CA
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 2124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2124 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 798/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 798/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Luca Berni APPELLANTE contro
C.F. e P. Iva ) Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. Giancarlo Longo
APPELLATO
Conclusioni per appellante:
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di Legge, riformare integralmente la sentenza n.410/2023 del 30/3/2023 emessa dal Tribunale di Reggio
Emilia depositata in data 31/3/2023 e notificata in data 3/4/2023, pronunciata dalla Dott.ssa Stefania Calò nel contenzioso R.G. n. 4023/2021 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1266/2021 del
1/7/2021. Il tutto per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado che di seguito si trascrivono integralmente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, contrariis rejectis, previa ogni e pagina 1 di 8 opportuna declaratoria del caso e di Legge, in accoglimento dei motivi suesposti:In via preliminare: accertare e dichiarare che è decaduta dalla domanda riconvenzionale volta ad ottenere il CP_1 pagamento del credito ingiunto, atteso il mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art. 167 c.p.c.; In via preliminare: revocare il decreto ingiuntivo n. 1266/2021 del 2/7/2020 in quanto emesso in assenza dei presupposti previsti per legge, come tale dichiararlo nullo e di nessun effetto e nella denegata ipotesi in cui l'opposta insistesse per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1266/2021 del
Tribunale di Reggio Emilia rigettare tale istanza per le ragioni e le argomentazioni tutte di cui in narrativa, sia in fatto che in diritto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta e facile soluzione;
Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo all'odierna convenuta opposta per i motivi meglio esposti in premesse;
Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo all'odierna attrice opponente non avendo la stessa a titolo proprio e personale intrattenuto alcun rapporto con Nel merito: Controparte_2
Accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa che non risulta provati nei suoi termini essenziali non essendo altresì dato poter verificare se sorte capitale ed oneri finanziari siano o meno conformi, non solo alle pattuizioni originarie ma anche alla normativa prevista per i rapporti bancari in questione ex art. 1284,
3° comma ovvero 1815, 2° comma Cod. Civ. ovvero 115 TULB anche in funzione del rispetto della Legge
108/96. Si insiste nell'ammissione delle istanze tutte dedotte nelle prime, seconde e terze memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. rispettivamente depositate il 18/11/2022, 6/12/2022 e 9/1/2023. Vittoria delle spese del grado, diritti ed onorari di causa, maggiorazione del 15% IVA e CPA sugli imponibili di Legge e con distrazione delle spese. Con vittoria delle spese di lite di entrambi i giudizi, IVA, CPA maggiorazione del
15% come per legge”.
Conclusioni per appellato:
1. Nel merito, confermare la sentenza n. 410/2023 pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia, dichiarando infondati i motivi di impugnazione presentati dall'appellante;
2. Nel merito rigettare integralmente le avverse domande, richieste, eccezioni e deduzioni della controparte;
3. Nel merito condannare l'appellante al pagamento della maggior o minor somma determinata dal
Tribunale all'esito del presente procedimento;
4. Nel merito condannare l'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
Piaccia dunque al Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 8 1. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con cui le era stato Parte_1
intimato il pagamento della somma di euro 29.178,40, oltre interessi e spese di procedura, in favore di eccependo: 1) il difetto di legittimazione attiva di Controparte_3
2) il difetto di legittimazione passiva proprio;
3) il mancato Controparte_3
assolvimento, da parte del preteso creditore, dell'onere probatorio in ordine al credito rivendicato.
2. Nel costituirsi in giudizio, e per essa quale procuratore Controparte_1 Parte_2
contestava, in fatto e in diritto, le difese avversarie.
La causa, ritenuta documentalmente istruita, veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale di Parma rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente alle spese di lite.
3. A fondamento della sua decisione il giudice di primo grado, preliminarmente, riteneva infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di , che Controparte_3
l'opponente aveva proposto contestando che il credito ingiunto rientrasse tra quelli oggetto di cessione di cui alla G.U., parte seconda, n. 7 del 17/1/2019.
Nel caso di specie, il Tribunale rilevava come vi fosse evidenza della titolarità del credito in capo alla convenuta essendo provato, in via documentale, che con il contratto di cessione in data 5.12.2018 Credit Agricole Cariparma S.p.a., Credit Agricole Friuladria S.p.a. e Credit
Agricole Carispezia S.p.a. avevano ceduto ad i rispettivi portafogli Controparte_3
di crediti classificati “in sofferenza”, espressamente indicati nell'Allegato A, Parte I, “Elenco delle posizioni cedute”, e che in detto elenco era ricompreso il credito per cui era causa, identificato con il n. 6871953 di codice cliente (v. pag. 42 del doc. 1 della convenuta), identificativo della posizione dell'attrice, come evincibile dalla certificazione ex art. 50 TUB, riportante il medesimo numero (v. doc. 9 della convenuta).
4. Quanto all'eccezione di legittimazione passiva, che l'opponente aveva proposto contestando di avere mai intrattenuto alcun rapporto con e Controparte_2
deducendo che il credito azionato traeva origine dal finanziamento chirografario n. 00583 concesso alla ditta Fattoria Azienda Agricola, il Tribunale la riteneva infondata rilevando che l'opponente era titolare dell'impresa individuale “Fattoria Casinazzo Azienda Agricola pagina 3 di 8 di ”, e che da tanto conseguiva che l'impresa individuale non aveva una Parte_1
soggettività diversa da quella del suo titolare.
5. Infine, sulla prova del credito, che l'opponente contestava deducendo che in sede di opposizione la certificazione ex art. 50 D. Lgs. n. 385/93 non aveva valore probatorio, il giudice di primo grado osservava che l'erogazione del finanziamento, da cui traeva origine il credito ingiunto, era provata dal rendiconto al 31/12/2013, prodotto dalla stessa attrice (v. doc. 3), documento che dimostrava che tra le parti era stato concluso il contratto di finanziamento azionato in sede monitoria, per l'importo di euro 40.000,00, da pagarsi in 60 rate mensili. Inoltre, osservava il giudicante che ai sensi dell'art. 115 c.p.c. la parte non può limitarsi a negare genericamente il credito, affermando di nulla dovere, ma deve contrastare in modo specifico i fatti allegati dalla controparte e che solo se la contestazione è specifica, il fatto oggetto di contestazione assurge a fatto oggetto di prova, diversamente dal fatto non contestato (o contestato genericamente), che non ha bisogno di essere provato.
Nel caso di specie, l'attrice, da un lato, si era limitata a negare genericamente l'esistenza del credito, dall'altro, e contraddittoriamente, aveva prodotto documentazione probante il finanziamento e, pertanto, l'esistenza del credito era provata.
6. Ha proposto appello chiedendone la riforma, e si è costituita in Parte_1
giudizio l'appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del 2.12.2025, tenutasi con modalità telematiche, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo si ripropone l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, lamentando l'erroneità della sentenza laddove ha rigettato la questione ritenendo che il credito ingiunto fosse incluso tra quelli oggetto di cessione, risultando pertanto pienamente dimostrata la titolarità del credito in capo alla convenuta.
Deduce l'appellante che l'ingiungente non ha depositato la lista dei debitori ceduti né alcun estratto notarile che attesti l'inserzione del nominativo dell'odierna appellante nella predetta lista dei debitori ceduti, in quanto l'estratto ex art. 50 TUB prodotto da controparte sub doc. n. 9 attiene alle scritture contabili e non già alla lista dei debitori ceduti, mentre pagina 4 di 8 l'estratto della Gazzetta Ufficiale per giurisprudenza costante, non è documentazione sufficiente a provare la titolarità del credito.
Si deduce, pertanto, che ha disatteso l'onere probatorio ex art. 2967 c.c. che le CP_1
competeva poiché dalla documentazione depositata in atti emerge l'insufficienza probatoria dell'avvenuta cessione del credito in suo favore da parte della cedente.
8. Con il secondo motivo si ripropone l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di deducendo che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, Parte_1 [...]
ha agito monitoriamente nei diretti confronti della Signora Controparte_3 [...]
senza dimostrare in alcun modo che l'obbligazione rivendicata fosse stata Parte_1
contratta dalla stessa personalmente piuttosto che quale titolare di altri enti giuridici.
