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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1123/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1123/2024 promossa da
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARCHESIELLO SILVIA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
UCCELLI ELENA e dell'avv.
RESISTENTE
con OGGETTO: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso) con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Livorno
All'udienza cartolare del 27.11.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo la pronuncia del Decreto del 17-01-2023 (R.G. 4377/2022 V.G. da parte del Tribunale di Livorno per la determinazione, su accordo delle parti, di affidamento, tempi e modalità di permanenza del figlio minore presso ciascun genitore, nonché il contributo al mantenimento a Per_1 carico del padre, rilevando la modifica delle proprie condizioni lavorative e abitative tali da consentire una maggiore frequentazione padre/figlio, con ricorso depositato in data 6.5.2024 e poi ritualmente notificato il signor
[...] evocava in causa per sentir pronunciare come segue Pt_1 CP_1 nell'interesse del figlio “[…] 1) il figlio minore è affidato in modo condiviso Per_1 ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre nella abitazione di
1 quest'ultima in Livorno, salva diversa valutazione da parte di questo Ill.mo Tribunale
a fronte di quanto rilevato in narrativa (il padre si dichiara fin da ora disponibile al collocamento presso di sé con revoca dell'assegnazione della casa familiare); entrambi i genitori assumeranno le decisioni nell'interesse del minore, relativamente alla sua istruzione, educazione e salute, di comune accordo tenendo conto delle sue capacità ed inclinazioni naturali. L'ordinaria/quotidiana amministrazione verrà gestita da ciascun genitore quando il figlio sarà presso di sé. 2) Le modalità di permanenza del figlio minore con i genitori avverrà in maniera alternata tra gli stessi come segue: I Per_1
SETTIMANA lunedì con la madre martedì con la madre mercoledì con il padre giovedì con il padre venerdì sabato e domenica con la madre II SETTIMANA lunedì con il padre martedì con il padre mercoledì con la madre giovedì con la madre venerdì sabato
e domenica con il padre. Relativamente agli orari, nel periodo invernale e quindi scolastico/asilo ciascun genitore, nel giorno a lui spettante, accompagnerà il figlio all'asilo/scuola e l'altro andrà a prenderlo e nei giorni festivi o nel periodo estivo il passaggio dall'uno all'altro genitore avverrà alle ore 9.00 la mattina o alle ore 19.00 la sera. Quanto sopra tenendo conto dei propri impegni lavorativi. Nel caso in cui uno dei genitori sia impossibilitato a tenere con sé il figlio nei giorni di propria spettanza, dovrà prioritariamente essere sentito l'altro genitore circa la possibilità per lo stesso di tenere con sé e solo in seconda istanza verrà affidato ad altri parenti o affini Per_1
(materni o paterni). 3) trascorrerà le principali festività civili e religiose Per_1
(Vigilia di Natale, Natale, S. Stefano, ultimo dell'anno, Epifania, Pasqua e Pasquetta) in modo alternato con l'uno o l'altro genitore, invertendo l'ordine di anno in anno sempre compatibilmente con i turni lavorativi dei genitori. 4) Relativamente alle vacanze estive i genitori potranno tenere con sé per un periodo anche non Per_1 continuativo di 15 giorni. I giorni di dette vacanze dovranno, comunque, essere concordati tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno, tenuto conto dell'interesse e dei desideri del minore. 5) Alla luce della pariteticità dei tempi di permanenza di presso ciascun genitore e alla luce della quasi pariteticità Per_1 reddituale e patrimoniale delle parti (forse lievemente maggiore del sig. Pt_1 revocare il contributo al mantenimento del figlio minore e disporre il mantenimento diretto e cioè ciascun genitore si farà carico del mantenimento del figlio quando lo stesso è presso di sé, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida CNF, previamente concordate e documentate. 6) L'assegno unico attualmente percepito al CP_ 100% dalla sig.ra rimarrà interamente alla resistente e ciò solo al fine di equilibrare la lieve differenza reddituale tra le parti;
7) Revoca dell'assegnazione della casa familiare ove questo Ill.mo Tribunale dovesse disporre il collocamento del minore presso l'abitazione del padre. Con ogni consequenziale pronuncia. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa”.
