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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 27/05/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 325/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice est./rel.- ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 325 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
(c.f. elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Stefano Marano che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso,
-ricorrente -
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: separazione personale dei coniugi+
Conclusioni: come in atti
Per la ricorrente:
Voglia l'On.le Tribunale adito:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi;
Per
- disponga l'affidamento esclusivo della piccola alla madre - Ricorrente, determinando i tempi e le modalità di visita in forma protetta del padre, tenendo conto dell'età della minore, del tempo in cui il padre è risultato assente e delle “intemperanze” del medesimo;
pagina 1 di 9 - porre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per la moglie, Controparte_1 indicato nella misura di €. 300,00, o in quella misura minore o minore ritenuta di giustizia, con rivalutazione come per legge;
- porre, altresì, a carico del IG. l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per la Controparte_1 figlia minore, indicato nella misura di €. 350,00, o in quella misura minore o minore ritenuta di giustizia con rivalutazione come per legge.
- Porre a carico del IG. l'obbligo di contribuire, in ragione del 50% (cinquanta per cento) al pagamento CP_1 delle spese mediche non sostenute dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché di quelle scolastiche, sportive e Per ricreative, opportunamente documentate, relative alla figlia .
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21.02.2023 ha chiesto al Tribunale di Rieti per Parte_1 ottenere la separazione personale dal coniuge esponendo che: dalla unione con Controparte_1
Per_ il resistente è nata la figlia in data 06 dicembre 2016; in data 08 aprile 2017 gli stessi si univano in matrimonio;
il matrimonio non ha avuto esito felice a causa di incomprensioni e contrasti dovuti ad una incompatibilità di carattere che hanno determinato il dissolversi di qualsivoglia comunione di vita spirituale e materiale;
il resistente poneva in essere aggressioni verbali e fisiche nei confronti della moglie, che avevano come unico scopo quello di svilire la personalità della stessa, costretta a subire le angherie e le umiliazioni da parte del marito, nell'esclusivo interesse della minore;
le aggressioni si ripetevano nel tempo anche a causa dell'abuso di sostanze alcoliche che era ed è tuttora in uso fare il resistente, non risultando essere stati risolutori gli interventi del SerT presso la ASL in Parte_2 quanto i percorsi riabilitativi programmati venivano sempre interrotti in maniera autonoma ed immotivata dal predetto;
tale situazione ha determinato il dissolversi di qualsivoglia comunione di vita spirituale e materiale, rendendo insostenibile ed intollerabile la prosecuzione della convivenza;
a decorrere dal mese di luglio 2021, dopo l'ennesima aggressione, la anche al fine di Parte_1 non arrecare grave pregiudizio all'educazione della prole, si trasferiva sempre in IA MA (RM), alla Via Luigi Giustiniani, 13, portando con sé la figlia;
la non è a conoscenza del Parte_1 tenore di vita del , in quanto era quest'ultimo che durante la convivenza provvedeva ai CP_1 bisogni materiali, economici e morali della famiglia;
solo negli ultimi anni, la ricorrente trovava lavoro come operaia, ma nel dicembre 2022 il contratto di lavoro part – time non era oggetto di proroga;
precedentemente a tale periodo lavorativo, la IG.ra percepiva il sussidio elargito dallo Parte_1
Stato per l'emergenza Covid, oltre ad essere aiutata con delle elargizioni da parte della propria famiglia di origine, tuttora in Kazakistan;
dalla fine della convivenza, il si è disinteressato dei CP_1 bisogni, sia di quelli materiali sia di quelli morali della moglie e della figlia e dopo aver provveduto a pagina 2 di 9 versare da luglio 2021 ad giugno 2022 (con esclusione del mese di maggio 2022), somme minime a titolo di assegno di mantenimento della figlia minore, nulla ha più versato in favore della medesima, lasciando che fosse la ricorrente a preoccuparsi esclusivamente della figlia;
il resistente non riesce a Per_ garantire il proprio sostegno anche e soprattutto morale per la minore per la quale sempre più frequentemente sono richieste in ambito scolastico, medico e altro, autorizzazioni e consensi di entrambe i coniugi, ma che il resistente, dato il suo totale disinteresse per il bene della figlia, non concede.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto la separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Nonostante la regolarità della notifica, il resistente è rimasto contumace.
Con ordinanza del 28-04-2023, all'esito della udienza presidenziale in cui è comparsa la sola ricorrente, il Presidente ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole: “A) i coniugi sono autorizzati a vivere separati, con obbligo del mutuo rispetto, e a fissare la Per propria residenza ove credono;
B) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata presso l'abitazione della madre sita in IA MA alla Via Luigi Giustiniani n. 13; C) il padre ha facoltà di Per vedere e tenere con sé la figlia , compatibilmente con i suoi impegni personali di lavoro e quelli scolastici della minore, secondo le seguenti modalità: i) un pomeriggio la settimana, da concordare con la madre, dalle ore 16,00 alle ore 20,00; ii) dalle ore 9,00 alle ore 20,00 del sabato e dalle ore 9,00 alle ore 20,00 della domenica, a fine settimana alterni;
iii) a partire dagli otto anni di età della figlia: dalle ore 9,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, a fine settimana alterni;
dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni, durante le festività natalizie;
il sabato e la domenica di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo e il martedì successivo, ad anni alterni;
quindici giorni, anche non consecutivi, durante le ferie estive, previo accordo con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno;
D) pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra a titolo di contributo nel suo CP_1 Parte_1
Per mantenimento la somma di € 150,00 mensili e a titolo di contributo per il mantenimento della figlia la somma di
€ 200,00 mensili – somme annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT – mediante vaglia postale o altro mezzo equivalente, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di notificazione del ricorso per separazione;
E) pone altresì a carico del sig. l'obbligo di contribuire, in ragione del 50%, al pagamento delle spese mediche non CP_1
Per sostenute dal servizio sanitario nazionale, nonché di quelle scolastiche, sportive e ricreative della figlia opportunamente documentate;
F) in mancanza di reciproco assenso, autorizza il rilascio e/o il rinnovo del passaporto a nome di ciascun coniuge” e rinviava la causa nella fase istruttoria concedendo i termini di rito.
Istruita la causa con la richiesta e l'acquisizione della documentazione reddituale del resistente dall'Agenzia delle Entrate e disposti accertamenti presso il Serd, sull'eventuale uso di sostanze alcoliche da parte del resistente, alla udienza del 19-12-2024, il difensore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni e il giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. pagina 3 di 9 In data 30-01-2025, il PM della Procura della Repubblica di Rieti, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi indicate ritenute conformi al superiore interesse della prole.
1. Status
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi per cui la domanda di separazione deve essere accolta. Per_
2. Affidamento e collocamento della figlia minore Per In merito al regime di affidamento e collocamento della figlia minore , la madre ne chiede l'affidamento esclusivo determinando i tempi e le modalità di visita in forma protetta del padre.
Va anzitutto rilevato che, sebbene il legislatore, al fine di tutelare il diritto alla bigenitorialità, abbia individuato come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole di minore età ad entrambi i genitori, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori ad un genitore quando l'affido condiviso sia contrario al superiore interesse del minore che, come noto, trova la propria copertura normativa a livello primario. La regola dell'affido condiviso, infatti, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che debba essere disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, essendosi delineata una scarsa adeguatezza al ruolo genitoriale del Persona_2 resistente. Difatti, lo stesso non ha provveduto al mantenimento ordinario e straordinario della minore, versando solo sporadiche somme minime, per poi successivamente non versare più nulla lasciando che fosse la ricorrente a preoccuparsi esclusivamente delle esigenze della figlia.
Inoltre, dal luglio 2021 lo stesso si è reso totalmente assente per la figlia dal punto di vista morale, avendo lo stesso sempre più limitato, i rapporti di visita con la bambina.
Il disinteresse del resistente per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale viene ulteriormente evidenziato dal fatto che, pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non è comparso in udienza né si è costituito in giudizio per offrire una diversa rappresentazione dei fatti.
pagina 4 di 9 Tutto ciò costituisce una condotta che integra gli estremi dell'art. 337 quater c.c., essendo evidente che l'affido condiviso, nella situazione innanzi descritta, sarebbe controproducente per il corretto sviluppo psico-fisico della minore, oltre ad essere di fatto impraticabile in ragione della totale assenza del padre, circostanza che osta, dunque, ad una condivisione d'intenti volta ad assumere le decisioni riguardanti la vita della minore.
Ne consegue che la madre, alla quale la minore viene affidata in via esclusiva, avrà il diritto e il dovere di adottare in autonomia le decisioni che coinvolgono la vita della bambina, anche con riguardo alle scelte e determinazioni di maggior interesse per la minore (relative ad istruzione, educazione, salute, residenza). Quest'ultime dovranno essere adottate tenendo sempre conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole.
Quanto al diritto di visita della minore, laddove il resistente dovesse in futuro manifestare la volontà di vedere la figlia e farne richiesta, gli incontri dovranno avvenire con la mediazione dei servizi sociali al quale il resistente dovrà rivolgersi, uno o più pomeriggi a settimana da individuare tenendo conto della condizione psico-fisica nonché delle esigenze di vita, di studio, ludiche e relazionali della figlia, secondo un programma specifico di recupero della genitorialità redatto dai responsabili dei servizi sociali e previa valutazione della idoneità del padre ad avviare e sostenere un percorso volto all'instaurazione di un corretto rapporto genitoriale con la minore e previa verifica, da parte dei servizi, della sussistenza di un serio atteggiamento di collaborazione del padre.
Va confermato il collocamento della minore con la madre con la quale la bambina ha convissuto ininterrottamente sin dalla nascita, nella abitazione sita in IA MA (RM) alla Via Luigi
Giustiniani n 13. Per_ 3. Assegno di mantenimento per la figlia
In ordine alle statuizioni economiche, va preliminarmente rilevato che, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro preciso ed esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (vedi, tra le altre Cass. civ. 975/2021, 605/2017).
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché le modalità concrete di accudimento dei figli. L'art. 337- ter c.c. stabilisce che nel determinare l'assegno il giudice deve considerare le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza pagina 5 di 9 presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Dalla documentazione pervenuta dall' Agenzia delle Entrate risulta che il resistente ha percepito i seguenti redditi annui lordi: € 21.374,00 (anno di imposta 2020); € 21.343,00 (anno di imposta 2021), il che denota che lo stesso ha capacità lavorativa e ha un'età anagrafica, 43 anni, che gli consente di svolgere attività lavorativa e di adoperarsi per procurarsi i mezzi necessari per contribuire al mantenimento della figlia, in assenza di elementi in senso contrario che non sono emersi in giudizio. Per_ Inoltre, il resistente ha percepito l'assegno unico per la figlia senza tuttavia contribuire in modo costante al mantenimento di quest'ultima.
Quanto alla situazione patrimoniale della ricorrente, la stessa ha dedotto di vivere in una condizione di precarietà economica e nella dichiarazione sostitutiva del 14 aprile 2023, ha rilevato che: quanto ai redditi da lavoro dipendente, nel 2020 non ha prestato né lavoro dipendente, né ha esercitato lavoro autonomo;
nel 2021 ha svolto 4 giorni di corso di formazione per i quali ha percepito la CP_2 somma lorda di € 98,00; nel 2022 è stata dipendente della (per con Controparte_3 CP_2 contratto di lavoro part-time (20 ore lavorative a settimana) a tempo determinato, con data di inizio
15 giugno e, dopo una prima proroga, terminato - per scadenza del termine - in data 27 dicembre
2022; quanto ad eventuali indennità, al termine del rapporto di lavoro predetto otteneva l'indennità
NASPI per totali 3 mesi, per il complessivo importo di € 1.974,57; quanto ai diritti reali, è interamente proprietaria dell'appartamento in cui vive, sito in IA MA (RM), alla Via Luigi
Giustiniani, 13; quanto ad altre entrare, il le ha versato a titolo di mantenimento della figlia CP_1 da luglio 2021 a dicembre 2021 la complessiva somma di € 1.945,00, da gennaio 2022 ad aprile 2022 la somma complessiva di € 1.540,00, per il mese di giugno 2022 la somma di € 360,00, ad ottobre
2022 la somma di € 250,00 e a dicembre 2022 la somma di € 150,00; è proprietaria di autovettura
Ford Fiesta.
Alla luce della situazione economica e patrimoniale delle parti come sopra descritta, rilevato che costituisce circostanza pacifica che sulla madre gravano principalmente i costi per l'accudimento quotidiano della figlia, valutate le presumibili esigenze economiche della bambina, rapportate all'età evolutiva della stessa, il Collegio ritiene congruo porre a carico del resistente l'obbligo di Per_ corrispondere alla a titolo di contributo per il mantenimento della figlia la somma Parte_1 di € 300,00 mensili – somme annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT – mediante vaglia postale o altro mezzo equivalente, entro il giorno 5 di ogni mese, somma da versare a decorrere dalla data della domanda detratte le eventuali somme già corrisposte.
