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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/03/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1176/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1176/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARETUSI Parte_1 C.F._1 CRISTIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G.D'ANNUNZIO 194/6 PINETOpresso il difensore avv. ARETUSI CRISTIANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARETUSI Parte_2 C.F._2 CRISTIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G.D'ANNUNZIO 194/6 PINETOpresso il difensore avv. ARETUSI CRISTIANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 COLUCCINO LUIGI e dell'avv. POLVERINO LUCA ( ) VIA ADOLFO C.F._3 RAVA' 75 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA ADOLFO RAVA' 75 ROMApresso il difensore avv. COLUCCINO LUIGI
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, già , ha ottenuto dal Tribunale CP_1 Parte_3 di Teramo decreto ingiuntivo contro ed , obbligato e Parte_1 Parte_2 coobbligata per contratto di finanziamento, per cui residua un debito per euro 18.804,93. Gli ingiunti si oppongono premettendo che la notifica dello stesso è inesistente, in quanto la dichiarazione di conformità della copia depositata della notifica difetta di luogo e di data. Il credito ingiunto è nullo. A sostegno di tale affermazione ricostruiscono i fatti nel seguente modo: in data 18 ottobre 2007la società che allora si chiamava neos Finance SPA erogava a un prestito per 25 mila euro, Parte_1 estinto anticipatamente. Il finanziamento per cui la società agisce monitoriamente è stato pattuito il 5 maggio 2009; in quella data la società con atto numero 2186622 si è impegnata ad erogare un prestito di euro 32850; effettivamente però vennero erogati 10 mila euro e non vi è prova di erogazione della somma come descritta nella scheda.Nella scheda contabile si menzionano rapporti non allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, il che priva il credito della prova della sua certezza, liquidità ed esigibilità. Il contratto sottoscritto era privo del piano di ammortamento, mai consegnato agli opponenti, ed il piano depositato è stato disposto unilateralmente dalla società e quindi non costituisce prova. La banca non ha dato prova dell'esistenza del saldo debitore residuo. Si contesta quindi la veridicità della scheda di conto prodotta dalla banca. Non vi è nemmeno la prevista certificazione per legge di un dirigente.Sono stati imposti nelle condizioni generali corrispettivi usurari. In caso di recupero del credito è previsto il pagamento di spese quantificate dal 15% al 20% del credito Neos.
Con perizia di parte lamentano gli apponenti che tale penale rende il prestito usurario. Quindi la clausola determinativa degli interessi è nulla nella sua interezza. Quindi la banca ha titolo per richiedere il solo capitale,non gli interessi. ha versato 30.763,75 euro , oltre tre Parte_1 distinti versamenti con vaglia ciascuno per 350 euro. Il capitale quindi è stato integralmente restituito con disavanzo a favore del cliente per euro 836 . Il tasso effettivo applicato è il 12,701%contro costo complessivo enunciato nel contratto del 10,60%. Il TAEG effettivo è 14,024% superiore a quanto enunciato dell' 11,59%.La commissione anticipata di estinzione rende nullo il contratto. Riservano separata azione per danni patrimoniali e non patrimoniali. La definisce l'opposizione pretestuosa CP_2
e priva di fondamento. Non contestano gli opponenti di aver beneficiato del finanziamento di euro
34.712, comprensivo di spese di istruttoria e di polizza assicurativa. La mancanza di luogo e data nell'attestazione di conformità non rende inesistente la notifica;
gli stessi opponenti riconoscono di aver concluso il contratto di finanziamento, finalizzato all'estinzione di un precedente finanziamento pire non disconosciuto. I tassi enunciati sono stati effettivamente applicati. I costi connessi al finanziamento ammontano a soli 450 euro. Il taeg è stato determinato con correttezza, trasparenza e seguendo le indicazioni della Banca d'Italia Le indicazioni, informative comunicazioni adempiono pienamente agli obblighi contrattuali. La decadenza del beneficio avvenne dopo dieci rate scadute e non pagate.
