Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 28/03/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 759/2024 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 759/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. BUFALINI MARCO ( ), come da procura in calce a C.F._2 atto di citazione, con domicilio eletto presso il suo studio in Arezzo, Borgo Santa
Croce 42 - parte attrice - CONCLUDE come da note 20.12.24: “accertare la responsabilità professionale dell'Avv. CP_1 come descritta in parte narrativa e, conseguentemente, condannare lo stesso al risarcimento dei danni subiti dal IG. da quantificarsi nella somma che risulterà dall'istruttoria di causa e comunque Parte_1 non inferiore ad € 300000 per l'effetto respingere le conclusioni delle altre parti in quanto infondate sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese, compensi”
- Avv. RAFFAELLO ( ), parte rappresentata e di- CP_1 C.F._3 fesa in proprio e dall'Avv. RICCI ALBERGOTTI GIAN FRANCO
( ), come da procura in calce a comparsa di costituzione e risposta C.F._4 con domicilio eletto presso il suo studio in Arezzo, Via Petrarca 9 -parte convenuta- CONCLUDE come da note 18.12.24: “respingere la domanda attrice nell'an e nel quantum, perché infondata e non provata.2) …respingere tutte le istanze istruttorie dedotte dall'attore (omissis), in quanto inammissibili e irrilevanti per le ragioni già esposte nella comparsa di risposta e nelle memorie e deduzioni del convenuto.3) In denegata ipotesi, nel caso dell'accoglimento della domanda attrice, …condannare
1
[...]
(P.I. ), in persona del legale rapp,te Controparte_3 P.IVA_1
p.t., parte rappresentata e difesa dall'Avv. SPAGNOLO SANTO ( ),come da procura in calce a comparsa di costituzione e risposta, C.F._5 con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, C.so Italia 244
- parte terza chiamata - CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta;
“Ritenere e dichiarare infondata la domanda giudiziale della parte attrice;
- Ritenere e dichiarare infondata la domanda giudiziale nei confronti della deducente;
- Ritenere e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa invocata e per l'effetto rigettare la domanda di manleva spiegata nei confronti di -In ogni caso, ridurre la domanda CP_2 attorea a quanto di ragione e contenere la condanna della deducente nei limiti del contratto e previa decur- tazione dello scoperto e della franchigia prevista. Con vittoria di spese e compensi”
Responsabilita professionale
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il IG. premesso che: il 05.03.2015 aveva sottoscritto Pt_1 presso lo studio dell'Avv. in Arezzo, un atto denominato “scrittura pri- Controparte_4 vata di definizione patrimoniale” con la di lui moglie, , che formalizzava il Parte_3
riconoscimento di testa al marito di diritto di comproprietà su vari immobili, in origine di proprietà della famiglia che in seguito a varie vicende risultavano di proprietà della Pt_1
sola la stessa si impegnava a trasferire formalmente al marito, solo in seguito al de- Pt_3
cesso (futuro, di fatto avvenuto nel dicembre 2020) del di lui padre (CC IM) che su tali beni deteneva l'usufrutto, il 50% dell'u.i. di Santa Lucia n. 102 (casa principale) nonché
l' intera proprietà dell'u.i. di Santa Lucia n. 105 (casa vecchia) e altri terreni adiacenti;
l'at- tore aveva rappresentato le proprie necessità all'Avvocato a cui si era rivolto per redigere tale atto, che sottoscriveva con data certa risalente al 2015; nel 2018 i coniugi avevano pre- sentato ricorso congiunto per la separazione consensuale dinanzi al Tribunale di Arezzo ed
2 i rapporti con la si erano incrinati;
aveva allora deciso di agire per vedersi garantita l' Pt_3
esecuzione di quanto supra definito; in tale occasione vedeva dichiararsi la nullità di tale scrittura per assenza di causa; pertanto, ricevute costanti rassicurazioni dall'Avv. CP_1
circa la validità, anche nel contenuto, dell'atto da lui redatto, si vedeva costretto ad instaurare il presente giudizio, essendo stato viceversa redatto un atto nullo ed inutilizzabile secondo lo scopo per cui era stato originariamente commissionato, al fine di ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, il convenuto contestava la ricostruzione della domanda, deducendone dell'l' assoluta erroneità delle affermazioni, in quanto dall'atto da lui redatto non emergeva che la IG.ra “riconoscesse” che la metà della proprietà dei beni ereditari spettasse al Pt_3 marito, ma che “intende riconoscere al marito separato, nelle forme che saranno più op- portune al momento, la metà…”; la scrittura aveva di fatto mera natura programmatica e stabiliva che nel momento in cui le parti avessero ritenuto opportuno (essendo di fatto già separati ma non divorziati) la IG.ra avrebbe riconosciuto in modalità da convenire la Pt_3
metà della proprietà dei beni in capo al marito;
non definiva momento, né modalità con cui sarebbe avvenuto tale riconoscimento de facto del diritto: tale ulteriore adempimento non era mai stato posto in essere. Ancora, contestava la modalità del il quale precipito- Pt_1
samente ed avvalendosi di altro difensore, aveva intentato azione contro la moglie nel proc. scaturito nella Sentenza del Tribunale di Arezzo n. 1000/22, la quale aveva dichiarato l'atto del 2015 “contratto gratuito atipico privo dell'elemento essenziale della causa di cui all'art. 1325
c.c.”, e tale decisione poteva effettivamente riscontrarsi con riguardo allo scopo inteso rag- giungere in quel momento e non in assoluto. Deduceva, infatti, l'esclusiva responsabilità dell'attore che aveva azionato mediante altro legale, quale titolo esecutivo per il trasferi- mento immediato delle proprietà in esso nominate, l'atto da lui redatto quale legale di fidu- cia, ciò che non era riscontrabile in atti. Nulla poteva ricondursi ad una personale responsa- bilità professionale, nulla avendo egli sancito e stabilito nell'atto, diverso da quello riferitogli al momento della sua redazione, stanti le necessità del momento e i rapporti tra le parti.
