Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 09/04/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1380/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa AR Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 2/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 27/3/2024 da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avvocato MICHELA BERTANI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
Bagni di Lucca (LU), via Letizia n. 30, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'Avvocato ROBERTO PAGLIUCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Massa (MS), via Dante n. 43, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- Nessun assegno divorzile viene previsto fra i coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti e comunque rinunciando entrambi al medesimo =
- Affido condiviso delle due figlie, di e di Parte_2 Controparte_1 Parte_2
, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre = CP_2
- Assegnazione definitiva alla madre dell'immobile già familiare, sito a Borgo a Mozzano (LU), fraz.
Anchiano, loc. Socciglia n. 8, di proprietà dei genitori della stessa =
- Facoltà del padre di vedere e di tenere con sé le figlie (nel rispetto dei loro impegni scolastici e ludici, cui lo stesso dovrà accompagnarle e seguirle, nei suoi tempi di permanenza) un pomeriggio infrasettimanale, da comunicare di volta in volta, entro il venerdì sera della settimana precedente, e,
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ove il padre decida di rinunciare all'incontro con le figlie dovrà comunicarlo alla madre con un giorno di preavviso =
- I viaggi di andata e di ritorno, per l'esercizio del diritto di visita e di permanenza del padre, di cui al punto che precede, saranno così ripartiti fra i genitori: ogni volta, uno effettuerà quello di andata e l'altro quello di ritorno o, a seconda delle rispettive disponibilità, anche lavorative, una volta l'un genitore effettuerà entrambi i viaggi, di andata e di ritorno, e la volta successiva li effettuerà entrambi l'altro genitore, così a seguire, alternativamente. Nell'ipotesi in cui il padre spostasse la propria residenza o il proprio domicilio in un'altra provincia, i genitori concorderanno come ripartire fra di loro l'onere dei viaggi di andata e di ritorno, fermo restando la disponibilità e la volontà sin dal presente atto manifestate dalla madre di compiere tutto quanto nelle sue possibilità per agevolare gli incontri fra il padre e le figlie =
- Obbligo, a carico del padre, di versare alla madre, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, mediante bonifico, la somma di complessivi € 400,00 (quattrocento/00), ossia, € 200,00 (duecento/00) per ciascuna delle due figlie, quale contributo mensile al loro mantenimento, somma rivalutabile annualmente, secondo gli indici istat;
tale obbligo decorrerà dal mese di novembre 2024, compreso =
- Obbligo a carico del padre, con effetto immediato, ossia, a decorrere dalla firma del presente ricorso, di contribuire al 50% delle spese straordinarie per le figlie, siccome individuate dal Protocollo dell'intestato Tribunale e secondo le regole ed i criteri tutti dettati dal medesimo. In particolare, il rimborso sarà dovuto pro quota entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, purché suffragata da idonea documentazione giustificativa. Nel caso in cui l'importo della spesa da sostenere fosse già conosciuto in anticipo, la madre potrà richiedere al padre il pagamento della quota parte almeno 7 (sette) giorni prima, obbligandosi a fornire idonea documentazione giustificativa di tale spesa il giorno stesso in cui avrà luogo. Le medesime disposizioni varranno nel caso in cui fosse il padre a sostenere la spesa e la madre dovesse rimborsare o anticipare la propria quota =
- Integrale compensazione, fra le parti, delle competenze del giudizio =».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Capannori (LU) il 9/7/2016, dal quale sono nate le due figlie (nata il [...]) e AR (nata il [...]), entrambe ancora minorenni - hanno CP_1 congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
L'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore è stata comunicata al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di
2 essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
in Capannori (LU) in data
[...] Parte_2
9/7/2016, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Capannori
(LU) all'Atto Numero 27, Parte 1, Ufficio 50, dell'Anno 2016;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Capannori (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 2/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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