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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino all'udienza del 22.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2663/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. to MAZZA LUIGI, Parte_1
giusta procura in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv.to BASSO OTTAVIO come da procura agli atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 14.05.2024 il ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze della società operante nel Controparte_1
settore della costruzione di edifici residenziali e non, per effetto di un contratto di lavoro subordinato full-time a tempo determinato, dal
24.10.2023 al 26.01.2024. Rappresentava di aver svolto mansioni di operaio elettricista inquadrato al I livello del CCNL Edilizia Industria e di aver prestato la sua attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle ore 7:15 alle ore 17:00 alternativamente presso abitazioni private e presso un albergo per anziani sito in Giffoni Sei Casali (Sa). Evidenziava di aver percepito somme inferiori a quelle risultanti dalle busta paga e segnatamente € 420,00 a fronte di € 468,00 netti dovuti secondo la busta paga di ottobre 2023, € 1.260,00 in luogo di € 1280,86 come da busta paga di novembre 2023, € 660,00 invece di € 1.032,92 netti per la mensilità di dicembre 2023, ed € 660,00 a fronte degli € 1.751,57 netti secondo la busta paga di gennaio 2024.
Precisava, pertanto, di essere creditore della società convenuta dell'importo totale di € 1.533,35 a titolo di corretta retribuzione mensile, ratei tredicesima, ferie, ROL e TFR, oltre interessi e rivalutazione.
Attesa l'asserita violazione degli artt. 15,16,17,24 e 33 del CCNL di categoria e dell'art.1, co. 910-913, della L. 205/2017, impugnando ogni eventuale atto di rinuncia o transazione sottoscritto, il ricorrente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire:” - Previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti per il periodo dal 24 ottobre 2023 al 26 gennaio
2024, delle somme spettanti al ricorrente in ragione delle mansioni di fatto svolte, della quantità e della qualità della prestazione offerta e, comunque, per i titoli e le causali integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati, condannare la (p. iva ) Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Giffoni Sei Casali (SA), via Serroni n. 105/A, in persona del legale rappresentante: - al pagamento della complessiva somma netta di
€.1533,35 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna posta fino all'effettivo soddisfo, spettante al ricorrente in ragione delle mansioni di fatto svolte, della quantità e della qualità della prestazione offerta, e comunque per i titoli e le causali integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati o quella che l'Onorevole
Giudicante riterrà più opportuna ed equa, oltre interessi e liquidazione del maggiore danno ex art. 429 c.p.c.; - Condannare la società convenuta alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione in favore dell'avvocato costituito per dichiarazione di fatto anticipo;
- sentenza esecutiva come per legge”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituiva la società convenuta e deduceva che le somme richieste dal lavoratore non erano state erogate per un mero errore contabile.
Il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza del
22.01.2025, all'esito della camera di consiglio, decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Come evidenziato nella parte narrativa della decisione il ricorrente, sull'assunto di aver ricevuto, a titolo di retribuzione, delle somme inferiori rispetto quelle riportate nelle buste paga, ha agito per il pagamento della relativa differenza.
La convenuta non ha contestato siffatta asserzione ed ha ricondotto la mancata erogazione di quanto dovuto al lavoratore ad un errore contabile.
In punto di diritto, giova rilevare che, ad avviso della Suprema Corte, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste,
l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3) (cfr da ultimo Cass. 19 aprile 2024, n. 10663).
Ebbene, nella fattispecie che ci occupa, è incontestato - oltre che documentalmente provato - che il ricorrente per il mese di ottobre 2023 ha percepito mediante bonifico del 17.11.2023 la somma netta di € 420,00 a fronte di € 468,00 netti dovuti secondo busta paga;
per il mese di novembre 2023 ha percepito mediante bonifico del 19.12.2023 la somma netta di € 1.260,00 a fronte di € 1.280,86 netti dovuti secondo busta paga;
per il mese di dicembre 2023 ha percepito mediante bonifico del
24.01.2024 la somma netta di € 660,00 a fronte di €.1032,92 netti dovuti secondo busta paga;
per il mese di gennaio 2024 ha percepito mediante bonifico del 22.02.2024 la somma di € 660,00 a fronte di € 1.751,57 netti dovuti secondo busta paga.
Pertanto, dal raffronto tra gli importi spettanti al ricorrente, per come risultanti dalle buste paga relative alle mensilità da ottobre 2023 a gennaio
2024 ed i relativi bonifici risulta una differenza pari alla somma netta di €
1.533,35.
Ne consegue il diritto del ricorrente alla corresponsione da parte della società convenuta della somma netta di euro 1.533,35 oltre accessori di legge.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma netta di € 1.533,35 oltre accessori di legge;
- condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali che liquida in euro 1.030,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie, con attribuzione al procuratore dichiaratori antistatario
Salerno, 22.01.2025 Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino