Decreto cautelare 28 ottobre 2025
Sentenza breve 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 02/02/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00126/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00690/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 690 del 2025, proposto da
FA NI, IS IN, ND ME, rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Discepolo, Lara Discepolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sarnano, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Lucchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Sarnano Terzo Millennio S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Guglielmo Flacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
MI RG, FA RO, Sarnano Terzo Millennio S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio Comunale di Sarnano n. 45 del 20.8.2025, avente ad oggetto “società partecipata “Sarnano Terzo Millennio srl: indirizzi in merito alla situazione economico-finanziaria; provvedimenti”, con la quale è stato disposto di autorizzare il Sindaco o suo delegato di intervenire alla prossima assemblea dei soci della Sarnano Terzo Millennio srl fornendo specifico indirizzo per individuare la procedura concorsuale da intraprendere, e precisamente il concordato preventivo in continuità indiretto;
nonché di ogni atto e provvedimento connesso, inerente e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sarnano e della Sarnano Terzo Millennio S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 il dott. GI IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso in epigrafe è impugnata la deliberazione del Consiglio Comunale di Sarnano n. 45 del 20 agosto 2025, avente ad oggetto “Società partecipata “Sarnano Terzo Millennio srl: indirizzi in merito alla situazione economico-finanziaria; provvedimenti”, con la quale è stato disposto di autorizzare il Sindaco o suo delegato di intervenire alla prossima assemblea dei soci della Sarnano Terzo Millennio srl fornendo specifico indirizzo per individuare la procedura concorsuale da intraprendere, e precisamente il concordato preventivo in continuità indiretto”-
I ricorrenti, consiglieri comunali e residenti nel comune di Sarnano, affermano l’illegittimità della delibera per violazione dell’art. 78 del d.lgs 267/2001, laddove è previsto l’ obbligo di astensione dei consiglieri dalla discussione e della votazione “di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado”.
Il Comune si costituiva facendo presente che era imminente la revoca della delibera impugnata e che, comunque, non sarebbero stata indicata la “divergenza di interessi” dei consiglieri asseritamente incompatibili. Si costituiva altresì la Società controinteressata.
In data 27 novembre 2025 la delibera veniva revocata dal Consiglio Comunale. Conseguentemente, il Comune e la controinteressata depositavano memorie in cui chiedevano la dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse-cessazione della materia del contendere sul ricorso.
Alla luce di ciò, alla Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025, il procuratore della ricorrente aderiva all’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse sollevata dalle controparti insistendo sulle spese. Sempre a verbale, il difensore del comune di Sarnano, insisteva sulla soccombenza virtuale, mentre il difensore della società controinteressata chiedeva la valutazione incidentale delle questioni proposte in ricorso.
Il ricorso, previo avviso alle parti, veniva trattenuto in decisione ex art. 60 cpa alla Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025.
1 Il Collegio ritiene di prendere atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse. Sotto tale profilo, pur a fronte della improcedibilità del ricorso, il Collegio è tenuto a provvedere sulle spese dell'intero giudizio valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (Tar Veneto 12 gennaio 2026 n. 55).
1.1 Sul punto si ritiene vi siano le ragioni per la compensazione. Ciò anche in ragione della mancata esecuzione del provvedimento impugnato, che dava mandato al Sindaco per il suo intervento nell’Assemblea della Sarnano Terzo Millennio S.r.l-
1.2 La delibera non ha avuto esecuzione nell’assemblea dei soci della società Sarnano Terzo Millennio S.r.l e il provvedimento impugnato è stato revocato poco più di un mese dopo il deposito del ricorso. Si ritiene, di conseguenza, che il comportamento processuale del Comune consenta la compensazione, potendo essere premiato il comportamento processuale dell'Amministrazione, conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., con la compensazione delle spese ( Cons. Stato V 13 giugno 2025 n. 5180, n. Cass. civ., Sez. 5, 26 ottobre 2011, n. 22231).
1.3 Per quanto riguarda la richiesta della Società controinteressata, di “valutazione incidentale” sui motivi di ricorso, le valutazioni in caso di sopravvenuta carenza di interesse si devono limitare a provvedere secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale, delle spese ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 c.p.a. e 92 c.p.c (Cons. Stato di Stato III, 2 luglio 2021, n. 5083). Non vi è quindi spazio per valutazioni “incidentali” utili per la successiva attività provvedimentale (Cons. Stato IV 9 settembre 2022 n. 7857).
2 Per quanto sopra, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata EM GR, Presidente
GI IU, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI IU | Renata EM GR |
IL SEGRETARIO