TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/12/2025, n. 3306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3306 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dagli avv. Vincenzo PERCOLLA e Fabrizio DEL VECCHIO
- Ricorrente- contro in persona del legale rappr. pro Controparte_1 tempore, rappr. e dif. dall'avv. Annachiara PUTORTI'
- Convenuta -
OGGETTO: ”OMESSA FORMAZIONE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato l'8.11.24 la ricorrente, dipendente della Controparte_1
, come operatrice infermieristica presso il reparto di malattie infettive dell'OSPEDALE SAN
[...]
US OS, deducevano la mancata istituzione dei corsi di formazione per le annualità
2022, 2023, 2024 da parte della , in asserita violazione del disposto di cui all'art. 1, CP_1
L. 5 giugno 1990 n° 135, e per l'effetto chiedevano il pagamento in loro favore della somma di
€.6.197,49 ciascuno, a titolo di risarcimento per omessa formazione e dequalificazione professionale. Cont Si costituiva la chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo la carenza di legittimazione passiva, la nullità e comunque l'infondatezza della domanda.
La causa è stata infine discussa e decisa all'odierna udienza come da infrascritto dispositivo.
**********************
Il ricorso è infondato.
Avuto riguardo all'unico presupposto normativo invocato dalla difesa attorea, cioè la L. 5 giugno Cont 1990 n° 135, appare invero evidente che il primo comma dell'art. 1 non obbliga la a istituire i corsi in questione (previsti sub lett. d), ma si limita ad autorizzarne l'organizzazione, tant'è che questi rientrano nell'ambito dell'apposito piano ministeriale predisposto dalla COMMISSIONE
NAZIONALE PER LA LOTTA
CONTRO
L'AIDS e, dunque, in dinamiche di chiaro stampo discrezionale, trattandosi di strumento attuativo del disposto normativo senza il quale non è configurabile alcun obbligo in capo alla parte convenuta, come si evince anche dai D.D.M.M. attuativi del
30 ottobre 1990 e del 25 luglio 1995 (in termini, in senso analogo, si vedano TRIB.
BARI, SENT. N. 3166/22 del 17 NOVEMBRE 2022, in R.G. 15679/2018, TRIB. BARI, SENT. N. 2415/22 del 26 SETTEMBRE 2022, in R.G. 8959/2018 e TRIB. BARI, SENT. N. 1137/22 del 13 APRILE 2022, in R.G. 5672/2015).
A ciò occorre aggiungere come il terzo comma dell'art. 4 preveda un limite di spesa e indichi quale oggetto dei corsi, i «… problemi tecnico-sanitari connessi con
l'attività di assistenza, ai problemi psicologici e sociali e a quelli che derivano dal collegamento funzionale nel trattamento a domicilio»: tali caratteristiche, all'evidenza, appaiono pienamente compatibili con la sfera discrezionale sopra richiamata, potendosi altresì plausibilmente ritenere che la finalità preminente della norma appena citata non sia quella di tutelare il diritto alla salute degli operatori professionali in contatto con i pazienti malati di AIDS, bensì quella di contrastare la diffusione dell'infezione da HIV attraverso l'attività di prevenzione e di assistere in maniera più efficace i malati.
In termini, cfr. TRIB. BARI, SENT. N. 1367/24 del 4 APRILE 2024, in R.G. 5542/2015, in cui si specifica altresì che: «… In concreto, la norma invocata dalla parte ricorrente a sostegno della domanda risarcitoria azionata ha la precipua finalità di garantire una migliore organizzazione tecnico-sanitaria del servizio di assistenza anche domiciliare ai malati in ragione delle peculiarità connesse al contagio da HIV proprio per prevenirne la diffusione.
Pertanto, i corsi previsti dall'art. 1, comma 1, lett. d), L. n. 135/90 non sono finalizzati a tutelare gli operatori sanitari dal rischio di contrarre l'infezione.
Tanto è dato inferire chiaramente dal fatto che vi è altra specifica norma posta a tutela della sicurezza del personale a contatto con i malati di AIDS rinvenibile nella diversa disciplina contenuta nell'art. 7, rubricato proprio Protezione dal contagio professionale, stessa L. n. 135/1990 che si riporta:
<<Il Ministro della sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, sentiti la Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e l'Istituto superiore di sanità, un decreto recante norme di protezione del contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali, pubbliche e private.>>.
Detta norma, in sostanza, abilita il MINISTRO DELLA SALUTE ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, un decreto recante norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali, pubbliche e private.
Ebbene, in forza di tale previsione, è stato adottato il D.M. del 28.09.1990 intitolato NORME DI PROTEZIONE DAL CONTAGIO PROFESSIONALE DA HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private.
L'art. 8 del D.M. appena cit. prevede, tra l'altro, particolari obblighi
d'informazione dei dipendenti gravanti sugli organi preposti alle strutture sanitarie ed assistenziali coerentemente con quanto statuito, in materia, dagli artt. 21, 22 ed 81 dell'allora vigente D.L.vo n. 626/1994 oggi confluiti nel D.L.vo n. 81/2008. Questa la norma appena richiamata:
<< Gli organi preposti alle strutture sanitarie ed assistenziali, pubbliche e private, i titolari di studi professionali e di laboratori, nonché i responsabili delle istituzioni di volontariato o delle organizzazioni assistenziali previste dalle leggi vigenti, debbono:
1) rendere edotti, con adeguati strumenti di informazione, gli operatori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme di prevenzione di cui al presente decreto;
2) assicurare agli operatori mezzi, presidi e materiali per l'attuazione delle presenti norme;
3) disporre e vigilare affinché gli operatori osservino le precauzioni stabilite ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.>>.
In conclusione, tenuto conto dell'insussistenza di un obbligo gravante a carico delle strutture sanitarie e, soprattutto, dell'inesistenza di un connesso diritto degli operatori professionali all'attivazione ed allo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale per cui è causa, la cui finalità è quella di contrastare la diffusione dell'infezione da HIV attraverso l'attività di prevenzione e di assistenza in maniera più efficace dei malati nel loro interesse e nell'interesse in generale dell'intera popolazione, non ravvisandosi, pertanto, in capo al personale nemmeno un concreto interesse specifico, trattandosi di corsi ideati a fini prevenzionistici e nell'interesse degli assistiti e non a protezione della sicurezza del personale, va rigettato il promosso ricorso.… … ».
------------
Conseguentemente, anche nel caso di specie, non appare assolutamente configurabile un diritto soggettivo del singolo lavoratore suscettibile di essere tutelato dal Giudice ordinario né, quindi, risulta prospettabile un inadempimento della parte datoriale tale da poter cagionare alcun danno risarcibile.
**********************************
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la ricorrente alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.1500,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo.
Taranto, 11.12.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE