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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 24/09/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1897/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 24.9.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. MADONNA Giancarlo, Via Posillipo 69/20 - Napoli
CONTRO
CP_1 avv.ti DEL SORDO Roberta e GRAPPONE Cristina, c/o , Via R.Paolucci 35 - Pescara CP_1
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
ED A PRESUPPOSTI AVVISI DI ADDEBITO
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta da (con Parte_1 ricorso depositato in data 14.11.2024) avverso una intimazione di pagamento (n. 08320249007380714000), che dava atto di aver ricevuto in notifica in data 4.11.2024, limitatamente alle pretese contributive di cui a due avvisi di addebito presupposti (n.38320230001171358000 e n.38320230001600370000) recanti l'ingiunzione del pagamento della somma complessiva di €33.467,75 per contributi previdenziali (oltre oneri accessori) e specificamente, come CP_1 attestato nell'intimazione di pagamento medesima, “contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale” relativi, rispettivamente, agli anni 2021-2022 ed all'anno 2018.
L'opponente eccepiva l'omissione della notifica degli avvisi di addebito presupposti ed, inoltre, quanto all'avviso di addebito n.38320230001600370000, la
“evidente irragionevolezza e la manifesta sproporzione rispetto a quanto eventualmente dovuto dall'opponente”, trattandosi di importo elevato ed, in via preliminare, la prescrizione quinquennale della pretesa contributiva, in quanto relativa all'anno 2018, deducendo che la prescrizione inizia a decorrere dalle scadenze fissate per il versamento dei contributi, le quali sono da individuarsi nelle seguenti date del suddetto anno 2018 (come da circolare del CP_1
12.2.2018.): 16 maggio, 21 agosto, 16 novembre e 18 febbraio.
In ogni caso il ricorrente contestava nel merito “la debenza degli importi pretesi” e di cui a tutti gli atti impugnati.
L' si costituiva in giudizio resistendo all'opposizione, producendo in CP_1 particolare, oltre ai due avvisi di addebito presupposti, la documentazione relativa alla notifica dei medesimi, effettuata a mezzo PEC, rispettivamente alle date 16.12.2023 e 18.12.2023.
Con riferimento al menzionato avviso di addebito n.38320230001600370000 relativo, come attestato nell'avviso di addebito medesimo, ai “Contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale”, l' precisava che “Controparte CP_1 nel ricorso elenca la scadenza delle 4 (quattro) rate fisse per i relativi versamenti trimestrali delle quote contributive fisse, mentre la quota eccedente il minimale contributivo va versata entro il termine del 1/07/2019 dell'anno successivo. L'importo della parte eccedente il minimale deriva da quanto denunciato dal ricorrente stesso, si veda modello Unico redditi 2018, reddito di spettanza dell'imprenditore ed il quadro RR dove i contributi eccedenti il minimale ammontano ad €15.193,00 (…) Non si possono fare confronti tra le quote fisse ed il saldo della quota eccedente il minimale che dipende dal reddito dichiarato per ciascun anno”.
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione tenuta mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
2 ***
Il motivo di ricorso relativo alla omissione della notifica degli avvisi di addebito presupposti è infondato, in quanto, a fronte della produzione, effettuata dall' CP_1 in sede di costituzione, dei due avvisi di addebito presupposti e della documentazione relativa alla notifica dei medesimi, effettuata a mezzo PEC, rispettivamente alle date 16.12.2023 e 18.12.2023, l'opponente si è limitato ad eccepire che le notifiche sarebbero invalide “perché provenienti da indirizzo di posta elettronica non iscritto nei pubblici registri” e poi, abbandonando tale eccezione nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza di decisione, in queste ultime si è limitato ad eccepire che le notifiche degli avvisi di addebito sono state fatte ad indirizzi PEC “aventi un oggetto estraneo all'attività professionale del destinatario e relativi a quest'ultimo in quanto persona fisica”.
Quest'ultima eccezione è infondata, alla luce dei principi ormai affermati anche dalla giurisprudenza di legittimità:
• “In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui il ricorso per l'estensione del fallimento al socio occulto era stato validamente notificato presso il suo indirizzo pec, seppur attivato in relazione all'attività professionale di medico, estranea all'impresa fallita).” (Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12134 del 06/05/2024, Rv. 672398 - 01; conforme, Cassazione civile sez. I, 22/01/2025, n.1615).
