TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/09/2025, n. 4712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4712 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. rg. 2995/2024
Oggi 29.9.2025, innanzi al Presidente dott. Mariano Sciacca, è comparso:
Per , , , l'avv. NATULLO NICOLA ENRICO, Parte_1 Parte_2 Parte_3 oggi sostituito dall'avv.;
Per nella qualità di procuratrice speciale di l'avv. Parte_4 Parte_5 PIERPAOLO BOSCIA e FEDERICA AP GULISANO FRANCESCA, oggi sostituito dall'avv. LAURA SALICE;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni. Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
N. RG 2995/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2995/2024 promossa da:
pagina 1 di 10 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, p. iva Parte_1
, P.IVA_1
, C.F. , Parte_2 C.F._1
C.F. , Parte_3 C.F._2 tutti elettivamente domiciliati in Catania, via Crispi n. 247, presso lo studio dell'avv. NATULLO NICOLA ENRICO (c.f. ), che li rappresenta e difende. C.F._3
Opponenti contro
, P.IVA Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Caltanissetta, P.IVA_2 viale Rochester n. 2/c, presso lo studio dell'Avv. GULISANO FRANCESCA (C.F.
), che la rappresenta e difende giusta procura. C.F._4
Opposta – cedente
e contro
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per Parte_5 P.IVA_3 essa, la procuratrice speciale “ , c.f. , in persona del legale Parte_4 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti AP FEDERICA (C.F.
) e BOSCIA PIER LUIGI (C.F. ), presso lo studio dei C.F._5 C.F._6 quali in Roma, via Barberini n.47 elegge domicilio.
Terza intervenuta- cessionaria
DECISA ALL'UDIENZA DEL 29 SETTEMBRE 2025 AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC, SULLE CONCLUSIONI PRECISATE COME IN ATTI.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 18.3.2024, gli opponenti hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 278/2024, emesso dal Tribunale di Catania in data 30.1.2024 nel procedimento RG n. 13823/2023, e notificato a il 6.2.2024, a Parte_1 Parte_2 in data 7.2.2024, ed a il 13.3.2024, con il quale è stato ingiunto agli stessi il pagamento Parte_3 di complessivi € 135.735,71 nonché, interessi come in domanda e spese della fase monitoria, in favore di . Controparte_1
Nell'atto di citazione l'opponente eccepiva:
-mancata notifica del decreto ingiuntivo a con conseguente inefficacia dello Parte_3 stesso ai sensi dell'art. 644 c.p.c.;
-indeterminatezza del tasso di interesse del contratto di finanziamento, in quanto ancorato all'indice Euribor, con conseguente nullità della relativa clausola ed applicazione dell'art.1284 c.c.;
pagina 2 di 10 -difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità del credito in controversia da parte della con riferimento alla percentuale dell'80% del credito azionato, posto che il mutuo in CP_1 questione era assistito dalla garanzia diretta prestata dal Fondo di Garanzia per le PMI gestito da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A.;
-inefficacia o l'estinzione delle fideiussioni rilasciate da e , ai sensi Parte_2 Parte_3 dell'art. 1957 c.c., considerato che non aveva avviato le azioni nei confronti della debitrice CP_1 principale, nel termine fissato dalla norma. Parte_1
Rilevava, in particolare, che la banca opposta, con lettera del 12.1.2023 (all. 9 del fascicolo monitorio), aveva intimato il pagamento delle rate del mutuo scadute, comunicando che, decorsi dieci giorni ed in difetto di pagamento, la stessa lettera avrebbe costituito risoluzione del mutuo e decadenza dal beneficio del termine ed intimazione di pagamento.
Conseguentemente, l'obbligazione principale era scaduta il 22.1.2023 (dieci giorni dopo la diffida del 12.1.2023), ma la banca non aveva proposto alcuna azione nei confronti del debitore principale entro il termine di cui al citato art. 1957 c.c., depositando il ricorso per decreto ingiuntivo solo in data 19.12.2023.
Concludeva, pertanto, chiedendo:” “Piaccia all'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: a) ritenere e dichiarare nulle le clausole del mutuo relative alla determinazione del tasso d'interesse ed alle conseguenze in caso di risoluzione ipso iure per inadempimento;
b) dichiarare, in capo alla Controparte_1
, il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità dell'eventuale credito
[...] derivante dal mutuo n. 11582, per una quota pari all'80% dello stesso credito, o comunque detrarre dal credito l'eventuale somma versata da Mediocredito Centrale;
c) ritenere e dichiarare l'inefficacia
o comunque l'estinzione delle fideiussioni rilasciate da e , in conseguenza Parte_2 Parte_3 dell'applicazione dell'art. 1957 c.c.; d) ritenere e dichiarare comunque inefficace il decreto ingiuntivo nei confronti di ai sensi dell'art. 644 c.p.c.; e) conseguentemente e per l'effetto, Parte_3 revocare, dichiarare nullo o con qualunque altra formula privare di efficacia il decreto ingiuntivo n. 278/24, R.G. 13823/23, emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Catania in data 30.1.2024. Con vittoria di spese e compensi”.
Costituendosi in giudizio, Controparte_1
, riepilogava i fatti:
[...]
In data 29.1.2019 veniva stipulato tra il e la società Controparte_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore un contratto di mutuo Pt_1 Parte_3 chirografario avente il seguente numero identificativo M01/00000009515 per la somma di € 200.000,00 da rimborsare in 120 rate con periodicità mensile;
A fronte del suindicato mutuo venivano rilasciate le seguenti garanzie:
-Fideiussione omnibus n. 00064094/001 da parte di per € 240.000,00; Parte_3
-Fideiussione omnibus n. 00064094/005 da parte di per € 240.000,00; Parte_2
-Fideiussione a copertura specifica n. 00064094/005 da parte di fino alla Parte_3 concorrenza dell'importo massimo di € 200.000,00;
-Fideiussione a copertura specifica n. 00064094/006 da parte di (fino alla Parte_2 concorrenza dell'importo massimo di euro 200.000,00;
pagina 3 di 10 -Fondo centrale garanzia mediocredito n. 00064094/007 da parte della Banca del Mezzogiorno Mediocredito o centrale spa per € 160.000,00;
In data 29.1.2019 veniva accreditata la somma di € 200.000,00 sul rapporto n. 00000009515;
Con nota datata 6.7.2023 la italiano trasmetteva una missiva Controparte_1 avente ad oggetto: “Risoluzione contratto di mutuo n. 16 000009515 del 29.01.2019 i originari euro 200.000- Posizione MCC 927326” con cui intimava il pagamento della somma di € 135.751,79 oltre interessi di mora e spese al soddisfo, rimasta priva di riscontro, rilevando, altresì, che vani erano risultarti i bonari inviti al pagamento del credito rivolti agli opponenti, come da missive allegate.
