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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 05/06/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice relatore ed estensore dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 1371/2025 del ruolo generale, vertente
TRA
C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1
in data 03/03/1957, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. BOTTON MARTINA, elettivamente domiciliati come in atti
E
, C.F. parte nata a ROVIGO (RO) in [...] Controparte_1 C.F._2
21/07/1953, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. VALVERI GIULIA, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “a parziale modifica del decreto di omologa n. cron. 1523, depositato in Cancelleria il 12.03.2012, procedimento n. 1799/2011 R.G. Tribunale di Rovigo, stabilire che il Sig. CP_1
versi mensilmente a titolo di mantenimento personale in favore della Sig.ra
[...] Parte_1
la somma pari a euro 800,00, oltre rivalutazione annuale in misura ISTAT, con
[...]
decorrenza da giugno 2024, sino a giugno 2034 compreso per quanto rappresentato e allegato a mezzo bonifico permanente sul conto corrente n. intestato alla Sig.ra Parte_1
Spese e compensi di lite compensate tra le parti”.
FATTO e DIRITTO
1 1. Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 10.4.2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa, pronunciato dal Tribunale di Rovigo in data 14.3.2012.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che, nell'anno 2018, gli stessi hanno formalizzato un accordo a latere e mai cristallizzato con una richiesta di modifica delle condizioni di separazione, in forza del quale il si è impegnato a corrispondere alla moglie il contributo al CP_1
mantenimento, diversamente da quanto disposto nel decreto di omologa.
Gli istanti hanno dedotto che, nel maggio 2024, la ha comunicato l'intenzione di cessare Parte_1
l'attività lavorativa in favore dell'impresa familiare e, al fine di regolare tutte le questioni, anche relative al rapporto di lavoro ed alla quota di partecipazione spettante alla moglie a seguito dello scioglimento dell'impresa familiare, i ricorrenti hanno pattuito un assegno di mantenimento in favore della stessa nella misura di 800 euro mensili.
Dunque, i ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulla modifica delle condizioni del di separazione, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51, ult. comma, c.p.c.
2. Tanto premesso, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Nel merito questo Collegio ritiene che le modifiche così come concordate dalle parti siano meritevoli di accoglimento, in considerazione delle mutate condizioni economiche familiari, che giustificano una ridefinizione complessiva dei rispettivi rapporti economici;
peraltro, le concordate modifiche non sono contrarie a norme imperative, ragione per cui il Tribunale ritiene di poterle porre a fondamento della presente decisione.
3. In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, a parziale modifica del decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di Rovigo in data 12-14.12.2024, fermo restando quanto non espressamente modificato, così provvede:
DISPONE in conformità degli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in epigrafe;
DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 27.5.2025.
Il Presidente
dott. Federica Abiuso
Il Giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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