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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/02/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile TO nato a [...], (PR), Brasile, il 05.01.2004, (C.F. CPF. Parte_1
141.408.999-64), e residente in [...], n. 112, Santa Cecilia,
Juguariaiva, (PR), Brasile;
nata a [...], (PR), Brasile, il 27.09.1970, (C.F. Controparte_1
CPF. ), e residente in [...], 112, Santa Cecilia, C.F._1
Juguariaiva, (PR), Brasile, e nato a [...], (PR), Controparte_2
Brasile, il 06.09.1969, (C.F. CPF. 747.924.749-49), e residente in [...]
Rocha, 112, Santa Cecilia, Juguariaiva, (PR), Brasile, nella qualità di genitori esercente la responsabilità genitoriale sul minore nato a [...], (PR), Persona_1
Brasile, il 18.04.2007, (C.F. CPF. 141.409.249-00), e residente in [...]
Rocha, 112, Santa Cecilia, Juguariaiva, (PR), Brasile;
, nata a [...], (PR), Brasile, 25.11.1995, (C.F. CPF. Controparte_3
), e residente in [...], 2627, Agua Verde, Curitiba, C.F._2
(PR), Brasile;
, nata a [...], (PR), Brasile, 11.12.1992, (C.F. CPF. Controparte_4
), e residente in [...], 21, Malopolskie, Polonia;
C.F._3
nata a [...], (PR), Brasile, il 27.09.1970, (C.F. Controparte_1
CPF. ), e residente in [...], 112, Santa Cecilia, PartitaIVA_1
Jaguariaiva, (PR), Brasile;
tutti elettivamente domiciliati in Palermo, via r.l. 24, n. 8 presso e nello studio dell'Avv. La Malfa Maria Stella del Foro di Palermo
ATTORI
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro Controparte_5 P.IVA_2
tempore TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
CONVENUTO - Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.03.2024 gli attori, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore, tutti cittadini brasiliani, hanno convenuto in giudizio il chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure Controparte_5
sanguinis, per essere discendenti diretti del cittadino italiano ON
(ovvero ovvero ovvero
[...] SO Parte_2 Pt_2
figlio di cittadini italiani, nato a [...] il [...] ed emigrato in
[...]
Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano.
Con decreto del 24.10.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno
29.01.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione scritta il 23.01.2025 insistendo per l'accoglimento del ricorso 2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo:” Voglia codesto Ill.mo
Tribunale - accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore di nato a [...], (PR), Brasile, il Controparte_6
05.01.2004, (C.F. CPF. 141.408.999-64), e residente in [...], n.
112, Santa Cecilia, Juguariaiva, (PR), Brasile;
, nata a [...]
Tomazina, (PR), Brasile, il 27.09.1970, (C.F. CPF. 793.873.659-72), e residente in
Rua Eduardo Mello Rocha, 112, Santa Cecilia, Juguariaiva, (PR), Brasile, Firmato
Da: Qualified Certificates CA G1 Emesso Da: Qualified CP_7 CP_7
Certificates CA G1 Serial#: - Firmato Da: MARIA STELLA LA C.F._4
MALFA Emesso Da: Qualified Certificates CA G1 Serial#: CP_7
5a3201a8264e6df Avv. Maria Stella La Malfa Via r.l, 24 n. 8 90146 Palermo Fax. 091-
7656684 12 e nato a [...]_1 Controparte_2
Grossa, (PR), Brasile, il 06.09.1969, (C.F. CPF. 747.924.749-49), e residente in [...]
Eduardo Mello Rocha, 112, Santa Cecilia, Juguariaiva, (PR), Brasile, nella qualità di genitori esercente la responsabilità genitoriale sul minore nato a [...]
