testi escussi -che hanno reso testimianza in modo preciso, circostanziato e univoco- hanno confermato pienamente i capitoli di prova e le circostanze di cui all'atto introduttivo del giudizio (v. verbale di udienza di escussione testi del 01.10.2024).
Anche la CTU espletata -cui si rinvia per l'eventuale integrazione extra-testuale, se necessaria (cfr. SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, n. 11066; Tribunale di Cassino, sent. n. 73/2015 del
16.01.2015)- ha comprovato l'esattezza di tutti i dati tecnici relativi all'immobile oggetto di causa, già depositati da parte attrice, evidenziando altresì che nulla osta alla trascrivibilità della sentenza d'usucapione richiesta stante, altresì, l'intervenuta variazione al catasto di errori e anomalie (v. relazione del CTU in atti).
Pertanto, stante quanto stabilisce l'art. 1158 c.c., secondo cui “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”, risulta incontroverso che parte attrice possiede gli immobili in questione per oltre venti anni, in modo continuativo, pacifico ed indisturbato, di conseguenza, risultano soddisfatti tutti i requisiti previsti dall'articolo 1158 c.c. per l'acquisto della proprietà dell'immobile ad usucapionem in favore di parte attrice (Trib. Cassino, sentenza 16 aprile 2014).
In conclusione, risulta provata l'usucapione in favore degli attori di
“1/6 del terreno con annesso fabbricato sito in MI, località Caruso e Petroso snc - censito nel catasto urbano del Comune di MI , foglio 13 ptc 670, sub 1, cat A/2 , classe 2 , consistenza 5,5 vani –R.C.. 482,89 nonché foglio 13 ptc 670, sub 2, cat A/2 , classe 2 , consistenza 5,5 vani –R.C. 482,89, ex particella 153 del foglio 13” (v. memoria conclusionale di parte attrice e relazione del CTU in atti).
Quanto alle spese di giudizio, posto che “la compensazione delle spese di lite non si può fondare su generici motivi di opportunità, in quanto l'articolo 92 consente la compensazione delle spese processuali se ricorrono «gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»” (v. sentenza del 07/05/2013, n. 396/2013, Tribunale di Cassino) e, come tale, deve trovare riferimento in particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. Civ. 26987/2011), va richiamato e integralmente confermato in questa sede l'orientamento del Tribunale di Cassino, perfettamente applicabile al caso di specie, nella parte in cui si ritiene “opportuno disporre la compensazione per la natura della controversia, i rapporti di parentela acclarati, la necessità di non esasperare la situazione…, ecc.” (v. ordinanza del 14/12/2011, rep. 2098, Tribunale di Cassino), cui si aggiunge, da parte di questo decidente, per il caso che occupa, la mancata richiesta di condanna da parte attrice.
Tanto anche in forza della pronuncia del Giudice delle Leggi con sentenza n. 77 del 19.04.2018, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa non di meno
2 compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate nell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , in proprio e nella Parte_1 spiegata qualità + ALTRI nei confronti di , ogni altra istanza, Controparte_2 deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda degli attori e, per l'effetto,
b) dichiara acquisito in favore di in proprio e quale Parte_1 amministratrice di sostegno di , nonché di CP_1 Parte_2 tutti per intervenuta prescrizione acquisitiva ultra trentennale, la piena ed esclusiva proprietà del sesto afferente l'immobile censito nel catasto urbano del Comune di MI , foglio 13 ptc 670, sub 1, cat A/2 , classe 2 , consistenza 5,5 vani –R.C.. 482,89 nonché foglio 13 ptc 670, sub 2, cat A/2 , classe 2 , consistenza 5,5 vani –R.C. 482,89, ex particella 153 del foglio 13, come da
CTU in atti, cui si rinvia per l'eventuale integrazione extra-testuale, se necessaria;
c) ordina la trascrizione della sentenza nei competenti RR.II di Latina e la relativa annotazione e voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Latina Ufficio Provinciale del territorio servizi catastali, con esonero da responsabilità, da effettuarsi a cura di parte attrice;
d) dispone l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio;
e) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Cassino il 22/01/2025
Il GIUDICE
Vincenza Ovallesco
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3274 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza di discussione del 22.01.2025 e vertente
TRA
, C.F.: , in proprio e nella Parte_1 CodiceFiscale_1 qualità di amministratrice di sostegno -giusto decreto di nomina e giusta autorizzazione alla presente azione da parte del Giudice Tutelare del Tribunale di Cassino- di
CP_1 CodiceFiscale_2
, C.F.: ,
, C.F.: , Parte_2 C.F._3 rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. PAOLO MASELLA e presso il loro studio elett.te dom.ti, parte attice
CONTRO
C.F.: , Controparte_2 CodiceFiscale_4 convenuto contumace
OGGETTO: usucapione.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di discussione del 22.01.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di usucapione promossa da parte attrice, al vaglio della documentazione acquisita e dell'attività istruttoria espletata, è fondata in fatto e in diritto ed è, pertanto, meritevole di essere integralmente accolta.