Deduce l'appellante che personalmente, non ha mai intrattenuto alcun Parte_1
rapporto con mentre si presume che l'ingiungente abbia Controparte_2
azionato il finanziamento chirografario n. 00583/0087983900000.001.000 concesso alla ditta Fattoria Azienda Agricola, corrente in Scandiano (RE), Via San Gaetano n. 2.
9. Con il terzo motivo si ripropone l'eccezione di carenza di prova del credito ingiunto, deducendo che l'estratto conto certificato ex art. 50 D. Lgs. n. 385/1993 poteva valere solo ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma nella successiva fase di opposizione l'opposta aveva l'onere di produrre la documentazione più completa relativa al rapporto (tra cui contratto di apertura di credito in C/C, gli estratti conto comprensivi di scalari dall'inizio del rapporto fino al suo passaggio a sofferenza, nonché il contratto di finanziamento).
Si deduce che l'odierna attrice appellante aveva rilevato simile difetto in occasione delle sue seconde memorie ex Art. 183, 6° comma c.p.c. sottolineando come la mancata produzione di tale documentazione non le consentisse neppure di verificare la validità delle condizioni contrattuali e la correttezza degli oneri finanziari applicati da CP_2
10. Con il quarto motivo si lamenta che il Tribunale di Reggio Emilia abbia totalmente omesso di pronunciarsi sull'eccezione di decadenza di rispetto Controparte_3
alla domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento del credito ingiunto, atteso il pagina 5 di 8 mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art. 167 c.p.c., essendosi costituita in giudizio l'1/3/2022 e non 20 giorni prima della prima udienza fissata per il 3/3/2022.
11. L'appello è totalmente infondato.
Quanto al primo motivo, sarà sufficiente ad evidenziarne l'inammissibilità, e comunque l'infondatezza, il rilievo che l'appellante non ha specificamente impugnato la motivazione in punto di accertamento della legittimazione attiva di , laddove il Controparte_4
giudice di primo grado ha rilevato: “In particolare, è provato, in via documentale, con il contratto di cessione in data 5.12.2018 Credit Agricole Cariparma S.p.a., Credit Agricole Friuladria S.p.a. e Credit
Agricole Carispezia S.p.a. avevano ceduto ad i rispettivi portafogli di crediti Controparte_3
classificati “in sofferenza”, espressamente indicati nell'Allegato A, Parte I, “Elenco delle posizioni cedute”,
e che in detto elenco era ricompreso il credito per cui era causa, identificato con il n. 6871953 di codice cliente (v. pag. 42 del doc. 1 della convenuta), identificativo della posizione dell'attrice, come evincibile dalla certificazione ex art. 50 TUB, riportante il medesimo numero (v. doc. 9 della convenuta).”
Si deve pertanto concludere che si è ormai formato il giudicato sull'accertamento che il credito di € 45.278,06, identificato con il codice cliente n. 6871953 nell'elenco delle posizioni cedute allegato all'atto di cessione, corrisponde esattamente, quanto all'importo e al codice cliente, a quello certificato da ex art. 50 TUB Controparte_2
sull'estratto conto della posizione;
ne consegue l'evidente infondatezza Parte_1
dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva del cessionario CP_1
12. Anche il secondo motivo di appello è inammissibile, e comunque infondato, non avendo l'appellante mosso alcuna contestazione in ordine all'accertamento contenuto in sentenza che è la titolare dell'omonima ditta individuale “Fattoria Parte_1
Casinazzo Azienda Agricola di Valentini Barbara”, con sede legale in Scandiano, Via San
Gaetano n.3, avendo in tale veste sottoscritto il finanziamento chirografario n. 00583 concesso alla ditta Fattoria Casinazzo, dal quale nasce il residuo credito oggetto di causa, e dovendo pertanto pacificamente rispondere personalmente dei debiti contratti per l'attività imprenditoriale.
