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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/10/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1316/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1316/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Bernardi Giada Parte_1 C.F._1
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Bocchi Lorenzo, CP_1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Vigna Laura, Controparte_2 C.F._3
appellati
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 03.10.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
02.10.2025)
OGGETTO: deposito, risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello per tutti i motivi di gravame così come rassegnati:
pagina 1 di 12 - in via preliminare sospendere ex artt. 283 e 351 cpc con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della sentenza n ° 716/24 emessa in data 03.10.2024 dal Tribunale Civile di Cuneo,
Dott. , a definizione del giudizio RG 3882/18 - depositata in data 18.10.2024 ed in pari Pt_2
data notificata via PEC - sussistendone i presupposti di legge;
- in via principale accertata e dichiarata ex artt. 112 e 161 cpc la nullità della sentenza appellata per vizio di omessa pronuncia come in atti illustrato ed argomentato, trattenere la causa decidendola nel merito e quindi:
a) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per i fatti dedotti, ciascuno per quanto di sua competenza, per violazione del disposto di cui agli artt. 1768 e sgg cc;
b) accertare e dichiarare la sussistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento posto in essere dai convenuti rispetto agli obblighi gravanti in capo al custode ed i danni, patrimoniali e non, tutti per effetto patiti dall'attrice;
c) accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra a percepire il risarcimento di tutti i danni, Pt_1
patrimoniali e non, subiti e subendi a seguiti dei fatti per cui è causa;
d) per l'effetto condannare i convenuti – disgiuntamente e/o in solido - alla corresponsione in favore dell'attrice dell'importo di € 1.0008.000,00 ( ), come in premessa Controparte_3 specificati, di cui € 8.000,00 per spese sostenute ut supra specificate - o della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa. Il tutto con interessi dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria e) Rigettare ogni domanda di restituzione somme avanzata dal perché strumentale, CP_1
infondata in fatto e diritto e non provata;
f) Rigettare la domanda di condanna ex art 96 cpc avanzata da perché infondata in CP_2
fatto e diritto;
g) Rigettare comunque ogni domanda avanzata dai convenuti perché strumentali, infondate in fatto e diritto e non provate.
- in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello non ravvisasse il vizio di omessa pronuncia dedotto idoneo a determinare la nullità della sentenza emessa dal Giudice di Prime cure, vorrà, recependo i motivi di gravame come in atto rassegnati, riformare parzialmente l'impugnata sentenza e quindi:
- accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per i fatti dedotti, ciascuno per quanto di sua competenza, per violazione del disposto di cui agli artt. 1768 e sgg cc;
pagina 2 di 12 - accertare e dichiarare la sussistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento posto in essere dai convenuti rispetto agli obblighi gravanti in capo al custode ed i danni, patrimoniali e non, tutti per effetto patiti dall'attrice;
- accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra a percepire il risarcimento di tutti i danni, Pt_1
patrimoniali e non, subiti e subendi a seguiti dei fatti per cui è causa;
- per l'effetto condannare i convenuti – disgiuntamente e/o in solido - alla corresponsione in favore dell'attrice dell'importo di € 1.0008.000,00 (unmilioneottomila/00), come in premessa specificati, di cui € 8.000,00 per spese sostenute ut supra specificate - o della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa. Il tutto con interessi dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria:
- Rigettare ogni domanda di restituzione somme avanzata dal perché strumentale, infondata CP_1
in fatto e diritto e non provata;
- Rigettare la domanda di condanna ex art. 96 cpc avanzata da perché infondata in CP_2
fatto e diritto;
- Rigettare comunque ogni domanda avanzata dai convenuti perché strumentali, infondate in fatto e diritto e non provate.
Comunque, con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre a spese al 15% del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respingere l'appello proposto dalla sig.ra in Parte_1
quanto infondato.
Con vittoria di spese, anche generali, compensi professionali e accessori di legge”.
Per l'appellato : Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, ritenere fondati i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto: in via pregiudiziale,
- ordinata l'acquisizione del fascicolo di I° grado;
- dato atto che l'atto di impugnazione non risponde ai requisiti stabiliti ex art. 342 C.p.c., dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto;
pagina 3 di 12 - ovvero, dato atto che l'atto di impugnazione risulta altresì manifestamente infondato ai sensi e per gli effetti del disposto degli artt. 348 bis C.p.c., dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto;
in via preliminare, ribadita l'inammissibilità e l'inaccoglibilità della richiesta sospensiva della provvisoria esecutorietà della sentenza, in quanto priva dei presupposti sia sotto il profilo del periculum in mora che del fumus boni juris e quantunque rinunciata dalla controparte in udienza;
in via principale, respingere l'appello proposto da avverso la sentenza n. 716/2024 del Tribunale di Parte_1
Cuneo, emessa il 3/18 ottobre 2024, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e altresì per la carenza di legittimazione attiva dell'appellante, e così per l'effetto confermare la sentenza oggetto di gravame;
in ogni caso, con il favore di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
conveniva in giudizio e chiedendo che ne Parte_1 CP_1 Controparte_2
venisse accertata la responsabilità (nella loro qualità di depositari) per lo smarrimento del suo cane di nome con conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non Per_1 patrimoniali, quantificati in € 1.008.000,00.
