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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 6689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6689 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
n. 22776/2023 r.g.
Tribunale di Napoli 13 SEZIONE CIVILE Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marida Corso Presidente dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 22776/2023 promossa da:
nato in [...] il [...], C.F. , id Parte_1 C.F._1
XX0135027, rappresentato e difeso dall'avv. Amarilda Lici, C.F.
, con lo stesso elettivamente domiciliato in Corso Novara n. 5, C.F._2
Napoli RICORRENTE contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 [...]
in persona del Questore p.t. rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Distrettale CP_2 dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato l' 8.11.2023 e ritualmente notificato ai resistenti, domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, avente sede a Napoli, il ricorrente indicato in epigrafe, cittadino liberiano, impugnava il diniego dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali Cat.A12/Imm/21 Prot. n. 265 emesso il 17.6.2021 dal Questore della Provincia di , notificato il 10.10.2023 con cui si CP_2 rigettava l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari invitando il ricorrente a lasciare volontariamente lo Stato italiano entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di diniego. Il ricorrente riteneva di avere diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari o per casi speciali, di cui all'art. 1, comma 9, d-l 113\2018, convertito nella legge 132\18; o alla protezione speciale ex art. 19, comma 1 e 1.1., t.u.i. Disposta la sospensione del provvedimento. Integrato il contraddittorio nei confronti del , questi si costituiva in giudizio e resisteva alla Controparte_1 domanda cautelare e di merito, depositando comparsa di risposta con cui ne chiedeva il pagina 1 di 8 rigetto. Disposta la trattazione in forma scritta dell'udienza del 4.6.2025, vi partecipavano le parti che si riportavano alle rispettive conclusioni. All'esito della stessa, prodotti documenti, il giudice designato riservava al Collegio la decisione della causa. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020, ha modificato l'articolo 19, (rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”), commi 1 e 1.1., del d.lgs 286/1998, così statuisce:« in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione...» mentre al comma 1.1., prima parte, si riconosce il divieto di refoulement qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 d.lgs 286/98. Con la precisazione che “Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”. La modifica introdotta in sede di conversione del DL. 130/20 richiama altresì, sempre al comma 1.1 dell'articolo 19, circa il divieto di respingimento ed espulsione, il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (“Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”), impiegando la stessa espressione che il medesimo decreto-legge (all'articolo 1, comma 1, lettera a)) utilizza nel novellare altra disposizione del Testo unico (ossia il suo articolo 5, comma 6). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che
“
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali. Ritiene, dunque, questo Collegio che il diritto al rinnovo del permesso per protezione speciale, debba essere regolato dalla nuova disciplina, attesa la pendenza del giudizio al 22 ottobre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge cit. Nel caso di specie il ricorrente ha addotto il pagina 2 di 8 rischio in caso di rimpatrio di subire un grave danno derivante dalla minaccia grave e individuale alla sua vita a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale esistente nel suo paese.
Con le nuove disposizioni, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). Il Collegio ritiene che vi sia continuità di disciplina tra la protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, t.u.i. nel testo vigente ratione temporis, e la protezione speciale, di cui all'art. 19 comma 1.1, come introdotto dal d-l 130. I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Essi, invero, sono ricognitivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); pagina 3 di 8 dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la recente sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, . Belgio e Grecia, § da 252 a 263). CP_3
Anche con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ritiene sussistente una sostanziale continuità con la disciplina precedente. Secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733). Entrambe le forme di protezione – umanitaria e speciale – richiedono l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. Entrambe, inoltre, fondano il giudizio di accertamento sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, dunque, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine. Come prima, quindi, anche tuttora si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha pagina 4 di 8 vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo straniero sia a tal punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale) e radicato nel territorio nazionale, che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali. Inoltre, come il permesso per protezione umanitaria, il permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, comma 1 e 1.1. t.u.i., a seguito delle modifiche introdotte dal DL 130/20, ha durata biennale e, ad esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione internazionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, giusta le modifiche apportate agli artt. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e 6 t.u.i. dalla novella in questione. Pertanto, nelle modifiche apportate dal d-l 130/20 non si ritrova alcun pregiudizio per il ricorrente, né alcuna disparità di trattamento. Nel caso in esame, le condizioni oggettive in cui la versa all'attualità CP_4 impediscono il rimpatrio del ricorrente perché lo espongono al rischio concreto di subire la grave deprivazione dei suoi diritti fondamentali al di sotto della soglia minima, costitutiva della dignità umana. Occorre, in primis evidenziare come le fonti più accreditate consultate dal Collegio indicano che le condizioni del Paese di origine del richiedente non sono stabili e tranquillizzanti. Il Paese, infatti, risulta caratterizzato da una forte instabilità politica e sociale, dovuta soprattutto ad una forte diffusione della corruzione, tanto che la Liberia,
“secondo l'Indice di percezione della corruzione (CPI) 2022 pubblicato dall'ONG Transparency International il 31.01.23, è scesa dalla 136esima posizione alla 142esima su 180 Paesi rispetto al CPI dell'anno precedente. Secondo i media, il Paese è uno di quelli che presenta uno sviluppo particolarmente preoccupante in termini di corruzione (BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germany): Briefing Notes, 2 January 2023 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Behoerde/Informationszentrum/Briefi ngNotes/2023/briefingnotes-kw01-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=5). Le quarte elezioni del dopoguerra in Liberia si terranno due mesi dopo la commemorazione dei 20 anni di "pace" dopo la lunga guerra civile del 1989-2003. Gestite da soli dai funzionari liberiani per la prima volta dal ritiro di una missione delle Nazioni Unite di 10.000 persone, queste elezioni saranno una cartina di tornasole per la fragile pace e sicurezza del Paese (All Africa, Liberia: Is Liberia Heading Towards an Electoral Crisis? https://allafrica.com/stories/202304150090.html). Il Presidente della Liberia George AH ha dichiarato a gennaio al Parlamento che si candiderà per la rielezione quest'anno dopo un primo mandato funestato da accuse di corruzione e da una recessione economica. è entrato in carica nel 2018 nel primo cambio di potere pacifico del Pt_2
Paese dell'Africa occidentale in sette decenni ed è costituzionalmente idoneo a ricandidarsi alle elezioni del 10 ottobre. Nell'ottobre 2020 ha dichiarato che Pt_2 avrebbe cercato di servire solo per due mandati, esprimendo all'epoca preoccupazione per le proteste nella vicina Costa d'Avorio e in Guinea per le candidature dei loro presidenti a un terzo mandato , Under pressure Liberia President Per_1 Per_2