Di poi, specificava che l'importo del credito, derivante dal mutuo chirografario n. 16/000009515
–LDC 18423 e vantato dalla Controparte_1
era di € 135.735,71 di cui € 132.629,06 per quota capitale, € 2.999,64 per interessi
[...] corrispettivi ed € 107,01 per interessi di mora.
Quanto all'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti di per Parte_3 omessa notifica dello stesso, rilevava che, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, in data 13.3.2024 (ossia nel pieno rispetto del termine previsto dall'art 644 c.p.c.) il ricorso per decreto ingiuntivo con pedissequo mandato alle liti e decreto ingiuntivo n. 278/2024 del 31.1.2024, era stato ritualmente notificato nel luogo di residenza del (cfr. allegato). Parte_3
Circa il difetto di legittimazione e/o titolarità di parte del credito della banca opposto, preliminarmente sottolineava che gli opponenti, proponendo tale eccezione, avevano riconosciuto il credito nella misura del 20%.
Posto ciò, dal momento che Mediocredito centrale s.p.a. in data 12.3.2024, aveva liquidato alla e quindi successivamente alla stessa emissione del decreto ingiuntivo impugnato, la somma CP_1 di € 108.601,43, tale somma andava detrattata dal credito di cui al decreto ingiuntivo, pur restando impregiudicato il diritto di rivalsa da parte di confronti dei debitori, per Controparte_3 la somma liquidata.
Di conseguenza, richiedeva la somma di € 27.134,28 oltre interessi convenzionali e di mora al tasso contrattualmente previsto con decorrenza dal 07.10.2023 sino al soddisfo (entro il limite del tasso massimo legale previsto dall'art 2 comma 4 legge 7/3/1996 n.108) ed oltre le spese legali liquidate in ricorso.
Circa la nullità della clausola del mutuo determinativa degli interessi, rilevava che il tasso di interesse previsto dal contratto di mutuo chirografario fosse ben determinato, posto che l'Euribor è da considerarsi un valido indice a cui parametrare gli interessi del mutuo, facilmente conoscibile, perché pubblicato giornalmente sui maggiori giornali economici.
Sull'inefficacia o estinzione della fideiussione per decorrenza del termine ex art 1957 c.c., puntualizzava che la data di estinzione del mutuo coincideva con la data di scadenza dell'ultima rata, ossia il 28.1.2029 e che, pertanto, il termine di sei mesi per l'esercizio dell'azione nei confronti del debitore principale decorreva da tale data.
In ogni caso, le numerose richieste stragiudiziali inviate agli opponenti avevano interrotto la decadenza di cui all'art 1957 c.c., il contratto possedeva tutti gli elementi caratterizzanti del contratto autonomo di garanzia, posto che il fideiussore si era obbligato a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1957 c.c.
Concludeva, dunque, chiedendo: “-In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex ar 648 c.p.c. nei limiti della somma di euro 27.134,28 per come spiegato pagina 4 di 10 nel punto 1 e 2 del presente atto;
Nel merito: -Dichiarare inammissibili, improponibili o con qualsiasi statuizione rigettare le domande tutte proposte da controparte con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo perché infondate in fatto ed in diritto;
-Accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria nella misura della somma di euro 27.134,28 oltre interessi convenzionali e di mora al tasso contrattualmente previsto con decorrenza dal 07.10.2023 sino al soddisfo (il tutto comunque entro il limite del tasso massimo legale previsto dall'art 2 comma 4 legge 7/3/1996 n.108) ed oltre le spese legali liquidate in ricorso , stante la liquidazione del Mediocredito centrale fondo di garanzia per la somma di euro 108.601,43, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto nella misura della somma sopradescritta, ovvero , in subordine, condannare l' opponente al pagamento in favore della della somma di euro 27.134,28 oltre interessi convenzionali e di CP_1 mora al tasso contrattualmente previsto con decorrenza dal 07.10.2023 sino al soddisfo (il tutto comunque entro il limite del tasso massimo legale previsto dall'art 2 comma 4 legge 7/3/1996 n.108) ed oltre le spese legali liquidate in ricorso , stante la liquidazione del Mediocredito centrale fondo di garanzia per la somma di euro 108.601,43 , o in quell'altra maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi convenzionali e di mora al tasso contrattualmente previsto con decorrenza dal 07.10.2023 sino al soddisfo (il tutto comunque entro il limite del tasso massimo legale previsto dall'art 2 comma 4 legge 7/3/1996 n.108) e spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo;
- Condannare gli odierni opponenti ad esemplare risarcimento del danno per lite temeraria, da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art 96 c.p.c.; Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Successivamente, in data 3.10.2024, si costituiva in giudizio, con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., e, per essa, la procuratrice speciale , facendo Parte_5 Parte_4 proprie le difese già avanzate dalla cedente.
Esponeva che, in virtù di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art.58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 Testo Unico Bancario (T.U.B.), stipulato in data 5.8.2024, aveva acquisito da un portafoglio di crediti in blocco, nei quali era Controparte_1 ricompreso quello azionato e, all'uopo, produceva:
-Gazzetta Ufficiale Parte Seconda Foglio delle inserzioni n. 94 del 10.8.2024 (doc. 3), nella quale veniva specificato che i dati indicativi dei crediti ceduti venivano resi disponibili nella pagina web: https://www.gardant.eu/verifica-cessioni/ fino alla loro estinzione.