Deve essere, altresì, specificamente regolamentato il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella pagina 6 di 9 vita della prole (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, per attività sportive), opportunamente documentate.
Le dette spese, come puntualmente individuate dal Protocollo sottoscritto dall'intestato Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti, devono essere poste al 50% a carico di entrambi i genitori.
L'assegno unico spetta al 100% alla ricorrente quale genitore affidatario.
4. Assegno di mantenimento per la moglie
Quanto alla domanda di assegno di mantenimento in favore della moglie, la stessa è meritevole di accoglimento nei termini di seguito indicati.
L'assegno di mantenimento spetta, ex art. 156 c.c., al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione e che non fruisca di adeguati redditi propri per vivere dignitosamente.
L'obiettivo è quello di assicurare al coniuge cosiddetto "debole" la conservazione almeno tendenziale del tenore di vita goduto durante la pregressa convivenza matrimoniale.
Secondo la recente Cassazione “In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo” (Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza
n. 234 del 07.01.2025). Come precisato anche dalla Cass., SU, n. 32914 del 2022 (richiamata, in parte qua, nella più recente Cass. n. 8764 del 2023), circa gli effetti della separazione sui rapporti patrimoniali fra i coniugi, "La separazione personale tra i coniugi non estingue il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del dovere, più ampio, di solidarietà coniugale, ma il venir meno della convivenza comporta significati mutamenti: a) il coniuge cui non è stata addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall'altro un assegno di mantenimento, qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva e la capacità concreta lavorativa del richiedente, nonché le condizioni economiche dell'obbligato, che può essere liquidato in via provvisoria nel corso del giudizio, ai sensi dell'art. 708 c.p.c.; b) il coniuge separato cui è addebitata la separazione perde, invece, il diritto al mantenimento e può pretendere solo la corresponsione di un assegno alimentare se versa in stato di bisogno. (...)”. Inoltre, “Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato, il giudice di merito deve considerare la capacità economica
pagina 7 di 9 del richiedente, incluso l'eventuale stato di disoccupazione e la concreta possibilità di procurarsi un adeguato reddito”
(Cass. civile, Sez. I, ordinanza n. 3355 del 10 febbraio 2025).
Ebbene, nel caso di specie, a fronte della situazione economica e reddituale delle parti come sopra descritta, ad avviso del Collegio sembrano sussistenti le condizioni per confermare quanto già disposto con l'ordinanza presidenziale del 28-04-2023, ovvero che la ricorrente riceva Parte_1 dal marito un assegno a titolo di contributo per il mantenimento di € 150,00, in quanto la stessa è priva di adeguati redditi propri, anche tenendo conto della esiguità dell'importo che ne lascia presumere la natura alimentare.
In ragione della natura necessaria della sentenza sullo status e dell'accoglimento parziale delle domande, le spese di lite si ritengono interamente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così dispone:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Roma (RM) l'08 aprile 2017, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Roma
(anno 2017, atto 00063, parte 1, serie 27);
- affida in via esclusiva alla madre la quale eserciterà in Persona_2 Parte_1 maniera esclusiva la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione relative alla minore, anche con riguardo alle scelte e determinazioni di maggior interesse per la minore (relative ad istruzione, educazione, salute, residenza), che dovranno essere adottate tenendo sempre conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
-dispone il collocamento della minore presso l'abitazione della madre sita in IA Persona_2
MA (RM) alla Via Luigi Giustiniani n 13;
- dispone che gli incontri tra il padre e la figlia minore saranno effettuati con la mediazione dei servizi sociali secondo le modalità indicate nello specifico nella parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il Controparte_1 Parte_1 cinque di ogni mese, un assegno di mantenimento di € 300 mensili (trecento/00) per la figlia
[...]