pagina 5 di 8 AH to seek second term https://www.aljazeera.com/news/2023/1/31/liberia-president-
. I capi dei principali partiti liberiani Email_1 hanno firmato nell'aprile 2023 un patto, noto come "Dichiarazione di Farmington River 2023", per evitare qualsiasi violenza che possa compromettere le elezioni (Liberian Observer, Liberia: Farmington Peace Pact Signed, But Can It Stop Electoral Violence? https://www.liberianobserver.com/liberia-farmington-peace-pact-signed-can-it- stopelectoral-violence). È continuata l'impunità per gli individui che hanno commesso abusi dei diritti umani, comprese le atrocità durante due guerre civili, poiché sono stati ignorati numerosi rapporti investigativi e di audit. Il 4 novembre 2022, il liberiano Pt_3
è stato condannato all'ergastolo per complicità in crimini contro l'umanità e atti
[...] inumani e degradanti e tortura da parte di una Tribunale francese attraverso l'esercizio della giurisdizione universale. è il secondo liberiano condannato per il Parte_3 suo ruolo nelle due guerre civili del Paese, dopo la condanna di nel 2021 in Persona_3
Svizzera (UN Security Council: Activities of the United Nations Office for West Africa and the Sahel;
Report of the Secretary-General [S/2022/1019], 3 January 2023 https://www.ecoi.net/en/file/local/2085264/N2300032.pdf). Il governo ha compiuto tentativi intermittenti ma limitati di indagare e perseguire i funzionari accusati di abusi nel corso dell'anno, sia nelle forze di sicurezza che in altri settori del governo. È continuata l'impunità per la corruzione del governo (USDOS – US Department of State: 2022 Country Report on Human Rights Practices: Liberia, 20 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089243.html). È stato riferito che le autorità governative hanno maltrattato fisicamente civili pacifici, comprese le persone in custodia o in cerca di protezione. Il 6 gennaio 2023, un agente della Liberia Drug Enforcement Agency avrebbe picchiato un sospetto criminale che avrebbe rubato il telefono cellulare dell'agente. Alla fine dell'anno, la questione era ancora oggetto di indagine. Il 29 marzo 2022, il Ministero della Giustizia ha licenziato quattro alti ufficiali della LNP - il vicecomandante l'ispettore il sergente Persona_4 Persona_5
e - per aver presumibilmente picchiato dei civili a Persona_6 Persona_7
VI (FrontPageAfrica, Liberia: Four Police and AFL Officers Disrobed for Brutalizing Civilians https://frontpageafricaonline.com/news/liberia-four-police-and-afl- officers-disrobed-forbrutalizing-civilians/). L'insoddisfazione dell'opinione pubblica nei confronti del governo per la cattiva situazione economica sostiene il rischio di futuri disordini. Il rischio di proteste in risposta alla percezione di corruzione del governo, alle difficoltà economiche e all'incapacità della polizia di affrontare la criminalità e l'insicurezza è elevato, in particolare a VI. È probabile che la tolleranza del governo nei confronti delle proteste diminuisca se queste diventano più frequenti, portando a livelli più elevati di violenza quando la polizia usa gas lacrimogeni e cannoni ad acqua per disperdere le manifestazioni non autorizzate (Crisis24, Liberia Country Report https://crisis24.garda.com/insightsintelligence/intelligence/country-reports/liberia;).” Le elezioni del 10.10.23 sono state la corsa presidenziale più serrata in Liberia dalla fine della guerra civile, due decenni fa. In totale, 20 candidati hanno partecipato alle elezioni pagina 6 di 8 presidenziali. Secondo quanto riportato dai media, il presidente della Commissione nazionale per le elezioni Commissione elettorale nazionale (NEC) ha annunciato il 18.10.23 che almeno otto operatori elettorali sono stati arrestati per sospetta partecipazione a frodi elettorali e portati in carcere dalla polizia. (BAMF, Briefing Notes, 23 ottobre 2023 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/Briefing Notes/2023/briefingnotes-kw43-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=2
Nel novembre 2023, al termine delle elezioni presidenziali, a seguito del ballottaggio (BAMF, Briefing Notes, 30 ottobre 2023 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/Briefing Notes/2023/briefingnotes-kw44-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=3) del 14.11.23, il presidente della Liberia, è stato sconfitto dal leader dell'opposizione Persona_8
ponendo fine a una presidenza segnata da accuse di corruzione, ma Persona_9 contribuendo a garantire una transizione di potere senza intoppi nella nazione africana, un tempo instabile, e aprendo la strada al secondo trasferimento democratico del potere in Liberia in oltre sette decenni: il primo è stato quando è salito al potere sei anni Pt_2 fa. (Reuters, Liberia President concedes election defeat to Persona_8 Persona_9
18 novembre 2023, https://www.reuters.com/world/africa/joseph-boakai-brink-liberian- presidency-vote-count-nears-completion-2023-11-17/). L'Unione Europea ha monitorato queste elezioni. (EU EOM - EU Election Observation Mission: European Union Election Observation Mission Liberia 2023; Final Report;
General Elections and Presidential Run-Offs 10 October and 14 November 2023, 5 March 2024 https://www.ecoi.net/en/file/local/2107059/EU EOM LIB 2023 Final Report.pdf) Il 2 maggio 2024, il Presidente della Liberia ha firmato un decreto che Persona_9 istituisce un tribunale per i crimini di guerra. La legge è stata approvata da entrambe le camere del Parlamento. (Africanews: Liberia: Boakai signs decree for war crimes tribunal, 03.05.24 https://www.africanews.com/2024/05/03/liberia-boakai-signs-decree- for-war-crimes-tribunal/; Associated Press: Liberia passes a law setting up a long- awaited war crimes court, 02.05.24 https://apnews.com/article/liberia-war-crimes-court- s President to Controparte_5 Persona_9 set up first war crimes court, 03.05.24; https://www.bbc.com/news/world-africa- 68946897) A 20 anni dalla fine della guerra civile, questo è un primo passo per ottenere giustizia per le vittime. Durante le due guerre civili tra il 1989 e il 2003, ci sono stati massacri, stupri e l'uso di bambini soldato. Si stima che siano state uccise 250.000 persone. Una Commissione per la verità e la riconciliazione aveva precedentemente chiesto l'istituzione di un tribunale speciale, ma non era stata intrapresa alcuna azione concreta fino alle elezioni presidenziali del 2023, quando ha fatto della giustizia uno dei Per_9 temi chiave della campagna elettorale. (BAMF - Federal Office for Migration and Refugees (Germany): Briefing Notes (KW20/2024), 13 May 2024
pagina 7 di 8 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Behoerde/Informationszentrum/Briefing Notes/2024/briefingnotes-kw20-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=4)
Gli ultimi mesi del 2024 sono stati caratterizzati da continue verifiche della spesa pubblica e da sforzi per combattere la corruzione, che hanno aggravato le tensioni politiche, portando a uno stallo nella Camera dei Rappresentanti. Il 17 ottobre 2024, i legislatori hanno tentato di destituire il Presidente della Camera, accusandolo di conflitto di interessi. La Commissione liberiana anticorruzione ha avviato un'indagine su presunti casi di corruzione legati allo stallo politico. Il Presidente ha nominato il Persona_9 nuovo Direttore Esecutivo dell'Ufficio per il Tribunale per i Crimini di Guerra ed Economici del paese il 1° novembre. Questo ha creato un contesto di tensioni latenti. (UN Security Council: Activities of the United Nations Office for West Africa and the Sahel;
Report of the Secretary-General [S/2024/871], 2 December 2024 https://www.ecoi.net/en/file/local/2120502/n2434792.pdf).
A fronte di tale situazione, vi è da aggiungere che il ricorrente in Italia, ha avviato un percorso d'integrazione lavorativo. Difatti, egli lavora, da settembre del 2024, presso la ditta “EDIL HOUSE SRLS”, con regolare contratto, trasformato a tempo indeterminato a far data dall'11.10.2025, con la mansione di manovale edile (cfr. lettera contratto,
, buste paga e C.U. 2025). Pt_4
Il ricorrente, dunque, si trova in una condizione d'inespellibilità prevista dall'art. 19, comma 1.1., t.u.i. Né dagli atti sono emersi motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica che la p.a. o il PM abbiano dedotto. In ordine alle spese processuali si provvede ad una loro compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, per gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nell'ampio esercizio dei poteri istruttori ufficiosi per addivenire all'accertamento della fondatezza della domanda.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• annulla il provvedimento della Questura di e riconosce al ricorrente il CP_2 diritto al rilascio del permesso di soggiorno nel territorio italiano per "casi speciali" ai sensi dell'art.32 comma 3 DLgs n.25\08, come modificato e dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza.
