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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/03/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA -
UDIENZA DEL 19 dicembre 2024
G. I. dott.ssa GERMANA RADICE
Verbale di udienza mediante trattazione scritta relativo alla controversia civile iscritta al numero
148/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2024, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Vibo valentia n. 2079/2023 emessa in data
17.06.2023 e depositata il 01.07.2023 nel giudizio N.R.G. 4810/2022” e promossa
DA
(C.F./P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Alessandro Pillitu ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, alla Via Monte Zebio n. 9;
-appellante–
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonia _1 C.F._1
Castagna e dall'Avv. Fabio Brosio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Castagna sito in Caroni di Limbadi (VV), alla via Trieste, n. 19;
-appellato-
L'udienza si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta.
Il giudice, dott.ssa Germana Radice, prende atto del rituale deposito delle note con cui le parti si riportano alle domande, difese e conclusioni già rassegnate negli atti introduttivi ed in tutti i successivi scritti difensivi. Pertanto, dopo che ciascuno dei difensori si è riportato alle ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni ed illustrate negli atti di causa e nelle suddette note scritte telematiche, questo giudice all'esito della camera di consiglio, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza (redatta in formato telematico e sottoscritta mediante cd. “firma digitale”) che viene incorporata al verbale di udienza ai sensi degli artt. 350 bis e 281-sexies cod. proc. civ..
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA - nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa GERMANA RADICE, al termine dell'udienza di discussione orale del 19 dicembre 2024, ha pronunziato, ai sensi degli artt. 350 bis e
281-sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 148/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A.
C.) dell'anno 2024 e promossa
DA
(C.F./P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Alessandro Pillitu ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, alla Via Monte Zebio n. 9;
-appellante–
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonia _1 C.F._1
Castagna e dall'Avv. Fabio Brosio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Castagna sito in Caroni di Limbadi (VV), alla via Trieste, n. 19;
-appellato-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nel verbale di udienza che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'artt. 350 bis e 281-sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo, ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-sexies cod. proc. civ. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ. perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso, sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella pagina 2 di 6 forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione innanzi al Giudice _1 di Pace di Vibo Valentia avverso l'atto di intimazione di pagamento recante n.
13920229000102126000, deducendo l'intervenuta prescrizione del credito azionato con la cartella di pagamento n. 13920160004934606000, sottesa alla predetta intimazione.
Si costituiva nel giudizio di primo grado l' , la quale eccepiva, in Controparte_2 via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione spiegata e il difetto di giurisdizione del Giudice adito, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con sentenza n. 2079/2023 emessa in data 17.06.2023 e depositata il 01.07.2023, il Giudice di
Pace di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvedeva: “-
Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, annulla l'atto di intimazione di pagamento impugnato limitatamente alla cartella impugnata;
- Condanna la parte convenuta, alla rifusione delle spese del giudizio in favore di parte attrice che si liquidano nella somma di euro 370,00 a titolo di fase di studio, fase introduttiva, del giudizio e fase decisionale ed euro 125,00 a titolo di spese di giudizio oltre, spese generali al 15%, Iva, Cpa e spese successive come per legge con distrazione in favore del costituito procuratore”.
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data 27.01.2024, l'
[...]
evocava in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale di Vibo Valentia, Controparte_2 _1 affinché, affinché, in riforma della sentenza 2079/2023: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previo ogni accertamento di rito, in accoglimento del presente appello: - Riformare la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Vibo Valentia e, per l'effetto: a) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'azione esperita dal sig. nei confronti di _1 [...]
, per quanto esposto in narrativa;
b) nel merito, rigettare la domanda e dichiarare Controparte_2
l'esecutorietà dei ruoli e delle cartelle esattoriali oggetto di impugnazione;
- Condannare l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”. L'appellante deduceva l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto prescritto il credito azionato con la cartella di pagamento n. 13920160004934606000 per il recupero di € 1.822,91 a titolo di tassa automobilistica risalente il periodo 2011 e 2012 non essendo contestata la mancata notifica della cartella di pagamento;
parte appellante riproponeva, pertanto, l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. già sollevata in primo grado.
pagina 3 di 6 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10.07.2024, si costituiva in giudizio il Sig.