, oltre adeguamento Istat, somma da corrispondere dalla data della domanda detratte le Per_2 somme già corrisposte;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese Controparte_1 straordinarie per la figlia, rinviando per la determinazione delle stesse al protocollo di Rieti;
pagina 8 di 9 - dispone che l'assegno unico per la figlia vada percepito al 100% da Parte_1
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il Controparte_1 Parte_1 cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la stessa nella misura di € 150,00 mensili
(centocinquantaeuro/00), oltre adeguamento Istat;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 22 maggio 2025
Il giudice rel/est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice est./rel.- ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 325 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
(c.f. elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Stefano Marano che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso,
-ricorrente -
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: separazione personale dei coniugi+
Conclusioni: come in atti
Per la ricorrente:
Voglia l'On.le Tribunale adito:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi;
Per
- disponga l'affidamento esclusivo della piccola alla madre - Ricorrente, determinando i tempi e le modalità di visita in forma protetta del padre, tenendo conto dell'età della minore, del tempo in cui il padre è risultato assente e delle “intemperanze” del medesimo;
pagina 1 di 9 - porre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per la moglie, Controparte_1 indicato nella misura di €. 300,00, o in quella misura minore o minore ritenuta di giustizia, con rivalutazione come per legge;
- porre, altresì, a carico del IG. l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per la Controparte_1 figlia minore, indicato nella misura di €. 350,00, o in quella misura minore o minore ritenuta di giustizia con rivalutazione come per legge.
- Porre a carico del IG. l'obbligo di contribuire, in ragione del 50% (cinquanta per cento) al pagamento CP_1 delle spese mediche non sostenute dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché di quelle scolastiche, sportive e Per ricreative, opportunamente documentate, relative alla figlia .
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21.02.2023 ha chiesto al Tribunale di Rieti per Parte_1 ottenere la separazione personale dal coniuge esponendo che: dalla unione con Controparte_1
Per_ il resistente è nata la figlia in data 06 dicembre 2016; in data 08 aprile 2017 gli stessi si univano in matrimonio;
il matrimonio non ha avuto esito felice a causa di incomprensioni e contrasti dovuti ad una incompatibilità di carattere che hanno determinato il dissolversi di qualsivoglia comunione di vita spirituale e materiale;
il resistente poneva in essere aggressioni verbali e fisiche nei confronti della moglie, che avevano come unico scopo quello di svilire la personalità della stessa, costretta a subire le angherie e le umiliazioni da parte del marito, nell'esclusivo interesse della minore;
le aggressioni si ripetevano nel tempo anche a causa dell'abuso di sostanze alcoliche che era ed è tuttora in uso fare il resistente, non risultando essere stati risolutori gli interventi del SerT presso la ASL in Parte_2 quanto i percorsi riabilitativi programmati venivano sempre interrotti in maniera autonoma ed immotivata dal predetto;
tale situazione ha determinato il dissolversi di qualsivoglia comunione di vita spirituale e materiale, rendendo insostenibile ed intollerabile la prosecuzione della convivenza;
a decorrere dal mese di luglio 2021, dopo l'ennesima aggressione, la anche al fine di Parte_1 non arrecare grave pregiudizio all'educazione della prole, si trasferiva sempre in IA MA (RM), alla Via Luigi Giustiniani, 13, portando con sé la figlia;
la non è a conoscenza del Parte_1 tenore di vita del , in quanto era quest'ultimo che durante la convivenza provvedeva ai CP_1 bisogni materiali, economici e morali della famiglia;
solo negli ultimi anni, la ricorrente trovava lavoro come operaia, ma nel dicembre 2022 il contratto di lavoro part – time non era oggetto di proroga;
precedentemente a tale periodo lavorativo, la IG.ra percepiva il sussidio elargito dallo Parte_1
Stato per l'emergenza Covid, oltre ad essere aiutata con delle elargizioni da parte della propria famiglia di origine, tuttora in Kazakistan;
dalla fine della convivenza, il si è disinteressato dei CP_1 bisogni, sia di quelli materiali sia di quelli morali della moglie e della figlia e dopo aver provveduto a pagina 2 di 9 versare da luglio 2021 ad giugno 2022 (con esclusione del mese di maggio 2022), somme minime a titolo di assegno di mantenimento della figlia minore, nulla ha più versato in favore della medesima, lasciando che fosse la ricorrente a preoccuparsi esclusivamente della figlia;
il resistente non riesce a Per_ garantire il proprio sostegno anche e soprattutto morale per la minore per la quale sempre più frequentemente sono richieste in ambito scolastico, medico e altro, autorizzazioni e consensi di entrambe i coniugi, ma che il resistente, dato il suo totale disinteresse per il bene della figlia, non concede.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto la separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Nonostante la regolarità della notifica, il resistente è rimasto contumace.