***
Va altresì disattesa l'eccezione, pur se di fatto abbandonata nelle difese conclusive, relativa alla non iscrizione in un Pubblico Elenco della PEC di provenienza.
Va richiamata la normativa speciale applicabile al caso di specie:
• l'art. 26 (Notificazione della cartella di pagamento) comma 2 D.P.R. 602/1973 (recante Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), applicabile al presente giudizio giusta il richiamo operato dall'art.18 (Estensione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) del D.Lgs.46/1999 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), dispone infatti che “La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”;
• il richiamato art.60 D.P.R.600/1973 (recante Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) dispone per quanto rileva che “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalita' di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese
3 individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato puo' essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) (…)”;
• peraltro anche l'art.149-bis (Notificazione a mezzo posta elettronica) c.p.c., con riferimento alla Notificazione a mezzo PEC effettuata dall'Ufficiale Giudiziario, dispone al comma 2 che “[II]. Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni”.
Si tratta di normativa speciale prevista per notifiche effettuate da soggetti qualificati, applicabile al caso di specie in luogo della disposizione, in materia di notifiche a mezzo PEC, di cui all'art.
3-bis comma 1 L.53/1994 (che regolamenta tuttavia la Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali), che dispone invece che “1. La notificazione con modalita' telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione puo' essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”
Dunque nel caso di specie l'esigenza di certezza in ordine all'indirizzo PEC coinvolto nella notificazione medesima attiene unicamente alla sfera del destinatario della comunicazione.
Nessun vizio, pertanto, risulta riscontrabile laddove l'indirizzo PEC di provenienza sia avulso da un pubblico elenco.
Si richiama la giurisprudenza della S.C. formatasi sul punto:
• “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 15979 del 18/05/2022, Rv. 664909 - 01; conforme, Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 16719 del 23/06/2025, Rv. 675150 - 01).
***
Con riferimento alla residua eccezione relativa al merito dell'avviso di addebito n.38320230001600370000 ed alla prescrizione della relativa pretesa contributiva ed, inoltre, con riferimento alla contestazione del merito della pretesa di tutti gli atti impugnati (ed a maggior ragione con riferimento pure alle eccezioni
4 di carattere formale), l'opposizione è inammissibile perché introdotta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella e di cui all'art.24, comma 5, D.Lgs.46/1999, conseguendone, pertanto, la irretrattabilità ed incontrovertibilità del credito contributivo, anche con riferimento alla prescrizione maturata fino alla notifica dell'avviso di addebito (dal quale potrà decorrere nuovamente il termine prescrizionale, tuttavia non maturato alla data della introduzione del presente giudizio), come affermato da consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità:
• “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, cod. proc. civ.)” (Cassazione, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8931 del 19/04/2011, Rv. 616915 - 01,
nella cui motivazione si osserva difatti che: “Con un unico motivo la ricorrente prospetta violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) rilevando che, nel caso di riscossione coattiva ex D.Lgs. n. 46 del 1999, di crediti contributivi estinti per prescrizione, l'accertamento giurisdizionale della prescrizione costituisce questione pregiudiziale, in quanto afferente al potere amministrativo di emanare la cartella stessa, rispetto alla declaratoria di decadenza dell'opposizione, in quanto tardiva, perché proposta oltre il termine di cui all'art. 24 del decreto medesimo. Il motivo è manifestamente infondato (…)”);
• “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18145 del 23/10/2012, Rv. 624574 - 01; conformi, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2835 del 05/02/2009-Rv. 606879; Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 23397 del
17/11/2016-Rv. 641632 – 01, che ha precisato che “Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti CP_1 di natura previdenziale di detto Istituto”; Cassazione, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12200 del
18/05/2018 (Rv. 648208 - 01; Cassazione, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8931 del 19/04/2011, Rv. 616915 – 01, che ha precisato che “Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore”; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14692 del 25/06/2007, Rv. 598074 - 01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4506 del 27/02/2007, Rv. 595256 - 01).
***
L'opposizione va pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
5
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna a rifondere all' le spese del giudizio che Parte_1 CP_1 liquida in complessivi €4.000,00, oltre rimborso spese forfetario.