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, in _1 via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile ex art. 327, co. 1, c.p.c. l'appello proposto dall' , con ogni conseguenza di legge;
nel merito, rigettare l'appello Controparte_2
in quanto inammissibile e manifestamente infondato in fatto e diritto per tutte le ragioni di cui alla narrativa che precede e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
in ogni caso, -condannare
l'appellante alla rifusione delle spese e competenze di lite da distrarre in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari - condannare l'appellante al risarcimento in favore dell'istante dei danni punitivi da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta di giustizia”.
Attesa la natura documentale della controversia e acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 24 ottobre 2024 la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 281 sexies
c.p.c. con termine per note difensive conclusive sino a dieci giorni prima dell'udienza.
Preliminarmente deve essere valutata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato. Secondo il Sig. , l'appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto _1
proposto dopo il decorso del termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza. Nel dettaglio, espone che la sentenza è stata pubblicata l'1.07.2023 e il termine di sei mesi è scaduto _1
il 2.01.2024 in quanto nel caso di specie non trova applicazione la sospensione feriale dei termini trattandosi di processo di opposizione all'esecuzione. L'eccezione è fondata.
La questione di tempestività del mezzo di impugnazione, sollevata dall'appellato va _1 esaminata considerando che l'art. 325 c.p.c. prescrive che il termine per proporre l'appello è di trenta giorni, che decorrono (ex art. 326 stesso codice) dalla notificazione della sentenza;
in difetto di notificazione, ex art. 327 c.p.c. il gravame non può proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. A detto termine di sei mesi, poi, non vanno aggiunti i trenta giorni di sospensione feriale laddove venga in rilievo (come nel caso di specie, come si specificherà a breve) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
Che trattasi di opposizione ex art. 615 c.p.c. oltre a non essere affatto contestato, lo si evince dagli stessi motivi di appello formulati dall' sin dal primo grado di Parte_1 giudizio e riproposti in appello (inammissibilità dell'opposizione proposta ex art. 615 c.p.c).
In ragione di tali considerazioni, devesi ricordare che (cfr. Cassazione sez. VI civile, ordinanza del
16.07.2015 n. 14971) che “trattandosi di causa di opposizione all'esecuzione, va fatta applicazione delle norme degli artt. 1 e 3 della legge n. 742 del 1969 e dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, per le quali la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive.
pagina 4 di 6 La regola della sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969 non soffre, quanto alla materia civile, altre eccezioni se non quelle dell'art. 3 (e quelle previste da norme di settore, come le norme relative alla procedura fallimentare). Tra le eccezioni di cui all'art. 3 vi sono le
«cause» o i «procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941 n. 12».
Quest'ultima norma contempla espressamente le opposizioni all'esecuzione ed è stata interpretata nel senso che i termini nel periodo feriale non vengono sospesi, non solo per i giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 II comma cod. proc. civ. (vale a dire per le opposizioni c.d. esecutive, cioè successive all'inizio dell'esecuzione), per le opposizioni agli atti esecutivi e le opposizioni di terzo all'esecuzione (cfr., tra le tante, Cass. ord. n. 9998/10), ma anche per i giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma primo, cod. proc. civ. (vale a dire per le opposizioni cd. pre- esecutive, cioè precedenti l'inizio dell'esecuzione, dette anche opposizioni a precetto: cfr. Cass. ord. n.
17440/02)”.
Nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale, la sentenza di prime cure è stata emessa in data
1.07.2023, e l'atto di citazione in appello consegnato per la notifica in data 27.1.2024 trattandosi di opposizione ex art. 615 c.p.c., non trova applicazione il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, di guisa che il termine ex art. 327 c.p.c. alla data appena indicata era già abbondantemente scaduto in data 2.1.2024.
Ne discende che non risulta tempestivo il gravame: con la conseguenza che, vertendosi in ipotesi di termine che comporta la decadenza dalla impugnazione, deve procedersi a declaratoria di inammissibilità dell'appello (il che preclude ogni altra valutazione), con conferma dell'impugnata sentenza.
Stante la definizione in rito della controversia, e su questione oggetto ancora di evoluzione giurisprudenziale, sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica e in funzione di Giudice d'appello, definitivamente pronunziando sulla domanda, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- DICHIARA l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vibo valentia n. 2079/2023 emessa in data 17.06.2023 e depositata il 01.07.2023 nel giudizio N.R.G.
4810/2022 poiché proposto tardivamente;
-COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Vibo Valentia, 26.3.2025
pagina 5 di 6 IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositata telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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