Infine, chiamava in garanzia e manleva la propria compagnia assicurativa CP_2
, cui era legato da polizza professionale n. BL05000981 09385N. Ciò premesso
[...] adiva l'intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
3 Nel costituirsi, parte terza chiamata deduceva che la Sen- Controparte_2
tenza n. 1000/22 del Tribunale di Arezzo andava appellata e non era pertanto ravvisabile errore del convenuto, il quale non poteva essere chiamato a rispondere di errori del Giudice
e/o della scelta di controparte di prestare acquiescenza ad un errore in diritto. Nel merito, contestava la prova del nesso causale tra quanto lamentato ed i presunti errori professionali del convenuto, rimasti non provati in nessuno dei procedimenti azionati. Reclamava l'as- senza del principio di matrice giurisprudenziale, per cui l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale verso il proprio cliente per negligente svolgimento dell'atti- vità professionale implicava una valutazione prognostica positiva – non necessariamente di certezza – circa il probabile esito favorevole del risultato, se l'attività fosse stata corretta- mente e diligentemente svolta. Contestava l'operatività della garanzia circa i danni non pa- trimoniali, ovvero le richieste derivanti da dichiarazioni false, inesatte o reticenti dell'assi- curato, rinvenibili nelle rassicurazioni fatte all'attore, a garanzia dell'operato professionale.
Ciò premesso adiva l'intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
* * *
Per valutare la fondatezza della domanda occorre accertare se vi sia stata colpa nell' operato del convenuto, nell'adempimento della propria prestazione professionale di Avvo- cato e se, in caso affermativo, dalla sua condotta (colposa) sia derivato all'attore un danno risarcibile, legato alla prima da nesso di causalità giuridicamente apprezzabile.
In via del tutto preliminare, occorre evidenziare che, per costante Giurisprudenza, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare, in primis, se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del legale;
in secundis, se un danno si sia effettivamente verificato;
in tertiis se, qualora l'
Avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, l'assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso etiologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva che sia, ed il risultato derivatone (ex multis,
Cass., II, n. 1984/2016 ; Cass., n. 4742/2019).
4 Ciò in quanto, con riguardo specifico all'ultimo dei presupposti sopra indicati, ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione (di mezzi,
e non di risultato) per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da even- tuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (Cass., n. 6967/06;
Cass. n. 9917/2010; Cass., n. 2638/13).
Inoltre, sempre seguendo i dettami della Suprema Corte, bisogna evidenziare che le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola e come già detto, obbligazioni di mezzi e non di risultato in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conse- guirlo.
Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rile- vano le modalità di svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, c. II, del c.c., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione, con la precisazione che rientra nella ordinaria diligenza dell'Av- vocato il compimento di quegli atti che, di regola, non richiedono una speciale capacità tec- nica (Cass., n. 8863/11; Cass., n. 18816/13). Difatti, la natura dell'obbligazione de qua comporta che l'inadempimento del professionista patrocinatore non è desumibile dal mancato raggiun- gimento del risultato cui aspiri il cliente, ragion per cui l'affermazione della sua responsabi- lità implica l'indagine - positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire - circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta o dell'atto che il legale ha o non ha compiuto secondo diligenza (“la respon- sabilità dell'avvocato per l'inesatto o mancato compimento di un'attività difensiva non può ravvisarsi per il solo fatto di un non corretto adempimento della prestazione professionale, perché occorre anche verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia effettivamente ricon- ducibile alla condotta erronea del primo e se il danno prospettato sia dunque effettivamente diretta- mente riconducibile all'operato del professionista, difettando, altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva e il risultato derivatone”: così, tra altre, Cass., n. 12038/2017; Cass., n. 25895/2016; Cass., n. 1984/2016).