13. Allo stesso modo deve rilevarsi l'inammissibilità, e comunque l'infondatezza, anche del terzo motivo in ordine alla prova del credito di avendo l'odierna Controparte_1
pagina 6 di 8 appellata fornito tutta la documentazione necessaria per la prova del credito, e dovendosi rilevare che, anche su questo punto, l'appello non si confronta in alcun modo sulla motivazione adottata dal Tribunale, che ha ritenuto raggiunta la prova della pretesa creditoria “sulla base del rendiconto al 31/12/2013, prodotto dalla stessa attrice, documento che dimostrava che tra le parti era stato concluso il contratto di finanziamento azionato in sede monitoria, per
l'importo di euro 40.000,00, da pagarsi in 60 rate mensili.”
Ferma restando, ad abundantiam, che è rimasto immune da censure il passaggio motivazionale con il quale il giudice di primo grado ha osservato: “Ne deriva che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la parte non può limitarsi a negare genericamente il credito, affermando di nulla dovere, ma deve contrastare in modo specifico i fatti allegati dalla controparte. La contestazione specifica ha il compito di delimitare il thema probandum: solo se la contestazione è specifica, il fatto oggetto di contestazione assurge a fatto oggetto di prova, diversamente dal fatto non contestato (o contestato genericamente), che non ha bisogno di essere provato.
Nel caso di specie, l'attrice, da un lato, si è limitata a negare genericamente l'esistenza del credito, dall'altro,
e contraddittoriamente, ha prodotto documentazione probante il finanziamento (doc. 3 citato).”
14. Infine deve rigettarsi anche il quarto motivo, non potendo fondatamente sostenersi un vizio di omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza di rispetto Controparte_3
alla domanda riconvenzionale, dal momento che l'odierna appellata costituendosi nel giudizio di primo grado si è limitata a chiedere il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, statuizione conformemente adottata dal Tribunale all'esito del giudizio.
15. In conclusione l'appello deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore dell'appellata ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti di parte appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1
– bis.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:
- rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese di lite del grado in favore Parte_1
dell'appellata liquidate in euro 6.946,00 per compensi, oltre spese Controparte_1
generali 15%, CP ed IVA se dovuta.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002
(T.U. Spese di Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 5.12.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 798/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Luca Berni APPELLANTE contro
C.F. e P. Iva ) Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. Giancarlo Longo
APPELLATO
Conclusioni per appellante:
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di Legge, riformare integralmente la sentenza n.410/2023 del 30/3/2023 emessa dal Tribunale di Reggio
Emilia depositata in data 31/3/2023 e notificata in data 3/4/2023, pronunciata dalla Dott.ssa Stefania Calò nel contenzioso R.G. n. 4023/2021 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1266/2021 del
1/7/2021. Il tutto per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado che di seguito si trascrivono integralmente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, contrariis rejectis, previa ogni e pagina 1 di 8 opportuna declaratoria del caso e di Legge, in accoglimento dei motivi suesposti:In via preliminare: accertare e dichiarare che è decaduta dalla domanda riconvenzionale volta ad ottenere il CP_1 pagamento del credito ingiunto, atteso il mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art. 167 c.p.c.; In via preliminare: revocare il decreto ingiuntivo n. 1266/2021 del 2/7/2020 in quanto emesso in assenza dei presupposti previsti per legge, come tale dichiararlo nullo e di nessun effetto e nella denegata ipotesi in cui l'opposta insistesse per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1266/2021 del
Tribunale di Reggio Emilia rigettare tale istanza per le ragioni e le argomentazioni tutte di cui in narrativa, sia in fatto che in diritto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta e facile soluzione;
Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo all'odierna convenuta opposta per i motivi meglio esposti in premesse;
Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo all'odierna attrice opponente non avendo la stessa a titolo proprio e personale intrattenuto alcun rapporto con Nel merito: Controparte_2
Accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa che non risulta provati nei suoi termini essenziali non essendo altresì dato poter verificare se sorte capitale ed oneri finanziari siano o meno conformi, non solo alle pattuizioni originarie ma anche alla normativa prevista per i rapporti bancari in questione ex art. 1284,
3° comma ovvero 1815, 2° comma Cod. Civ. ovvero 115 TULB anche in funzione del rispetto della Legge
108/96. Si insiste nell'ammissione delle istanze tutte dedotte nelle prime, seconde e terze memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. rispettivamente depositate il 18/11/2022, 6/12/2022 e 9/1/2023. Vittoria delle spese del grado, diritti ed onorari di causa, maggiorazione del 15% IVA e CPA sugli imponibili di Legge e con distrazione delle spese. Con vittoria delle spese di lite di entrambi i giudizi, IVA, CPA maggiorazione del
15% come per legge”.