-procura speciale alla Parte_6
Con ordinanza ex art. 171 bis c.p.c. veniva confermata la prima udienza del 16.12.2024 indicata nell'atto di citazione dagli opponenti, ed assegnati alle parti termini per le memorie ex art. 181 ter c.p.c.
Opponenti 171 ter n.1 gli opponenti rilevavano che le fideiussioni de quo non potevano definirsi contratti autonomi di garanzia, dal momento che in essi non era stata prevista la clausola “senza eccezioni”.
Di poi parte opposta depositava il verbale negativo di mediazione, datato 15.10.2024, nel quale, in particolare, la cedente , riconosceva la legittimità del cessionario sulla titolarità del credito CP_1 ceduto e chiedeva di essere estromessa dalla mediazione.
Successivamente, con le memorie ex art. 171 ter n.2 c.p.c., l'opposta produceva l'elenco dei crediti ceduti, pubblicato sul sito internet https://www.gardant.eu/verifica-cessioni/, nel quale era ricompreso quello azionato (n._064094), nonché la dichiarazione della cedente , la quale CP_1 confermava la cessione del credito.
pagina 5 di 10 Con ordinanza, relativa alla prima udienza del 16.12.2024, veniva rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto opposto, assegnato termine per iniziare il procedimento di mediazione obbligatoria e rinviata l'udienza al 31.3.2025.
Rilevato poi che il tentativo di mediazione si era già tenuto, si confermata il rinvio e, all'udienza del 31.3.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 29.9.2025.
**********************
Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dagli opponenti siano infondate e meritino, pertanto, di essere respinte per le ragioni che seguono.
-Va innanzitutto premesso, in rito, che l'originaria parte opposta deve dichiararsi estromessa dal giudizio, in quanto si è costituito il successore a titolo particolare ai sensi dell'art. 111, co. I c.p.c. e, dal momento che la parte originaria non ha mostrato ulteriore interesse rispetto al giudizio e la controparte ha accettato il contraddittorio con il successore intervenuto, il consenso per l'estromissione, previsto dall'art. 111 co. III c.p.c., deve ritenersi tacitamente prestato (ex multis, Cass. civ., n. 20533/2017).
- Preliminarmente va valutato il profilo di legittimazione ad agire e della conseguente titolarità del credito in capo alla società opposta , per essa, la procuratrice speciale Parte_5 [...] (come da procura allegata). Parte_4
Or, come statuito dalla Corte di Cassazione, da ultimo, nella pronuncia n. 10786/2024: “in ragione della rilevabilità d'ufficio dei vizi inficianti la legittimazione delle parti è onere della cessionaria dare prova della propria legittimazione attiva nel corso del giudizio, tale prova deve essere data non solo allegando la Gazzetta Ufficiale recante l'avviso dell'avvenuta cessione, da parte della banca alla cessionaria di alcuni suoi crediti, ai sensi degli artt. 1 e 4 l. 30 aprile 1999, n. 130 e 58 TUB, ma anche provando che tra i crediti oggetto della comunicata cessione fossero compresi anche i crediti ingiunti in pagamento”.
Inoltre, secondo costante giurisprudenza, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016).
ha dichiarato di aver acquistato pro soluto da Parte_5 [...]
con contratto di cessione stipulato ai sensi dell'art. Parte_7 58 TUB in data 5.8.2024, un portafoglio di crediti in blocco, in cui vi era incluso quello in capo
[...]
ed ai suoi garanti e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
A prova della precetta cessione, l'opposta ha depositato:
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda Foglio delle inserzioni n. 94 del 10.8.2024;
- Elenco dei crediti ceduti nel quale è ricompreso quello azionato(n._064094);
- Dichiarazione della cedente , relativa all'inclusione del credito azionato nella CP_1 cessione.
pagina 6 di 10 Tale documentazione, risulta sufficiente a ritenere provata la titolarità del credito in capo all'opposta e, dunque, la sua legittimazione attiva.
In particolare, si ritiene di condividere la posizione espressa da Cass. civ., Sezione III, 16.04.2021 n. 10200, che ha ritenuto la dichiarazione emessa dalla cedente in ordine all'inclusione del credito nella cessione idonea ai fini della prova dell'identificazione del credito ceduto, sulla base del principio per cui tale atto di scienza, reso noto alla controparte mediante deposito nell'opposizione, insieme alla disponibilità del titolo, costituisce elemento indiziario da valutare da parte del giudice di merito. Analogamente, nel senso di una valutazione complessiva, si è posta la recente pronuncia Cass. civ., Sez. VI, 28.06.2022, n. 20739 che – riprendendo i principi fatti propri, tra le altre, da Cass. civ., Sez I, 13.06.2019 n. 15884 e Sez. III, 28.02.2020 n. 5617 – ha affermato che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di operazioni di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione (salvo che il debitore non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta) ed è a tal fine sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché, tuttavia, gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Nel caso in esame, essendo presente in atti la dichiarazione del cedente, può dunque ritenersi che il credito – anche grazie all'avviso di cessione ed al possesso del titolo da parte del creditore odierno opposto – sia identificato univocamente quale trasferito dal cedente-dichiarante al cessionario odierno opposto, senza che sussista alcun profilo di incertezza nell'individuazione dei crediti trasferiti.
- L'eccezione di inefficacia del decreto per tardiva notifica ex art. 644 c.p.c. è infondata, posto che il decreto è stato notificato a in data 13.3.2024, entro il termine di sessanta giorni Parte_3 dalla sua emissione (30.1.2024), come da documentazione prodotta.
-Gli opponenti hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo a in Parte_8 relazione all'80% del credito azionato, trattandosi di somma garantita dal Fondo di Garanzia per le PMI gestito da Mediocredito Centrale S.p.A.
Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che, in data 12.3.2024, Mediocredito Centrale ha provveduto a liquidare in favore di la somma di € 108.601,43, a titolo di escussione della CP_1 garanzia diretta prestata sul mutuo oggetto di controversia (ha allegato la comunicazione della delibera di liquidazione del 9.2.2024).