• compensa le spese processuali. Così deciso a Napoli, nella camera di consiglio dell'1.7.2025
IL PRESIDENTE Dott.ssa Marida Corso
pagina 8 di 8
Tribunale di Napoli 13 SEZIONE CIVILE Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marida Corso Presidente dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 22776/2023 promossa da:
nato in [...] il [...], C.F. , id Parte_1 C.F._1
XX0135027, rappresentato e difeso dall'avv. Amarilda Lici, C.F.
, con lo stesso elettivamente domiciliato in Corso Novara n. 5, C.F._2
Napoli RICORRENTE contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 [...]
in persona del Questore p.t. rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Distrettale CP_2 dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato l' 8.11.2023 e ritualmente notificato ai resistenti, domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, avente sede a Napoli, il ricorrente indicato in epigrafe, cittadino liberiano, impugnava il diniego dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali Cat.A12/Imm/21 Prot. n. 265 emesso il 17.6.2021 dal Questore della Provincia di , notificato il 10.10.2023 con cui si CP_2 rigettava l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari invitando il ricorrente a lasciare volontariamente lo Stato italiano entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di diniego. Il ricorrente riteneva di avere diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari o per casi speciali, di cui all'art. 1, comma 9, d-l 113\2018, convertito nella legge 132\18; o alla protezione speciale ex art. 19, comma 1 e 1.1., t.u.i. Disposta la sospensione del provvedimento. Integrato il contraddittorio nei confronti del , questi si costituiva in giudizio e resisteva alla Controparte_1 domanda cautelare e di merito, depositando comparsa di risposta con cui ne chiedeva il pagina 1 di 8 rigetto. Disposta la trattazione in forma scritta dell'udienza del 4.6.2025, vi partecipavano le parti che si riportavano alle rispettive conclusioni. All'esito della stessa, prodotti documenti, il giudice designato riservava al Collegio la decisione della causa. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020, ha modificato l'articolo 19, (rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”), commi 1 e 1.1., del d.lgs 286/1998, così statuisce:« in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione...» mentre al comma 1.1., prima parte, si riconosce il divieto di refoulement qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 d.lgs 286/98. Con la precisazione che “Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”. La modifica introdotta in sede di conversione del DL. 130/20 richiama altresì, sempre al comma 1.1 dell'articolo 19, circa il divieto di respingimento ed espulsione, il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (“Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”), impiegando la stessa espressione che il medesimo decreto-legge (all'articolo 1, comma 1, lettera a)) utilizza nel novellare altra disposizione del Testo unico (ossia il suo articolo 5, comma 6). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che
“
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali. Ritiene, dunque, questo Collegio che il diritto al rinnovo del permesso per protezione speciale, debba essere regolato dalla nuova disciplina, attesa la pendenza del giudizio al 22 ottobre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge cit. Nel caso di specie il ricorrente ha addotto il pagina 2 di 8 rischio in caso di rimpatrio di subire un grave danno derivante dalla minaccia grave e individuale alla sua vita a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale esistente nel suo paese.
