Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 4521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4521 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n° R.G 19974/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile preso atto della comparizione della parte ricorrente e della convenuta mediante deposito di CP_1 note e “trattazione scritta” sostitutive dell'udienza del 22 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19974/2024 del ruolo gen. dell'anno 2024 vertente TRA
nata ad [...] l'[...] c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elett.te dom.ta in Napoli alla Piazza Leonardo n. 14 presso lo studio dell'avv. Olimpia Bolognini che la rappresenta e difende giusta mandato reso in calce al ricorso (comunicazioni ; Email_1
) Email_2 ricorrente
E
in persona del Controparte_2 suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. nella L. n. 248 del 2.12.2005, dal funzionario , designata con ordine di servizio del Direttore di Controparte_3
Sede n. 7 n.33 del 9/09/2014, depositati presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale, e con quest'ultimo elettivamente domiciliati presso la dell' di Controparte_4 CP_1
Napoli sita in via ALCIDE DE GASPERI n. 55 (comunicazioni alla pec:
t; ) Email_3 resistente
OGGETTO: prestazione assistenziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE.
Con ricorso depositato in data 19.09.2024 la parte ricorrente chiedeva al giudice adito di:
“a) dichiarata la sussistenza de i requisiti reddituali, così come documentalmente, condannare il convenuto Controparte_5
, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento della complessiva
[...] somma di € 10.906,06 per le causali di cui sopra, così come risultanti dagli allegati conteggi e che formano parte integrante del presente ricorso, e che si intendono qui per ripetuti e trascritti nella loro totalità, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
b) condannare la resistente al pagamento di spese, competenze di giudizio, maggiorate di spese generali di studio ed accessori con attribuzione ai sottoscritti procuratori. c) In via istruttoria si chiede sin d'ora di, in caso di contestazione, nominare CTU al fine di quantificare con precisione l'importo dovuto”.
La ricorrente, a tal proposito, premetteva:
- che con decreto di omologa datato 06/09/2023 - nel procedimento per ATP da lei promosso contro l' e recante il n. 11335/2022 RGL - aveva ottenuto il riconoscimento da parte CP_1 del sottoscritto giudice del diritto all'assegno d'invalidità civile, in quanto invalida al 76%, con decorrenza dal 27/1/2020, data della domanda amministrativa;
- che ella sarebbe stata, infatti, percettrice (solo in fieri) del mantenimento statuito in sede di separazione, per sé e il figlio;
- che a nulla è valso il ricorso amministrativo inoltrato in data 09/01/2024 con il quale si è dimostrata la sussistenza dei requisiti reddituali fin dalla data del riconoscimento del beneficio, stante l'inadempimento del coniuge nella corresponsione dell'assegno;
- di non aver mai percepito l'assegno di mantenimento, come dimostrato dagli atti di precetto inoltrati al coniuge e giammai onorati, nonostante la modifica dei patti effettuata in negoziazione assistita in data 6/11/23 con la riduzione;
- che risulta per tabulas il mancato superamento dei limiti reddituali (cfr. certificazione dell'Agenzia delle Entrate per gli anni 2020 e 2021 e dichiarazione sostitutiva di atto notorio);
- che al momento ella è creditrice nei confronti dell' della complessiva somma di CP_1
€.10.906,06 corrispondente all'attualità a circa 55 mensilità, oltre interessi
Tanto premesso la ricorrente concludeva nel modo sopra interamente riportato.
L' si è costituita in giudizio con memoria datata 10 febbraio 2025 chiedendo di CP_1 rigettare la domanda o comunque di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
In data 22.4.2025 concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva ed oggi decisa, con deposito della sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
La domanda è fondata e deve essere accolta. L' nel contestare le tesi difensive di parte ricorrente ha affermato che “la liquidazione CP_1 dei ratei è avvenuta il 01/01/2023, la pratica fu liquidata con spostamento d'ufficio della decorrenza originaria in quanto vi era un decreto di separazione che prevedeva 300 euro mensili di mantenimento a favore della signora. con successiva modifica dei patti di separazione del 2023 tale importo va a modificarsi e questo ha consentito di pagare la prestazione di invalidità con decorrenza 2023.. in agenzia delle entrate i redditi da mantenimento non sono dichiarati ma ciò non significa che non siano stati corrisposti.. per poter spostare la decorrenza della prestazione alla data di riconoscimento del decreto c'era bisogno di una denuncia fatta dalla sig.ra all'ex coniuge dove lamenta, per l'appunto, la CP_ mancata corresponsione delle somme stabilite dal giudice. Ciò di cui l' aveva bisogno era di sapere se vi è denuncia per mancata corresponsione degli alimenti ed eventuali azioni esecutive intentate dalla signora nei confronti dell'ex coniuge quali precetti e Pt_1 pignoramenti. Sulla base di questi documenti si potevano rivalutare i redditi inseriti in prima liquidazione ed, eventualmente, eliminarli per consentire il calcolo degli arretrati dalla data della domanda amministrativa ricorso l'avvocato di parte ha allegato precetto di CP_ pagamento (nei confronti dell'ex coniuge). Per questo motivo l' non ha dato i ratei dalla decorrenza in quanto c'era un superamento dei redditi. Parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di non aver reddito per quegli anni.2020,2021,2022. CP_ L' - in sostanza – sostiene di avere “regolarmente liquidato e messo in pagamento nei 120 giorni dopo la notifica dell' omologa per gli anni richiesti avrebbe dovuto dimostrare di averne diritto”.