Si costituiva in causa la signora la quale contestava i CP_1 presupposti in fatto e in diritto della domanda proposta e, confermate tutte le altre condizioni di cui al decreto del 17/1/2023, chiedeva la modifica delle
2 condizioni relative ai tempi di cura (n.5 punto b) e al contributo al mantenimento (n.6) come segue: “- Durante la prima settimana il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il martedì con pernottamento e il giovedì e il venerdì entrambi con pernottamento, dall'uscita dell'asilo (dalle ore 9.00 nei periodi festivi/estivi) all'entrata all'asilo la mattina successiva (alle ore 9.00 nei periodi festivi/estivi); durante la seconda settimana il martedì con pernottamento e il giovedì con pernottamento dall'uscita dell'asilo (dalle ore 9.00 nei periodi festivi/estivi) all'entrata all'asilo la mattina successiva (alle ore 9.00 nei periodi festivi/estivi) oltre il fine settimana dal sabato alle 10.00 con pernottamento, sino alla domenica alle 18.30; -
Stabilire a carico del padre l'onere di contribuire al mantenimento del minore con la somma mensile di euro 220,00 da versare alla madre entro il giorno 15 di ogni mese;
l'assegno unico e universale continuerà ad essere percepito per intero dalla madre, oltre il pagamento del 50% delle spese come da Linee Guida del CNF. Con vittoria di spese”.
In sede di udienza di comparizione, all'esito di ampia discussione le parti concordavano di sperimentare il calendario di frequentazione proposto dal
Tribunale e, all'udienza del 14.11.2024 i procuratori davano atto dell'accordo raggiunto su impulso del Giudice e delle conclusioni congiunte. All'udienza del 27.11.2024 la causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere accolte rispondendo agli interessi delle stesse così come emersi in sede di udienza di comparizione e risultando conformi all'interesse del figlio minore.
Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite, anche del sub procedimento, vanno compensate tra le parti in ragione delle concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede a modifica del decreto cron. 273/2023 del 17/1/2023, RG 4377/22 dispone:
1 Le parti concordano nell'incrementare i tempi di permanenza del bimbo con il padre, prevedendo il seguente calendario:
* prima settimana: il bimbo starà con il padre il martedì dall'uscita di scuola con cena e pernottamento dal padre fino a quando il padre lo riaccompagnerà
a scuola l'indomani; il giovedì il bimbo starà con il padre dall'uscita di scuola fino al sabato mattina alle 10:00, quando il padre lo riaccompagnerà a casa della madre;
3 * seconda settimana: il bimbo starà con il padre dal martedì con pernottamento, il giovedì con pernotto ed il fine settimana dal sabato mattina alle 10:00 fino al lunedì mattina, quando il padre lo riaccompagnerà a scuola;
Nei periodi di festa e in generale quando non vi sia scuola, il bimbo sarà prelevato a casa del genitore presso il quale si trova alle ore 9:30 circa. Analoga mente sarà accompagnato casa dell'altro genitore, alle 9:30 circa. Per_1
Le parti confermano gli accordi in essere con riferimento alla frequentazione del genitore da parte del bimbo in modo alternato durante le festività e le vacanze estive.
Il tutto salvo migliori accordi tra i genitori.
I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente i periodi di ferie entro il
10 giugno di ogni anno.
2) Il padre verserà in favore del figlio, quale contributo al mantenimento ordinario, la somma mensile di euro 2 0 0 ,00, rivalutabile ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le Linee
Guide del CNF e quindi esclusa la mensa che sarà a carico integrale della madre;
l'assegno unico sarà integralmente percepito dalla madre
3) Spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio dell'11.1.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1123/2024 promossa da
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARCHESIELLO SILVIA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
UCCELLI ELENA e dell'avv.
