Art. 2.
I beni fino al presente assegnati alla Corona, e non compresi nel detto Elenco, saranno restituiti al Demanio dello Stato al 1° novembre prossimo venturo.
Per l'epoca stessa saranno consegnati alla Corona i beni compresi nel detto Elenco, che ora si trovano in possesso del Demanio.
I beni fino al presente assegnati alla Corona, e non compresi nel detto Elenco, saranno restituiti al Demanio dello Stato al 1° novembre prossimo venturo.
Per l'epoca stessa saranno consegnati alla Corona i beni compresi nel detto Elenco, che ora si trovano in possesso del Demanio.