5 In punto corretta ripartizione degli oneri probatori grava sul cliente, il quale sostenga di aver subito un pregiudizio per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo
Avvocato, l'onere di provare:
a) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cass.,
III, n. 9238/2007), da accertarsi con giudizio controfattuale alla stregua del criterio del criterio del "più probabile che non" onde appurare se, qualora il legale non avesse commesso errori, il giudizio avrebbe avuto un esito diverso e la parte avrebbe potuto conseguire il risultato voluto (cfr. in ultimo Cass., III, 11/02/2021, n. 3566), poiché la regola della preponderanza dell' evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra omissione ed evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ul- timo (quale elemento costitutivo della fattispecie) e le conseguenze dannose risarcibili (Cass.,
VI, n. 410/2021).
Dall' applicazione dei superiori principi al caso di specie discende la conclusione - per le ragioni di seguito indicate – del difetto di prova degli elementi costitutivi dell'azione di responsabilità professionale esercitata, cui l'attore era onerato.
Non è contestato il mandato, conferito in via orale in quanto non vi è documentazione in atti, dall'attore al convenuto, in vista della redazione di un atto nel 2015, ed atteso il con- ferimento di incarichi plurimi per altre attività allo stesso Avvocato, che di fatto lo stesso convenuto ha ammesso.
Ciò posto l'attore, sul quale grava il relativo onere, non ha provato che il convenuto, nel predisporre il documento denominato “Scrittura Privata di definizione patrimoniale” do- vesse perseguire un intento diverso da quello perseguito, quale un riconoscimento e/o un trasferimento di beni, o addirittura un contratto a titolo gratuito ovvero una donazione (fu- tura) della moglie nei suoi confronti, inerente i beni immobili (individuati precedentemente in “casa vecchia” e “casa principale” con annessi terreni) in cui era subentrata la sola moglie per vicissitudini diverse (nel 2001, doc. 1 comparsa convenuto mediante atto per CP_1
6 AR aveva acquisito la nuda proprietà di tutti i beni della famiglia Per_1 Pt_1
insieme al figlio;
nel 2011, doc. 6, in seguito alla prematura scomparsa del figlio CP_5
aveva ereditato la quota dello stesso su tali beni anche a causa della Persona_2 rinuncia all'eredità del marito, doc. 5).
È agli atti (doc. 5 atto di cit.) il riconoscimento dell'intento dell'attore di definire, in occasione della separazione con la moglie, la situazione patrimoniale. È ancora, documentale
(all. 9), la reclamata volontà dell'attore il quale riferisce che in seguito alla separazione con- sensuale del 2010, i coniugi si erano recati dal convenuto per sottoscrivere la mera intenzione della moglie di riconoscere il marito quale comproprietario dei beni immobili de quibus; ma non vi è alcun riferimento in atti circa le tempistiche e le modalità con cui si sarebbe a ciò proceduto, vagliandosi anche in tale scrittura diverse soluzioni. Tale scrittura, anche a parere di chi scrive, appare verosimilmente una mera fotografia a futura memoria tra le parti.
Non può poi rinvenirsi la responsabilità in capo al redattore dell'atto, per l'uso fattone successivamente.
Il rigetto della domanda volta ad ottenere il riconoscimento della responsabilità del prestatore d'opera intellettuale convenuto assorbe completamente la domanda di garanzia nei confronti della compagnia assicurativa terza chiamata.
In conclusione, la domanda di natura risarcitoria proposta dall'attore non merita ac- coglimento poiché completamente sfornita di prova del nesso eziologico tra causa ed effetto scaturente dall'attività della prestazione professionale dell'Avvocato convenuto. In ordine poi all'asserito pregiudizio subito, l'attore non ha dimostrato in cosa siano consistiti i danni lamentati e originati dal dedotto inadempimento, né quale fosse la loro entità economica, non avendo egli neppure allegato quale fosse il valore economico dei beni.
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte attrice. In applicazione dei valori intermedi delle fasi di giudizio effettivamente espletate
(studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale) nell'ambito dei giudizi del valore corrispondente a quello per cui è causa indeterminabile complessità bassa, vengono liquidate in complessivi € 7.616,00 per competenze, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge. Anche le spese del terzo devono essere poste a carico di parte attrice, essendo la chiamata in causa della Compagnia assicurativa giustificata
7 dalla necessità di tutelare un interesse patrimoniale legittimo del convenuto e, pertanto, l'in- tervento in giudizio provocato di quest'ultima appare conforme alle disposizioni procedurali.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
* * * * *
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda di proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
Avv. Raffaello;
- Condanna alle spese di giudizio, per € 7.616,00 per ciascuna Parte_1
parte, oltre accessori, come da motivazione;
Arezzo, 28/03/2025
Il giudice
Fabrizio Pieschi
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