Conclusioni per appellato:
1. Nel merito, confermare la sentenza n. 410/2023 pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia, dichiarando infondati i motivi di impugnazione presentati dall'appellante;
2. Nel merito rigettare integralmente le avverse domande, richieste, eccezioni e deduzioni della controparte;
3. Nel merito condannare l'appellante al pagamento della maggior o minor somma determinata dal
Tribunale all'esito del presente procedimento;
4. Nel merito condannare l'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
Piaccia dunque al Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 8 1. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con cui le era stato Parte_1
intimato il pagamento della somma di euro 29.178,40, oltre interessi e spese di procedura, in favore di eccependo: 1) il difetto di legittimazione attiva di Controparte_3
2) il difetto di legittimazione passiva proprio;
3) il mancato Controparte_3
assolvimento, da parte del preteso creditore, dell'onere probatorio in ordine al credito rivendicato.
2. Nel costituirsi in giudizio, e per essa quale procuratore Controparte_1 Parte_2
contestava, in fatto e in diritto, le difese avversarie.
La causa, ritenuta documentalmente istruita, veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale di Parma rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente alle spese di lite.
3. A fondamento della sua decisione il giudice di primo grado, preliminarmente, riteneva infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di , che Controparte_3
l'opponente aveva proposto contestando che il credito ingiunto rientrasse tra quelli oggetto di cessione di cui alla G.U., parte seconda, n. 7 del 17/1/2019.
Nel caso di specie, il Tribunale rilevava come vi fosse evidenza della titolarità del credito in capo alla convenuta essendo provato, in via documentale, che con il contratto di cessione in data 5.12.2018 Credit Agricole Cariparma S.p.a., Credit Agricole Friuladria S.p.a. e Credit
Agricole Carispezia S.p.a. avevano ceduto ad i rispettivi portafogli Controparte_3
di crediti classificati “in sofferenza”, espressamente indicati nell'Allegato A, Parte I, “Elenco delle posizioni cedute”, e che in detto elenco era ricompreso il credito per cui era causa, identificato con il n. 6871953 di codice cliente (v. pag. 42 del doc. 1 della convenuta), identificativo della posizione dell'attrice, come evincibile dalla certificazione ex art. 50 TUB, riportante il medesimo numero (v. doc. 9 della convenuta).
4. Quanto all'eccezione di legittimazione passiva, che l'opponente aveva proposto contestando di avere mai intrattenuto alcun rapporto con e Controparte_2
deducendo che il credito azionato traeva origine dal finanziamento chirografario n. 00583 concesso alla ditta Fattoria Azienda Agricola, il Tribunale la riteneva infondata rilevando che l'opponente era titolare dell'impresa individuale “Fattoria Casinazzo Azienda Agricola pagina 3 di 8 di ”, e che da tanto conseguiva che l'impresa individuale non aveva una Parte_1
soggettività diversa da quella del suo titolare.
5. Infine, sulla prova del credito, che l'opponente contestava deducendo che in sede di opposizione la certificazione ex art. 50 D. Lgs. n. 385/93 non aveva valore probatorio, il giudice di primo grado osservava che l'erogazione del finanziamento, da cui traeva origine il credito ingiunto, era provata dal rendiconto al 31/12/2013, prodotto dalla stessa attrice (v. doc. 3), documento che dimostrava che tra le parti era stato concluso il contratto di finanziamento azionato in sede monitoria, per l'importo di euro 40.000,00, da pagarsi in 60 rate mensili. Inoltre, osservava il giudicante che ai sensi dell'art. 115 c.p.c. la parte non può limitarsi a negare genericamente il credito, affermando di nulla dovere, ma deve contrastare in modo specifico i fatti allegati dalla controparte e che solo se la contestazione è specifica, il fatto oggetto di contestazione assurge a fatto oggetto di prova, diversamente dal fatto non contestato (o contestato genericamente), che non ha bisogno di essere provato.