Così deciso in Pescara in data 24.9.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
6
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 24.9.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. MADONNA Giancarlo, Via Posillipo 69/20 - Napoli
CONTRO
CP_1 avv.ti DEL SORDO Roberta e GRAPPONE Cristina, c/o , Via R.Paolucci 35 - Pescara CP_1
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
ED A PRESUPPOSTI AVVISI DI ADDEBITO
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta da (con Parte_1 ricorso depositato in data 14.11.2024) avverso una intimazione di pagamento (n. 08320249007380714000), che dava atto di aver ricevuto in notifica in data 4.11.2024, limitatamente alle pretese contributive di cui a due avvisi di addebito presupposti (n.38320230001171358000 e n.38320230001600370000) recanti l'ingiunzione del pagamento della somma complessiva di €33.467,75 per contributi previdenziali (oltre oneri accessori) e specificamente, come CP_1 attestato nell'intimazione di pagamento medesima, “contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale” relativi, rispettivamente, agli anni 2021-2022 ed all'anno 2018.
L'opponente eccepiva l'omissione della notifica degli avvisi di addebito presupposti ed, inoltre, quanto all'avviso di addebito n.38320230001600370000, la
“evidente irragionevolezza e la manifesta sproporzione rispetto a quanto eventualmente dovuto dall'opponente”, trattandosi di importo elevato ed, in via preliminare, la prescrizione quinquennale della pretesa contributiva, in quanto relativa all'anno 2018, deducendo che la prescrizione inizia a decorrere dalle scadenze fissate per il versamento dei contributi, le quali sono da individuarsi nelle seguenti date del suddetto anno 2018 (come da circolare del CP_1
12.2.2018.): 16 maggio, 21 agosto, 16 novembre e 18 febbraio.
In ogni caso il ricorrente contestava nel merito “la debenza degli importi pretesi” e di cui a tutti gli atti impugnati.
L' si costituiva in giudizio resistendo all'opposizione, producendo in CP_1 particolare, oltre ai due avvisi di addebito presupposti, la documentazione relativa alla notifica dei medesimi, effettuata a mezzo PEC, rispettivamente alle date 16.12.2023 e 18.12.2023.
Con riferimento al menzionato avviso di addebito n.38320230001600370000 relativo, come attestato nell'avviso di addebito medesimo, ai “Contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale”, l' precisava che “Controparte CP_1 nel ricorso elenca la scadenza delle 4 (quattro) rate fisse per i relativi versamenti trimestrali delle quote contributive fisse, mentre la quota eccedente il minimale contributivo va versata entro il termine del 1/07/2019 dell'anno successivo. L'importo della parte eccedente il minimale deriva da quanto denunciato dal ricorrente stesso, si veda modello Unico redditi 2018, reddito di spettanza dell'imprenditore ed il quadro RR dove i contributi eccedenti il minimale ammontano ad €15.193,00 (…) Non si possono fare confronti tra le quote fisse ed il saldo della quota eccedente il minimale che dipende dal reddito dichiarato per ciascun anno”.
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione tenuta mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
2 ***
Il motivo di ricorso relativo alla omissione della notifica degli avvisi di addebito presupposti è infondato, in quanto, a fronte della produzione, effettuata dall' CP_1 in sede di costituzione, dei due avvisi di addebito presupposti e della documentazione relativa alla notifica dei medesimi, effettuata a mezzo PEC, rispettivamente alle date 16.12.2023 e 18.12.2023, l'opponente si è limitato ad eccepire che le notifiche sarebbero invalide “perché provenienti da indirizzo di posta elettronica non iscritto nei pubblici registri” e poi, abbandonando tale eccezione nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza di decisione, in queste ultime si è limitato ad eccepire che le notifiche degli avvisi di addebito sono state fatte ad indirizzi PEC “aventi un oggetto estraneo all'attività professionale del destinatario e relativi a quest'ultimo in quanto persona fisica”.
Quest'ultima eccezione è infondata, alla luce dei principi ormai affermati anche dalla giurisprudenza di legittimità:
• “In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui il ricorso per l'estensione del fallimento al socio occulto era stato validamente notificato presso il suo indirizzo pec, seppur attivato in relazione all'attività professionale di medico, estranea all'impresa fallita).” (Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12134 del 06/05/2024, Rv. 672398 - 01; conforme, Cassazione civile sez. I, 22/01/2025, n.1615).
