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Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2024, n. 3336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3336 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
RG. 23228/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- SEZIONE OTTAVA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott. Pietro Lupi - PRESIDENTE -
2) dott. Ivana Sassi - GIUDICE -
3) dott. Fiammetta Lo Bianco - GIUDICE rel/est- ha pronunciato, ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ., 118, comma primo, disp. att. cod. proc. civ. (come modificati dall'art. 45, comma 17, della legge
18 giugno 2009, n. 69) e 190, comma primo, cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA
definitiva nella controversia civile iscritta al numero 23229/2020 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2020, rimessa al Collegio, per la decisione, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 02.02.2023 avente ad oggetto “Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima – e promossa
DA
c.f.: , nata a [...] [...] residente Parte_1 C.F._1 in Procida via Centane n.12 con stabile dimora in Napoli Galleria Umberto I
n.27, rappresentata e difesa dall'avv. Potito Maria PASQUARELLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli al Corso Vittorio
Emanuele n.651 procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
c.f.: , nato il [...] a [...], CP_1 C.F._2
1 residente in Vico SE (NA) al corso Caulino n. 51, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando MASSARELLA del Foro di Campobasso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Campobasso al Viale Monsignor Bologna
n.68, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale.
CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
Con l'intervento volontario di
c.f.: , nato il [...] a [...] Controparte_2 C.F._3 ove risiede alla Galleria Umberto I° n.27, c.f.: Controparte_3
nata [...] a [...] ove risiede alla Galleria C.F._4
Umberto I°n.27, c.f.: , nata a Controparte_4 C.F._5
Napoli il 28.11.1988, ove risiede alla Galleria Umberto I n.27, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Potito Maria PASQUARELLA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n.651, procure allegate all'atto introduttivo di costituzione.
INTERVENTORI VOLONTARI
All'udienza del 15.2.2024, i procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con spese compensato come da concorde richiesta delle parti (cfr. note di trattazione scritta per l'udienza del 15.2.2024).
Nello specifico, con sentenza non definitiva n. 6346 del 20.6.2023, il Tribunale ha:
rigettato le domande attoree volte ad ottenere la declaratoria di nullità e inesistenza del testamento olografo di datato 03.12.2013; Persona_1
rigettato la domanda attorea ex art. 463, V comma, c.c.;
dichiarato aperta la successione testamentaria di Persona_1
2 dichiarato la successione di regolata dal testamento olografo Persona_1 datato 03.12.2013, pubblicato il 18.06.2020;
rigettato la domanda riconvenzionale avente ad oggetto il bonifico bancario del 20.3.2003;
dichiarato la nullità per difetto di forma della donazione di euro 45.000,00 effettuata da in favore di a mezzo bonifico bancario Persona_1 Parte_1 del 21 maggio 2008.
Con separata e contestuale ordinanza ha poi formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., cui le parti hanno manifestato adesione.
Da ultimo, quindi, rappresentando il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva, le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, evidenziando di aver formalizzato l'accordo sulla scorta della decisione giurisdizionale e della proposta conciliativa.
Non vi è dubbio che l'intervenuta conciliazione della lite faccia venir meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed esclude il perdurante interesse alla decisione del merito.
Ne discende che va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE OTTAVA CIVILE -, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe e narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in NAPOLI, nella Camera di Consiglio del 18.3.2024
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
dott. Fiammetta Lo Bianco dott. Pietro Lupi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- SEZIONE OTTAVA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott. Pietro Lupi - PRESIDENTE -
2) dott. Ivana Sassi - GIUDICE -
3) dott. Fiammetta Lo Bianco - GIUDICE rel/est- ha pronunciato, ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ., 118, comma primo, disp. att. cod. proc. civ. (come modificati dall'art. 45, comma 17, della legge
18 giugno 2009, n. 69) e 190, comma primo, cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA
definitiva nella controversia civile iscritta al numero 23229/2020 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2020, rimessa al Collegio, per la decisione, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 02.02.2023 avente ad oggetto “Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima – e promossa
DA
c.f.: , nata a [...] [...] residente Parte_1 C.F._1 in Procida via Centane n.12 con stabile dimora in Napoli Galleria Umberto I
n.27, rappresentata e difesa dall'avv. Potito Maria PASQUARELLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli al Corso Vittorio
Emanuele n.651 procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
c.f.: , nato il [...] a [...], CP_1 C.F._2
1 residente in Vico SE (NA) al corso Caulino n. 51, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando MASSARELLA del Foro di Campobasso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Campobasso al Viale Monsignor Bologna
n.68, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale.
CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
Con l'intervento volontario di
c.f.: , nato il [...] a [...] Controparte_2 C.F._3 ove risiede alla Galleria Umberto I° n.27, c.f.: Controparte_3
nata [...] a [...] ove risiede alla Galleria C.F._4
Umberto I°n.27, c.f.: , nata a Controparte_4 C.F._5
Napoli il 28.11.1988, ove risiede alla Galleria Umberto I n.27, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Potito Maria PASQUARELLA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n.651, procure allegate all'atto introduttivo di costituzione.
INTERVENTORI VOLONTARI
All'udienza del 15.2.2024, i procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con spese compensato come da concorde richiesta delle parti (cfr. note di trattazione scritta per l'udienza del 15.2.2024).
Nello specifico, con sentenza non definitiva n. 6346 del 20.6.2023, il Tribunale ha:
rigettato le domande attoree volte ad ottenere la declaratoria di nullità e inesistenza del testamento olografo di datato 03.12.2013; Persona_1
rigettato la domanda attorea ex art. 463, V comma, c.c.;
dichiarato aperta la successione testamentaria di Persona_1
2 dichiarato la successione di regolata dal testamento olografo Persona_1 datato 03.12.2013, pubblicato il 18.06.2020;
rigettato la domanda riconvenzionale avente ad oggetto il bonifico bancario del 20.3.2003;
dichiarato la nullità per difetto di forma della donazione di euro 45.000,00 effettuata da in favore di a mezzo bonifico bancario Persona_1 Parte_1 del 21 maggio 2008.
Con separata e contestuale ordinanza ha poi formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., cui le parti hanno manifestato adesione.
Da ultimo, quindi, rappresentando il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva, le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, evidenziando di aver formalizzato l'accordo sulla scorta della decisione giurisdizionale e della proposta conciliativa.
Non vi è dubbio che l'intervenuta conciliazione della lite faccia venir meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed esclude il perdurante interesse alla decisione del merito.
Ne discende che va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE OTTAVA CIVILE -, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe e narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in NAPOLI, nella Camera di Consiglio del 18.3.2024
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
dott. Fiammetta Lo Bianco dott. Pietro Lupi
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