A sostegno della domanda deduceva che: aveva affidato temporaneamente nell'agosto 2014 il cane (fornito di competenze cinofile) in quanto l'animale non riusciva a convivere CP_1 con gli altri tre cani maschi già in sua proprietà; in un primo periodo il convenuto l'aveva costantemente tenuta aggiornata sulle condizioni e sullo stato dell'affidamento, finalizzato alla rieducazione comportamentale;
dal 2016, all'insaputa della proprietaria, il cane era stato relegato nell'officina del e tenuto in condizioni fatiscenti;
in data 7 agosto 2017, sempre all'insaputa CP_1
della proprietaria, aveva ceduto il cane ad una terza persona ( CP_1 CP_2
la quale, divenuta a sua volta custode del cane, lo aveva smarrito in data 25 agosto 2017
[...] nel corso di una passeggiata in montagna;
solo in data 07/09/2017 l'attrice era stata informata dell'affidamento a terzi e dello smarrimento di le costose ricerche (stante l'utilizzo di Per_1
droni e di cani molecolari) erano state infruttuose anche perché il luogo di smarrimento indicatole pagina 4 di 12 non corrispondeva a quello in cui l'evento si era effettivamente verificato.
Prospettava quindi il dolo dei convenuti, deduceva che in conseguenza dell'accaduto era caduta in uno stato di continuo tormento interiore, segnato da attacchi di panico e da episodi ansioso- depressivi che avevano anche inciso sulla qualità della sua vita di relazione.
rilevava l'incompletezza della ricostruzione dei fatti operata con l'atto di CP_1
citazione. In particolare deduceva che: aveva ricevuto in custodia un cane aggressivo (per occuparsene sotto il profilo comportamentale); nel novembre 2014, pur essendo pronto a restituire il cane, gli aveva chiesto di continuare a tenerlo al fine di ricercagli Parte_1 un'adozione definitiva, con l'impegno (poi non mantenuto) di farsi carico delle spese di mantenimento;
il cane era stato affidato a nel luglio 2017 e l'attrice non era Controparte_2
stata immediatamente informata solamente perché lo stesso convenuto era impegnato in un corso all'estero e si era ripromesso di provvedervi al proprio rientro avvenuto quando il cane era stato oramai smarrito. Contestava pertanto la domanda attorea ed in via riconvenzionale chiedeva che venisse condannata a corrispondergli l'importo di € 5.500,00 a titolo di rimborso dei Parte_1
costi sostenuti per il mantenimento del cane del durante il periodo di affidamento.
contestava la domanda attorea allegando che: solo dopo avere ricevuto in Controparte_2
consegna il cane aveva appreso che lo stesso non era formalmente di proprietà del ma della CP_1
proprietaria precedente;
lo smarrimento era avvenuto in circostanze fortuite, con il cane che aveva improvvisamente spaccato il moschettone del guinzaglio e si era allontanato all'inseguimento di un animale selvatico;
dopo lo smarrimento aveva svolto ricerche approfondite risultate infruttuose. Contestava a sussistenza di un contratto di deposito con l'attrice e la quantificazione del danno stante il tempo limitato in cui la stessa attrice aveva tenuto l'animale presso di sé.
II) Sulla sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Cuneo con sentenza n. 716/2024, pubblicata il 18/10/2024,
- rigettava le domande di risarcimento dei danni proposte da;
Parte_1
- rigettava la domanda riconvenzionale proposta da;
CP_1
- dichiarava integralmente compensate le spese di lite tra e;
Parte_1 CP_1
pagina 5 di 12 - condannava parte attrice al rimborso delle spese di lite in favore di . Controparte_2
Il Tribunale dava atto che aveva dedotto la responsabilità contrattuale dei convenuti Parte_1
rispetto agli obblighi di custodia sugli stessi gravanti.
Descritte le differenti ricadute sul riparto dell'onere probatorio in tema di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, rilevava che l'attività assertiva dell'attrice era del tutto carente ed in ogni caso non era stata fornita prova dei pregiudizi lamentati.
Più specificamente, rispetto al dedotto danno patrimoniale:
- non erano state descritte le singole attività compiute per la ricerca del cane né i corrispondenti esborsi sostenuti (essendosi la parte limitata ad una laconica quantificazione pari ad € 8.000);
- era del tutto carente la prova del danno, in difetto di produzione di documenti di riscontro.
Relativamente al danno non patrimoniale, richiamato preliminarmente il contrasto tra giurisprudenza di merito e di legittimità sulla risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita di un animale d'affezione, il Tribunale rilevava che:
- l'attività deduttiva era stata significativamente generica e carente, priva di approcci argomentativi di natura tecnica;
- era stata financo omessa l'articolazione di capitoli di prova in relazione al rapporto intrattenuto con l'animale ed alle ripercussioni sulla sfera emotivo-relazionale conseguenti alla sua perdita.
Veniva ritenuta infondata la domanda riconvenzionale del convenuto . CP_1
Veniva infine rigettata anche la domanda ex art. 96 c.p.c. di . Controparte_2
III) Motivi di appello proposti da Parte_1
Con primo motivo l'appellante si duole dell'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla domanda, espressamente formulata nelle conclusioni, di accertamento dell'inadempimento dei convenuti alle obbligazioni di custodia su di loro gravanti.
Ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi separatamente sia sull'accertamento della responsabilità dei convenuti ex art. 1768 c.c. sia sul risarcimento del danno, non implicando il rigetto di quest'ultima domanda il necessario rigetto della prima.
Con secondo motivo deduce, in conseguenza del vizio di omessa pronuncia di cui al primo motivo, la nullità della sentenza appellata ex artt. 112 e 161 c.p.c..
pagina 6 di 12 Con terzo motivo lamenta l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie in ordine alla richiesta risarcitoria. Ritiene che non siano stati presi in debita considerazione i plurimi elementi da cui emergerebbe il suo stretto legame di affezione con il cane e, dunque, la presenza di un danno morale risarcibile. Richiama in proposito i vari screenshots della pagina Facebook da lei fondata dal nome a casa”, vari messaggi scambiati all'epoca con il Parte_3 convenuto nonché la sua stessa condotta processuale, che l'ha vista partecipare – a riprova CP_1
del forte coinvolgimento emotivo - ad ogni udienza.
Con quarto motivo deduce l'erroneità della statuizione relativa alle spese. Ritiene che se solo il
Tribunale avesse statuito sull'inadempimento dei convenuti, a prescindere dal riconoscimento poi di un danno risarcibile, le spese di lite sarebbero state a questi addossate o, quanto meno, integralmente compensate.
IV) Difese di parti appellate.
ha i eccepito l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. Controparte_2
Per il resto gli appellati hanno svolto difese in gran parte sovrapponibili.
Relativamente al primo motivo, ritengono che non ricorra un'omessa pronuncia quanto piuttosto l'assorbimento della questione conseguente all'applicazione del principio della ragione più liquida e/o un implicito rigetto. Per le medesime ragioni, ritengono infondata anche la censura di nullità della sentenza formulata dall'appellante con il secondo motivo.
La sola ha ribadito di non avere intrattenuto alcun rapporto contrattuale con Controparte_2
. Parte_1
Rispetto al terzo motivo, ritengono corretta ed esaustiva l'interpretazione delle risultanze istruttorie – reputate del tutto carenti – operata dal Tribunale.
Quanto al quarto motivo ritiene che il Tribunale abbia fatto corretta Controparte_2
applicazione del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese di lite.
V) Decisione della Corte.
1) ha eccepito l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. ritenendo Controparte_2
pagina 7 di 12 destituiti di fondamento i motivi di impugnazione rispetto all'articolata motivazione illustrata dal
Tribunale.
L'eccezione, per come formulata, non attiene tanto all'inammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c. quanto piuttosto alla manifesta infondatezza del gravame di cui all'art. 348 bis c.p.c. già disattesa in corso di causa.
2) E' bene premettere che l'attrice, pur avendo ripetutamente affermato di essere proprietaria del cane, a fondamento della domanda ha dedotto la violazione degli obblighi gravanti sul depositario ex artt. 1766 e ss. c.c. assumendosi l'avvenuto “affidamento” dell'animale a CP_1
Non è stato richiesto il risarcimento del danno pari al valore dell'animale al momento del suo smarrimento.
I danni richiesti sono invece quelli patrimoniali corrispondenti alle spese sostenute per la ricerca dell'animale (domanda rigettata dal Tribunale, riproposta con le conclusioni rassegnate in sede di appello e sulla quale non è stato articolato uno specifico motivo di gravame) e quelli non patrimoniali.
Il tema del diritto di proprietà sull'animale è quindi di scarso rilievo decisorio sia rispetto alla pretesa domanda di mero accertamento della violazione delle obbligazioni del depositario (atteso che il depositante ben potrebbe non essere il proprietario) sia rispetto alla domanda di risarcimento del danno concretamente proposta.
3) Ciò premesso, il primo ed il secondo motivo sono infondati.
La domanda di accertamento non è stata formulata in via autonoma, essendo finalizzata al risarcimento dei danni, come è reso palese dalla sequenza stessa delle conclusioni rassegnate in primo grado ove ha chiesto di: Parte_1
- accertare l'inadempimento dei convenuti;
- accertare il nesso di causalità tra inadempimento e danni;
- accertare il diritto al risarcimento dei danni;
- e “per l'effetto condannare i convenuti […]” al risarcimento danni.
Per come sono state articolate le conclusioni deve ritenersi che ogni statuizione indicata come “di accertamento”, non ha natura di pronuncia di mero accertamento in senso proprio e autonomo
(che il nostro ordinamento conosce in fattispecie tipizzate quali ad es. l'azione di rivendicazione,
pagina 8 di 12 l'azione di regolamento di confini, l'actio negatoria servitutis), essendo piuttosto funzionale ad una esplicitazione dei passaggi logici doverosamente richiesti per dare seguito alla vera e unica natura della domanda promossa, ovvero quella di condanna al risarcimento dei danni.
D'altro canto, l'attrice nel primo grado di giudizio non ha neanche allegato quale sarebbe stata la natura di mero accertamento asseritamente richiesta in via disgiunta dalla statuizione di condanna e, inoltre, l'interesse sotteso ad una simile autonoma pronuncia.