Tale pagamento, avvenuto successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, comporta la surroga ex lege del Fondo nella posizione creditoria per la quota garantita, ai sensi dell'art. 1203 c.c.
Ne consegue che non risulta più titolare del credito nella misura corrispondente alla CP_1 somma liquidata dal Fondo, pertanto, la pretesa creditoria può essere riconosciuta solo per la quota residua di € 27.134,28, corrispondente al 20% del credito originario, oltre agli interessi convenzionali e di mora nei limiti di legge, nonché alle spese legali liquidate nel ricorso monitorio.
-Sulla natura della garanzia prestata, si ritiene che le fideiussioni rilasciate da e Pt_3 Pt_2 debbano essere qualificate come fideiussioni ordinarie, soggette alla disciplina dell'art. 1957 c.c., e non come garanzie autonome.
pagina 7 di 10 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ciò che distingue la fideiussione dal contratto autonomo di garanzia è la presenza o meno del vincolo di accessorietà rispetto all'obbligazione principale ed, in particolare, affinché si possa configurare un contratto autonomo di garanzia, è necessario che il testo contrattuale contenga espressamente clausole che escludano la possibilità per il garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, come ad esempio l'inciso
“senza eccezioni” o formulazioni equivalenti (cfr. Cassazione, sentenza n. 27619/2020)
Nel caso di specie, le fideiussioni prodotte in giudizio contengono la clausola secondo cui il fideiussore si obbliga a pagare “a semplice richiesta scritta” della banca (cfr. art.5 del contratto), tuttavia, tale clausola non è di per sé sufficiente a qualificare la garanzia come autonoma, in assenza di una esplicita esclusione del diritto del garante di opporre eccezioni.
- Gli opponenti hanno eccepito l'estinzione delle fideiussioni rilasciate da e Parte_3
, sostenendo che la banca opposta non avrebbe proposto alcuna istanza contro la debitrice Parte_2 principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, ai sensi Parte_1 dell'art. 1957 c.c.
A margine delle eccezioni sollevate dagli opponenti, si rende opportuno chiarire che il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. per la proposizione delle istanze contro il debitore principale, ai fini della conservazione della garanzia fideiussoria, è del tutto distinto dal termine di prescrizione del diritto di credito derivante dal contratto di mutuo.
Infatti, il diritto della banca di agire per il recupero del credito si prescrive in dieci anni, ai sensi dell'art. 2946 c.c., decorrenti dalla scadenza dell'obbligazione principale, ossia, nel caso di mutuo a rate, tale termine decorre dalla scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento, oppure, in caso di risoluzione anticipata, dalla data in cui la risoluzione è divenuta efficace.
Tuttavia, la prescrizione decennale riguarda esclusivamente il rapporto tra creditore e debitore principale, mentre l'art. 1957 c.c. impone al creditore, per conservare la garanzia fideiussoria, di proporre istanza contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.
Nel caso di specie, la banca ha notificato alla debitrice principale una formale Parte_1 messa in mora in data 14.7.2023, entro il termine semestrale decorrente dalla scadenza anticipata del 22.1.2023 (a seguito della diffida notificata dalla banca in data 12.01.2023, con effetto risolutivo decorsi dieci giorni) e ha successivamente depositato il ricorso per decreto ingiuntivo in data 19.12.2023.
Tali atti, tempestivi e coerenti, sono idonei a interrompere la decadenza e a conservare l'efficacia della garanzia fideiussoria.
- L'eccezione di nullità della clausola determinativa del tasso d'interesse è infondata, dal momento che il contratto prevede un tasso variabile parametrato all'Euribor, indice oggettivo, pubblico e determinabile come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità.
Sul punto si ricorda che la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 20801/2024 ha stabilito che:
“Affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d'interesse sia desumibile senza alcun margine di incertezza o discrezionalità in capo all'istituto mutuante”.
pagina 8 di 10 Nel caso di specie, la clausola di indicizzazione all'Euribor è valida dal momento che il tasso è desumibile senza margini di incertezza o discrezionalità da parte della banca.
-Deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
Nel caso in esame, parte opposta ha prodotto il titolo su cui la pretesa creditoria è fondata, ovverosia il contratto mutuo stipulato tra la e e le Parte_1 Controparte_2 fideiussioni a garanzia, stipulate da e ed ha allegato il mancato Parte_3 Parte_2 adempimento di parte opponente, mentre quest'ultima non è riuscita a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile.
La pronuncia sulle spese segue la soccombenza, come in dispositivo.
-Infine, la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. formulata da parte convenuta deve infine essere rigettata, non essendo stato provato il danno subito ai sensi del comma III e non sussistendo, in ogni caso, i presupposti per una condanna d'ufficio, non rinvenendosi nella condotta di parte attrice una mala fede o colpa grave che vada oltre i presupposti della soccombenza idonea a fondare la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
-Dichiara l'estromissione dal giudizio di ai sensi Controparte_4 dell'art. 111, comma 3, c.p.c., per intervenuta successione a titolo particolare nel diritto controverso in favore di Parte_5
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 278/2024, emesso dal Tribunale di Catania in data 30.1.2024 nel procedimento RG n. 13823/2023, e notificato a il 6.2.2024, a Parte_1 Parte_2 in data 7.2.2024, ed a il 13.3.2024; Parte_3
-Accerta e dichiara che - per effetto della surroga ex lege del Fondo di Garanzia per le PMI gestito da Mediocredito Centrale S.p.A., - il credito riconosciuto a deve limitarsi al 20% del Pt_5 Parte_5 credito azionato;
-Condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento della somma di € 27.134,28, oltre interessi convenzionali e di mora come da contratto, entro i limiti di legge;
pagina 9 di 10 - Condanna gli opponenti in solido alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore dell'opposta, che liquida rispettivamente in € 3.809,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in data 29.9.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania ex rt. 281 sexies c.p.c..