L'interesse previsto è applicato è ampiamente inferiore al tasso soglia allora contemplato dalla normativa. Il piano di ammortamento alla francese è pienamente legittimo. Le spese per il recupero non vanno sommate al TAEG o agli interessi moratori. Condotta istruttoria con consulenza tecnica contabile, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Al consulente sono stati posti i quesiti di verificare se nel calcolo della rata costante indicata in contratto la banca ha utilizzato la formula matematica del regime composto degli interessi ed in caso affermativo provvedere a calcolare la rata costante risultante dall'applicazione del regime semplice degli interessi;
accertata l'applicazione del regime composto degli interessi provvedere al ricalcolo del TAN, in relazione alla rata convenuta, corrispondente al regime semplice degli interessi;
nell'ipotesi in cui il ricalcolo evidenzi rate più ridotte, calcolare la rata costante mensile posticipata risultante dell'applicazione del regime semplice degli interessi al tasso legale annuo vigente alla data di stipula del contratto;
sulla base della rata costante calcolata al tasso legale calcolare l'effettivo valore del rapporto dare avere fra le parti tenuto conto e previa verifica delle pagina 2 di 3 somme corrisposte dalla mutuataria. Calcolare al tempo della sottoscrizione del mutuo il tasso effettivo globale effettivamente applicato della banca tenendo anche conto della maggiorazione degli interessi risultante dall'applicazione del regime composto degli interessi e dell'effettivo capitale erogato;
verificare se il TAN ed il TEG ricalcolati superino il valore del tasso soglia usura e in caso affermativo provveda al ricalcolo del dare avere secondo quanto stabilito dell'articolo 1815 codice civile;
verifichi anche in tal senso spese di finanziamento e penali, da eliminare se superano il tasso soglia usura.
L'importo finanziato è per euro 32. 650; 66 rate mensili;
tasso effettivo globale 11,59%, importo rate contratto 696,35 euro, spese per istruttoria 250 euro, importo garanzie aggiuntive 1612,10 euro. Il finanziamento non supera i tassi soglie;
mentre la percentuale per il recupero del credito da parte di incaricati esterni a NEOS del tenore letterale dell'articolo risulta essere superiore al tasso soglia, però in concreto è state applicata la penale, pure possibile contrattualmente, del 10 per cento e quindi inferiore al tasso soglia. Eliminando la parte di interesse composto seguendo le istruzioni, il consulente ha rideterminato il credito della società opposta in euro 3.302,67, eliminando la rinvenuta in concreto capitalizzazione degli interessi, e le penali, promesse come usurarie. Va quindi revocato il decreto ingiuntivo e gli opponenti vanno condannati alla minor somma di euro 3302,67; con interessi, in misura legale, dalla data di deposito della consulenza tecnica che ha determinato determinato con certezza il credito dovuto al saldo effettivo. Spese a carico della opposta che ha ingiunto una somma pari a 6 volte il dovuto.
PQM
Revoca il decreto ingiuntivo e condanna e a pagare a Parte_1 Parte_2 [...]
euro 3302,67, oltre interessi, in misura legale, dalla data di deposito della Ctu al saldo Parte_3 effettivo. Condanna la banca al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5077 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese di CTU come liquidate e spese di CTP come fatturate.
Teramo 24 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1176/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARETUSI Parte_1 C.F._1 CRISTIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G.D'ANNUNZIO 194/6 PINETOpresso il difensore avv. ARETUSI CRISTIANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARETUSI Parte_2 C.F._2 CRISTIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G.D'ANNUNZIO 194/6 PINETOpresso il difensore avv. ARETUSI CRISTIANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 COLUCCINO LUIGI e dell'avv. POLVERINO LUCA ( ) VIA ADOLFO C.F._3 RAVA' 75 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA ADOLFO RAVA' 75 ROMApresso il difensore avv. COLUCCINO LUIGI
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, già , ha ottenuto dal Tribunale CP_1 Parte_3 di Teramo decreto ingiuntivo contro ed , obbligato e Parte_1 Parte_2 coobbligata per contratto di finanziamento, per cui residua un debito per euro 18.804,93. Gli ingiunti si oppongono premettendo che la notifica dello stesso è inesistente, in quanto la dichiarazione di conformità della copia depositata della notifica difetta di luogo e di data. Il credito ingiunto è nullo. A sostegno di tale affermazione ricostruiscono i fatti nel seguente modo: in data 18 ottobre 2007la società che allora si chiamava neos Finance SPA erogava a un prestito per 25 mila euro, Parte_1 estinto anticipatamente. Il finanziamento per cui la società agisce monitoriamente è stato pattuito il 5 maggio 2009; in quella data la società con atto numero 2186622 si è impegnata ad erogare un prestito di euro 32850; effettivamente però vennero erogati 10 mila euro e non vi è prova di erogazione della somma come descritta nella scheda.Nella scheda contabile si menzionano rapporti non allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, il che priva il credito della prova della sua certezza, liquidità ed esigibilità. Il contratto sottoscritto era privo del piano di ammortamento, mai consegnato agli opponenti, ed il piano depositato è stato disposto unilateralmente dalla società e quindi non costituisce prova. La banca non ha dato prova dell'esistenza del saldo debitore residuo. Si contesta quindi la veridicità della scheda di conto prodotta dalla banca. Non vi è nemmeno la prevista certificazione per legge di un dirigente.Sono stati imposti nelle condizioni generali corrispettivi usurari. In caso di recupero del credito è previsto il pagamento di spese quantificate dal 15% al 20% del credito Neos.