RESISTENTE
con OGGETTO: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso) con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Livorno
All'udienza cartolare del 27.11.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo la pronuncia del Decreto del 17-01-2023 (R.G. 4377/2022 V.G. da parte del Tribunale di Livorno per la determinazione, su accordo delle parti, di affidamento, tempi e modalità di permanenza del figlio minore presso ciascun genitore, nonché il contributo al mantenimento a Per_1 carico del padre, rilevando la modifica delle proprie condizioni lavorative e abitative tali da consentire una maggiore frequentazione padre/figlio, con ricorso depositato in data 6.5.2024 e poi ritualmente notificato il signor
[...] evocava in causa per sentir pronunciare come segue Pt_1 CP_1 nell'interesse del figlio “[…] 1) il figlio minore è affidato in modo condiviso Per_1 ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre nella abitazione di
1 quest'ultima in Livorno, salva diversa valutazione da parte di questo Ill.mo Tribunale
a fronte di quanto rilevato in narrativa (il padre si dichiara fin da ora disponibile al collocamento presso di sé con revoca dell'assegnazione della casa familiare); entrambi i genitori assumeranno le decisioni nell'interesse del minore, relativamente alla sua istruzione, educazione e salute, di comune accordo tenendo conto delle sue capacità ed inclinazioni naturali. L'ordinaria/quotidiana amministrazione verrà gestita da ciascun genitore quando il figlio sarà presso di sé. 2) Le modalità di permanenza del figlio minore con i genitori avverrà in maniera alternata tra gli stessi come segue: I Per_1
SETTIMANA lunedì con la madre martedì con la madre mercoledì con il padre giovedì con il padre venerdì sabato e domenica con la madre II SETTIMANA lunedì con il padre martedì con il padre mercoledì con la madre giovedì con la madre venerdì sabato
e domenica con il padre. Relativamente agli orari, nel periodo invernale e quindi scolastico/asilo ciascun genitore, nel giorno a lui spettante, accompagnerà il figlio all'asilo/scuola e l'altro andrà a prenderlo e nei giorni festivi o nel periodo estivo il passaggio dall'uno all'altro genitore avverrà alle ore 9.00 la mattina o alle ore 19.00 la sera. Quanto sopra tenendo conto dei propri impegni lavorativi. Nel caso in cui uno dei genitori sia impossibilitato a tenere con sé il figlio nei giorni di propria spettanza, dovrà prioritariamente essere sentito l'altro genitore circa la possibilità per lo stesso di tenere con sé e solo in seconda istanza verrà affidato ad altri parenti o affini Per_1
(materni o paterni). 3) trascorrerà le principali festività civili e religiose Per_1
(Vigilia di Natale, Natale, S. Stefano, ultimo dell'anno, Epifania, Pasqua e Pasquetta) in modo alternato con l'uno o l'altro genitore, invertendo l'ordine di anno in anno sempre compatibilmente con i turni lavorativi dei genitori. 4) Relativamente alle vacanze estive i genitori potranno tenere con sé per un periodo anche non Per_1 continuativo di 15 giorni. I giorni di dette vacanze dovranno, comunque, essere concordati tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno, tenuto conto dell'interesse e dei desideri del minore. 5) Alla luce della pariteticità dei tempi di permanenza di presso ciascun genitore e alla luce della quasi pariteticità Per_1 reddituale e patrimoniale delle parti (forse lievemente maggiore del sig. Pt_1 revocare il contributo al mantenimento del figlio minore e disporre il mantenimento diretto e cioè ciascun genitore si farà carico del mantenimento del figlio quando lo stesso è presso di sé, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida CNF, previamente concordate e documentate. 6) L'assegno unico attualmente percepito al CP_ 100% dalla sig.ra rimarrà interamente alla resistente e ciò solo al fine di equilibrare la lieve differenza reddituale tra le parti;
7) Revoca dell'assegnazione della casa familiare ove questo Ill.mo Tribunale dovesse disporre il collocamento del minore presso l'abitazione del padre. Con ogni consequenziale pronuncia. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa”.