Il Presidente di sezione
(dott. Mariano Sciacca)
pagina 10 di 10
Quarta CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. rg. 2995/2024
Oggi 29.9.2025, innanzi al Presidente dott. Mariano Sciacca, è comparso:
Per , , , l'avv. NATULLO NICOLA ENRICO, Parte_1 Parte_2 Parte_3 oggi sostituito dall'avv.;
Per nella qualità di procuratrice speciale di l'avv. Parte_4 Parte_5 PIERPAOLO BOSCIA e FEDERICA AP GULISANO FRANCESCA, oggi sostituito dall'avv. LAURA SALICE;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni. Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
N. RG 2995/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2995/2024 promossa da:
pagina 1 di 10 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, p. iva Parte_1
, P.IVA_1
, C.F. , Parte_2 C.F._1
C.F. , Parte_3 C.F._2 tutti elettivamente domiciliati in Catania, via Crispi n. 247, presso lo studio dell'avv. NATULLO NICOLA ENRICO (c.f. ), che li rappresenta e difende. C.F._3
Opponenti contro
, P.IVA Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Caltanissetta, P.IVA_2 viale Rochester n. 2/c, presso lo studio dell'Avv. GULISANO FRANCESCA (C.F.
), che la rappresenta e difende giusta procura. C.F._4
Opposta – cedente
e contro
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per Parte_5 P.IVA_3 essa, la procuratrice speciale “ , c.f. , in persona del legale Parte_4 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti AP FEDERICA (C.F.
) e BOSCIA PIER LUIGI (C.F. ), presso lo studio dei C.F._5 C.F._6 quali in Roma, via Barberini n.47 elegge domicilio.
Terza intervenuta- cessionaria
DECISA ALL'UDIENZA DEL 29 SETTEMBRE 2025 AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC, SULLE CONCLUSIONI PRECISATE COME IN ATTI.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 18.3.2024, gli opponenti hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 278/2024, emesso dal Tribunale di Catania in data 30.1.2024 nel procedimento RG n. 13823/2023, e notificato a il 6.2.2024, a Parte_1 Parte_2 in data 7.2.2024, ed a il 13.3.2024, con il quale è stato ingiunto agli stessi il pagamento Parte_3 di complessivi € 135.735,71 nonché, interessi come in domanda e spese della fase monitoria, in favore di . Controparte_1
Nell'atto di citazione l'opponente eccepiva:
-mancata notifica del decreto ingiuntivo a con conseguente inefficacia dello Parte_3 stesso ai sensi dell'art. 644 c.p.c.;
-indeterminatezza del tasso di interesse del contratto di finanziamento, in quanto ancorato all'indice Euribor, con conseguente nullità della relativa clausola ed applicazione dell'art.1284 c.c.;
pagina 2 di 10 -difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità del credito in controversia da parte della con riferimento alla percentuale dell'80% del credito azionato, posto che il mutuo in CP_1 questione era assistito dalla garanzia diretta prestata dal Fondo di Garanzia per le PMI gestito da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A.;
-inefficacia o l'estinzione delle fideiussioni rilasciate da e , ai sensi Parte_2 Parte_3 dell'art. 1957 c.c., considerato che non aveva avviato le azioni nei confronti della debitrice CP_1 principale, nel termine fissato dalla norma. Parte_1
Rilevava, in particolare, che la banca opposta, con lettera del 12.1.2023 (all. 9 del fascicolo monitorio), aveva intimato il pagamento delle rate del mutuo scadute, comunicando che, decorsi dieci giorni ed in difetto di pagamento, la stessa lettera avrebbe costituito risoluzione del mutuo e decadenza dal beneficio del termine ed intimazione di pagamento.
Conseguentemente, l'obbligazione principale era scaduta il 22.1.2023 (dieci giorni dopo la diffida del 12.1.2023), ma la banca non aveva proposto alcuna azione nei confronti del debitore principale entro il termine di cui al citato art. 1957 c.c., depositando il ricorso per decreto ingiuntivo solo in data 19.12.2023.
Concludeva, pertanto, chiedendo:” “Piaccia all'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: a) ritenere e dichiarare nulle le clausole del mutuo relative alla determinazione del tasso d'interesse ed alle conseguenze in caso di risoluzione ipso iure per inadempimento;
b) dichiarare, in capo alla Controparte_1
, il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità dell'eventuale credito
[...] derivante dal mutuo n. 11582, per una quota pari all'80% dello stesso credito, o comunque detrarre dal credito l'eventuale somma versata da Mediocredito Centrale;
c) ritenere e dichiarare l'inefficacia
o comunque l'estinzione delle fideiussioni rilasciate da e , in conseguenza Parte_2 Parte_3 dell'applicazione dell'art. 1957 c.c.; d) ritenere e dichiarare comunque inefficace il decreto ingiuntivo nei confronti di ai sensi dell'art. 644 c.p.c.; e) conseguentemente e per l'effetto, Parte_3 revocare, dichiarare nullo o con qualunque altra formula privare di efficacia il decreto ingiuntivo n. 278/24, R.G. 13823/23, emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Catania in data 30.1.2024. Con vittoria di spese e compensi”.
Costituendosi in giudizio, Controparte_1
, riepilogava i fatti:
[...]
In data 29.1.2019 veniva stipulato tra il e la società Controparte_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore un contratto di mutuo Pt_1 Parte_3 chirografario avente il seguente numero identificativo M01/00000009515 per la somma di € 200.000,00 da rimborsare in 120 rate con periodicità mensile;
A fronte del suindicato mutuo venivano rilasciate le seguenti garanzie:
-Fideiussione omnibus n. 00064094/001 da parte di per € 240.000,00; Parte_3
-Fideiussione omnibus n. 00064094/005 da parte di per € 240.000,00; Parte_2
-Fideiussione a copertura specifica n. 00064094/005 da parte di fino alla Parte_3 concorrenza dell'importo massimo di € 200.000,00;
-Fideiussione a copertura specifica n. 00064094/006 da parte di (fino alla Parte_2 concorrenza dell'importo massimo di euro 200.000,00;
pagina 3 di 10 -Fondo centrale garanzia mediocredito n. 00064094/007 da parte della Banca del Mezzogiorno Mediocredito o centrale spa per € 160.000,00;
In data 29.1.2019 veniva accreditata la somma di € 200.000,00 sul rapporto n. 00000009515;
Con nota datata 6.7.2023 la italiano trasmetteva una missiva Controparte_1 avente ad oggetto: “Risoluzione contratto di mutuo n. 16 000009515 del 29.01.2019 i originari euro 200.000- Posizione MCC 927326” con cui intimava il pagamento della somma di € 135.751,79 oltre interessi di mora e spese al soddisfo, rimasta priva di riscontro, rilevando, altresì, che vani erano risultarti i bonari inviti al pagamento del credito rivolti agli opponenti, come da missive allegate.