Con ordinanza del 28-04-2023, all'esito della udienza presidenziale in cui è comparsa la sola ricorrente, il Presidente ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole: “A) i coniugi sono autorizzati a vivere separati, con obbligo del mutuo rispetto, e a fissare la Per propria residenza ove credono;
B) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata presso l'abitazione della madre sita in IA MA alla Via Luigi Giustiniani n. 13; C) il padre ha facoltà di Per vedere e tenere con sé la figlia , compatibilmente con i suoi impegni personali di lavoro e quelli scolastici della minore, secondo le seguenti modalità: i) un pomeriggio la settimana, da concordare con la madre, dalle ore 16,00 alle ore 20,00; ii) dalle ore 9,00 alle ore 20,00 del sabato e dalle ore 9,00 alle ore 20,00 della domenica, a fine settimana alterni;
iii) a partire dagli otto anni di età della figlia: dalle ore 9,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, a fine settimana alterni;
dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni, durante le festività natalizie;
il sabato e la domenica di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo e il martedì successivo, ad anni alterni;
quindici giorni, anche non consecutivi, durante le ferie estive, previo accordo con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno;
D) pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra a titolo di contributo nel suo CP_1 Parte_1
Per mantenimento la somma di € 150,00 mensili e a titolo di contributo per il mantenimento della figlia la somma di
€ 200,00 mensili – somme annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT – mediante vaglia postale o altro mezzo equivalente, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di notificazione del ricorso per separazione;
E) pone altresì a carico del sig. l'obbligo di contribuire, in ragione del 50%, al pagamento delle spese mediche non CP_1
Per sostenute dal servizio sanitario nazionale, nonché di quelle scolastiche, sportive e ricreative della figlia opportunamente documentate;
F) in mancanza di reciproco assenso, autorizza il rilascio e/o il rinnovo del passaporto a nome di ciascun coniuge” e rinviava la causa nella fase istruttoria concedendo i termini di rito.
Istruita la causa con la richiesta e l'acquisizione della documentazione reddituale del resistente dall'Agenzia delle Entrate e disposti accertamenti presso il Serd, sull'eventuale uso di sostanze alcoliche da parte del resistente, alla udienza del 19-12-2024, il difensore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni e il giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. pagina 3 di 9 In data 30-01-2025, il PM della Procura della Repubblica di Rieti, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi indicate ritenute conformi al superiore interesse della prole.
1. Status
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi per cui la domanda di separazione deve essere accolta. Per_
2. Affidamento e collocamento della figlia minore Per In merito al regime di affidamento e collocamento della figlia minore , la madre ne chiede l'affidamento esclusivo determinando i tempi e le modalità di visita in forma protetta del padre.
Va anzitutto rilevato che, sebbene il legislatore, al fine di tutelare il diritto alla bigenitorialità, abbia individuato come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole di minore età ad entrambi i genitori, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori ad un genitore quando l'affido condiviso sia contrario al superiore interesse del minore che, come noto, trova la propria copertura normativa a livello primario. La regola dell'affido condiviso, infatti, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che debba essere disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, essendosi delineata una scarsa adeguatezza al ruolo genitoriale del Persona_2 resistente. Difatti, lo stesso non ha provveduto al mantenimento ordinario e straordinario della minore, versando solo sporadiche somme minime, per poi successivamente non versare più nulla lasciando che fosse la ricorrente a preoccuparsi esclusivamente delle esigenze della figlia.
Inoltre, dal luglio 2021 lo stesso si è reso totalmente assente per la figlia dal punto di vista morale, avendo lo stesso sempre più limitato, i rapporti di visita con la bambina.
Il disinteresse del resistente per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale viene ulteriormente evidenziato dal fatto che, pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non è comparso in udienza né si è costituito in giudizio per offrire una diversa rappresentazione dei fatti.
pagina 4 di 9 Tutto ciò costituisce una condotta che integra gli estremi dell'art. 337 quater c.c., essendo evidente che l'affido condiviso, nella situazione innanzi descritta, sarebbe controproducente per il corretto sviluppo psico-fisico della minore, oltre ad essere di fatto impraticabile in ragione della totale assenza del padre, circostanza che osta, dunque, ad una condivisione d'intenti volta ad assumere le decisioni riguardanti la vita della minore.
Ne consegue che la madre, alla quale la minore viene affidata in via esclusiva, avrà il diritto e il dovere di adottare in autonomia le decisioni che coinvolgono la vita della bambina, anche con riguardo alle scelte e determinazioni di maggior interesse per la minore (relative ad istruzione, educazione, salute, residenza). Quest'ultime dovranno essere adottate tenendo sempre conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole.