In definitiva non sussistono tante distinte autonome azioni di mero accertamento quanto un'unica domanda di condanna al risarcimento del danno contrattuale.
Non ricorre quindi alcuna omessa pronuncia.
Il Tribunale ha infatti pronunciato sulla base della c.d. ragione più liquida (insufficiente allegazione ed omessa prova del danno), con la conseguenza le questioni sulle quali non si è pronunciato sono rimaste assorbite.
4) Come già illustrato, non vi è impugnazione sulla parte della sentenza afferente al difetto di allegazione e prova del danno patrimoniale.
Il terzo motivo attiene solamente alla pretesa erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale in relazione al danno non patrimoniale, con particolare riferimento allo stravolgimento della vita ed alla sofferenza conseguente alla perdita del cane.
Si rileva innanzitutto che con il motivo di gravame nulla viene censurato in relazione al difetto di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata su cui si è espressamente pronunciato il
Tribunale.
A fondamento della domanda aveva infatti dedotto che in conseguenza di quanto accaduto Pt_1
aveva iniziato a soffrire di attacchi di panico, di stati ansioso depressivi che avevano avuto ripercussioni sulla qualità di vita e di relazione, allegazioni che il Tribunale ha ritenuto generiche.
L'appellante trascura poi che, venendo in rilievo un danno di carattere non patrimoniale, la giurisprudenza richiede che si dia prova della lesione non trascurabile né bagatellare di diritti costituzionalmente protetti (arg. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2370 del
04/02/2014, in un caso peraltro diverso).
pagina 9 di 12 Il Tribunale ha correttamente dato rilievo all'omessa allegazione e prova dei profili afferenti alla serietà ed importanza del legame con l'animale d'affezione ed alle ripercussioni sulla sfera emotivo relazionale.
Nulla dice l'appellante in merito alla prolungata assenza di un rapporto di quotidianità con l'animale di affezione (ed invero, neppure saltuario per lungo tempo, dopo la consegna dello stesso), nulla rileva in ordine all'inverosimiglianza della alterazione dello “stato psico-fisico come laconicamente descritto dall'attrice”, peraltro nemmeno riscontrato tramite produzione di eventuali certificati medici.
L'appellante si limita a dedurre di avere dimostrato di essersi attivata per la ricerca del cane avendo anche attivato una pagina Facebook dal titolo “riportiamo a casa”. Per_1
Trattasi peraltro di circostanza che non consente di ritenere dimostrati né la natura di un rapporto con un “animale da affezione” asserita, né le ripercussioni di carattere morale conseguenti alla privazione del rapporto affettivo con l'animale, non potendosi non rilevare che il cane era stato affidato a all'incirca nell'agosto 2014 e che lo stesso, sino alla data del suo CP_1
smarrimento (agosto 2017), non era stato più né custodito né visto dall'attrice.
La motivazione del Tribunale non può quindi che stimarsi condivisibile.
5) E' conseguentemente assorbito il quarto motivo in punto spese.
L'appello deve pertanto essere rigettato.
6) Ad avviso di questa Corte, avuto riguardo a quanto sin qui osservato, ha agito nel Parte_1
presente giudizio con temerarietà e con colpa grave.
Secondo la giurisprudenza “nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame” (Corte di Cassazione Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 24546 del 18/11/2014).
Tale è per l'appunto il caso sub iudice in cui:
- a fronte delle chiare conclusioni rassegnate nel primo grado, ha sostenuto di avere Parte_1
pagina 10 di 12 formulato delle domande di mero accertamento autonome non meramente funzionali ad una statuizione di condanna;
- ha riproposto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale in difetto di proposizione di uno specifico motivo di gravame;
- ha formulato una domanda di risarcimento di un rilevantissimo danno non patrimoniale
(quantificato € 1.000.000,00) omettendo di allegarne e soprattutto di dimostrarne gli specifici elementi costitutivi.
Sussistono pertanto i presupposti per la declaratoria della responsabilità processuale aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c..
Venendo al caso concreto, conformemente ai criteri di liquidazione indicati nelle c.d. tabelle di
Milano, si stima equa la liquidazione in misura pari alla metà dei compensi del giudizio.
deve pertanto essere condannata al pagamento in favore di ciascuna parte appellata Parte_1 di € 12.032,00.
Non deve per contro essere applicata la sanzione prevista dall'art. 96, 4° comma, c.p.c. atteso che la stessa si applica solamente ai procedimenti già introdotti in primo grado dopo l'entrata in vigore della c.d. riforma TA (come desumibile dall'art. 35 commi 1° e 4° D.lvo n. 149/2022), tale non essendo quello sub iudice.
7) Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in favore Parte_1
di e . CP_1 Controparte_2
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (petitum compreso tra € 1.000.000,00 ed € 2.000.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM
n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con
DM n. 147/22.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 è tenuta a Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Cuneo n. 716/2024 pubblicata il 18.10.2024 che per l'effetto conferma;
2) Condanna al pagamento ex art. 96, 3° comma, c.p.c. in favore di e Parte_1 CP_1 di dell'importo di € 12.032,00; Controparte_2
3) Condanna a rimborsare a e le spese di lite, Parte_1 CP_1 Controparte_2
che si liquidano in favore di ciascuno in € 24.064,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
4) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 08/10/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1316/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Bernardi Giada Parte_1 C.F._1
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Bocchi Lorenzo, CP_1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Vigna Laura, Controparte_2 C.F._3
appellati
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 03.10.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
02.10.2025)
OGGETTO: deposito, risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello per tutti i motivi di gravame così come rassegnati:
pagina 1 di 12 - in via preliminare sospendere ex artt. 283 e 351 cpc con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della sentenza n ° 716/24 emessa in data 03.10.2024 dal Tribunale Civile di Cuneo,
Dott. , a definizione del giudizio RG 3882/18 - depositata in data 18.10.2024 ed in pari Pt_2
data notificata via PEC - sussistendone i presupposti di legge;
- in via principale accertata e dichiarata ex artt. 112 e 161 cpc la nullità della sentenza appellata per vizio di omessa pronuncia come in atti illustrato ed argomentato, trattenere la causa decidendola nel merito e quindi:
a) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per i fatti dedotti, ciascuno per quanto di sua competenza, per violazione del disposto di cui agli artt. 1768 e sgg cc;
b) accertare e dichiarare la sussistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento posto in essere dai convenuti rispetto agli obblighi gravanti in capo al custode ed i danni, patrimoniali e non, tutti per effetto patiti dall'attrice;
c) accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra a percepire il risarcimento di tutti i danni, Pt_1
patrimoniali e non, subiti e subendi a seguiti dei fatti per cui è causa;
d) per l'effetto condannare i convenuti – disgiuntamente e/o in solido - alla corresponsione in favore dell'attrice dell'importo di € 1.0008.000,00 ( ), come in premessa Controparte_3 specificati, di cui € 8.000,00 per spese sostenute ut supra specificate - o della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa. Il tutto con interessi dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria e) Rigettare ogni domanda di restituzione somme avanzata dal perché strumentale, CP_1
infondata in fatto e diritto e non provata;
f) Rigettare la domanda di condanna ex art 96 cpc avanzata da perché infondata in CP_2
fatto e diritto;
g) Rigettare comunque ogni domanda avanzata dai convenuti perché strumentali, infondate in fatto e diritto e non provate.
- in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello non ravvisasse il vizio di omessa pronuncia dedotto idoneo a determinare la nullità della sentenza emessa dal Giudice di Prime cure, vorrà, recependo i motivi di gravame come in atto rassegnati, riformare parzialmente l'impugnata sentenza e quindi:
- accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per i fatti dedotti, ciascuno per quanto di sua competenza, per violazione del disposto di cui agli artt. 1768 e sgg cc;
pagina 2 di 12 - accertare e dichiarare la sussistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento posto in essere dai convenuti rispetto agli obblighi gravanti in capo al custode ed i danni, patrimoniali e non, tutti per effetto patiti dall'attrice;
- accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra a percepire il risarcimento di tutti i danni, Pt_1
patrimoniali e non, subiti e subendi a seguiti dei fatti per cui è causa;
- per l'effetto condannare i convenuti – disgiuntamente e/o in solido - alla corresponsione in favore dell'attrice dell'importo di € 1.0008.000,00 (unmilioneottomila/00), come in premessa specificati, di cui € 8.000,00 per spese sostenute ut supra specificate - o della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa. Il tutto con interessi dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria:
- Rigettare ogni domanda di restituzione somme avanzata dal perché strumentale, infondata CP_1
in fatto e diritto e non provata;
- Rigettare la domanda di condanna ex art. 96 cpc avanzata da perché infondata in CP_2
fatto e diritto;
- Rigettare comunque ogni domanda avanzata dai convenuti perché strumentali, infondate in fatto e diritto e non provate.
Comunque, con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre a spese al 15% del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respingere l'appello proposto dalla sig.ra in Parte_1
quanto infondato.
Con vittoria di spese, anche generali, compensi professionali e accessori di legge”.
Per l'appellato : Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, ritenere fondati i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto: in via pregiudiziale,
- ordinata l'acquisizione del fascicolo di I° grado;
- dato atto che l'atto di impugnazione non risponde ai requisiti stabiliti ex art. 342 C.p.c., dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto;
pagina 3 di 12 - ovvero, dato atto che l'atto di impugnazione risulta altresì manifestamente infondato ai sensi e per gli effetti del disposto degli artt. 348 bis C.p.c., dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto;
in via preliminare, ribadita l'inammissibilità e l'inaccoglibilità della richiesta sospensiva della provvisoria esecutorietà della sentenza, in quanto priva dei presupposti sia sotto il profilo del periculum in mora che del fumus boni juris e quantunque rinunciata dalla controparte in udienza;
in via principale, respingere l'appello proposto da avverso la sentenza n. 716/2024 del Tribunale di Parte_1
Cuneo, emessa il 3/18 ottobre 2024, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e altresì per la carenza di legittimazione attiva dell'appellante, e così per l'effetto confermare la sentenza oggetto di gravame;
in ogni caso, con il favore di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
conveniva in giudizio e chiedendo che ne Parte_1 CP_1 Controparte_2
venisse accertata la responsabilità (nella loro qualità di depositari) per lo smarrimento del suo cane di nome con conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non Per_1 patrimoniali, quantificati in € 1.008.000,00.