Invero– a differenza di quanto sostenuto dall' nella memoria secondo il quale “parte CP_1 ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di non aver reddito per quegli anni.2020,2021,2022 - parte ricorrente ha provato, già in via documentale, di non aver superato i limiti reddituali anche negli anni 2020, 2021 e 2022 in quanto l'assegno di mantenimento per sé e per il figlio posto in data 31.5.2011 in sede di separazione personale fra coniugi, a Persona_1 carico del marito, , non è stato da lei percepito nel periodo che interessa Persona_2 in quanto è stato a lei versato solo fino a quando l'ex coniuge ha lavorato alle dipendenze della soc. la Vigilante, azienda di Sicurtà. A tal fine la ha depositato nel corso del presente giudizio i seguenti documenti: Pt_1
- atto di precetto datato 24.4.2015 (notificato all'ex coniuge in data 6-8.5.2015) in danno del marito rimasto senza impiego per il fallimento della società di vigilanza per le somme giammai percepite ed altro atto di precetto datato 11.12.2023 notificato in data 15.12.2023 per la somma complessiva mai corrisposta di € 74.345,07 di cui € 68.200,00 per sorta capitale mai percepita dalla Pt_1
- certificazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate dal quale si evince che i redditi della ricorrente negli anni 2020 e 2021 sono stati pari, rispettivamente, a € 1.494,00 ed a € 2.222,00 (cfr. certificazione dell'Agenzia delle Entrate per gli anni 2020 e 2021);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà datato 17.10.2023 atto dal quale si evince che la ha dichiarato – assumendosi le responsabilità anche penali di una Pt_1 dichiarazione non veritiera – di essere separata dal 2011 e di “non aver mai percepito nessun tipo di mantenimento da circa 12 anni”;
- modulistica ISEE a conferma delle circostanze che contenute nella documentazione citata.
Detto che in base alla legge (cfr. legge n. 99 del 2013 di conversione del D.L. n. 76/13) devono essere considerati solo i redditi personali “conseguiti nell'anno in corso con i limiti reddituali valevoli nell'anno di riferimento, ex art. 35 del DL 207/09 convertito nella legge
14/2009, come modificato dall'art. 13, 6° comma del DL n. 78/2010 convertito nella legge 122/2010” deve precisarsi che evidentemente, come ritiene in maniera condivisibile parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio per gli anni dal 2020 al 2022 sono stati conteggiati dall' redditi mai percepiti dalla e, quindi, generati da una errata CP_1 Pt_1 valutazione del requisito reddituale della ricorrente .
I provvedimenti di liquidazione - quindi solo parziale - effettuati dall' a partire dal CP_1 2023 non sono quindi fondati e condivisibili;
la aveva diritto a percepire l'assegno Pt_1 di invalidità – essendo ella invalida nella misura del 76% - con decorrenza dal 27/1/2020, data della domanda amministrativa come affermato nel decreto di omologa emesso da questo giudice nel procedimento avente n.r.g. 11335/2022; La mancata liquidazione del beneficio dell'assegno di invalidità deriva, quindi, più che altro da un errore dell'ente previdenziale di valutazione in cui è incorso l'ente ; errore in alcun modo indotto dalla ricorrente.
Deve condividersi, inoltre, il principio di diritto contenuto nella sentenza della Corte di
Cassazione, sezione lavoro, n. 26036 del 15.10.2019, affermatosi con riferimento all'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che anche qui viene in rilievo, in tale sentenza la Corte di Cassazione ha, infatti, affermato che “l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigente assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (conformi a tali principi anche Cass. 16260/2003, Cass. 1446/2008 secondo cui è esclusa, in materia di indebito assistenziale, la ripetizione di indebito in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta).
In ordine alla sussistenza del dolo e al legittimo affidamento dell'accipiens, Cass. civ., sez. lav., 11/01/2022 n. 570: "la restituzione deve quindi considerarsi ammessa, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione configurabile, ad esempio, allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio (Cass. n. 28771 del 2018), ma non invece in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere".
CP_ Nel caso di specie, l' non ha dedotto, né tantomeno provato, alcun comportamento doloso o colposo addebitabile alla ricorrente che abbia potuto determinare l'errore in cui è incorso l'istituto nell'erogazione della prestazione assistenziale asserita come non spettante nel periodo 2020-2022.
Deve ritenersi, pertanto, ricorrere nella specie, un legittimo affidamento della ad Pt_1 ottenere le somme mai erogate dall' a titolo di assegno di invalidità dal gennaio 2020 CP_1 al gennaio 2023.
Quanto ai conteggi nelle note autorizzate depositate dalle ricorrente in data 4.3.2025 essi vanno integralmente giudicati sviluppati correttamente, completi e affidabili;
in essi la ha precisato correttamente che “le mensilità dovute alla ricorrente sono 35 e non 55 Pt_1 come erroneamente indicati in ricorso evidenziando che trattavasi di errore materiale giacchè la somma richiesta in decreto (comprensiva di interessi) ammontava a €. 10.906,06 lievitata ora a €. 11.882,46 come da schema che si ripropone” ; gli stessi sono quindi del tutto condivisibili.
Il ricorso deve, quindi, essere interamente accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
- in accoglimento del ricorso, condannarsi l' alla corresponsione in favore della Sig.ra CP_1
della complessiva somma di €. 11.882,46 di cui €. 10.906.06 per sorta e Parte_1
€. 976,40 per interessi legali maturati oltre ulteriori interessi legali maturati dal marzo 2025 alla liquidazione effettiva della somma;
- condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi euro 1.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario. Napoli, 09 giugno 2025
Il Giudice dott. Federico Bile