Con perizia di parte lamentano gli apponenti che tale penale rende il prestito usurario. Quindi la clausola determinativa degli interessi è nulla nella sua interezza. Quindi la banca ha titolo per richiedere il solo capitale,non gli interessi. ha versato 30.763,75 euro , oltre tre Parte_1 distinti versamenti con vaglia ciascuno per 350 euro. Il capitale quindi è stato integralmente restituito con disavanzo a favore del cliente per euro 836 . Il tasso effettivo applicato è il 12,701%contro costo complessivo enunciato nel contratto del 10,60%. Il TAEG effettivo è 14,024% superiore a quanto enunciato dell' 11,59%.La commissione anticipata di estinzione rende nullo il contratto. Riservano separata azione per danni patrimoniali e non patrimoniali. La definisce l'opposizione pretestuosa CP_2
e priva di fondamento. Non contestano gli opponenti di aver beneficiato del finanziamento di euro
34.712, comprensivo di spese di istruttoria e di polizza assicurativa. La mancanza di luogo e data nell'attestazione di conformità non rende inesistente la notifica;
gli stessi opponenti riconoscono di aver concluso il contratto di finanziamento, finalizzato all'estinzione di un precedente finanziamento pire non disconosciuto. I tassi enunciati sono stati effettivamente applicati. I costi connessi al finanziamento ammontano a soli 450 euro. Il taeg è stato determinato con correttezza, trasparenza e seguendo le indicazioni della Banca d'Italia Le indicazioni, informative comunicazioni adempiono pienamente agli obblighi contrattuali. La decadenza del beneficio avvenne dopo dieci rate scadute e non pagate.
L'interesse previsto è applicato è ampiamente inferiore al tasso soglia allora contemplato dalla normativa. Il piano di ammortamento alla francese è pienamente legittimo. Le spese per il recupero non vanno sommate al TAEG o agli interessi moratori. Condotta istruttoria con consulenza tecnica contabile, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Al consulente sono stati posti i quesiti di verificare se nel calcolo della rata costante indicata in contratto la banca ha utilizzato la formula matematica del regime composto degli interessi ed in caso affermativo provvedere a calcolare la rata costante risultante dall'applicazione del regime semplice degli interessi;
accertata l'applicazione del regime composto degli interessi provvedere al ricalcolo del TAN, in relazione alla rata convenuta, corrispondente al regime semplice degli interessi;
nell'ipotesi in cui il ricalcolo evidenzi rate più ridotte, calcolare la rata costante mensile posticipata risultante dell'applicazione del regime semplice degli interessi al tasso legale annuo vigente alla data di stipula del contratto;
sulla base della rata costante calcolata al tasso legale calcolare l'effettivo valore del rapporto dare avere fra le parti tenuto conto e previa verifica delle pagina 2 di 3 somme corrisposte dalla mutuataria. Calcolare al tempo della sottoscrizione del mutuo il tasso effettivo globale effettivamente applicato della banca tenendo anche conto della maggiorazione degli interessi risultante dall'applicazione del regime composto degli interessi e dell'effettivo capitale erogato;
verificare se il TAN ed il TEG ricalcolati superino il valore del tasso soglia usura e in caso affermativo provveda al ricalcolo del dare avere secondo quanto stabilito dell'articolo 1815 codice civile;
verifichi anche in tal senso spese di finanziamento e penali, da eliminare se superano il tasso soglia usura.
L'importo finanziato è per euro 32. 650; 66 rate mensili;
tasso effettivo globale 11,59%, importo rate contratto 696,35 euro, spese per istruttoria 250 euro, importo garanzie aggiuntive 1612,10 euro. Il finanziamento non supera i tassi soglie;
mentre la percentuale per il recupero del credito da parte di incaricati esterni a NEOS del tenore letterale dell'articolo risulta essere superiore al tasso soglia, però in concreto è state applicata la penale, pure possibile contrattualmente, del 10 per cento e quindi inferiore al tasso soglia. Eliminando la parte di interesse composto seguendo le istruzioni, il consulente ha rideterminato il credito della società opposta in euro 3.302,67, eliminando la rinvenuta in concreto capitalizzazione degli interessi, e le penali, promesse come usurarie. Va quindi revocato il decreto ingiuntivo e gli opponenti vanno condannati alla minor somma di euro 3302,67; con interessi, in misura legale, dalla data di deposito della consulenza tecnica che ha determinato determinato con certezza il credito dovuto al saldo effettivo. Spese a carico della opposta che ha ingiunto una somma pari a 6 volte il dovuto.
PQM
Revoca il decreto ingiuntivo e condanna e a pagare a Parte_1 Parte_2 [...]
euro 3302,67, oltre interessi, in misura legale, dalla data di deposito della Ctu al saldo Parte_3 effettivo. Condanna la banca al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5077 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese di CTU come liquidate e spese di CTP come fatturate.
Teramo 24 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
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