Di poi, specificava che l'importo del credito, derivante dal mutuo chirografario n. 16/000009515
–LDC 18423 e vantato dalla Controparte_1
era di € 135.735,71 di cui € 132.629,06 per quota capitale, € 2.999,64 per interessi
[...] corrispettivi ed € 107,01 per interessi di mora.
Quanto all'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti di per Parte_3 omessa notifica dello stesso, rilevava che, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, in data 13.3.2024 (ossia nel pieno rispetto del termine previsto dall'art 644 c.p.c.) il ricorso per decreto ingiuntivo con pedissequo mandato alle liti e decreto ingiuntivo n. 278/2024 del 31.1.2024, era stato ritualmente notificato nel luogo di residenza del (cfr. allegato). Parte_3
Circa il difetto di legittimazione e/o titolarità di parte del credito della banca opposto, preliminarmente sottolineava che gli opponenti, proponendo tale eccezione, avevano riconosciuto il credito nella misura del 20%.
Posto ciò, dal momento che Mediocredito centrale s.p.a. in data 12.3.2024, aveva liquidato alla e quindi successivamente alla stessa emissione del decreto ingiuntivo impugnato, la somma CP_1 di € 108.601,43, tale somma andava detrattata dal credito di cui al decreto ingiuntivo, pur restando impregiudicato il diritto di rivalsa da parte di confronti dei debitori, per Controparte_3 la somma liquidata.
Di conseguenza, richiedeva la somma di € 27.134,28 oltre interessi convenzionali e di mora al tasso contrattualmente previsto con decorrenza dal 07.10.2023 sino al soddisfo (entro il limite del tasso massimo legale previsto dall'art 2 comma 4 legge 7/3/1996 n.108) ed oltre le spese legali liquidate in ricorso.
Circa la nullità della clausola del mutuo determinativa degli interessi, rilevava che il tasso di interesse previsto dal contratto di mutuo chirografario fosse ben determinato, posto che l'Euribor è da considerarsi un valido indice a cui parametrare gli interessi del mutuo, facilmente conoscibile, perché pubblicato giornalmente sui maggiori giornali economici.
Sull'inefficacia o estinzione della fideiussione per decorrenza del termine ex art 1957 c.c., puntualizzava che la data di estinzione del mutuo coincideva con la data di scadenza dell'ultima rata, ossia il 28.1.2029 e che, pertanto, il termine di sei mesi per l'esercizio dell'azione nei confronti del debitore principale decorreva da tale data.
In ogni caso, le numerose richieste stragiudiziali inviate agli opponenti avevano interrotto la decadenza di cui all'art 1957 c.c., il contratto possedeva tutti gli elementi caratterizzanti del contratto autonomo di garanzia, posto che il fideiussore si era obbligato a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1957 c.c.
Concludeva, dunque, chiedendo: “-In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex ar 648 c.p.c. nei limiti della somma di euro 27.134,28 per come spiegato pagina 4 di 10 nel punto 1 e 2 del presente atto;
Nel merito: -Dichiarare inammissibili, improponibili o con qualsiasi statuizione rigettare le domande tutte proposte da controparte con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo perché infondate in fatto ed in diritto;
-Accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria nella misura della somma di euro 27.134,28 oltre interessi convenzionali e di mora al tasso contrattualmente previsto con decorrenza dal 07.10.2023 sino al soddisfo (il tutto comunque entro il limite del tasso massimo legale previsto dall'art 2 comma 4 legge 7/3/1996 n.108) ed oltre le spese legali liquidate in ricorso , stante la liquidazione del Mediocredito centrale fondo di garanzia per la somma di euro 108.601,43, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto nella misura della somma sopradescritta, ovvero , in subordine, condannare l' opponente al pagamento in favore della della somma di euro 27.134,28 oltre interessi convenzionali e di CP_1 mora al tasso contrattualmente previsto con decorrenza dal 07.10.2023 sino al soddisfo (il tutto comunque entro il limite del tasso massimo legale previsto dall'art 2 comma 4 legge 7/3/1996 n.108) ed oltre le spese legali liquidate in ricorso , stante la liquidazione del Mediocredito centrale fondo di garanzia per la somma di euro 108.601,43 , o in quell'altra maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi convenzionali e di mora al tasso contrattualmente previsto con decorrenza dal 07.10.2023 sino al soddisfo (il tutto comunque entro il limite del tasso massimo legale previsto dall'art 2 comma 4 legge 7/3/1996 n.108) e spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo;
- Condannare gli odierni opponenti ad esemplare risarcimento del danno per lite temeraria, da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art 96 c.p.c.; Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Successivamente, in data 3.10.2024, si costituiva in giudizio, con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., e, per essa, la procuratrice speciale , facendo Parte_5 Parte_4 proprie le difese già avanzate dalla cedente.
Esponeva che, in virtù di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art.58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 Testo Unico Bancario (T.U.B.), stipulato in data 5.8.2024, aveva acquisito da un portafoglio di crediti in blocco, nei quali era Controparte_1 ricompreso quello azionato e, all'uopo, produceva:
-Gazzetta Ufficiale Parte Seconda Foglio delle inserzioni n. 94 del 10.8.2024 (doc. 3), nella quale veniva specificato che i dati indicativi dei crediti ceduti venivano resi disponibili nella pagina web: https://www.gardant.eu/verifica-cessioni/ fino alla loro estinzione.