Jaguariaiva, (PR), Brasile, il 18.04.2007, (C.F. CPF. 141.409.249-00), e residente in
Rua Eduardo Mello Rocha, 112, Santa Cecilia, Juguariaiva, (PR), Brasile;
[...]
nata a [...], (PR), Brasile, 25.11.1995, (C.F. CPF. Controparte_3
), e residente in [...], 2627, Agua Verde, Curitiba, C.F._2
(PR), Brasile;
, nata a [...], (PR), Brasile, Controparte_4
11.12.1992, (C.F. CPF. ), e residente in [...], 21, C.F._3
Malopolskie, Polonia;
, nata a [...], (PR), Brasile, Controparte_1
il 27.09.1970, (C.F. CPF. 793.873.659-72), e residente in [...],
112, Santa Cecilia, Jaguariaiva, (PR), Brasile - per l'effetto, ordinare al
[...]
e, per esso, all'ufficiale dello stato civile, di procedere alle iscrizioni, CP_5
trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti e procedere all'iscrizione della sentenza e degli atti di stato civile e dei documenti relativi ai ricorrenti allegati al presente ricorso così come depositati nel fascicolo telematico. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizi.”
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
, non costituitosi in giudizio, atteso che il ricorso ed il decreto di fissazione CP_5
udienza sono stati notificati il 05.12.2024 tramite consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, difensore ex lege.
Si deve poi osservare, sempre in via preliminare, che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo al figlio minore pur in carenza di Persona_1
autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (si veda Cass sez. 2 sentenza 743 del 19.01.2012) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore
Dalla documentazione riversata telematicamente agli atti risulta che:
[...]
che nella documentazione del tempo di provenienza estera è indicato ON
con il nome di , , SO Parte_2 Parte_3 Pt_2
emigrava in Brasile in epoca imprecisata dove contraeva matrimonio il
[...]
19.06.1880 in Brasile, con la cittadina brasiliana America ER da IL e dalla loro unione nasceva il 12.04.1890 nella città di Paranà- Maria la quale Persona_4
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
contraeva a sua volta matrimonio il 27/10/1906, in Brasile, con il cittadino straniero
Persona_5
Dall'unione coniugale dei predetti nasceva il 26.04.1911, in terra straniera Persona_6
. Questi contraeva matrimonio il 08.10.1934 con e
[...] Persona_7
dall'unione dei predetti coniugi nasceva in data 22.08.1949, , Parte_4
il quale si univa il 31.12.1969 con Controparte_8
Dalla unione dei predetti nasceva in data 27.09.1970 Controparte_1
(ricorrente): che si univa con e dalla loro unione Parte_5
nascevano:
, che in data 06.06.2018, contraeva matrimonio Controparte_4 [...]
[...]
, Persona_8 Pt_6
Sempre , in data 01.10.2005, contraeva matrimonio con Controparte_1 [...]
dalla cui unione nascevano: - Controparte_2
in data 05.01.2004 che in data 18.02.2023, contraeva Controparte_6
matrimonio con , Persona_9
in data 18.04.2007, Persona_1
SULL'INTERESSE A AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_5
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire anche in assenza , come nel caso in esame, di inoltro della domanda in via amministrativa ai competenti consolati, sussistendo comunque una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire atteso che gli attori hanno dedotto la trasmissione della cittadinanza dall'avo italiano
[...]
( , ON SO Parte_2 Parte_3 Pt_2
, per il tramite della di lui figlia nata il [...]
[...] SO
nella città di Paranà- sposatasi in Brasile con cittadino straniero, Persona_5
, e da quest'ultima al figlio , nato il [...] e quindi
[...] Persona_11
in epoca precostituzionale, dal quale discendono gli odierni ricorrenti, mentre secondo
6 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del
Ministero dell'Interno n. K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
NEL MERITO
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbia regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana figlio di Persona_6 [...]
così come quest'ultima deve ritenersi aver conservato la cittadinanza SO
nonostante il matrimonio con un cittadino straniero.
Ciò in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno
1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente
7 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del
1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla
8 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che figlia di SO ON
, non solo ha conservato la cittadinanza italiana nonostante il matrimonio con
[...]
cittadino straniero, ma è stata in grado di trasmetterla al figlio Persona_6
nato in [...] brasiliana in epoca precostituzionale, il quale l'ha trasmessa a sua volta ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni attori.
