Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 24/04/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1134/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 05/03/2025
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BERTONI CARLA
E
) rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. CAPRA CONSUELO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) La casa coniugale sita in Gazoldo degli Ippoliti (MN) via Postumia n. 28, di proprietà del sig. , (padre del ricorrente) è Controparte_2 assegnata alla sig.ra unitamente a tutto il mobilio di arredo, Controparte_1 la quale continuerà ad abitarla unitamente alle figlie ed sino a che Per_1 Per_2 le figlie stesse non diventeranno economicamente autosufficienti e non cesserà la convivenza con la madre.
2) Le figlie minori ed vengono affidate ad Persona_3 Persona_4 entrambi i genitori con collocazione e residenza presso l'abitazione della madre.
Inoltre, le figlie resteranno con il padre: - 7 (sette) giorni consecutivi durante le vacanze natalizie alternando dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio di ogni anno;
- 3 (tre) giorni consecutivi durante le vacanze pasquali alternando il venerdì, sabato e domenica oppure lunedì, martedì e mercoledì di ogni anno;
- 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da comunicarsi dal padre alla madre almeno entro il mese di giugno di ogni anno.
Il tutto nel rispetto della volontà e degli impegni scolastici delle minori stesse.
3) Il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno Parte_1 Controparte_1
15 (quindici) di ogni mese, la somma di euro 1.000,00 (mille/00), (euro 500,00 per ogni figlia), quale contributo al mantenimento delle stesse sul conto corrente intestato alla sig.ra da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici CP_1
ISTAT. Quanto sopra sino a quando ogni figlia si troverà nella concreta condizione di autosufficienza economica percependo un reddito che le consenta di provvedere alle proprie esigenze.
4) Le spese straordinarie sono a carico del sig. per l'80% e della sig.ra Pt_1 per il 20%, secondo il seguente schema: senza necessità di previo CP_1 accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a ) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte da SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) SPESE
SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora le figlie proseguano
2 negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per il tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); c) spese per il conseguimento della patente di guida (pratica e teoria);
ALTRE SPESE STRAORDINARIE: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per il tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby- sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.) saranno parimenti suddivise per l'80% a carico del sig. e per il 20% a carico della sig.ra Pt_1 CP_1 secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
5) L'Assegno Unico Universale verrà percepito interamente dalla sig.ra
[...]
CP_1
6) Il sig. si impegna a provvedere al pagamento delle utenze Parte_1 domestiche (luce, gas e telefono fisso con internet), anche delle spese di manutenzione straordinaria della casa coniugale comprese le spese per la manutenzione del giardino e della piscina e con eccezione delle spese di ordinaria manutenzione che resteranno integralmente a carico della sig.ra Nel CP_1 caso in cui nell'abitazione familiare dovessero alloggiare terze persone, il pagamento delle utenze dovrà essere suddiviso pro-quota tra tutte le persone.
7) Il sig. avrà la facoltà di accedere alla casa coniugale con Parte_1 proprie chiavi di ingresso.
8) Farsi obbligo per entrambi i genitori di consentire di poter comunicare con le figlie a mezzo telefono assumendo ogni accorgimento utile affinché ciò possa avvenire senza intralci.
9) È vietato a ciascun genitore di pubblicare le foto delle figlie sul profilo Facebook nonché su ogni altro social network, provvedendosi alla immediata rimozione di quelle esistenti.
10) I signori ed dichiarano di essere Parte_1 Controparte_1 economicamente autosufficienti godendo di redditi propri e di aver regolato tra
3 loro ogni rapporto di tipo economico non avendo conseguentemente più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
11) I signori ed si rilasciano fin d'ora Parte_1 Controparte_1 reciproco assenso al rilascio del passaporto o di ogni altro documento equipollente, nonché al rilascio del passaporto o di documento valido per l'espatrio anche a favore delle figlie minori , nata a [...] il Persona_3
16.05.2008 ed , nata a [...] il [...]. Spese legali Persona_4 compensate. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in il 18/06/2005 ed ivi trascritto al numero 18, Parte II, Parte_2
Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2005;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di di Parte_2 annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4 5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 17/04/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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