***
Va altresì disattesa l'eccezione, pur se di fatto abbandonata nelle difese conclusive, relativa alla non iscrizione in un Pubblico Elenco della PEC di provenienza.
Va richiamata la normativa speciale applicabile al caso di specie:
• l'art. 26 (Notificazione della cartella di pagamento) comma 2 D.P.R. 602/1973 (recante Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), applicabile al presente giudizio giusta il richiamo operato dall'art.18 (Estensione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) del D.Lgs.46/1999 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), dispone infatti che “La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”;
• il richiamato art.60 D.P.R.600/1973 (recante Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) dispone per quanto rileva che “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalita' di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese
3 individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato puo' essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) (…)”;
• peraltro anche l'art.149-bis (Notificazione a mezzo posta elettronica) c.p.c., con riferimento alla Notificazione a mezzo PEC effettuata dall'Ufficiale Giudiziario, dispone al comma 2 che “[II]. Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni”.
Si tratta di normativa speciale prevista per notifiche effettuate da soggetti qualificati, applicabile al caso di specie in luogo della disposizione, in materia di notifiche a mezzo PEC, di cui all'art.
3-bis comma 1 L.53/1994 (che regolamenta tuttavia la Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali), che dispone invece che “1. La notificazione con modalita' telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione puo' essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”
Dunque nel caso di specie l'esigenza di certezza in ordine all'indirizzo PEC coinvolto nella notificazione medesima attiene unicamente alla sfera del destinatario della comunicazione.
Nessun vizio, pertanto, risulta riscontrabile laddove l'indirizzo PEC di provenienza sia avulso da un pubblico elenco.
Si richiama la giurisprudenza della S.C. formatasi sul punto:
• “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 15979 del 18/05/2022, Rv. 664909 - 01; conforme, Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 16719 del 23/06/2025, Rv. 675150 - 01).
***
Con riferimento alla residua eccezione relativa al merito dell'avviso di addebito n.38320230001600370000 ed alla prescrizione della relativa pretesa contributiva ed, inoltre, con riferimento alla contestazione del merito della pretesa di tutti gli atti impugnati (ed a maggior ragione con riferimento pure alle eccezioni
4 di carattere formale), l'opposizione è inammissibile perché introdotta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella e di cui all'art.24, comma 5, D.Lgs.46/1999, conseguendone, pertanto, la irretrattabilità ed incontrovertibilità del credito contributivo, anche con riferimento alla prescrizione maturata fino alla notifica dell'avviso di addebito (dal quale potrà decorrere nuovamente il termine prescrizionale, tuttavia non maturato alla data della introduzione del presente giudizio), come affermato da consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità:
• “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, cod. proc. civ.)” (Cassazione, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8931 del 19/04/2011, Rv. 616915 - 01,
nella cui motivazione si osserva difatti che: “Con un unico motivo la ricorrente prospetta violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) rilevando che, nel caso di riscossione coattiva ex D.Lgs. n. 46 del 1999, di crediti contributivi estinti per prescrizione, l'accertamento giurisdizionale della prescrizione costituisce questione pregiudiziale, in quanto afferente al potere amministrativo di emanare la cartella stessa, rispetto alla declaratoria di decadenza dell'opposizione, in quanto tardiva, perché proposta oltre il termine di cui all'art. 24 del decreto medesimo. Il motivo è manifestamente infondato (…)”);
• “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18145 del 23/10/2012, Rv. 624574 - 01; conformi, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2835 del 05/02/2009-Rv. 606879; Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 23397 del
17/11/2016-Rv. 641632 – 01, che ha precisato che “Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti CP_1 di natura previdenziale di detto Istituto”; Cassazione, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12200 del
18/05/2018 (Rv. 648208 - 01; Cassazione, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8931 del 19/04/2011, Rv. 616915 – 01, che ha precisato che “Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore”; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14692 del 25/06/2007, Rv. 598074 - 01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4506 del 27/02/2007, Rv. 595256 - 01).
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L'opposizione va pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
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P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna a rifondere all' le spese del giudizio che Parte_1 CP_1 liquida in complessivi €4.000,00, oltre rimborso spese forfetario.
Così deciso in Pescara in data 24.9.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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