Con le nuove disposizioni, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). Il Collegio ritiene che vi sia continuità di disciplina tra la protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, t.u.i. nel testo vigente ratione temporis, e la protezione speciale, di cui all'art. 19 comma 1.1, come introdotto dal d-l 130. I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Essi, invero, sono ricognitivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); pagina 3 di 8 dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la recente sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, . Belgio e Grecia, § da 252 a 263). CP_3
Anche con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ritiene sussistente una sostanziale continuità con la disciplina precedente. Secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733). Entrambe le forme di protezione – umanitaria e speciale – richiedono l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. Entrambe, inoltre, fondano il giudizio di accertamento sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, dunque, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine. Come prima, quindi, anche tuttora si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha pagina 4 di 8 vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo straniero sia a tal punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale) e radicato nel territorio nazionale, che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali. Inoltre, come il permesso per protezione umanitaria, il permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, comma 1 e 1.1. t.u.i., a seguito delle modifiche introdotte dal DL 130/20, ha durata biennale e, ad esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione internazionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, giusta le modifiche apportate agli artt. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e 6 t.u.i. dalla novella in questione. Pertanto, nelle modifiche apportate dal d-l 130/20 non si ritrova alcun pregiudizio per il ricorrente, né alcuna disparità di trattamento. Nel caso in esame, le condizioni oggettive in cui la versa all'attualità CP_4 impediscono il rimpatrio del ricorrente perché lo espongono al rischio concreto di subire la grave deprivazione dei suoi diritti fondamentali al di sotto della soglia minima, costitutiva della dignità umana. Occorre, in primis evidenziare come le fonti più accreditate consultate dal Collegio indicano che le condizioni del Paese di origine del richiedente non sono stabili e tranquillizzanti. Il Paese, infatti, risulta caratterizzato da una forte instabilità politica e sociale, dovuta soprattutto ad una forte diffusione della corruzione, tanto che la Liberia,
“secondo l'Indice di percezione della corruzione (CPI) 2022 pubblicato dall'ONG Transparency International il 31.01.23, è scesa dalla 136esima posizione alla 142esima su 180 Paesi rispetto al CPI dell'anno precedente. Secondo i media, il Paese è uno di quelli che presenta uno sviluppo particolarmente preoccupante in termini di corruzione (BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germany): Briefing Notes, 2 January 2023 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Behoerde/Informationszentrum/Briefi ngNotes/2023/briefingnotes-kw01-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=5). Le quarte elezioni del dopoguerra in Liberia si terranno due mesi dopo la commemorazione dei 20 anni di "pace" dopo la lunga guerra civile del 1989-2003. Gestite da soli dai funzionari liberiani per la prima volta dal ritiro di una missione delle Nazioni Unite di 10.000 persone, queste elezioni saranno una cartina di tornasole per la fragile pace e sicurezza del Paese (All Africa, Liberia: Is Liberia Heading Towards an Electoral Crisis? https://allafrica.com/stories/202304150090.html). Il Presidente della Liberia George AH ha dichiarato a gennaio al Parlamento che si candiderà per la rielezione quest'anno dopo un primo mandato funestato da accuse di corruzione e da una recessione economica. è entrato in carica nel 2018 nel primo cambio di potere pacifico del Pt_2
Paese dell'Africa occidentale in sette decenni ed è costituzionalmente idoneo a ricandidarsi alle elezioni del 10 ottobre. Nell'ottobre 2020 ha dichiarato che Pt_2 avrebbe cercato di servire solo per due mandati, esprimendo all'epoca preoccupazione per le proteste nella vicina Costa d'Avorio e in Guinea per le candidature dei loro presidenti a un terzo mandato , Under pressure Liberia President Per_1 Per_2