Si costituiva in causa la signora la quale contestava i CP_1 presupposti in fatto e in diritto della domanda proposta e, confermate tutte le altre condizioni di cui al decreto del 17/1/2023, chiedeva la modifica delle
2 condizioni relative ai tempi di cura (n.5 punto b) e al contributo al mantenimento (n.6) come segue: “- Durante la prima settimana il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il martedì con pernottamento e il giovedì e il venerdì entrambi con pernottamento, dall'uscita dell'asilo (dalle ore 9.00 nei periodi festivi/estivi) all'entrata all'asilo la mattina successiva (alle ore 9.00 nei periodi festivi/estivi); durante la seconda settimana il martedì con pernottamento e il giovedì con pernottamento dall'uscita dell'asilo (dalle ore 9.00 nei periodi festivi/estivi) all'entrata all'asilo la mattina successiva (alle ore 9.00 nei periodi festivi/estivi) oltre il fine settimana dal sabato alle 10.00 con pernottamento, sino alla domenica alle 18.30; -
Stabilire a carico del padre l'onere di contribuire al mantenimento del minore con la somma mensile di euro 220,00 da versare alla madre entro il giorno 15 di ogni mese;
l'assegno unico e universale continuerà ad essere percepito per intero dalla madre, oltre il pagamento del 50% delle spese come da Linee Guida del CNF. Con vittoria di spese”.
In sede di udienza di comparizione, all'esito di ampia discussione le parti concordavano di sperimentare il calendario di frequentazione proposto dal
Tribunale e, all'udienza del 14.11.2024 i procuratori davano atto dell'accordo raggiunto su impulso del Giudice e delle conclusioni congiunte. All'udienza del 27.11.2024 la causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere accolte rispondendo agli interessi delle stesse così come emersi in sede di udienza di comparizione e risultando conformi all'interesse del figlio minore.
Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite, anche del sub procedimento, vanno compensate tra le parti in ragione delle concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede a modifica del decreto cron. 273/2023 del 17/1/2023, RG 4377/22 dispone:
1 Le parti concordano nell'incrementare i tempi di permanenza del bimbo con il padre, prevedendo il seguente calendario:
* prima settimana: il bimbo starà con il padre il martedì dall'uscita di scuola con cena e pernottamento dal padre fino a quando il padre lo riaccompagnerà
a scuola l'indomani; il giovedì il bimbo starà con il padre dall'uscita di scuola fino al sabato mattina alle 10:00, quando il padre lo riaccompagnerà a casa della madre;
3 * seconda settimana: il bimbo starà con il padre dal martedì con pernottamento, il giovedì con pernotto ed il fine settimana dal sabato mattina alle 10:00 fino al lunedì mattina, quando il padre lo riaccompagnerà a scuola;
Nei periodi di festa e in generale quando non vi sia scuola, il bimbo sarà prelevato a casa del genitore presso il quale si trova alle ore 9:30 circa. Analoga mente sarà accompagnato casa dell'altro genitore, alle 9:30 circa. Per_1
Le parti confermano gli accordi in essere con riferimento alla frequentazione del genitore da parte del bimbo in modo alternato durante le festività e le vacanze estive.
Il tutto salvo migliori accordi tra i genitori.
I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente i periodi di ferie entro il
10 giugno di ogni anno.
2) Il padre verserà in favore del figlio, quale contributo al mantenimento ordinario, la somma mensile di euro 2 0 0 ,00, rivalutabile ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le Linee
Guide del CNF e quindi esclusa la mensa che sarà a carico integrale della madre;
l'assegno unico sarà integralmente percepito dalla madre
3) Spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio dell'11.1.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
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