Quanto al secondo degli elementi costituitivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza indicata in ricorso trova riscontro nella documentazione allegata, munita di apostille e di traduzione. La circostanza che negli atti del paese di immigrazione le generalità dell'avo italiano abbiano subito una trasformazione da a ON SO
, è noto che tale fenomeno, al
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_2
tempo piuttosto diffuso, era dovuto vuoi ad una errata comprensione o della lingua da parte degli Ufficiali di stato civile locali vuoi al fatto che gli interessati, per ignoranza o per errata valutazione delle conseguenze, non la facessero valere. Il che spiega perché in tali casi gli atti di stato civile dei discendenti riportano un cognome differente da quello originario dell'avo. Nel caso che ci occupa, nonostante la verificazione del fenomeno suddetto, non paiono sussistere dubbi in ordine all'identità delle persone nella linea di discendenza degli attori ed al conseguente rapporto di filiazione plurigenerazionale.
9 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
Risulta peraltro provato che l'avo italiano ON [...]
, , non si è mai SO Parte_2 Parte_3 Parte_2
naturalizzato brasiliano come da certificazione negativa di naturalizzazione rilasciata dalla competente autorità brasiliana, (doc.4 ).
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato
10 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ.
S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
SULLE SPESE DI LITE
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul CP_5
diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del convenuto;
Controparte_5
• accoglie la domanda nei confronti del e, per l'effetto, Controparte_5
dichiara che
(C.F. CPF. 141.408.999-64); Controparte_6
11 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
(C.F. CPF. ) Controparte_1 C.F._5
(C.F. CPF. 747.924.749-49), Controparte_2
(C.F. CPF. 141.409.249-00) minore rappresentato dai genitori Persona_1
, (C.F. CPF. ) Controparte_3 C.F._2
, (C.F. CPF. 043.555.919-21) Controparte_4
• sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_5
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio
• Si comunichi,
Firenze, 29 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile TO nato a [...], (PR), Brasile, il 05.01.2004, (C.F. CPF. Parte_1
141.408.999-64), e residente in [...], n. 112, Santa Cecilia,
Juguariaiva, (PR), Brasile;
nata a [...], (PR), Brasile, il 27.09.1970, (C.F. Controparte_1
CPF. ), e residente in [...], 112, Santa Cecilia, C.F._1
Juguariaiva, (PR), Brasile, e nato a [...], (PR), Controparte_2
Brasile, il 06.09.1969, (C.F. CPF. 747.924.749-49), e residente in [...]
Rocha, 112, Santa Cecilia, Juguariaiva, (PR), Brasile, nella qualità di genitori esercente la responsabilità genitoriale sul minore nato a [...], (PR), Persona_1
Brasile, il 18.04.2007, (C.F. CPF. 141.409.249-00), e residente in [...]
Rocha, 112, Santa Cecilia, Juguariaiva, (PR), Brasile;
, nata a [...], (PR), Brasile, 25.11.1995, (C.F. CPF. Controparte_3
), e residente in [...], 2627, Agua Verde, Curitiba, C.F._2
(PR), Brasile;
, nata a [...], (PR), Brasile, 11.12.1992, (C.F. CPF. Controparte_4
), e residente in [...], 21, Malopolskie, Polonia;
C.F._3
nata a [...], (PR), Brasile, il 27.09.1970, (C.F. Controparte_1
CPF. ), e residente in [...], 112, Santa Cecilia, PartitaIVA_1
Jaguariaiva, (PR), Brasile;
tutti elettivamente domiciliati in Palermo, via r.l. 24, n. 8 presso e nello studio dell'Avv. La Malfa Maria Stella del Foro di Palermo
ATTORI
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro Controparte_5 P.IVA_2
tempore TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
CONVENUTO - Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.03.2024 gli attori, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore, tutti cittadini brasiliani, hanno convenuto in giudizio il chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure Controparte_5
sanguinis, per essere discendenti diretti del cittadino italiano ON
(ovvero ovvero ovvero
[...] SO Parte_2 Pt_2
figlio di cittadini italiani, nato a [...] il [...] ed emigrato in
[...]
Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano.
Con decreto del 24.10.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno
29.01.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione scritta il 23.01.2025 insistendo per l'accoglimento del ricorso 2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo:” Voglia codesto Ill.mo
Tribunale - accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore di nato a [...], (PR), Brasile, il Controparte_6
05.01.2004, (C.F. CPF. 141.408.999-64), e residente in [...], n.
112, Santa Cecilia, Juguariaiva, (PR), Brasile;
, nata a [...]
Tomazina, (PR), Brasile, il 27.09.1970, (C.F. CPF. 793.873.659-72), e residente in
Rua Eduardo Mello Rocha, 112, Santa Cecilia, Juguariaiva, (PR), Brasile, Firmato
Da: Qualified Certificates CA G1 Emesso Da: Qualified CP_7 CP_7
Certificates CA G1 Serial#: - Firmato Da: MARIA STELLA LA C.F._4
MALFA Emesso Da: Qualified Certificates CA G1 Serial#: CP_7
5a3201a8264e6df Avv. Maria Stella La Malfa Via r.l, 24 n. 8 90146 Palermo Fax. 091-
7656684 12 e nato a [...]_1 Controparte_2
Grossa, (PR), Brasile, il 06.09.1969, (C.F. CPF. 747.924.749-49), e residente in [...]
Eduardo Mello Rocha, 112, Santa Cecilia, Juguariaiva, (PR), Brasile, nella qualità di genitori esercente la responsabilità genitoriale sul minore nato a [...]
Jaguariaiva, (PR), Brasile, il 18.04.2007, (C.F. CPF. 141.409.249-00), e residente in
Rua Eduardo Mello Rocha, 112, Santa Cecilia, Juguariaiva, (PR), Brasile;
[...]
nata a [...], (PR), Brasile, 25.11.1995, (C.F. CPF. Controparte_3
), e residente in [...], 2627, Agua Verde, Curitiba, C.F._2
(PR), Brasile;
, nata a [...], (PR), Brasile, Controparte_4
11.12.1992, (C.F. CPF. ), e residente in [...], 21, C.F._3
Malopolskie, Polonia;
, nata a [...], (PR), Brasile, Controparte_1
il 27.09.1970, (C.F. CPF. 793.873.659-72), e residente in [...],
112, Santa Cecilia, Jaguariaiva, (PR), Brasile - per l'effetto, ordinare al
[...]
e, per esso, all'ufficiale dello stato civile, di procedere alle iscrizioni, CP_5
trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti e procedere all'iscrizione della sentenza e degli atti di stato civile e dei documenti relativi ai ricorrenti allegati al presente ricorso così come depositati nel fascicolo telematico. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizi.”
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
, non costituitosi in giudizio, atteso che il ricorso ed il decreto di fissazione CP_5
udienza sono stati notificati il 05.12.2024 tramite consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, difensore ex lege.
Si deve poi osservare, sempre in via preliminare, che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo al figlio minore pur in carenza di Persona_1
autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (si veda Cass sez. 2 sentenza 743 del 19.01.2012) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore
Dalla documentazione riversata telematicamente agli atti risulta che:
[...]
che nella documentazione del tempo di provenienza estera è indicato ON
con il nome di , , SO Parte_2 Parte_3 Pt_2
emigrava in Brasile in epoca imprecisata dove contraeva matrimonio il
[...]