Quanto al diritto di visita della minore, laddove il resistente dovesse in futuro manifestare la volontà di vedere la figlia e farne richiesta, gli incontri dovranno avvenire con la mediazione dei servizi sociali al quale il resistente dovrà rivolgersi, uno o più pomeriggi a settimana da individuare tenendo conto della condizione psico-fisica nonché delle esigenze di vita, di studio, ludiche e relazionali della figlia, secondo un programma specifico di recupero della genitorialità redatto dai responsabili dei servizi sociali e previa valutazione della idoneità del padre ad avviare e sostenere un percorso volto all'instaurazione di un corretto rapporto genitoriale con la minore e previa verifica, da parte dei servizi, della sussistenza di un serio atteggiamento di collaborazione del padre.
Va confermato il collocamento della minore con la madre con la quale la bambina ha convissuto ininterrottamente sin dalla nascita, nella abitazione sita in IA MA (RM) alla Via Luigi
Giustiniani n 13. Per_ 3. Assegno di mantenimento per la figlia
In ordine alle statuizioni economiche, va preliminarmente rilevato che, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro preciso ed esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (vedi, tra le altre Cass. civ. 975/2021, 605/2017).
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché le modalità concrete di accudimento dei figli. L'art. 337- ter c.c. stabilisce che nel determinare l'assegno il giudice deve considerare le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza pagina 5 di 9 presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Dalla documentazione pervenuta dall' Agenzia delle Entrate risulta che il resistente ha percepito i seguenti redditi annui lordi: € 21.374,00 (anno di imposta 2020); € 21.343,00 (anno di imposta 2021), il che denota che lo stesso ha capacità lavorativa e ha un'età anagrafica, 43 anni, che gli consente di svolgere attività lavorativa e di adoperarsi per procurarsi i mezzi necessari per contribuire al mantenimento della figlia, in assenza di elementi in senso contrario che non sono emersi in giudizio. Per_ Inoltre, il resistente ha percepito l'assegno unico per la figlia senza tuttavia contribuire in modo costante al mantenimento di quest'ultima.
Quanto alla situazione patrimoniale della ricorrente, la stessa ha dedotto di vivere in una condizione di precarietà economica e nella dichiarazione sostitutiva del 14 aprile 2023, ha rilevato che: quanto ai redditi da lavoro dipendente, nel 2020 non ha prestato né lavoro dipendente, né ha esercitato lavoro autonomo;
nel 2021 ha svolto 4 giorni di corso di formazione per i quali ha percepito la CP_2 somma lorda di € 98,00; nel 2022 è stata dipendente della (per con Controparte_3 CP_2 contratto di lavoro part-time (20 ore lavorative a settimana) a tempo determinato, con data di inizio
15 giugno e, dopo una prima proroga, terminato - per scadenza del termine - in data 27 dicembre
2022; quanto ad eventuali indennità, al termine del rapporto di lavoro predetto otteneva l'indennità
NASPI per totali 3 mesi, per il complessivo importo di € 1.974,57; quanto ai diritti reali, è interamente proprietaria dell'appartamento in cui vive, sito in IA MA (RM), alla Via Luigi
Giustiniani, 13; quanto ad altre entrare, il le ha versato a titolo di mantenimento della figlia CP_1 da luglio 2021 a dicembre 2021 la complessiva somma di € 1.945,00, da gennaio 2022 ad aprile 2022 la somma complessiva di € 1.540,00, per il mese di giugno 2022 la somma di € 360,00, ad ottobre
2022 la somma di € 250,00 e a dicembre 2022 la somma di € 150,00; è proprietaria di autovettura
Ford Fiesta.
Alla luce della situazione economica e patrimoniale delle parti come sopra descritta, rilevato che costituisce circostanza pacifica che sulla madre gravano principalmente i costi per l'accudimento quotidiano della figlia, valutate le presumibili esigenze economiche della bambina, rapportate all'età evolutiva della stessa, il Collegio ritiene congruo porre a carico del resistente l'obbligo di Per_ corrispondere alla a titolo di contributo per il mantenimento della figlia la somma Parte_1 di € 300,00 mensili – somme annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT – mediante vaglia postale o altro mezzo equivalente, entro il giorno 5 di ogni mese, somma da versare a decorrere dalla data della domanda detratte le eventuali somme già corrisposte.