A sostegno della domanda deduceva che: aveva affidato temporaneamente nell'agosto 2014 il cane (fornito di competenze cinofile) in quanto l'animale non riusciva a convivere CP_1 con gli altri tre cani maschi già in sua proprietà; in un primo periodo il convenuto l'aveva costantemente tenuta aggiornata sulle condizioni e sullo stato dell'affidamento, finalizzato alla rieducazione comportamentale;
dal 2016, all'insaputa della proprietaria, il cane era stato relegato nell'officina del e tenuto in condizioni fatiscenti;
in data 7 agosto 2017, sempre all'insaputa CP_1
della proprietaria, aveva ceduto il cane ad una terza persona ( CP_1 CP_2
la quale, divenuta a sua volta custode del cane, lo aveva smarrito in data 25 agosto 2017
[...] nel corso di una passeggiata in montagna;
solo in data 07/09/2017 l'attrice era stata informata dell'affidamento a terzi e dello smarrimento di le costose ricerche (stante l'utilizzo di Per_1
droni e di cani molecolari) erano state infruttuose anche perché il luogo di smarrimento indicatole pagina 4 di 12 non corrispondeva a quello in cui l'evento si era effettivamente verificato.
Prospettava quindi il dolo dei convenuti, deduceva che in conseguenza dell'accaduto era caduta in uno stato di continuo tormento interiore, segnato da attacchi di panico e da episodi ansioso- depressivi che avevano anche inciso sulla qualità della sua vita di relazione.
rilevava l'incompletezza della ricostruzione dei fatti operata con l'atto di CP_1
citazione. In particolare deduceva che: aveva ricevuto in custodia un cane aggressivo (per occuparsene sotto il profilo comportamentale); nel novembre 2014, pur essendo pronto a restituire il cane, gli aveva chiesto di continuare a tenerlo al fine di ricercagli Parte_1 un'adozione definitiva, con l'impegno (poi non mantenuto) di farsi carico delle spese di mantenimento;
il cane era stato affidato a nel luglio 2017 e l'attrice non era Controparte_2
stata immediatamente informata solamente perché lo stesso convenuto era impegnato in un corso all'estero e si era ripromesso di provvedervi al proprio rientro avvenuto quando il cane era stato oramai smarrito. Contestava pertanto la domanda attorea ed in via riconvenzionale chiedeva che venisse condannata a corrispondergli l'importo di € 5.500,00 a titolo di rimborso dei Parte_1
costi sostenuti per il mantenimento del cane del durante il periodo di affidamento.
contestava la domanda attorea allegando che: solo dopo avere ricevuto in Controparte_2
consegna il cane aveva appreso che lo stesso non era formalmente di proprietà del ma della CP_1
proprietaria precedente;
lo smarrimento era avvenuto in circostanze fortuite, con il cane che aveva improvvisamente spaccato il moschettone del guinzaglio e si era allontanato all'inseguimento di un animale selvatico;
dopo lo smarrimento aveva svolto ricerche approfondite risultate infruttuose. Contestava a sussistenza di un contratto di deposito con l'attrice e la quantificazione del danno stante il tempo limitato in cui la stessa attrice aveva tenuto l'animale presso di sé.
II) Sulla sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Cuneo con sentenza n. 716/2024, pubblicata il 18/10/2024,
- rigettava le domande di risarcimento dei danni proposte da;
Parte_1
- rigettava la domanda riconvenzionale proposta da;
CP_1
- dichiarava integralmente compensate le spese di lite tra e;
Parte_1 CP_1
pagina 5 di 12 - condannava parte attrice al rimborso delle spese di lite in favore di . Controparte_2
Il Tribunale dava atto che aveva dedotto la responsabilità contrattuale dei convenuti Parte_1
rispetto agli obblighi di custodia sugli stessi gravanti.
Descritte le differenti ricadute sul riparto dell'onere probatorio in tema di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, rilevava che l'attività assertiva dell'attrice era del tutto carente ed in ogni caso non era stata fornita prova dei pregiudizi lamentati.
Più specificamente, rispetto al dedotto danno patrimoniale:
- non erano state descritte le singole attività compiute per la ricerca del cane né i corrispondenti esborsi sostenuti (essendosi la parte limitata ad una laconica quantificazione pari ad € 8.000);
- era del tutto carente la prova del danno, in difetto di produzione di documenti di riscontro.
Relativamente al danno non patrimoniale, richiamato preliminarmente il contrasto tra giurisprudenza di merito e di legittimità sulla risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita di un animale d'affezione, il Tribunale rilevava che:
- l'attività deduttiva era stata significativamente generica e carente, priva di approcci argomentativi di natura tecnica;
- era stata financo omessa l'articolazione di capitoli di prova in relazione al rapporto intrattenuto con l'animale ed alle ripercussioni sulla sfera emotivo-relazionale conseguenti alla sua perdita.
Veniva ritenuta infondata la domanda riconvenzionale del convenuto . CP_1
Veniva infine rigettata anche la domanda ex art. 96 c.p.c. di . Controparte_2
III) Motivi di appello proposti da Parte_1
Con primo motivo l'appellante si duole dell'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla domanda, espressamente formulata nelle conclusioni, di accertamento dell'inadempimento dei convenuti alle obbligazioni di custodia su di loro gravanti.
Ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi separatamente sia sull'accertamento della responsabilità dei convenuti ex art. 1768 c.c. sia sul risarcimento del danno, non implicando il rigetto di quest'ultima domanda il necessario rigetto della prima.
Con secondo motivo deduce, in conseguenza del vizio di omessa pronuncia di cui al primo motivo, la nullità della sentenza appellata ex artt. 112 e 161 c.p.c..
pagina 6 di 12 Con terzo motivo lamenta l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie in ordine alla richiesta risarcitoria. Ritiene che non siano stati presi in debita considerazione i plurimi elementi da cui emergerebbe il suo stretto legame di affezione con il cane e, dunque, la presenza di un danno morale risarcibile. Richiama in proposito i vari screenshots della pagina Facebook da lei fondata dal nome a casa”, vari messaggi scambiati all'epoca con il Parte_3 convenuto nonché la sua stessa condotta processuale, che l'ha vista partecipare – a riprova CP_1
del forte coinvolgimento emotivo - ad ogni udienza.
Con quarto motivo deduce l'erroneità della statuizione relativa alle spese. Ritiene che se solo il
Tribunale avesse statuito sull'inadempimento dei convenuti, a prescindere dal riconoscimento poi di un danno risarcibile, le spese di lite sarebbero state a questi addossate o, quanto meno, integralmente compensate.
IV) Difese di parti appellate.
ha i eccepito l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. Controparte_2
Per il resto gli appellati hanno svolto difese in gran parte sovrapponibili.
Relativamente al primo motivo, ritengono che non ricorra un'omessa pronuncia quanto piuttosto l'assorbimento della questione conseguente all'applicazione del principio della ragione più liquida e/o un implicito rigetto. Per le medesime ragioni, ritengono infondata anche la censura di nullità della sentenza formulata dall'appellante con il secondo motivo.
La sola ha ribadito di non avere intrattenuto alcun rapporto contrattuale con Controparte_2
. Parte_1
Rispetto al terzo motivo, ritengono corretta ed esaustiva l'interpretazione delle risultanze istruttorie – reputate del tutto carenti – operata dal Tribunale.
Quanto al quarto motivo ritiene che il Tribunale abbia fatto corretta Controparte_2
applicazione del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese di lite.
V) Decisione della Corte.
1) ha eccepito l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. ritenendo Controparte_2
pagina 7 di 12 destituiti di fondamento i motivi di impugnazione rispetto all'articolata motivazione illustrata dal
Tribunale.
L'eccezione, per come formulata, non attiene tanto all'inammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c. quanto piuttosto alla manifesta infondatezza del gravame di cui all'art. 348 bis c.p.c. già disattesa in corso di causa.
2) E' bene premettere che l'attrice, pur avendo ripetutamente affermato di essere proprietaria del cane, a fondamento della domanda ha dedotto la violazione degli obblighi gravanti sul depositario ex artt. 1766 e ss. c.c. assumendosi l'avvenuto “affidamento” dell'animale a CP_1
Non è stato richiesto il risarcimento del danno pari al valore dell'animale al momento del suo smarrimento.
I danni richiesti sono invece quelli patrimoniali corrispondenti alle spese sostenute per la ricerca dell'animale (domanda rigettata dal Tribunale, riproposta con le conclusioni rassegnate in sede di appello e sulla quale non è stato articolato uno specifico motivo di gravame) e quelli non patrimoniali.
Il tema del diritto di proprietà sull'animale è quindi di scarso rilievo decisorio sia rispetto alla pretesa domanda di mero accertamento della violazione delle obbligazioni del depositario (atteso che il depositante ben potrebbe non essere il proprietario) sia rispetto alla domanda di risarcimento del danno concretamente proposta.
3) Ciò premesso, il primo ed il secondo motivo sono infondati.
La domanda di accertamento non è stata formulata in via autonoma, essendo finalizzata al risarcimento dei danni, come è reso palese dalla sequenza stessa delle conclusioni rassegnate in primo grado ove ha chiesto di: Parte_1
- accertare l'inadempimento dei convenuti;
- accertare il nesso di causalità tra inadempimento e danni;
- accertare il diritto al risarcimento dei danni;
- e “per l'effetto condannare i convenuti […]” al risarcimento danni.
Per come sono state articolate le conclusioni deve ritenersi che ogni statuizione indicata come “di accertamento”, non ha natura di pronuncia di mero accertamento in senso proprio e autonomo
(che il nostro ordinamento conosce in fattispecie tipizzate quali ad es. l'azione di rivendicazione,
pagina 8 di 12 l'azione di regolamento di confini, l'actio negatoria servitutis), essendo piuttosto funzionale ad una esplicitazione dei passaggi logici doverosamente richiesti per dare seguito alla vera e unica natura della domanda promossa, ovvero quella di condanna al risarcimento dei danni.
D'altro canto, l'attrice nel primo grado di giudizio non ha neanche allegato quale sarebbe stata la natura di mero accertamento asseritamente richiesta in via disgiunta dalla statuizione di condanna e, inoltre, l'interesse sotteso ad una simile autonoma pronuncia.