-procura speciale alla Parte_6
Con ordinanza ex art. 171 bis c.p.c. veniva confermata la prima udienza del 16.12.2024 indicata nell'atto di citazione dagli opponenti, ed assegnati alle parti termini per le memorie ex art. 181 ter c.p.c.
Opponenti 171 ter n.1 gli opponenti rilevavano che le fideiussioni de quo non potevano definirsi contratti autonomi di garanzia, dal momento che in essi non era stata prevista la clausola “senza eccezioni”.
Di poi parte opposta depositava il verbale negativo di mediazione, datato 15.10.2024, nel quale, in particolare, la cedente , riconosceva la legittimità del cessionario sulla titolarità del credito CP_1 ceduto e chiedeva di essere estromessa dalla mediazione.
Successivamente, con le memorie ex art. 171 ter n.2 c.p.c., l'opposta produceva l'elenco dei crediti ceduti, pubblicato sul sito internet https://www.gardant.eu/verifica-cessioni/, nel quale era ricompreso quello azionato (n._064094), nonché la dichiarazione della cedente , la quale CP_1 confermava la cessione del credito.
pagina 5 di 10 Con ordinanza, relativa alla prima udienza del 16.12.2024, veniva rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto opposto, assegnato termine per iniziare il procedimento di mediazione obbligatoria e rinviata l'udienza al 31.3.2025.
Rilevato poi che il tentativo di mediazione si era già tenuto, si confermata il rinvio e, all'udienza del 31.3.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 29.9.2025.
**********************
Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dagli opponenti siano infondate e meritino, pertanto, di essere respinte per le ragioni che seguono.
-Va innanzitutto premesso, in rito, che l'originaria parte opposta deve dichiararsi estromessa dal giudizio, in quanto si è costituito il successore a titolo particolare ai sensi dell'art. 111, co. I c.p.c. e, dal momento che la parte originaria non ha mostrato ulteriore interesse rispetto al giudizio e la controparte ha accettato il contraddittorio con il successore intervenuto, il consenso per l'estromissione, previsto dall'art. 111 co. III c.p.c., deve ritenersi tacitamente prestato (ex multis, Cass. civ., n. 20533/2017).
- Preliminarmente va valutato il profilo di legittimazione ad agire e della conseguente titolarità del credito in capo alla società opposta , per essa, la procuratrice speciale Parte_5 [...] (come da procura allegata). Parte_4
Or, come statuito dalla Corte di Cassazione, da ultimo, nella pronuncia n. 10786/2024: “in ragione della rilevabilità d'ufficio dei vizi inficianti la legittimazione delle parti è onere della cessionaria dare prova della propria legittimazione attiva nel corso del giudizio, tale prova deve essere data non solo allegando la Gazzetta Ufficiale recante l'avviso dell'avvenuta cessione, da parte della banca alla cessionaria di alcuni suoi crediti, ai sensi degli artt. 1 e 4 l. 30 aprile 1999, n. 130 e 58 TUB, ma anche provando che tra i crediti oggetto della comunicata cessione fossero compresi anche i crediti ingiunti in pagamento”.
Inoltre, secondo costante giurisprudenza, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016).
ha dichiarato di aver acquistato pro soluto da Parte_5 [...]
con contratto di cessione stipulato ai sensi dell'art. Parte_7 58 TUB in data 5.8.2024, un portafoglio di crediti in blocco, in cui vi era incluso quello in capo
[...]
ed ai suoi garanti e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
A prova della precetta cessione, l'opposta ha depositato:
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda Foglio delle inserzioni n. 94 del 10.8.2024;
- Elenco dei crediti ceduti nel quale è ricompreso quello azionato(n._064094);
- Dichiarazione della cedente , relativa all'inclusione del credito azionato nella CP_1 cessione.
pagina 6 di 10 Tale documentazione, risulta sufficiente a ritenere provata la titolarità del credito in capo all'opposta e, dunque, la sua legittimazione attiva.
In particolare, si ritiene di condividere la posizione espressa da Cass. civ., Sezione III, 16.04.2021 n. 10200, che ha ritenuto la dichiarazione emessa dalla cedente in ordine all'inclusione del credito nella cessione idonea ai fini della prova dell'identificazione del credito ceduto, sulla base del principio per cui tale atto di scienza, reso noto alla controparte mediante deposito nell'opposizione, insieme alla disponibilità del titolo, costituisce elemento indiziario da valutare da parte del giudice di merito. Analogamente, nel senso di una valutazione complessiva, si è posta la recente pronuncia Cass. civ., Sez. VI, 28.06.2022, n. 20739 che – riprendendo i principi fatti propri, tra le altre, da Cass. civ., Sez I, 13.06.2019 n. 15884 e Sez. III, 28.02.2020 n. 5617 – ha affermato che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di operazioni di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione (salvo che il debitore non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta) ed è a tal fine sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché, tuttavia, gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Nel caso in esame, essendo presente in atti la dichiarazione del cedente, può dunque ritenersi che il credito – anche grazie all'avviso di cessione ed al possesso del titolo da parte del creditore odierno opposto – sia identificato univocamente quale trasferito dal cedente-dichiarante al cessionario odierno opposto, senza che sussista alcun profilo di incertezza nell'individuazione dei crediti trasferiti.
- L'eccezione di inefficacia del decreto per tardiva notifica ex art. 644 c.p.c. è infondata, posto che il decreto è stato notificato a in data 13.3.2024, entro il termine di sessanta giorni Parte_3 dalla sua emissione (30.1.2024), come da documentazione prodotta.
-Gli opponenti hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo a in Parte_8 relazione all'80% del credito azionato, trattandosi di somma garantita dal Fondo di Garanzia per le PMI gestito da Mediocredito Centrale S.p.A.
Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che, in data 12.3.2024, Mediocredito Centrale ha provveduto a liquidare in favore di la somma di € 108.601,43, a titolo di escussione della CP_1 garanzia diretta prestata sul mutuo oggetto di controversia (ha allegato la comunicazione della delibera di liquidazione del 9.2.2024).