19.06.1880 in Brasile, con la cittadina brasiliana America ER da IL e dalla loro unione nasceva il 12.04.1890 nella città di Paranà- Maria la quale Persona_4
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
contraeva a sua volta matrimonio il 27/10/1906, in Brasile, con il cittadino straniero
Persona_5
Dall'unione coniugale dei predetti nasceva il 26.04.1911, in terra straniera Persona_6
. Questi contraeva matrimonio il 08.10.1934 con e
[...] Persona_7
dall'unione dei predetti coniugi nasceva in data 22.08.1949, , Parte_4
il quale si univa il 31.12.1969 con Controparte_8
Dalla unione dei predetti nasceva in data 27.09.1970 Controparte_1
(ricorrente): che si univa con e dalla loro unione Parte_5
nascevano:
, che in data 06.06.2018, contraeva matrimonio Controparte_4 [...]
[...]
, Persona_8 Pt_6
Sempre , in data 01.10.2005, contraeva matrimonio con Controparte_1 [...]
dalla cui unione nascevano: - Controparte_2
in data 05.01.2004 che in data 18.02.2023, contraeva Controparte_6
matrimonio con , Persona_9
in data 18.04.2007, Persona_1
SULL'INTERESSE A AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_5
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire anche in assenza , come nel caso in esame, di inoltro della domanda in via amministrativa ai competenti consolati, sussistendo comunque una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire atteso che gli attori hanno dedotto la trasmissione della cittadinanza dall'avo italiano
[...]
( , ON SO Parte_2 Parte_3 Pt_2
, per il tramite della di lui figlia nata il [...]
[...] SO
nella città di Paranà- sposatasi in Brasile con cittadino straniero, Persona_5
, e da quest'ultima al figlio , nato il [...] e quindi
[...] Persona_11
in epoca precostituzionale, dal quale discendono gli odierni ricorrenti, mentre secondo
6 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del
Ministero dell'Interno n. K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
NEL MERITO
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbia regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana figlio di Persona_6 [...]
così come quest'ultima deve ritenersi aver conservato la cittadinanza SO
nonostante il matrimonio con un cittadino straniero.
Ciò in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno
1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente
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inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del
1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla
8 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che figlia di SO ON
, non solo ha conservato la cittadinanza italiana nonostante il matrimonio con
[...]
cittadino straniero, ma è stata in grado di trasmetterla al figlio Persona_6
nato in [...] brasiliana in epoca precostituzionale, il quale l'ha trasmessa a sua volta ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni attori.
Quanto al secondo degli elementi costituitivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza indicata in ricorso trova riscontro nella documentazione allegata, munita di apostille e di traduzione. La circostanza che negli atti del paese di immigrazione le generalità dell'avo italiano abbiano subito una trasformazione da a ON SO
, è noto che tale fenomeno, al
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_2
tempo piuttosto diffuso, era dovuto vuoi ad una errata comprensione o della lingua da parte degli Ufficiali di stato civile locali vuoi al fatto che gli interessati, per ignoranza o per errata valutazione delle conseguenze, non la facessero valere. Il che spiega perché in tali casi gli atti di stato civile dei discendenti riportano un cognome differente da quello originario dell'avo. Nel caso che ci occupa, nonostante la verificazione del fenomeno suddetto, non paiono sussistere dubbi in ordine all'identità delle persone nella linea di discendenza degli attori ed al conseguente rapporto di filiazione plurigenerazionale.
9 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
Risulta peraltro provato che l'avo italiano ON [...]
, , non si è mai SO Parte_2 Parte_3 Parte_2
naturalizzato brasiliano come da certificazione negativa di naturalizzazione rilasciata dalla competente autorità brasiliana, (doc.4 ).
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato
10 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ.
S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
SULLE SPESE DI LITE
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul CP_5
diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del convenuto;
Controparte_5
• accoglie la domanda nei confronti del e, per l'effetto, Controparte_5
dichiara che
(C.F. CPF. 141.408.999-64); Controparte_6
11 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
(C.F. CPF. ) Controparte_1 C.F._5
(C.F. CPF. 747.924.749-49), Controparte_2
(C.F. CPF. 141.409.249-00) minore rappresentato dai genitori Persona_1
, (C.F. CPF. ) Controparte_3 C.F._2
, (C.F. CPF. 043.555.919-21) Controparte_4
• sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_5
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio
• Si comunichi,
Firenze, 29 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
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