Nel caso di specie, l'attrice, da un lato, si era limitata a negare genericamente l'esistenza del credito, dall'altro, e contraddittoriamente, aveva prodotto documentazione probante il finanziamento e, pertanto, l'esistenza del credito era provata.
6. Ha proposto appello chiedendone la riforma, e si è costituita in Parte_1
giudizio l'appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del 2.12.2025, tenutasi con modalità telematiche, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo si ripropone l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, lamentando l'erroneità della sentenza laddove ha rigettato la questione ritenendo che il credito ingiunto fosse incluso tra quelli oggetto di cessione, risultando pertanto pienamente dimostrata la titolarità del credito in capo alla convenuta.
Deduce l'appellante che l'ingiungente non ha depositato la lista dei debitori ceduti né alcun estratto notarile che attesti l'inserzione del nominativo dell'odierna appellante nella predetta lista dei debitori ceduti, in quanto l'estratto ex art. 50 TUB prodotto da controparte sub doc. n. 9 attiene alle scritture contabili e non già alla lista dei debitori ceduti, mentre pagina 4 di 8 l'estratto della Gazzetta Ufficiale per giurisprudenza costante, non è documentazione sufficiente a provare la titolarità del credito.
Si deduce, pertanto, che ha disatteso l'onere probatorio ex art. 2967 c.c. che le CP_1
competeva poiché dalla documentazione depositata in atti emerge l'insufficienza probatoria dell'avvenuta cessione del credito in suo favore da parte della cedente.
8. Con il secondo motivo si ripropone l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di deducendo che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, Parte_1 [...]
ha agito monitoriamente nei diretti confronti della Signora Controparte_3 [...]
senza dimostrare in alcun modo che l'obbligazione rivendicata fosse stata Parte_1
contratta dalla stessa personalmente piuttosto che quale titolare di altri enti giuridici.
Deduce l'appellante che personalmente, non ha mai intrattenuto alcun Parte_1
rapporto con mentre si presume che l'ingiungente abbia Controparte_2
azionato il finanziamento chirografario n. 00583/0087983900000.001.000 concesso alla ditta Fattoria Azienda Agricola, corrente in Scandiano (RE), Via San Gaetano n. 2.
9. Con il terzo motivo si ripropone l'eccezione di carenza di prova del credito ingiunto, deducendo che l'estratto conto certificato ex art. 50 D. Lgs. n. 385/1993 poteva valere solo ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma nella successiva fase di opposizione l'opposta aveva l'onere di produrre la documentazione più completa relativa al rapporto (tra cui contratto di apertura di credito in C/C, gli estratti conto comprensivi di scalari dall'inizio del rapporto fino al suo passaggio a sofferenza, nonché il contratto di finanziamento).
Si deduce che l'odierna attrice appellante aveva rilevato simile difetto in occasione delle sue seconde memorie ex Art. 183, 6° comma c.p.c. sottolineando come la mancata produzione di tale documentazione non le consentisse neppure di verificare la validità delle condizioni contrattuali e la correttezza degli oneri finanziari applicati da CP_2
10. Con il quarto motivo si lamenta che il Tribunale di Reggio Emilia abbia totalmente omesso di pronunciarsi sull'eccezione di decadenza di rispetto Controparte_3
alla domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento del credito ingiunto, atteso il pagina 5 di 8 mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art. 167 c.p.c., essendosi costituita in giudizio l'1/3/2022 e non 20 giorni prima della prima udienza fissata per il 3/3/2022.