Tale pagamento, avvenuto successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, comporta la surroga ex lege del Fondo nella posizione creditoria per la quota garantita, ai sensi dell'art. 1203 c.c.
Ne consegue che non risulta più titolare del credito nella misura corrispondente alla CP_1 somma liquidata dal Fondo, pertanto, la pretesa creditoria può essere riconosciuta solo per la quota residua di € 27.134,28, corrispondente al 20% del credito originario, oltre agli interessi convenzionali e di mora nei limiti di legge, nonché alle spese legali liquidate nel ricorso monitorio.
-Sulla natura della garanzia prestata, si ritiene che le fideiussioni rilasciate da e Pt_3 Pt_2 debbano essere qualificate come fideiussioni ordinarie, soggette alla disciplina dell'art. 1957 c.c., e non come garanzie autonome.
pagina 7 di 10 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ciò che distingue la fideiussione dal contratto autonomo di garanzia è la presenza o meno del vincolo di accessorietà rispetto all'obbligazione principale ed, in particolare, affinché si possa configurare un contratto autonomo di garanzia, è necessario che il testo contrattuale contenga espressamente clausole che escludano la possibilità per il garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, come ad esempio l'inciso
“senza eccezioni” o formulazioni equivalenti (cfr. Cassazione, sentenza n. 27619/2020)
Nel caso di specie, le fideiussioni prodotte in giudizio contengono la clausola secondo cui il fideiussore si obbliga a pagare “a semplice richiesta scritta” della banca (cfr. art.5 del contratto), tuttavia, tale clausola non è di per sé sufficiente a qualificare la garanzia come autonoma, in assenza di una esplicita esclusione del diritto del garante di opporre eccezioni.
- Gli opponenti hanno eccepito l'estinzione delle fideiussioni rilasciate da e Parte_3
, sostenendo che la banca opposta non avrebbe proposto alcuna istanza contro la debitrice Parte_2 principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, ai sensi Parte_1 dell'art. 1957 c.c.
A margine delle eccezioni sollevate dagli opponenti, si rende opportuno chiarire che il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. per la proposizione delle istanze contro il debitore principale, ai fini della conservazione della garanzia fideiussoria, è del tutto distinto dal termine di prescrizione del diritto di credito derivante dal contratto di mutuo.
Infatti, il diritto della banca di agire per il recupero del credito si prescrive in dieci anni, ai sensi dell'art. 2946 c.c., decorrenti dalla scadenza dell'obbligazione principale, ossia, nel caso di mutuo a rate, tale termine decorre dalla scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento, oppure, in caso di risoluzione anticipata, dalla data in cui la risoluzione è divenuta efficace.
Tuttavia, la prescrizione decennale riguarda esclusivamente il rapporto tra creditore e debitore principale, mentre l'art. 1957 c.c. impone al creditore, per conservare la garanzia fideiussoria, di proporre istanza contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.
Nel caso di specie, la banca ha notificato alla debitrice principale una formale Parte_1 messa in mora in data 14.7.2023, entro il termine semestrale decorrente dalla scadenza anticipata del 22.1.2023 (a seguito della diffida notificata dalla banca in data 12.01.2023, con effetto risolutivo decorsi dieci giorni) e ha successivamente depositato il ricorso per decreto ingiuntivo in data 19.12.2023.
Tali atti, tempestivi e coerenti, sono idonei a interrompere la decadenza e a conservare l'efficacia della garanzia fideiussoria.
- L'eccezione di nullità della clausola determinativa del tasso d'interesse è infondata, dal momento che il contratto prevede un tasso variabile parametrato all'Euribor, indice oggettivo, pubblico e determinabile come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità.
Sul punto si ricorda che la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 20801/2024 ha stabilito che:
“Affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d'interesse sia desumibile senza alcun margine di incertezza o discrezionalità in capo all'istituto mutuante”.
pagina 8 di 10 Nel caso di specie, la clausola di indicizzazione all'Euribor è valida dal momento che il tasso è desumibile senza margini di incertezza o discrezionalità da parte della banca.
-Deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
Nel caso in esame, parte opposta ha prodotto il titolo su cui la pretesa creditoria è fondata, ovverosia il contratto mutuo stipulato tra la e e le Parte_1 Controparte_2 fideiussioni a garanzia, stipulate da e ed ha allegato il mancato Parte_3 Parte_2 adempimento di parte opponente, mentre quest'ultima non è riuscita a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile.
La pronuncia sulle spese segue la soccombenza, come in dispositivo.
-Infine, la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. formulata da parte convenuta deve infine essere rigettata, non essendo stato provato il danno subito ai sensi del comma III e non sussistendo, in ogni caso, i presupposti per una condanna d'ufficio, non rinvenendosi nella condotta di parte attrice una mala fede o colpa grave che vada oltre i presupposti della soccombenza idonea a fondare la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
-Dichiara l'estromissione dal giudizio di ai sensi Controparte_4 dell'art. 111, comma 3, c.p.c., per intervenuta successione a titolo particolare nel diritto controverso in favore di Parte_5
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 278/2024, emesso dal Tribunale di Catania in data 30.1.2024 nel procedimento RG n. 13823/2023, e notificato a il 6.2.2024, a Parte_1 Parte_2 in data 7.2.2024, ed a il 13.3.2024; Parte_3
-Accerta e dichiara che - per effetto della surroga ex lege del Fondo di Garanzia per le PMI gestito da Mediocredito Centrale S.p.A., - il credito riconosciuto a deve limitarsi al 20% del Pt_5 Parte_5 credito azionato;
-Condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento della somma di € 27.134,28, oltre interessi convenzionali e di mora come da contratto, entro i limiti di legge;
pagina 9 di 10 - Condanna gli opponenti in solido alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore dell'opposta, che liquida rispettivamente in € 3.809,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in data 29.9.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania ex rt. 281 sexies c.p.c..
Il Presidente di sezione
(dott. Mariano Sciacca)
pagina 10 di 10