pagina 5 di 8 AH to seek second term https://www.aljazeera.com/news/2023/1/31/liberia-president-
. I capi dei principali partiti liberiani Email_1 hanno firmato nell'aprile 2023 un patto, noto come "Dichiarazione di Farmington River 2023", per evitare qualsiasi violenza che possa compromettere le elezioni (Liberian Observer, Liberia: Farmington Peace Pact Signed, But Can It Stop Electoral Violence? https://www.liberianobserver.com/liberia-farmington-peace-pact-signed-can-it- stopelectoral-violence). È continuata l'impunità per gli individui che hanno commesso abusi dei diritti umani, comprese le atrocità durante due guerre civili, poiché sono stati ignorati numerosi rapporti investigativi e di audit. Il 4 novembre 2022, il liberiano Pt_3
è stato condannato all'ergastolo per complicità in crimini contro l'umanità e atti
[...] inumani e degradanti e tortura da parte di una Tribunale francese attraverso l'esercizio della giurisdizione universale. è il secondo liberiano condannato per il Parte_3 suo ruolo nelle due guerre civili del Paese, dopo la condanna di nel 2021 in Persona_3
Svizzera (UN Security Council: Activities of the United Nations Office for West Africa and the Sahel;
Report of the Secretary-General [S/2022/1019], 3 January 2023 https://www.ecoi.net/en/file/local/2085264/N2300032.pdf). Il governo ha compiuto tentativi intermittenti ma limitati di indagare e perseguire i funzionari accusati di abusi nel corso dell'anno, sia nelle forze di sicurezza che in altri settori del governo. È continuata l'impunità per la corruzione del governo (USDOS – US Department of State: 2022 Country Report on Human Rights Practices: Liberia, 20 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089243.html). È stato riferito che le autorità governative hanno maltrattato fisicamente civili pacifici, comprese le persone in custodia o in cerca di protezione. Il 6 gennaio 2023, un agente della Liberia Drug Enforcement Agency avrebbe picchiato un sospetto criminale che avrebbe rubato il telefono cellulare dell'agente. Alla fine dell'anno, la questione era ancora oggetto di indagine. Il 29 marzo 2022, il Ministero della Giustizia ha licenziato quattro alti ufficiali della LNP - il vicecomandante l'ispettore il sergente Persona_4 Persona_5
e - per aver presumibilmente picchiato dei civili a Persona_6 Persona_7
VI (FrontPageAfrica, Liberia: Four Police and AFL Officers Disrobed for Brutalizing Civilians https://frontpageafricaonline.com/news/liberia-four-police-and-afl- officers-disrobed-forbrutalizing-civilians/). L'insoddisfazione dell'opinione pubblica nei confronti del governo per la cattiva situazione economica sostiene il rischio di futuri disordini. Il rischio di proteste in risposta alla percezione di corruzione del governo, alle difficoltà economiche e all'incapacità della polizia di affrontare la criminalità e l'insicurezza è elevato, in particolare a VI. È probabile che la tolleranza del governo nei confronti delle proteste diminuisca se queste diventano più frequenti, portando a livelli più elevati di violenza quando la polizia usa gas lacrimogeni e cannoni ad acqua per disperdere le manifestazioni non autorizzate (Crisis24, Liberia Country Report https://crisis24.garda.com/insightsintelligence/intelligence/country-reports/liberia;).” Le elezioni del 10.10.23 sono state la corsa presidenziale più serrata in Liberia dalla fine della guerra civile, due decenni fa. In totale, 20 candidati hanno partecipato alle elezioni pagina 6 di 8 presidenziali. Secondo quanto riportato dai media, il presidente della Commissione nazionale per le elezioni Commissione elettorale nazionale (NEC) ha annunciato il 18.10.23 che almeno otto operatori elettorali sono stati arrestati per sospetta partecipazione a frodi elettorali e portati in carcere dalla polizia. (BAMF, Briefing Notes, 23 ottobre 2023 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/Briefing Notes/2023/briefingnotes-kw43-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=2
Nel novembre 2023, al termine delle elezioni presidenziali, a seguito del ballottaggio (BAMF, Briefing Notes, 30 ottobre 2023 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/Briefing Notes/2023/briefingnotes-kw44-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=3) del 14.11.23, il presidente della Liberia, è stato sconfitto dal leader dell'opposizione Persona_8