11. L'appello è totalmente infondato.
Quanto al primo motivo, sarà sufficiente ad evidenziarne l'inammissibilità, e comunque l'infondatezza, il rilievo che l'appellante non ha specificamente impugnato la motivazione in punto di accertamento della legittimazione attiva di , laddove il Controparte_4
giudice di primo grado ha rilevato: “In particolare, è provato, in via documentale, con il contratto di cessione in data 5.12.2018 Credit Agricole Cariparma S.p.a., Credit Agricole Friuladria S.p.a. e Credit
Agricole Carispezia S.p.a. avevano ceduto ad i rispettivi portafogli di crediti Controparte_3
classificati “in sofferenza”, espressamente indicati nell'Allegato A, Parte I, “Elenco delle posizioni cedute”,
e che in detto elenco era ricompreso il credito per cui era causa, identificato con il n. 6871953 di codice cliente (v. pag. 42 del doc. 1 della convenuta), identificativo della posizione dell'attrice, come evincibile dalla certificazione ex art. 50 TUB, riportante il medesimo numero (v. doc. 9 della convenuta).”
Si deve pertanto concludere che si è ormai formato il giudicato sull'accertamento che il credito di € 45.278,06, identificato con il codice cliente n. 6871953 nell'elenco delle posizioni cedute allegato all'atto di cessione, corrisponde esattamente, quanto all'importo e al codice cliente, a quello certificato da ex art. 50 TUB Controparte_2
sull'estratto conto della posizione;
ne consegue l'evidente infondatezza Parte_1
dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva del cessionario CP_1
12. Anche il secondo motivo di appello è inammissibile, e comunque infondato, non avendo l'appellante mosso alcuna contestazione in ordine all'accertamento contenuto in sentenza che è la titolare dell'omonima ditta individuale “Fattoria Parte_1
Casinazzo Azienda Agricola di Valentini Barbara”, con sede legale in Scandiano, Via San
Gaetano n.3, avendo in tale veste sottoscritto il finanziamento chirografario n. 00583 concesso alla ditta Fattoria Casinazzo, dal quale nasce il residuo credito oggetto di causa, e dovendo pertanto pacificamente rispondere personalmente dei debiti contratti per l'attività imprenditoriale.
13. Allo stesso modo deve rilevarsi l'inammissibilità, e comunque l'infondatezza, anche del terzo motivo in ordine alla prova del credito di avendo l'odierna Controparte_1
pagina 6 di 8 appellata fornito tutta la documentazione necessaria per la prova del credito, e dovendosi rilevare che, anche su questo punto, l'appello non si confronta in alcun modo sulla motivazione adottata dal Tribunale, che ha ritenuto raggiunta la prova della pretesa creditoria “sulla base del rendiconto al 31/12/2013, prodotto dalla stessa attrice, documento che dimostrava che tra le parti era stato concluso il contratto di finanziamento azionato in sede monitoria, per
l'importo di euro 40.000,00, da pagarsi in 60 rate mensili.”
Ferma restando, ad abundantiam, che è rimasto immune da censure il passaggio motivazionale con il quale il giudice di primo grado ha osservato: “Ne deriva che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la parte non può limitarsi a negare genericamente il credito, affermando di nulla dovere, ma deve contrastare in modo specifico i fatti allegati dalla controparte. La contestazione specifica ha il compito di delimitare il thema probandum: solo se la contestazione è specifica, il fatto oggetto di contestazione assurge a fatto oggetto di prova, diversamente dal fatto non contestato (o contestato genericamente), che non ha bisogno di essere provato.
Nel caso di specie, l'attrice, da un lato, si è limitata a negare genericamente l'esistenza del credito, dall'altro,
e contraddittoriamente, ha prodotto documentazione probante il finanziamento (doc. 3 citato).”
14. Infine deve rigettarsi anche il quarto motivo, non potendo fondatamente sostenersi un vizio di omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza di rispetto Controparte_3
alla domanda riconvenzionale, dal momento che l'odierna appellata costituendosi nel giudizio di primo grado si è limitata a chiedere il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, statuizione conformemente adottata dal Tribunale all'esito del giudizio.
15. In conclusione l'appello deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore dell'appellata ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti di parte appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1
– bis.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:
- rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese di lite del grado in favore Parte_1
dell'appellata liquidate in euro 6.946,00 per compensi, oltre spese Controparte_1
generali 15%, CP ed IVA se dovuta.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002
(T.U. Spese di Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 5.12.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 8 di 8