1 Ed invero, nel caso di specie, ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge per l'intervenuto acquisto di proprietà ad usucapionem dei beni immobili de quibus in favore di parte attrice, ovvero l'animus rem sibi habendi, inteso come l'esercizio del possesso - continuo, non interrotto e non viziato da violenza o clandestinità- dell'usucapiente con l'animo che la cosa sia propria e il decorso del tempo di almeno anni venti.
In particolare, sia la produzione documentale, così come richiamata specificamente già nell'atto introduttivo del giudizio (cfr. rogiti notarili e denuncia di successione;
ricevute ICI, poi IMU e utenze), sia i testi escussi -che hanno reso testimianza in modo preciso, circostanziato e univoco- hanno confermato pienamente i capitoli di prova e le circostanze di cui all'atto introduttivo del giudizio (v. verbale di udienza di escussione testi del 01.10.2024).
Anche la CTU espletata -cui si rinvia per l'eventuale integrazione extra-testuale, se necessaria (cfr. SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, n. 11066; Tribunale di Cassino, sent. n. 73/2015 del
16.01.2015)- ha comprovato l'esattezza di tutti i dati tecnici relativi all'immobile oggetto di causa, già depositati da parte attrice, evidenziando altresì che nulla osta alla trascrivibilità della sentenza d'usucapione richiesta stante, altresì, l'intervenuta variazione al catasto di errori e anomalie (v. relazione del CTU in atti).
Pertanto, stante quanto stabilisce l'art. 1158 c.c., secondo cui “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”, risulta incontroverso che parte attrice possiede gli immobili in questione per oltre venti anni, in modo continuativo, pacifico ed indisturbato, di conseguenza, risultano soddisfatti tutti i requisiti previsti dall'articolo 1158 c.c. per l'acquisto della proprietà dell'immobile ad usucapionem in favore di parte attrice (Trib. Cassino, sentenza 16 aprile 2014).
In conclusione, risulta provata l'usucapione in favore degli attori di
“1/6 del terreno con annesso fabbricato sito in MI, località Caruso e Petroso snc - censito nel catasto urbano del Comune di MI , foglio 13 ptc 670, sub 1, cat A/2 , classe 2 , consistenza 5,5 vani –R.C.. 482,89 nonché foglio 13 ptc 670, sub 2, cat A/2 , classe 2 , consistenza 5,5 vani –R.C. 482,89, ex particella 153 del foglio 13” (v. memoria conclusionale di parte attrice e relazione del CTU in atti).
Quanto alle spese di giudizio, posto che “la compensazione delle spese di lite non si può fondare su generici motivi di opportunità, in quanto l'articolo 92 consente la compensazione delle spese processuali se ricorrono «gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»” (v. sentenza del 07/05/2013, n. 396/2013, Tribunale di Cassino) e, come tale, deve trovare riferimento in particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. Civ. 26987/2011), va richiamato e integralmente confermato in questa sede l'orientamento del Tribunale di Cassino, perfettamente applicabile al caso di specie, nella parte in cui si ritiene “opportuno disporre la compensazione per la natura della controversia, i rapporti di parentela acclarati, la necessità di non esasperare la situazione…, ecc.” (v. ordinanza del 14/12/2011, rep. 2098, Tribunale di Cassino), cui si aggiunge, da parte di questo decidente, per il caso che occupa, la mancata richiesta di condanna da parte attrice.
Tanto anche in forza della pronuncia del Giudice delle Leggi con sentenza n. 77 del 19.04.2018, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa non di meno
2 compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate nell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , in proprio e nella Parte_1 spiegata qualità + ALTRI nei confronti di , ogni altra istanza, Controparte_2 deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda degli attori e, per l'effetto,
b) dichiara acquisito in favore di in proprio e quale Parte_1 amministratrice di sostegno di , nonché di CP_1 Parte_2 tutti per intervenuta prescrizione acquisitiva ultra trentennale, la piena ed esclusiva proprietà del sesto afferente l'immobile censito nel catasto urbano del Comune di MI , foglio 13 ptc 670, sub 1, cat A/2 , classe 2 , consistenza 5,5 vani –R.C.. 482,89 nonché foglio 13 ptc 670, sub 2, cat A/2 , classe 2 , consistenza 5,5 vani –R.C. 482,89, ex particella 153 del foglio 13, come da
CTU in atti, cui si rinvia per l'eventuale integrazione extra-testuale, se necessaria;
c) ordina la trascrizione della sentenza nei competenti RR.II di Latina e la relativa annotazione e voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Latina Ufficio Provinciale del territorio servizi catastali, con esonero da responsabilità, da effettuarsi a cura di parte attrice;
d) dispone l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio;
e) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Cassino il 22/01/2025
Il GIUDICE
Vincenza Ovallesco
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