Articolo 9 della Legge 17 agosto 1974, n. 396
Articolo 8Articolo 10
Versione
15 settembre 1974
Art. 9.

Nei confronti del personale rivestito delle qualifiche dirigenziali di qualsiasi livello l'incarico delle funzioni proprie della qualifica superiore, con il trattamento previsto dall' articolo 5 della legge 15 febbraio 1967, n. 40 , e' attribuito, in ogni caso, con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il consiglio d'amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Entrata in vigore il 15 settembre 1974