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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/11/2025, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. SO PP Presidente rel.
2) Dott.ssa Laura Cantore Giudice
3) Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 2256/2025 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN AO GU
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. AN AO GU CP_1 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 24/04/2025, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data 07/10/1989 in Fasano (BR), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fasano (BR) al n. 176, parte II, serie A, anno 1989; dalla loro unione sono nati tre figli: nata il [...] in [...], Persona_1 Persona_2 nato il [...] in [...] e nato il [...] in [...]; Persona_3 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni attinenti alla prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che all'udienza in camera di consiglio del 04.11.2025 le parti hanno confermato la loro volontà di separarsi e le condizioni della separazione. DIRITTO
Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
sentito il P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi , nato il [...] in Parte_1
DO (BA) e , nata il [...] in [...] che hanno celebrato CP_1 matrimonio con rito concordatario in data 07/10/1989 in Fasano (BR), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fasano (BR) al n. 176, parte II, serie A, anno 1989 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi e depositato nei registri informatici il
24/04/2025 iscritto al n. r.g. 2256/2025.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 18/11/2025
Il Presidente
SO PP