In definitiva non sussistono tante distinte autonome azioni di mero accertamento quanto un'unica domanda di condanna al risarcimento del danno contrattuale.
Non ricorre quindi alcuna omessa pronuncia.
Il Tribunale ha infatti pronunciato sulla base della c.d. ragione più liquida (insufficiente allegazione ed omessa prova del danno), con la conseguenza le questioni sulle quali non si è pronunciato sono rimaste assorbite.
4) Come già illustrato, non vi è impugnazione sulla parte della sentenza afferente al difetto di allegazione e prova del danno patrimoniale.
Il terzo motivo attiene solamente alla pretesa erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale in relazione al danno non patrimoniale, con particolare riferimento allo stravolgimento della vita ed alla sofferenza conseguente alla perdita del cane.
Si rileva innanzitutto che con il motivo di gravame nulla viene censurato in relazione al difetto di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata su cui si è espressamente pronunciato il
Tribunale.
A fondamento della domanda aveva infatti dedotto che in conseguenza di quanto accaduto Pt_1
aveva iniziato a soffrire di attacchi di panico, di stati ansioso depressivi che avevano avuto ripercussioni sulla qualità di vita e di relazione, allegazioni che il Tribunale ha ritenuto generiche.
L'appellante trascura poi che, venendo in rilievo un danno di carattere non patrimoniale, la giurisprudenza richiede che si dia prova della lesione non trascurabile né bagatellare di diritti costituzionalmente protetti (arg. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2370 del
04/02/2014, in un caso peraltro diverso).
pagina 9 di 12 Il Tribunale ha correttamente dato rilievo all'omessa allegazione e prova dei profili afferenti alla serietà ed importanza del legame con l'animale d'affezione ed alle ripercussioni sulla sfera emotivo relazionale.
Nulla dice l'appellante in merito alla prolungata assenza di un rapporto di quotidianità con l'animale di affezione (ed invero, neppure saltuario per lungo tempo, dopo la consegna dello stesso), nulla rileva in ordine all'inverosimiglianza della alterazione dello “stato psico-fisico come laconicamente descritto dall'attrice”, peraltro nemmeno riscontrato tramite produzione di eventuali certificati medici.
L'appellante si limita a dedurre di avere dimostrato di essersi attivata per la ricerca del cane avendo anche attivato una pagina Facebook dal titolo “riportiamo a casa”. Per_1
Trattasi peraltro di circostanza che non consente di ritenere dimostrati né la natura di un rapporto con un “animale da affezione” asserita, né le ripercussioni di carattere morale conseguenti alla privazione del rapporto affettivo con l'animale, non potendosi non rilevare che il cane era stato affidato a all'incirca nell'agosto 2014 e che lo stesso, sino alla data del suo CP_1
smarrimento (agosto 2017), non era stato più né custodito né visto dall'attrice.
La motivazione del Tribunale non può quindi che stimarsi condivisibile.
5) E' conseguentemente assorbito il quarto motivo in punto spese.
L'appello deve pertanto essere rigettato.
6) Ad avviso di questa Corte, avuto riguardo a quanto sin qui osservato, ha agito nel Parte_1
presente giudizio con temerarietà e con colpa grave.
Secondo la giurisprudenza “nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame” (Corte di Cassazione Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 24546 del 18/11/2014).
Tale è per l'appunto il caso sub iudice in cui:
- a fronte delle chiare conclusioni rassegnate nel primo grado, ha sostenuto di avere Parte_1
pagina 10 di 12 formulato delle domande di mero accertamento autonome non meramente funzionali ad una statuizione di condanna;
- ha riproposto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale in difetto di proposizione di uno specifico motivo di gravame;
- ha formulato una domanda di risarcimento di un rilevantissimo danno non patrimoniale
(quantificato € 1.000.000,00) omettendo di allegarne e soprattutto di dimostrarne gli specifici elementi costitutivi.
Sussistono pertanto i presupposti per la declaratoria della responsabilità processuale aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c..
Venendo al caso concreto, conformemente ai criteri di liquidazione indicati nelle c.d. tabelle di
Milano, si stima equa la liquidazione in misura pari alla metà dei compensi del giudizio.
deve pertanto essere condannata al pagamento in favore di ciascuna parte appellata Parte_1 di € 12.032,00.
Non deve per contro essere applicata la sanzione prevista dall'art. 96, 4° comma, c.p.c. atteso che la stessa si applica solamente ai procedimenti già introdotti in primo grado dopo l'entrata in vigore della c.d. riforma TA (come desumibile dall'art. 35 commi 1° e 4° D.lvo n. 149/2022), tale non essendo quello sub iudice.
7) Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in favore Parte_1
di e . CP_1 Controparte_2
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (petitum compreso tra € 1.000.000,00 ed € 2.000.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM
n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con
DM n. 147/22.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 è tenuta a Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Cuneo n. 716/2024 pubblicata il 18.10.2024 che per l'effetto conferma;
2) Condanna al pagamento ex art. 96, 3° comma, c.p.c. in favore di e Parte_1 CP_1 di dell'importo di € 12.032,00; Controparte_2
3) Condanna a rimborsare a e le spese di lite, Parte_1 CP_1 Controparte_2
che si liquidano in favore di ciascuno in € 24.064,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
4) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 08/10/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
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