ponendo fine a una presidenza segnata da accuse di corruzione, ma Persona_9 contribuendo a garantire una transizione di potere senza intoppi nella nazione africana, un tempo instabile, e aprendo la strada al secondo trasferimento democratico del potere in Liberia in oltre sette decenni: il primo è stato quando è salito al potere sei anni Pt_2 fa. (Reuters, Liberia President concedes election defeat to Persona_8 Persona_9
18 novembre 2023, https://www.reuters.com/world/africa/joseph-boakai-brink-liberian- presidency-vote-count-nears-completion-2023-11-17/). L'Unione Europea ha monitorato queste elezioni. (EU EOM - EU Election Observation Mission: European Union Election Observation Mission Liberia 2023; Final Report;
General Elections and Presidential Run-Offs 10 October and 14 November 2023, 5 March 2024 https://www.ecoi.net/en/file/local/2107059/EU EOM LIB 2023 Final Report.pdf) Il 2 maggio 2024, il Presidente della Liberia ha firmato un decreto che Persona_9 istituisce un tribunale per i crimini di guerra. La legge è stata approvata da entrambe le camere del Parlamento. (Africanews: Liberia: Boakai signs decree for war crimes tribunal, 03.05.24 https://www.africanews.com/2024/05/03/liberia-boakai-signs-decree- for-war-crimes-tribunal/; Associated Press: Liberia passes a law setting up a long- awaited war crimes court, 02.05.24 https://apnews.com/article/liberia-war-crimes-court- s President to Controparte_5 Persona_9 set up first war crimes court, 03.05.24; https://www.bbc.com/news/world-africa- 68946897) A 20 anni dalla fine della guerra civile, questo è un primo passo per ottenere giustizia per le vittime. Durante le due guerre civili tra il 1989 e il 2003, ci sono stati massacri, stupri e l'uso di bambini soldato. Si stima che siano state uccise 250.000 persone. Una Commissione per la verità e la riconciliazione aveva precedentemente chiesto l'istituzione di un tribunale speciale, ma non era stata intrapresa alcuna azione concreta fino alle elezioni presidenziali del 2023, quando ha fatto della giustizia uno dei Per_9 temi chiave della campagna elettorale. (BAMF - Federal Office for Migration and Refugees (Germany): Briefing Notes (KW20/2024), 13 May 2024
pagina 7 di 8 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Behoerde/Informationszentrum/Briefing Notes/2024/briefingnotes-kw20-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=4)
Gli ultimi mesi del 2024 sono stati caratterizzati da continue verifiche della spesa pubblica e da sforzi per combattere la corruzione, che hanno aggravato le tensioni politiche, portando a uno stallo nella Camera dei Rappresentanti. Il 17 ottobre 2024, i legislatori hanno tentato di destituire il Presidente della Camera, accusandolo di conflitto di interessi. La Commissione liberiana anticorruzione ha avviato un'indagine su presunti casi di corruzione legati allo stallo politico. Il Presidente ha nominato il Persona_9 nuovo Direttore Esecutivo dell'Ufficio per il Tribunale per i Crimini di Guerra ed Economici del paese il 1° novembre. Questo ha creato un contesto di tensioni latenti. (UN Security Council: Activities of the United Nations Office for West Africa and the Sahel;
Report of the Secretary-General [S/2024/871], 2 December 2024 https://www.ecoi.net/en/file/local/2120502/n2434792.pdf).
A fronte di tale situazione, vi è da aggiungere che il ricorrente in Italia, ha avviato un percorso d'integrazione lavorativo. Difatti, egli lavora, da settembre del 2024, presso la ditta “EDIL HOUSE SRLS”, con regolare contratto, trasformato a tempo indeterminato a far data dall'11.10.2025, con la mansione di manovale edile (cfr. lettera contratto,
, buste paga e C.U. 2025). Pt_4
Il ricorrente, dunque, si trova in una condizione d'inespellibilità prevista dall'art. 19, comma 1.1., t.u.i. Né dagli atti sono emersi motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica che la p.a. o il PM abbiano dedotto. In ordine alle spese processuali si provvede ad una loro compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, per gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nell'ampio esercizio dei poteri istruttori ufficiosi per addivenire all'accertamento della fondatezza della domanda.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• annulla il provvedimento della Questura di e riconosce al ricorrente il CP_2 diritto al rilascio del permesso di soggiorno nel territorio italiano per "casi speciali" ai sensi dell'art.32 comma 3 DLgs n.25\08, come modificato e dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza.
• compensa le spese processuali. Così deciso a Napoli, nella camera di consiglio dell'1.7.2025
IL PRESIDENTE Dott.ssa Marida Corso
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