Deve essere, altresì, specificamente regolamentato il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella pagina 6 di 9 vita della prole (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, per attività sportive), opportunamente documentate.
Le dette spese, come puntualmente individuate dal Protocollo sottoscritto dall'intestato Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti, devono essere poste al 50% a carico di entrambi i genitori.
L'assegno unico spetta al 100% alla ricorrente quale genitore affidatario.
4. Assegno di mantenimento per la moglie
Quanto alla domanda di assegno di mantenimento in favore della moglie, la stessa è meritevole di accoglimento nei termini di seguito indicati.
L'assegno di mantenimento spetta, ex art. 156 c.c., al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione e che non fruisca di adeguati redditi propri per vivere dignitosamente.
L'obiettivo è quello di assicurare al coniuge cosiddetto "debole" la conservazione almeno tendenziale del tenore di vita goduto durante la pregressa convivenza matrimoniale.
Secondo la recente Cassazione “In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo” (Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza
n. 234 del 07.01.2025). Come precisato anche dalla Cass., SU, n. 32914 del 2022 (richiamata, in parte qua, nella più recente Cass. n. 8764 del 2023), circa gli effetti della separazione sui rapporti patrimoniali fra i coniugi, "La separazione personale tra i coniugi non estingue il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del dovere, più ampio, di solidarietà coniugale, ma il venir meno della convivenza comporta significati mutamenti: a) il coniuge cui non è stata addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall'altro un assegno di mantenimento, qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva e la capacità concreta lavorativa del richiedente, nonché le condizioni economiche dell'obbligato, che può essere liquidato in via provvisoria nel corso del giudizio, ai sensi dell'art. 708 c.p.c.; b) il coniuge separato cui è addebitata la separazione perde, invece, il diritto al mantenimento e può pretendere solo la corresponsione di un assegno alimentare se versa in stato di bisogno. (...)”. Inoltre, “Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato, il giudice di merito deve considerare la capacità economica
pagina 7 di 9 del richiedente, incluso l'eventuale stato di disoccupazione e la concreta possibilità di procurarsi un adeguato reddito”
(Cass. civile, Sez. I, ordinanza n. 3355 del 10 febbraio 2025).
Ebbene, nel caso di specie, a fronte della situazione economica e reddituale delle parti come sopra descritta, ad avviso del Collegio sembrano sussistenti le condizioni per confermare quanto già disposto con l'ordinanza presidenziale del 28-04-2023, ovvero che la ricorrente riceva Parte_1 dal marito un assegno a titolo di contributo per il mantenimento di € 150,00, in quanto la stessa è priva di adeguati redditi propri, anche tenendo conto della esiguità dell'importo che ne lascia presumere la natura alimentare.
In ragione della natura necessaria della sentenza sullo status e dell'accoglimento parziale delle domande, le spese di lite si ritengono interamente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così dispone:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Roma (RM) l'08 aprile 2017, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Roma
(anno 2017, atto 00063, parte 1, serie 27);
- affida in via esclusiva alla madre la quale eserciterà in Persona_2 Parte_1 maniera esclusiva la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione relative alla minore, anche con riguardo alle scelte e determinazioni di maggior interesse per la minore (relative ad istruzione, educazione, salute, residenza), che dovranno essere adottate tenendo sempre conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
-dispone il collocamento della minore presso l'abitazione della madre sita in IA Persona_2
MA (RM) alla Via Luigi Giustiniani n 13;
- dispone che gli incontri tra il padre e la figlia minore saranno effettuati con la mediazione dei servizi sociali secondo le modalità indicate nello specifico nella parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il Controparte_1 Parte_1 cinque di ogni mese, un assegno di mantenimento di € 300 mensili (trecento/00) per la figlia
[...]
, oltre adeguamento Istat, somma da corrispondere dalla data della domanda detratte le Per_2 somme già corrisposte;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese Controparte_1 straordinarie per la figlia, rinviando per la determinazione delle stesse al protocollo di Rieti;
pagina 8 di 9 - dispone che l'assegno unico per la figlia vada percepito al 100% da Parte_1
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il Controparte_1 Parte_1 cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la stessa nella misura di € 150,00 mensili
(centocinquantaeuro/00), oltre adeguamento Istat;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 22 maggio 2025
Il giudice rel/est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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